§ 79.2.810 - O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3808.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:15/09/2009
Numero:3808


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «l'acquisizione dei» è aggiunta la seguente parola «lavori,» e dopo [...]
Art. 2.      1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 è aggiunta le seguente disposizione: «art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 3.      1. In ragione delle maggiori attività da porre in essere per fronteggiare le attività derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile [...]
Art. 4.      1. Il termine previsto all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, è prorogato di sessanta giorni
Art. 5.      1. Alla realizzazione delle opere individuate nel programma di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, l'ANAS, RFI, il [...]
Art. 6.      1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisizione di [...]
Art. 7.      1. In favore del personale delle province dell'Abruzzo, interessato dalle attività di verifica e controllo delle perizie prodotte per l'accesso ai contributi nonchè per le ulteriori valutazioni [...]
Art. 8.      1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009, è aggiunto infine il seguente comma
Art. 9.      1. Dopo il comma 4, dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3789, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti
Art. 10.      1. Al fine di assicurare la ripresa, nel rispetto degli standard tecnici definiti dalla normativa vigente, del funzionamento della funivia del Gran Sasso d'Italia «Fonte Cerreto-Campo [...]
Art. 11.      1. In attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio del comune dell'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuità delle attività [...]
Art. 12.      1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle elezioni del consiglio degli ordini degli ingegneri e del consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori [...]


§ 79.2.810 - O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3808.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

(G.U. 21 settembre 2009, n. 219)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009 e n. 3805 del 3 settembre 2009;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Viste le note del 24 agosto e del 10 settembre 2009 del sindaco dell'Aquila;

     Vista la nota del 15 settembre 2009 del Ministero della giustizia;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «l'acquisizione dei» è aggiunta la seguente parola «lavori,» e dopo le parole «nel rispetto del» sono inserite le seguenti: «merito tecnico e del».

     2. All'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «Consorzio rete di laboratori universitari di ingegneria (RELUIS)» sono inserite le seguenti «nonchè di Abruzzo Engineering.».

     3. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 è elevato a centoventi giorni.

     4. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 così come sostituito dal comma 5 dell'art, 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «Pubblica regionale» e dopo le parole «Pubblica comunale» è aggiunta la seguente parola «sovvenzionata».

     5. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è così sostituito:

     «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati, in euro 107 milioni per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata, e in euro 43 milioni per gli interventi da porre in essere sugli immobili di edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata, si provvede a carico dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito della ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo».

     6. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 dopo le parole «legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono aggiunte le seguenti parole: «, fino al 31 dicembre 2009, con oneri valutati in euro 650.000,00, a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

     7. Il comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e il comma 3 dell'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 sono soppressi.

     8. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole «venticinque unità per ciascuna regione o provincia autonoma» sono inserite le seguenti «o ente locale».

     9. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole «sei unità per ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti «ed ente locale».

     10. Il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 è soppresso.

     11. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 le parole: «con oneri a proprio carico» sono sostituite con le seguenti parole: «nel limite massimo di euro 300.000,00 con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77» [1].

 

     Art. 2.

     1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 è aggiunta le seguente disposizione: «art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica legislativo n. 602 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 2009».

     2. Per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari da porre in essere nel territorio della regione Abruzzo danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, soggetto attuatore, provvede ad affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del solo progetto preliminare, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

     Art. 3.

     1. In ragione delle maggiori attività da porre in essere per fronteggiare le attività derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ed in particolare per l'espletamento delle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, il sindaco dell'Aquila, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'art. 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ad ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, a stipulare non più di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, con durata fino al 30 giugno 2010, di cui tre di livello dirigenziale in deroga all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e uno di prestazione di opera professionale, nel limite massimo di euro 3.200.000,00.

     2. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, il personale del comune dell'Aquila, fino al 30 giugno 2010, può essere autorizzato alla effettuazione di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino a cinquanta ore mensili, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 750.000,00 [2].

     3. Agli oneri derivanti presente articolo, valutati in euro 3.950.000,00, si provvede a carico delle risorse attribuite al comune dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

     Art. 4.

     1. Il termine previsto all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, è prorogato di sessanta giorni.

     2. All'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il termine «giurata» è sostituito da «asseverata».

     3. All'art. 5, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il termine «giurata» è sostituito da «asseverata».

     4. All'art. 6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, le parole: «perizia giurata» sono sostituite dalle seguenti parole: «la perizia».

     5. Al modello di domanda allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 sono apportate le modifiche conseguenti a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

     6. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui su disposizione comunale sia impedito l'accesso ai luoghi per la valutazione del danno subito, il termine per la presentazione della domanda decorre dal giorno in cui l'accesso è consentito».

     7. Rientrano tra le spese ammissibili all'indennizzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, nei limiti previsti nella stessa ordinanza, anche le spese sostenute per le perizie richieste a corredo delle domande di indennizzo. Le tariffe professionali sono determinate sulla base di uno specifico accordo stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e gli ordini professionali interessati.

 

     Art. 5.

     1. Alla realizzazione delle opere individuate nel programma di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, l'ANAS, RFI, il Provveditorato interregionale OO.PP. e la provincia di L'Aquila provvedono in qualità di soggetti attuatori con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009. Il predetto programma può essere approvato anche per stralci successivi.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 i soggetti attuatori sono autorizzati a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, prescindendo - previa emissione del decreto di occupazione di urgenza - da ogni altro adempimento, nonchè dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

     3. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'ANAS, RFI, il comune di L'Aquila e la provincia di L'Aquila provvedono a valere sulle risorse disponibili sui propri bilanci per gli interventi di rispettiva competenza.

