§ 17.3.258 - Legge 27 dicembre 2002, n. 286.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:27/12/2002
Numero:286


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché [...]


§ 17.3.258 - Legge 27 dicembre 2002, n. 286.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

(G.U. 30 dicembre 2002, n. 304)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2002, N. 245

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "31 ottobre 2002" sono inserite le seguenti: ", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002"; le parole: "di tutti gli" sono sostituite dalle seguenti: "degli"; le parole: "definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi"; e le parole da: "Detti piani" fino a: "opere commemorative" sono soppresse;

     al comma 2, le parole: " anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione, " sono soppresse;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonché per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonché la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o, in alternativa, è consentita la procedura di semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla metà. In ogni caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri antisismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 si provvede a definire gli ambiti di competenza dei Presidenti delle regioni-commissari delegati, anche per quanto riguarda, se del caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonché gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative di supporto all'attività dei Presidenti delle regioni-commissari delegati, con la previsione della possibilità di avvalersi degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale ";

     dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalità e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto.

     3-ter. I commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un subcommissario".

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole da: "e per l'avvio della ripresa" fino alla fine del comma sono soppresse;

     al comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 5" sono inserite le seguenti: "del presente decreto";

     al comma 3, le parole: "La regione interessata" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni interessate"; la parola: "propone" è sostituita dalla seguente: "propongono"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In esito alle proposte di cui al presente comma, si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

     al comma 4, dopo le parole: "31 ottobre 2002" sono inserite le seguenti: ", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002".

     All'articolo 3:

     al comma 1, dopo le parole: "Capo del Dipartimento della protezione civile" sono aggiunte le seguenti: ", sentito il Presidente della regione interessata,";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione ".

     All'articolo 4, comma 1, le parole: "29 e del 31 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002"; dopo la parola: "residenti" sono inserite le seguenti: ", avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e"; le parole: "sono sospesi i termini per l'adempimento" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento"; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste all'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - 1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonché alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonché in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria".

     Nel titolo, le parole: “regioni Molise e Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "regioni Molise, Sicilia e Puglia".