§ 79.2.965 - O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3917.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:30/12/2010
Numero:3917


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di far fronte alle attività solutorie relative agli impegni in scadenza per gli interventi emergenziali e di assistenza alla popolazione in applicazione delle ordinanze del Presidente [...]
Art. 2.      1. All'art. 7, comma 3-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le parole «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti parole: «28 [...]
Art. 3.      1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei [...]
Art. 4.      1. Gli alloggi dei moduli abitativi provvisori (MAP) non assegnati alla data di emanazione della presente ordinanza secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente [...]
Art. 5.      1. Al fine di consentire il regolare proseguimento delle attività di competenza, l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila è autorizzata ad avvalersi, per un periodo massimo [...]
Art. 6.      1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi erogati da Formez- Centro di formazione studi, società in house del Dipartimento della funzione pubblica, a favore delle strutture operanti [...]
Art. 7.      1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del Territorio ed al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio [...]
Art. 8.      1. Il termine previsto all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 30 giugno 2011, per tre unità di personale e [...]
Art. 9.      1. Per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 14, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, il Dipartimento della protezione civile è [...]
Art. 10.      1. Qualora dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas, prevista dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei [...]
Art. 11.      1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo per lavori di riparazione e ricostruzione, con [...]
Art. 12.      1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e [...]
Art. 13.      1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso [...]
Art. 14.      1. Al fine di continuare ad assicurare con efficacia l'assolvimento delle attività di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - [...]
Art. 15.      1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei Vigili del [...]
Art. 16.      1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, le seguenti parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2011 [...]
Art. 17.      1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, le seguenti parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»
Art. 18.      1. Per assicurare il funzionamento della struttura commissariale di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, al personale [...]
Art. 19.      1. Al fine di continuare ad assicurare il supporto del Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS) e del Consorzio universitario per l'ingegneria nelle [...]
Art. 20.  [6]
Art. 21.      1. Per gli edifici di particolare pregio storico artistico, il limite di contributo di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno [...]
Art. 22.      1. Per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e [...]
Art. 23.      1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attività ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con [...]
Art. 24.      1. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle attività di competenza dell'amministrazione provinciale dell'Aquila, in particolare degli Uffici del Genio civile, nel processo [...]
Art. 25.      1. I benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 sono prorogati fino al 30 giugno 2011
Art. 26.      1. Al fine di completare i lavori di ripristino della Funivia del Gran Sasso, secondo la disciplina dell'art. 10 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 [...]
Art. 27.      1. Per soddisfare le esigenze di sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disabilità, di-bisogno e di disagio economico e sociale, in caso di indisponibilità di alloggi del Fondo [...]


§ 79.2.965 - O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3917.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(G.U. 10 gennaio 2011, n. 6)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010 e n. 3905 del 10 novembre 2010;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

     Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 1762/STM del 28 ottobre 2010;

     Viste la nota della Prefettura dell'Aquila del 9 settembre 2010, la nota del Ministero della difesa - Ufficio legislativo del 27 settembre 2010 e la nota del Commissario delegato per la ricostruzione del 5 novembre 2010, in merito alla necessità di continuare ad assicurare l'impiego del contingente delle Forze Armate per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica nei comuni del cratere;

     Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 25457/AG del 18 novembre 2010, in merito alla necessità di utilizzare i moduli abitativi provvisori realizzati e ancora non assegnati nei comuni del cratere, anche per la temporanea sistemazione di nuclei familiari in attesa della riparazione dell'abitazione principale di tipo B o C;

     Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 21326/AG del 23 settembre 2010;

     Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 22277.AG del 6 ottobre 2010;

     Considerata la necessità di assicurare, senza soluzione di continuità e per la durata dell'emergenza la rete di ascolto, comunicazione ed informazione svolta per conto del Commissario delegato dal Formez PA - Centro servizi, assistenza studi e formazione, a favore della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 nonchè le attività di competenza dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila;

     Considerata la necessità di svolgere con la massima tempestività i lavori di recupero dei complessi sportivi già destinati alla prima accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, affinchè sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso la ripresa di attività sportive, ad alta valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni;

