§ 79.2.831 - O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3827.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:27/11/2009
Numero:3827


Sommario
Art. 1.      1. In ragione delle maggiori esigenze operative conseguenti anche alla riduzione del contingente di personale delle Forze armate impiegato negli interventi di soccorso e nelle attività [...]
Art. 2.      1. Il termine di cui all'art. 1, commi 5, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3781, e successive modifiche ed integrazioni, è differito al 31 [...]
Art. 3.      1. La quota parte delle somme di spettanza del comune dell'Aquila derivanti dall'applicazione degli incentivi statali per l'impiego delle energie rinnovabili, è destinata alla copertura anche [...]
Art. 4.      1. Per i lavori di somma urgenza posti in essere dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile [...]
Art. 5.      1. Per consentire la realizzazione dei necessari lavori presso il centro di giustizia minorile dell'Aquila finalizzati a dotare di una sede provvisoria la facoltà di lettere e filosofia [...]
Art. 6.      1. Al fine di porre in essere in regime di somma urgenza i lavori di ricostruzione dell'edificio scolastico sede della scuola dell'infanzia ubicata nel comune di Barete in provincia dell'Aquila, [...]
Art. 7.      1. In ragione della necessità di concedere un congruo margine temporale finalizzato alla redazione delle perizie tecniche sulle unità immobiliari oggetto di riparazione secondo quanto previsto [...]
Art. 8.      1. In considerazione della tempistica necessaria per provvedere alla determinazione delle indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dai [...]
Art. 9.      1. Per i necessari interventi urgenti ed indifferibili da porre in essere per il ripristino del Palazzo di Giustizia di L'Aquila, gravemente danneggiato e reso inagibile in conseguenza degli [...]
Art. 10.      1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 le parole: «al reperimento di un apposito edificio» sono sostituite dalle seguenti parole: [...]
Art. 11.      1. Per consentire un più ampio e sistematico intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Marco nel Comune di L'Aquila, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'art. 10 dell'ordinanza del [...]
Art. 12.      1. All'art. 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 le parole: «interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su alloggi di [...]
Art. 13.      1. Al fine di assicurare una sistemazione alloggiativa temporanea, in attesa della riparazione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale già ubicate nella «zona rossa» dei comuni [...]
Art. 14.      1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: «,ovvero nelle aree limitrofe nelle ipotesi in cui i nuovi [...]
Art. 15.      1. I lavori di riparazione delle parti comuni degli edifici classificati con esito B o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e terminare entro i [...]
Art. 16.      1. Il comma 5 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è così sostituito: «5. Ai fini dell'istruttoria tecnica, volta alla verifica della [...]


§ 79.2.831 - O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3827.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

(G.U. 5 dicembre 2009, n. 284)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009 e n. 3820 del 12 novembre 2009;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Considerato che la complessità ed il numero delle pratiche inerenti alle richieste di contributo per la ricostruzione o la riparazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 e tale da richiedere il supporto tecnico di peculiari professionalità che possono essere garantite esclusivamente dal Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS), per gli ambiti di rispettiva competenza;

     Visto il verbale del 5 novembre 2009 relativo alle attività di supporto assicurato ai comuni ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009;

     Viste le richieste del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

     Vista la nota del 12 novembre 2009 con cui il direttore della Confindustria dell'Aquila ha chiesto la proroga del termine della presentazione delle domande di indennizzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 2009;

     Vista la nota del 13 novembre 2009 del Prefetto dell'Aquila;

     Vista la nota del 9 novembre 2009 della Confederazione italiana agricoltori;

     Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con particolare riferimento al comma 6 che prevede che le indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione sono determinate dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

     Visti i decreti del Commissario delegato 11 maggio 2009, n. 6, 1° luglio 2009, n. 3557, 24 agosto 2009, n. 18 e 1° ottobre 2009, n. 26, con i quali si è provveduto alla localizzazione delle aree per la realizzazione dei complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili C.A.S.E.;