     4. Al fine del reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ed in deroga all'art. 64, comma 4, della legge regionale del 3 marzo 1999, n. 11, la provincia di L'Aquila è autorizzata a rimodulare l'opera inserita nel piano triennale di viabilità 2008/2010 e recante «Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la s.r. 615 di Monteluco con la s.p. 120 «Mausonia».

 

     Art. 6.

     1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in favore delle popolazioni interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 prevedendo gli adeguamenti del contenuto e delle modalità delle prestazioni contrattuali ritenuti a tal fine necessari.

 

     Art. 7.

     1. In favore del personale delle province dell'Abruzzo, interessato dalle attività di verifica e controllo delle perizie prodotte per l'accesso ai contributi nonchè per le ulteriori valutazioni di agibilità, afferenti ai comuni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata l'erogazione di compensi di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite in favore di 5 unità di personale.

     2. In favore del personale del CNR direttamente impegnato nelle zone terremotate con ordine di servizio dei direttori competenti, in attività necessarie al superamento dell'emergenza, nonchè nelle diverse funzioni DICOMAC, è autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 75 ore pro-capite mensile, secondo le esigenze individuate dal commissario, e fino ad un massimo di 10 unità di personale. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico fornito nella gestione della emergenza con particolare riguardo alla funzione tecnica di valutazione e censimento dei danni ed a quella di salvaguardia dei beni culturali è attribuito all'ITC CNR - Istituto per le tecnologie della costruzione - il contributo straordinario di euro 300.000,00, ivi comprese le somme per lo svolgimento di lavoro straordinario e di cui al presente comma, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute, con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

     3. Per l'utilizzo di tale contributo il CNR-ITC tiene apposita evidenza contabile.

 

     Art. 8.

     1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009, è aggiunto infine il seguente comma:

     «3-bis. Gli importi dei tributi di spettanza della provincia dell'Aquila non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati al predetto ente dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariali a favore della provincia dell'Aquila di importi pari alle anticipazioni concesse».

     2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, l'amministrazione provinciale dell'Aquila, è autorizzata, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti dall'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, a stipulare non più di dodici contratti di lavoro a tempo determinato, con durata fino al 30 giugno 2010, con oneri valutati in euro 250.000,00, prioritariamente attingendo dalle società cui la provincia ha affidato con convenzione incarichi di catalogazione libri e manutenzione edifici, dalle società di somministrazione di lavori interinale che hanno fornito personale in servizio da almeno dodici mesi per la vigilanza e relativo supporto.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, la provincia dell'Aquila è autorizzata a stipulare cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con durata fino al 30 giugno 2010, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/2001, all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, ed all'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, con oneri valutati in euro 171.000,00.

     4. Per fronteggiare le maggiori esigenze inerenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 i contratti di assunzione a tempo determinato del personale precario non dirigenziale della provincia dell'Aquila, nel limite di 17 unità di personale, con funzioni di natura tecnica, informatica, e di vigilanza, in servizio alla data del 6 aprile 2009, possono essere prorogati o rinnovati, a seguito di provvedimento espresso dell'ente, anche con contratto part-time, fino al 30 giugno 2010, con oneri valutati in euro 355.000,00.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 776.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

     Art. 9.

     1. Dopo il comma 4, dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3789, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

     «5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l'acquisto di unità abitative residenziali già ultimate o in fase di ultimazione da adibire alla locazione temporanea, con le condizioni previste e per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di complessivi 36 mesi e in casi eccezionali fino ad un massimo di complessivi 60 mesi, in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili con priorità per quelle con esito di tipo “E” per effetto dell'evento calamitoso.

     6. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il commissario delegato è autorizzato a concedere, per le unità abitative reperite con le modalità del comma 5, fino al limite massimo di euro 2.000,00 per ciascuna unità immobiliare alloggiativa, per l'acquisto di arredi necessari a renderla immediatamente idonea all'uso abitativo, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

     7. L'indennizzo di cui dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 può essere riconosciuto alle imprese anche in caso di vendita delle unità abitative ai fondi comuni di cui al comma 5, e potrà essere utilizzato nel rispetto del limite massimo di euro 30.000,00 ivi previsto anche per il riconoscimento di premi di accelerazione in favore delle imprese di costruzione che realizzino i lavori».

 

     Art. 10.

     1. Al fine di assicurare la ripresa, nel rispetto degli standard tecnici definiti dalla normativa vigente, del funzionamento della funivia del Gran Sasso d'Italia «Fonte Cerreto-Campo Imperatore», mediante i necessari interventi di verifica, messa in sicurezza ed efficienza dei relativi impianti, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, è autorizzato ad assegnare al comune dell'Aquila un contributo straordinario di euro 3.500.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

     Art. 11.

     1. In attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio del comune dell'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuità delle attività di competenza degli uffici della provincia dell'Aquila, il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è autorizzato ad assegnare alla medesima provincia le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di appositi edifici nel limite massimo di euro 3.750.000,00, posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 [3].

 

     Art. 12.

     1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle elezioni del consiglio degli ordini degli ingegneri e del consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia dell'Aquila, è prorogato, fino al 31 marzo 2010, il termine di scadenza dei consigli degli stessi ordini professionali.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della O.P.C.M. 29 settembre 2009, n. 3813.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della O.P.C.M. 16 ottobre 2009, n. 3817. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 8 della O.P.C.M. 11 giugno 2010, n. 3881.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3827.