§ 79.2.1002 - O.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 3950.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:30/06/2011
Numero:3950


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dal perdurare della situazione emergenziale, i comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e [...]
Art. 2.      1. Il termine previsto all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 31 dicembre 2011, per tre unità di [...]
Art. 3.      1. Al fine di consentire il regolare proseguimento delle attività di competenza, l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i [...]
Art. 4.      1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi erogati da Formez - Centro di formazione studi, società in house del Dipartimento della funzione pubblica, a favore delle strutture operanti [...]
Art. 5.      1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo per lavori di riparazione e ricostruzione, con [...]
Art. 6.      1. All'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"
Art. 7.      1. All'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"
Art. 8.      1. Per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e [...]
Art. 9.      1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei Vigili del [...]
Art. 10.      1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attività ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con [...]
Art. 11.      1. I benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 sono prorogati fino al 31 dicembre 2011
Art. 12.      1. Il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a rimborsare la regione Abruzzo per i costi sostenuti ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, dell'ordinanza del Presidente del [...]
Art. 13.      1. All'articolo 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nel limite massimo di spesa di euro [...]
Art. 14.      1. Il Comune dell'Aquila è autorizzato a realizzare gli interventi di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e per il recupero dell'area di importanza monumentale sovrastante la Fontana [...]
Art. 15.      1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei [...]
Art. 16.      1. Al fine di contenere i costi relativi agli indennizzi da riconoscere per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole [...]
Art. 17.      1. Il termine del 30 giugno di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, come modificato dall'articolo 17, comma 1, [...]
Art. 18.      1. All'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2011, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i [...]
Art. 19.      1. I Sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39/2009 possono avvalersi delle Università degli studi italiane e degli enti di ricerca pubblici per le attività di [...]
Art. 20.      1. All'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011 le parole: "per il comune dell'Aquila" sono sostituite dalle seguenti: "per i [...]
Art. 21.      1. All'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, dopo le parole: "per il comune dell'Aquila" sono aggiunte le seguenti: "e di euro [...]


§ 79.2.1002 - O.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 3950.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(G.U. 5 luglio 2011, n. 154)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 , n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010, n. 3923 del 18 febbraio 2011, n. 3931 del 7 aprile 2011, n. 3942 del 17 maggio 2011 e n. 3945 del 13 giugno 2011;

     Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

     Ravvisata la necessità di continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonchè gli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento dell'emergenza, tramite l'impiego delle forze armate nei limiti già previsti dall'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011;

     Vista la nota del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione regionale Abruzzo, prot. 6702 del 13 giugno 2011;

     Considerata la necessità di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali già adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonchè la ricostruzione ed il rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009;

     Vista la nota del Sindaco dell'Aquila prot. 1700 del 15 giugno 2011, concernente la richiesta di proroga per il personale impiegato per la gestione dell'emergenza, nonchè della convenzione in atto con Abruzzo Engineering S.c.p.a.;

     Vista la nota del Presidente della provincia dell'Aquila prot. 30512 del 6 maggio 2011 concernente richieste di misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza in rassegna;

     Viste le note dei Sindaci dei piccoli comuni del cratere;

     Considerata la necessità di assicurare il contenimento dei costi relativi alla realizzazione del Progetto C.A.S.E., anche nella fase di completamento dei relativi collaudi;

     Viste le note del Commissario delegato prot. 12286/AG e prot.12319/AG del 20 giugno 2011 e prot. 12413 del 21 giugno 2011;

     Vista le nota del Provveditore interregionale alle OOPP dell'Aquila del 16 giugno 2011;

     Vista la nota del Commissario delegato prot. 12332/AG del 20 giugno 2011;

     Vista la nota del Commissario delegato prot. 12620/AG del 23 giugno 2011;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dal perdurare della situazione emergenziale, i comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e la provincia dell'Aquila sono autorizzati a stipulare o prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 5, commi 2 e 2-bis nei limiti del contingente assegnato a legislazione vigente, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, fino al 31 dicembre 2011, nel limite massimo di spesa di euro 955.000,00.

     2. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle attività di competenza dell'amministrazione provinciale dell'Aquila, in particolare degli Uffici del Genio civile, nel processo di ricostruzione del territorio, il Presidente della provincia dell'Aquila, è autorizzato a stipulare o prorogare i contratti di lavoro di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con durata fino al 31 dicembre 2011, nel limite massimo di euro 408.000,00.

     3. Al fine di continuare ad assicurare il tempestivo adempimento delle attività di controllo delle asseverazioni del nesso di causalità rilasciate dai professionisti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, delle valutazioni dell'esito di agibilità effettuate dagli stessi professionisti secondo la disciplina dettata dalla circolare del Vice-Commissario delegato prot. n. 27671 del 14 luglio 2009 relativa alla conclusione delle valutazioni di agibilità sismica degli edifici, nonchè per garantire l'istruttoria dei progetti di competenza del Genio civile, la provincia di L'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, nel limite massimo di euro 400.000,00.

 

     Art. 2.