     Visto l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009, n. 3790, ed i conseguenti decreti adottati dal Commissario delegato per la realizzazione di moduli provvisori destinati ad uso alloggiativo ovvero ad uso scolastico provvisorio;

     Considerato che la mole di adempimenti necessari per la determinazione delle numerosissime indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione delle aree interessate dai citati provvedimenti, effettuata con il supporto dell'Agenzia del territorio, comporta necessariamente una proroga del termine di sei mesi previsto dal citato art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. In ragione delle maggiori esigenze operative conseguenti anche alla riduzione del contingente di personale delle Forze armate impiegato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, al sopra citato personale, nel limite di 150 unità, sono riconosciute dal 1° agosto fino al 31 dicembre 2009, le prestazioni di lavoro straordinario effettuate in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 150 ore mensili pro capite effettivamente rese.

 

     Art. 2.

     1. Il termine di cui all'art. 1, commi 5, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3781, e successive modifiche ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 2009.

 

     Art. 3.

     1. La quota parte delle somme di spettanza del comune dell'Aquila derivanti dall'applicazione degli incentivi statali per l'impiego delle energie rinnovabili, è destinata alla copertura anche parziale delle spese occorrenti per la gestione e manutenzione straordinaria degli immobili realizzati nell'ambito del progetto CASE di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

     Art. 4.

     1. Per i lavori di somma urgenza posti in essere dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed in particolare per le attività di ripristino della funzionalità di edifici sede di istituzioni pubbliche e per i necessari lavori presso caserme demaniali adibiti ad alloggi temporanei per la sistemazione della popolazione terremotata, è autorizzata la spesa di euro 21.000.000,00.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

     3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 [1].

 

     Art. 5.

     1. Per consentire la realizzazione dei necessari lavori presso il centro di giustizia minorile dell'Aquila finalizzati a dotare di una sede provvisoria la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi dell'Aquila è autorizzata la spesa di euro 6.000.000, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di porre in essere in regime di somma urgenza i lavori di ricostruzione dell'edificio scolastico sede della scuola dell'infanzia ubicata nel comune di Barete in provincia dell'Aquila, dichiarato inagibile a seguito del sisma del 6 aprile 2009, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 869.000,00, si provvede a valere sulle risorse donate al Dipartimento della protezione civile dal Senato della Repubblica.

     3. Il Dipartimento della protezione civile provvederà al trasferimento delle risorse di cui al comma 2 al Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

 

     Art. 7.

     1. In ragione della necessità di concedere un congruo margine temporale finalizzato alla redazione delle perizie tecniche sulle unità immobiliari oggetto di riparazione secondo quanto previsto dall'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, il termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo, di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, è prorogato di ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 8.

     1. In considerazione della tempistica necessaria per provvedere alla determinazione delle indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dai provvedimenti citati nelle premesse, il termine di sei mesi previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato di ulteriori sei mesi, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma.

 

     Art. 9.

     1. Per i necessari interventi urgenti ed indifferibili da porre in essere per il ripristino del Palazzo di Giustizia di L'Aquila, gravemente danneggiato e reso inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato-Presidente della regione Abruzzo, si avvale del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di soggetto attuatore. Il sopra citato soggetto attuatore è altresì autorizzato a procedere ad urgenti lavori di completamento dell'immobile dell'ex Archivio di Stato in L'Aquila, località Pile, da adibire ad Uffici giudiziari.

     2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutati in euro 33.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

     Art. 10.

     1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 le parole: «al reperimento di un apposito edificio» sono sostituite dalle seguenti parole: «al reperimento di appositi edifici nel limite massimo di euro 3.750.000,00».

     2. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dopo le seguenti parole: «In caso di edifici» sono aggiunte le seguenti parole: «, anche in calcestruzzo armato,».

     3. All'art. 7, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le seguenti parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti parole: «al comma 3».

     4. All'art. 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le seguenti parole: «del 50%» sono sostituite dalle seguenti parole: «del 30%».

 

     Art. 11.