     Viste le note dell'Agenzia del territorio n. 3719 del 23 settembre 2010 e n. 3733 del 24 settembre 2010 con cui, in virtù di apposita convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il Commissario delegato nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse ulteriori stime relative all'indennità di occupazione e dei danni subiti, nonchè dei costi necessari per il ripristino delle aree già occupate per assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche alcuni dei predetti complessi sportivi; nonchè la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 23147/AG del 18 ottobre 2010, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessità di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna;

     Viste altresì le note dell'Agenzia del territorio n. 4072 del 26 ottobre 2010, n. 4137 e n. 4140 del 2 novembre 2010 e n. 4325 del 15 novembre 2010 con cui sono state trasmesse ulteriori stime relative all'indennità di occupazione e dei danni subiti, nonchè dei costi necessari per il ripristino di altre aree già destinate alla prima accoglienza alla popolazione; nonchè la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 26634/AG del 6 dicembre 2010, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessità di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna;

     Considerata la necessità di assicurare il contenimento dei costi relativi alla realizzazione del Progetto C.A.S.E., anche nella fase di completamento dei relativi collaudi;

     Vista la nota del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del 21 ottobre 2010, relativa alla quantificazione degli oneri per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione e di infrastrutturazione delle aree destinate ad accogliere i moduli abitativi provvisori della frazione di San Gregorio del Comune di L'Aquila;

     Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 23417/AG del 20 ottobre 2010 e la nota dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas prot. 40236 del 9 dicembre 2010;

     Vista la nota dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila prot. 1306-int del 20 dicembre 2010;

     Considerata la necessità di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali già adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonchè la ricostruzione e del rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009;

     Viste le note del Sindaco del comune dell'Aquila prot. 3353 del 7 dicembre 2010, prot. 3422 del 17 dicembre 2010, prot. 3439, 3445 e 3447 del 20 dicembre 2010 e n. 3491 del 24 dicembre 2010;

     Vista la nota dell'Agenzia del territorio, Direzione centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi, prot. 68013 del 15 dicembre 2010;

     Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 27487/AG del 16 dicembre 2010;

     Vista la nota del Vice Commissario delegato prot. 27548/AG del 17 dicembre 2010;

     Vista la nota del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. 6335/5099/57 del 17 dicembre 2010;

     Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche provvede anche alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici in rassegna;

     Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 27747 del 20 dicembre 2010;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di cui alla nota n. 2409/VARIE/17528 del 24 dicembre 2010;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al fine di far fronte alle attività solutorie relative agli impegni in scadenza per gli interventi emergenziali e di assistenza alla popolazione in applicazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure per fronteggiare l'emergenza in rassegna, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato ad avvalersi, nei limiti di euro 45.000.000,00, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5430, da reintegrare successivamente a valere sulle risorse che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

     Art. 2.

     1. All'art. 7, comma 3-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le parole «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti parole: «28 febbraio 2011».

 

     Art. 3.

     1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2010 l'impiego di personale di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010 ed all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3892 del 13 agosto 2010, nel limite di 275 unità.

     2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati in massimo euro 1.823.191,00, si provvede ai sensi dell'art. 1.

 

     Art. 4.

     1. Gli alloggi dei moduli abitativi provvisori (MAP) non assegnati alla data di emanazione della presente ordinanza secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010 sono rimessi nella disponibilità dei Sindaci dei comuni nel territorio dei quali sono stati realizzati.

     2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati ai nuclei familiari residenti nel comune in cui sono stati realizzati, rispettando le seguenti priorità:

     nuclei familiari aventi diritto ancora in attesa di adeguata sistemazione;

     nuclei familiari aventi diritto attualmente alloggiati in strutture alberghiere o beneficiari di contributo per l'autonoma sistemazione.

     L'assegnazione è disposta dal Sindaco, nei limiti delle disponibilità, con conseguente cessazione di eventuali forme di assistenza alternativa.

     3. In assenza di nuclei familiari aventi i requisiti per l'assegnazione di cui al comma 2, i Sindaci possono prevedere l'assegnazione a nuclei con abitazione principale classificata B o C, per la quale sia stato concesso il contributo per la riparazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 del 2009 e per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dei lavori di riparazione dell'abitazione stessa, autorizzato dal Comune. L'assegnazione dell'alloggio comporta l'automatica cessazione di eventuali forme di assistenza alternativa.

