§ 98.1.26926 - Legge 8 agosto 1994, n. 497.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1994
Numero:497


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26926 - Legge 8 agosto 1994, n. 497. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

(G.U. 12 agosto 1994, n. 188)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377

     Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale".

     All'art. 1, al comma 1, tra le parole: "Per" e "fronteggiare" sono inserite le seguenti: "prevenire e".

     Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - 1. Per assicurare il potenziamento e la manutenzione dei mezzi impiegati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi boschivi, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga all'art. 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a cedere a titolo gratuito al Ministero dell'interno il materiale di ricambio e le attrezzature relativi agli elicotteri AB 204, già radiati dalla Marina militare ed acquistati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

     All'art. 3, al comma 1, primo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

     All'art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 52 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e quanto a lire 13 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.