     1. Per consentire un più ampio e sistematico intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Marco nel Comune di L'Aquila, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, la Regione Veneto provvede alla redazione di una perizia di variante e suppletiva i cui oneri gravano sulle risorse finanziarie stanziate dalla delibera della Giunta regionale n. 3113 del 20 ottobre 2009.

 

     Art. 12.

     1. All'art. 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 le parole: «interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su alloggi di proprietà comunale», sono sostituite dalle seguenti parole: «interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed all'arredo di alloggi di proprietà comunale, ovvero anche di edifici privati, a condizione che venga accertata l'economicità dell'intervento,».

 

     Art. 13.

     1. Al fine di assicurare una sistemazione alloggiativa temporanea, in attesa della riparazione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale già ubicate nella «zona rossa» dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

     «5. I nuclei familiari con abitazione principale classificata con esito B e C in zona rossa del capoluogo e delle frazioni alla data del censimento di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 anche se non già assegnatari degli alloggi del progetto CASE o dei moduli abitativi provvisori (MAP) di cui ai commi 1 e 4, come i nuclei con abitazioni classificate con esito E e F, mantengono il titolo a permanere nei predetti alloggi anche nel caso che le relative abitazioni principali non risultino più ricomprese nella zona rossa per gli effetti derivanti da successivi interventi di messa in sicurezza, per il tempo necessario per la esecuzione dei lavori di riparazione dei relativi immobili secondo le previsioni formulate dal progettista e dal direttore dei lavori ed inserite nel contratto di affidamento dei lavori.

     6. Le domande di contributo per la riparazione delle unità immobiliari di cui al comma 5 e delle parti comuni dei relativi edifici devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio del Comune competente dei provvedimenti di messa in sicurezza che consentono l'accesso alle stesse, ovvero degli esiti di agibilità, se successiva.».

     2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 sono autorizzati a reperire un alloggio temporaneo ovvero a concedere il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni a coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito A, B o C, essendo venuto meno, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel limite massimo di 12 mesi [2].

 

     Art. 14.

     1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: «,ovvero nelle aree limitrofe nelle ipotesi in cui i nuovi insediamenti abitativi non consentano il rispetto delle distanze minime previste per le strutture zootecniche dai vigenti piani regolatori.».

 

     Art. 15.

     1. I lavori di riparazione delle parti comuni degli edifici classificati con esito B o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 9 luglio 2009 e comunque non oltre sei mesi dal loro inizio per gli interventi su immobili con esito B e sette mesi per gli interventi su immobili con esito C. I lavori di riparazione delle singole unità immobiliari classificate con esito B o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla relativa comunicazione del contributo definitivo, ovvero, in caso di unità immobiliari ubicate in edifici condominiali parimenti oggetto di domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni, non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo per le parti comuni, e non oltre sette giorni dalla concessione del contributo definitivo per la singola unità immobiliare, se successiva a quella per le parti comuni, e terminare entro i tempi sopra indicati. Sono fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del Comune. Alla scadenza dei predetti termini, i nuclei familiari interessati perdono il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione e alle altre forme di sostegno a carico delle risorse pubbliche [3].

 

     Art. 16.

     1. Il comma 5 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è così sostituito: «5. Ai fini dell'istruttoria tecnica, volta alla verifica della coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e di quella economica delle domande di concessione dei contributi anche di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 2009, il necessario supporto è assicurato ai sindaci dal Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza e sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009. Al fine di consentire ai comuni interessati di provvedere in via autonoma alla istruttoria tecnica ed economica delle domande presentate dopo la scadenza delle predette Convenzioni, le medesime prevedono l'obbligo dei Consorzi di formare il personale tecnico dei comuni. Ai relativi oneri, valutati in euro 12.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

     2. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, le seguenti parole: «Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti parole: «Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

[2] I benefici di cui al presente comma, già prorogati fino al 31 dicembre 2010 dall'art. 1 della O.P.C.M. 7 settembre 2010, n. 3896, sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2011 dall'art. 11 della O.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 3950.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3843. Per una modifica del termine di sette giorni di cui al presente comma, vedi l'art. 14 della O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857.