     1. Il termine previsto all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 31 dicembre 2011, per tre unità di personale e con oneri di missione, nel limite complessivo di euro 30.000,00, posti a carico del Fondo della protezione civile, nell'ambito delle risorse già stanziate per la realizzazione del Progetto C.A.S.E di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 39 del 2009.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di consentire il regolare proseguimento delle attività di competenza, l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i sei rapporti di lavoro a tempo determinato posti in essere ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 88.397,61 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi erogati da Formez - Centro di formazione studi, società in house del Dipartimento della funzione pubblica, a favore delle strutture operanti per la prosecuzione e chiusura delle attività emergenziali, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a prorogare la convenzione stipulata con il predetto Centro ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, per un periodo pari a quattro mesi.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 300.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo per lavori di riparazione e ricostruzione, con particolare riferimento alle unità immobiliari con esito E ed il conseguente controllo della corretta esecuzione dei lavori, il comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di trenta unità, di cui all'articolo 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, fino al 31 dicembre 2011, nel limite massimo di spesa di euro 450.000,00.

     2. Al fine di consentire la prosecuzione degli impegni relativi all'assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con cui si autorizza il Sindaco del comune dell'Aquila a stipulare non più di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, è prorogato sino al 31 dicembre 2011, nel limite massimo di euro 1.585.000,00.

     3. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dallo stato emergenziale ed in particolare per far fronte agli adempimenti istruttori e di controllo relativi alla ricostruzione dei centri storici, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i 12 contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, nonchè a porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, fino al 31 dicembre 2011, i costi per il personale assunto ai sensi del medesimo articolo dell'ordinanza n. 3784/2009, nel limite massimo di euro 288.000,00. Il previsto utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti, può riguardare anche le graduatorie ancora valide del comune di L'Aquila.

     4. Al fine di assicurare la continuità della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2011 gli otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, nel limite massimo di euro 135.000,00.

     5. Al fine di contribuire al sostegno dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 31 dicembre 2011, sulla base di un'apposita convenzione nel limite massimo di euro 1.900.000,00.

     6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 800.000,00, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 7.

     1. All'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 4.800,00, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 8.

     1. Per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 ed i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, nel limite di sessantanove unità di personale fino al 31 dicembre 2011.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, al personale degli uffici della regione Abruzzo di cui si avvale il Commissario delegato può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 1.100.000,00 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 9.

     1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato a garantire il necessario supporto operativo, fino al 31 dicembre 2011, assicurando una struttura operativa di 74 unità di personale, con turni da 12 ore anche a supporto dell'attività di ricostruzione nei territori colpiti.

     2. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 1 è corrisposta, fino al 31 dicembre 2011, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, è altresì corrisposto il trattamento di missione.

     3. Gli oneri connessi all'applicazione dei commi precedenti, comprensivi anche delle spese di missione e di funzionamento dei mezzi, sono quantificati in massimo euro 4.126.595,00, a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 10.

     1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attività ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, nonchè quelle pertinenti alla gestione dei finanziamenti per i lavori di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 6 aprile 2009, il Sindaco di L'Aquila e il Vice Commissario vicario sono autorizzati a prorogare la convenzione stipulata con la società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, fino alla cessazione dello stato di emergenza.

     2. Gli oneri di cui al comma 1, nel limite di spesa complessiva di euro 600.000,00, sono posti a carico delle risorse individuate dall'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 11.

     1. I benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 sono prorogati fino al 31 dicembre 2011.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 200.000,00, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 12.

     1. Il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a rimborsare la regione Abruzzo per i costi sostenuti ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

     2. All'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 le parole: "della regione Abruzzo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009".

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.578.649,30, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009

 

     Art. 13.

     1. All'articolo 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nel limite massimo di spesa di euro 315.000,00 annui, gli incarichi di seconda fascia possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165/2001, sino al 31 dicembre 2011.".

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse già assegnate al Commissario delegato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.

 

     Art. 14.

     1. Il Comune dell'Aquila è autorizzato a realizzare gli interventi di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e per il recupero dell'area di importanza monumentale sovrastante la Fontana delle 99 cannelle, anche mediante acquisizione dell'area e dell'immobile danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 600.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 15.

     1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 30 settembre 2011 l'impiego di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 275 unità.

     2. Il Ministero della difesa è autorizzato altresì a prorogare fino al 30 settembre 2011 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unità.

     3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 3.376.728,00, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 16.

     1. Al fine di contenere i costi relativi agli indennizzi da riconoscere per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 39/2009, nonchè di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e connesse opere di urbanizzazione, consentendo la più celere conclusione delle attività proprie della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, al comma 3 del predetto articolo 4, le parole: "20 unità di personale" sono sostituite dalle seguenti: "30 unità di personale".

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il personale utilizzato nella Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nei limiti di 13 unità di personale, è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti di complessivi euro 7.345,00 mensili.

     3. Agli oneri connessi all'applicazione del comma 2, valutati in euro 51.405,00 fino al 31 dicembre 2011, si provvede a valere sulle residue risorse dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile.

 

     Art. 17.

     1. Il termine del 30 giugno di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, come modificato dall'articolo 17, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, è prorogato al 31 agosto 2011.

 

     Art. 18.

     1. All'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2011, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i rapporti di lavoro posti in essere ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3883 del 18 giugno 2010, hanno durata fino al 31 dicembre 2011, nei limiti dell'importo di euro 114.945,00.".

 

     Art. 19.

     1. I Sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39/2009 possono avvalersi delle Università degli studi italiane e degli enti di ricerca pubblici per le attività di supporto relative allo studio, all'analisi ed all'elaborazione dei Piani di ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del predetto decreto-legge, a cui può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione.

 

     Art. 20.

     1. All'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011 le parole: "per il comune dell'Aquila" sono sostituite dalle seguenti: "per i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009".

 

     Art. 21.

     1. All'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, dopo le parole: "per il comune dell'Aquila" sono aggiunte le seguenti: "e di euro 6.944.232,46 per gli altri comuni del cratere".

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.