     4. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono immediatamente comunicate al Commissario delegato per la ricostruzione.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di consentire il regolare proseguimento delle attività di competenza, l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila è autorizzata ad avvalersi, per un periodo massimo di sei mesi, di un numero pari a sei unità di personale, stipulando contratti di lavoro a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ad ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, nonchè al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» del 31 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e relative delibere di giunta regionale n. 871/2001, n. 575/2008 e n. 569/2010.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 88.397,61 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi erogati da Formez- Centro di formazione studi, società in house del Dipartimento della funzione pubblica, a favore delle strutture operanti per la prosecuzione e chiusura delle attività emergenziali, Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a prorogare la convenzione stipulata con il predetto Centro ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, per un periodo pari ad otto mesi.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 600.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 7.

     1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del Territorio ed al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese, è autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di € 940.626,42, al comune di Castel di Ieri la somma complessiva di € 106.982,12, al comune di Scoppito la somma complessiva di € 208.349,30, al comune di Tornimparte la somma complessiva di € 85.121,60, al comune di Barete la somma complessiva di € 79.890,14 al comune di Castelvecchio Subequo la somma complessiva di € 158.220,56, al comune di Fossa la somma complessiva di € 108.347,13, al comune di Cagnano Amiterno la somma complessiva di € 105.250,00, al comune di Capitignano la somma complessiva di € 85.500,00, al comune di Fontecchio la somma complessiva di € 75.935,00 e al comune di Pizzoli la somma complessiva di € 585.083,44, al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennità di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a € 2.548.116,81, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge n. 39/2009 [1].

 

     Art. 8.

     1. Il termine previsto all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 30 giugno 2011, per tre unità di personale e con oneri di missione, nel limite complessivo di euro 30.000,00, posti a carico del Fondo della protezione civile, nell'ambito delle risorse già stanziate per la realizzazione del Progetto C.A.S.E di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 39 del 2009.

 

     Art. 9.

     1. Per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 14, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna l'ulteriore importo di euro 2.890.000,00 a copertura integrale dei costi sostenuti dal predetto Provveditorato, a valere sulle residue risorse dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, nella disponibilità del Dipartimento.

 

     Art. 10.

     1. Qualora dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas, prevista dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, derivi l'impossibilità da parte dell'azienda fornitrice di esercitare la sospensione di cui all'art. 9 della delibera n. 229/2001 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'azienda cliente sia formalmente sottoposta, entro la data di pubblicazione della presente ordinanza, ad una procedura concorsuale, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è autorizzata a riconoscere all'azienda fornitrice, su istanza della medesima, i corrispettivi divenuti inesigibili a valere sui fondi disponibili presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

 

     Art. 11.

     1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo per lavori di riparazione e ricostruzione, con particolare riferimento alle unità immobiliari con esito E e conseguente controllo della corretta esecuzione dei lavori, il comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di trenta unità, di cui all'art. 7, comma 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, fino al 30 giugno 2011, nel limite massimo di spesa di euro 450.000,00.

     2. Al fine di continuare a garantire un costante ed efficace controllo della legittima utilizzazione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP da parte dei nuclei familiari assegnatari nel comune di L'Aquila, il personale del Corpo di polizia municipale del capoluogo è autorizzato allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno o festivo, fino ad un massimo mensile pro capite di 30 ore e complessivo di 210 ore, sino al 31 dicembre 2011, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa anche contrattuale. L'erogazione del relativo corrispettivo è effettuata solo a fronte di prestazioni effettivamente rese e documentate, nei limiti dell'importo massimo di euro 60.000,00.

     3. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dal perdurare della situazione emergenziale, i comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e la provincia dell'Aquila sono autorizzati a stipulare o prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 5, commi 2 e 2-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, fino al 30 giugno 2011, nel limite massimo di spesa di euro 2.955.000,00.

     4. Al fine di consentire la prosecuzione degli impegni relativi all'assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con cui si autorizza il Sindaco del comune dell'Aquila a stipulare non più di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, è prorogato sino al 30 giugno 2011, nel limite massimo di euro 1.585.000,00.

     5. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, in particolare dei centri storici, il personale del comune dell'Aquila, può essere autorizzato ad effettuare, fino al 31 dicembre 2011, fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario, effettivamente reso, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 800.000,00.

