§ 79.4.20 - D.L. 15 giugno 1994, n. 377 .
Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale [2] .


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.4 prevenzione degli incendi
Data:15/06/1994
Numero:377


Sommario
Art. 1.      1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale è autorizzata la [...]
Art. 1 bis.  [5]
Art. 2.      1. Ai fini indicati all'art. 1, comma 2, lettera a), e limitatamente al periodo 1° luglio-15 settembre per assicurare la funzionalità delle squadre operative nei comandi [...]
Art. 3.  [7]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 52 miliardi mediante corrispondente [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 79.4.20 - D.L. 15 giugno 1994, n. 377 [1] .

Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale [2] .

(G.U. 16 giugno 1994, n. 139)

 

 

     Art. 1.

     1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1994 [3] .

     2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

     a) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento a quelle derivanti dal richiamo di vigili del fuoco volontari, dall'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ivi compresi i dirigenti, impiegato nella campagna antincendi boschivi, per l'acquisto di mezzi e attrezzature, nonché per la gestione dei nuclei elicotteri;

     b) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL-215/415, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri, nonché al reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario, da distribuire in relazione alla superficie terrestre, alla superficie forestale ed a quella percorsa dal fuoco come media dell'ultimo triennio;

     c) quanto a lire 5 miliardi, all'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, che sarà realizzato d'intesa tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette, mediante sistemi aventi requisiti di rapidità di installazione e di rilocabilità, nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio [4] .

 

          Art. 1 bis. [5]

     1. Per assicurare il potenziamento e la manutenzione dei mezzi impiegati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi boschivi, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga all'art. 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a cedere a titolo gratuito al Ministero dell'interno il materiale di ricambio e le attrezzature relativi agli elicotteri AB 204, già radiati dalla Marina militare ed acquistati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini indicati all'art. 1, comma 2, lettera a), e limitatamente al periodo 1° luglio-15 settembre per assicurare la funzionalità delle squadre operative nei comandi provinciali che presentino nel profilo di capo squadra una carenza di organico superiore alla media nazionale delle vacanze, è consentito il conferimento delle mansioni del predetto profilo con diritto al trattamento economico corrispondente, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga al comma 6 del medesimo articolo.

     2. Agli operatori antincendio volontari, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito, verrà garantita, oltre all'equipaggiamento ed alle attrezzature, specifica copertura assicurativa. Con apposito provvedimento il Corpo forestale dello Stato provvede alla selezione ed all'impiego degli operatori forestali antincendi volontari [6] .

 

          Art. 3. [7]

     1. Le regioni individuate nell'art. 30-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e nell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che non abbiano ancora provveduto a realizzare gli interventi di cui alle medesime normative, sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Trascorso inutilmente tale termine, i contributi di cui alle predette normative sono revocati per la parte non utilizzata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede ai conseguenti recuperi ed al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato [8] .

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 52 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e quanto a lire 13 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri [9] .

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 8 agosto 1994, n. 497. Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Titolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.L. 10 luglio 1995, n. 275.

[5] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1995, n. 157, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non riserva il potere di impiego degli operatori volontari antincendio alla regione cui questi sono stati destinati.

[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8] Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 dicembre 1996 dall'art. 5 del D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

[9] Comma così sostituito dalla legge di conversione.