     6. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dallo stato emergenziale ed in particolare per far fronte agli adempimenti istruttori e di controllo relativi alla ricostruzione dei centri storici, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i 12 contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, nonchè a porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, fino al 30 giugno 2011, i costi per il personale assunto ai sensi del medesimo articolo dell'ordinanza n. 3784/2009, nel limite massimo di euro 288.000,00. Il previsto utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti, può riguardare anche le graduatorie ancora valide del Comune di L'Aquila.

     7. Al fine di assicurare la continuità della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2011 gli otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, nel limite massimo di euro 135.000,00.

     8. Al fine di contribuire al sostegno dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 30 giugno 2011, sulla base di un'apposita convenzione nel limite massimo di euro 1.900.000,00.

     9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 12.

     1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, è prorogato al 31 dicembre 2011 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C, ed al 31 dicembre 2011 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ferma restando la sussistenza dei prescritti requisiti. Il termine del 31 dicembre 2011 trova applicazione nei confronti dei nuclei familiari con unità immobiliare adibita ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009 ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero in area perimetrata dei centri storici, ovvero con esito di agibilità pubblicato successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti [2].

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 61.500.000,00 per CAS ed euro 70.000.000,00 per alberghi e caserme, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 13.

     1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, fino al 31 dicembre 2011 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C e fino al 31 dicembre 2011 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione e ferma restando la sussistenza dei prescritti requisiti. Il termine del 31 dicembre 2011 trova applicazione nei confronti dei nuclei familiari con unità immobiliare adibita ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009 ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero in area perimetrata dei centri storici, ovvero con esito di agibilità pubblicato successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti [3].

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 2.400.000,00 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 14.

     1. Al fine di continuare ad assicurare con efficacia l'assolvimento delle attività di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, il personale del Provveditorato, nei limiti di 47 unità, può essere autorizzato ad effettuare fino al 31 dicembre 2011, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro capite di straordinario, effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti dell'importo di euro 162.060,00.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i rapporti di lavoro posti in essere ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3883 del 18 giugno 2010, hanno durata fino al 31 dicembre 2011, nei limiti dell'importo di euro 114.945,00 [4].

     3. Per l'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 15.

     1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato a garantire il necessario supporto operativo, fino al 30 giugno 2011, assicurando una struttura operativa di 74 unità di personale, con turni da 12 ore anche a supporto dell'attività di ricostruzione nei territori colpiti.

     2. [Le unità di personale dei Vigili del fuoco, impegnate nelle attività di cui al comma 1, sono autorizzate ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 30 ore mensili procapite]. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 1 è corrisposta, fino al 30 giugno 2011, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, è altresì corrisposto il trattamento di missione [5].

     3. Gli oneri connessi all'applicazione dei commi precedenti, comprensivi anche delle spese di missione e di funzionamento dei mezzi, sono quantificati in massimo euro 4.126.595,00, a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 16.

     1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, le seguenti parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2011 o entro 60 giorni dalla data di notifica dell'esito di agibilità effettuata dal comune, se successiva».

 

     Art. 17.

     1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, le seguenti parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011».

     2. In caso di aggregati edilizi di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, il termine di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni dell'aggregato e delle domande di contributo per le singole unità immobiliari ricadenti nell'aggregato stesso, a prescindere dall'esito della singola unità immobiliare, è fissato in 180 giorni dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità, se successiva.

 

     Art. 18.

     1. Per assicurare il funzionamento della struttura commissariale di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, al personale ivi previsto può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 19.

     1. Al fine di continuare ad assicurare il supporto del Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS) e del Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) ai sindaci per l'istruttoria tecnica ed economica delle domande di concessione dei contributi, per la proroga delle convenzioni di cui all'art. 7, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, è autorizzata la spesa di euro 12.000.000,00 per l'anno 2011, a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009 previo adeguamento dei relativi contenuti, di concerto con i sindaci dei Comuni interessati, al fine di assicurare loro la completa titolarità dei servizi dei citati Consorzi nell'ambito dell'autonomo potere di disciplina della concessione dei contributi.

     2. Gli oneri di cui al presente articolo, nel limite di euro 12.000.000,00 per l'anno 2011, sono posti a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 20. [6]

     1. In ragione delle persistenti difficoltà tecnico-operative connesse all'espletamento delle complesse e numerose attività affidate all'Agenzia del territorio dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed al fine di assicurare il completamento delle attività finalizzate al riconoscimento dell'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dal progetto C.A.S.E. e dai progetti M.A.P., M.U.S.P. e M.E.P., nonchè in relazione agli interventi finalizzati a risolvere le accresciute esigenze di operatività dell'aeroporto dei parchi in località Preturo (L'Aquila) di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, il termine previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto legge n. 39 del 2009 è prorogato al 31 dicembre 2011, in deroga a quanto disposto dal citato art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 21.

     1. Per gli edifici di particolare pregio storico artistico, il limite di contributo di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, può essere incrementato fino ad un massimo del 60% tenuto conto della presenza di elementi di pregio o di complessità tipologica e costruttiva. Con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - sono definiti i suddetti elementi e le modalità di determinazione dell'incremento consentito.

     2. Al comma 7 dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, dopo le parole «paesaggistici dell'Abruzzo» è aggiunto il seguente periodo: «, anche sotto il profilo della congruità tecnico - economica. La Soprintendenza, avvalendosi anche di Fintecna, ReLuis e Cineas, senza ulteriori oneri e nell'ambito delle convenzioni già stipulate con il Commissario delegato, si esprime entro novanta giorni dalla data di presentazione della perizia asseverata. Per i suddetti edifici, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell'adeguamento sismico (determinato mediante un'analisi riferita alla struttura post operam), di cui agli «Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009» emanati dal Commissario delegato, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del contributo ed il relativo limite di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 può essere incrementato fino a un massimo del 100%.».

 

     Art. 22.

     1. Per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 ed i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, nel limite di sessantanove unità di personale fino al 30 giugno 2011.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010, al personale degli uffici della regione Abruzzo di cui si avvale il Commissario delegato può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 1.100.000,00 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 23.

     1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attività ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, nonchè quelle pertinenti alla gestione dei finanziamenti per i lavori di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 6 aprile 2009, il Sindaco di L'Aquila e il Vice Commissario vicario sono autorizzati a stipulare apposita convenzione con la società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. con la espressa previsione dei servizi attesi, dei relativi tempi di realizzazione, delle verifiche periodiche e delle condizioni per il pagamento delle fatture.

     2. Gli oneri di cui al comma 1, nel limite di spesa complessiva di euro 800.000,00, sono posti a carico delle risorse individuate dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 24.

     1. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle attività di competenza dell'amministrazione provinciale dell'Aquila, in particolare degli Uffici del Genio civile, nel processo di ricostruzione del territorio, il Presidente della provincia dell'Aquila, è autorizzato a stipulare i contratti di lavoro di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con durata fino al 30 giugno 2011, nel limite massimo di euro 525.000,00.

     2. Al fine di contribuire al sostegno dei maggiori impegni derivanti dalle proroghe intervenute per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 e della conseguente necessità di continuare ad assicurare il tempestivo adempimento delle attività di controllo delle asseverazioni del nesso di causalità rilasciate dai professionisti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, delle valutazioni dell'esito di agibilità effettuate dagli stessi professionisti secondo la disciplina dettata dalla circolare del Vice-Commissario delegato prot. n. 27671 del 14 luglio 2009 relativa alla conclusione delle valutazioni di agibilità sismica degli edifici, nonchè per garantire l'istruttoria dei progetti di competenza del Genio civile, la provincia di L'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 30 giugno 2011 la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, nel limite massimo di euro 400.000,00.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 25.

     1. I benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 sono prorogati fino al 30 giugno 2011.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 200.000,00, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 26.

     1. Al fine di completare i lavori di ripristino della Funivia del Gran Sasso, secondo la disciplina dell'art. 10 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, mediante la realizzazione di un impianto di illuminazione idoneo ad assicurare la gestione e la manutenzione degli impianti in regime di sicurezza, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare al comune dell'Aquila un ulteriore contributo straordinario di euro 300.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 27.

     1. Per soddisfare le esigenze di sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disabilità, di-bisogno e di disagio economico e sociale, in caso di indisponibilità di alloggi del Fondo Immobiliare di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a destinare le risorse stanziate ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, per la stipula di contratti di affitto anche con privati ovvero per interventi di sostegno abitativo alternativo.

     2. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010, dopo le parole: «140.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «oltre IVA».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 3923.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della O.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 3950.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 3950.

[4] Comma così sostituito dall'art. 18 della O.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 3950.

[5] Il primo periodo è stato soppresso dall'art. 10 della O.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 3923.

[6] Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall'art. 25 della O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013.