§ 79.2.784 - O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:25/06/2009
Numero:3784


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ed in particolare per [...]
Art. 2.      1. Per il necessario supporto alle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Presidente della regione Abruzzo, [...]
Art. 3.      1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 19 maggio 2009 dopo la parola «arredati» sono aggiunte le seguenti parole «e non arredati»
Art. 4.      1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, al personale impiegato [...]
Art. 5.      1. Al fine di consentire i necessari interventi di recupero e ripristino funzionale del presidio ospedaliero «San Salvatore» ubicato nella città dell'Aquila danneggiato dagli eventi sismici del [...]
Art. 6.      1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, in favore del personale direttamente impegnato dal [...]
Art. 7.      1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009, il Dipartimento della [...]
Art. 8.      1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni
Art. 9.      1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per le finalità di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 [...]
Art. 10.      1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei cantieri per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ed il rispetto dei crono programmi che [...]
Art. 11.      1. Per evitare ogni soluzione di continuità nelle attività di trasporto di mezzi e materiali occorrenti per la realizzazione in termini di somma urgenza delle iniziative previste dal [...]
Art. 12.      1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «presente ordinanza,» sono [...]
Art. 13.      1. All'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3779 del 6 giugno 2009 sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 14.      1. All'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009, in fine, è aggiunto il seguente comma
Art. 15.      1. Dal 1° luglio 2009, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, commi 1 e 3, e 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, si applicano, altresì, [...]
Art. 16.      1. Per il tempestivo ripristino della funzionalità della strada statale n. 5 Tiburtina Valeria, nel tratto «Gole di San Venanzio» dal km 161 al km 168, danneggiata dagli eventi sismici del 6 [...]
Art. 17.      1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 19 maggio 2009 dopo la parola «Abruzzo» sono aggiunte le seguenti parole: «e in altre regioni [...]
Art. 18.      1. Il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 è sostituito dal seguente


§ 79.2.784 - O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

(G.U. 3 luglio 2009, n. 152)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Viste le note del 18 maggio e 8 giugno del sindaco e del direttore generale del comune dell'Aquila;

     Vista la nota del 15 giugno 2009 del sindaco della Città di La Maddalena;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ed in particolare per l'espletamento delle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3778 e 3779 del 6 giugno 2009, il sindaco dell'Aquila, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, a stipulare non più di dodici contratti di lavoro a tempo determinato, prioritariamente con soggetti titolari di convenzioni stipulate ai sensi della legge regionale n. 63 del 1986 ovvero utilizzati per l'istruttoria delle domande di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994. Il comune dell'Aquila è autorizzato, inoltre, a coprire sei posti vacanti nella dotazione organica mediante utilizzo di graduatorie concorsuali, ancora valide, di altri enti locali; l'accordo tra gli enti interessati può essere posteriore alla approvazione della graduatoria interessata.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse attribuite al comune dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il sindaco dell'Aquila può avvalersi di «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla base di un'apposita convenzione nel limite massimo di euro 300.000,00 con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 [1].

 

     Art. 2.

     1. Per il necessario supporto alle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Presidente della regione Abruzzo, commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge, si avvale di una struttura tecnico-scientifica, di cui fanno parte cinque esperti dal medesimo designati nonchè da personale comandato in numero di venti unità, appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad imprese a partecipazione pubblica, con oneri a proprio carico.

 

     Art. 3.

     1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 19 maggio 2009 dopo la parola «arredati» sono aggiunte le seguenti parole «e non arredati».

     2. Dopo il comma 8 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 19 maggio 2009, è aggiunto il seguente comma:

     «9. Nel caso in cui gli alloggi di cui alla presente ordinanza non siano arredati, gli importi di cui al comma 5 sono ridotti del 10%».

 

     Art. 4.

     1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, al personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione del capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è attribuito, a decorrere dal 6 aprile 2009, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.

     2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di consentire i necessari interventi di recupero e ripristino funzionale del presidio ospedaliero «San Salvatore» ubicato nella città dell'Aquila danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'azienda unità sanitaria locale n. 4 provvede, con oneri a proprio carico, in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6.

     1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, in favore del personale direttamente impegnato dal prefetto dell'Aquila con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è autorizzata, fino al 30 settembre 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. Al sopra citato personale, qualora comandato fuori sede presso i COM, è corrisposto il trattamento di missione. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, nonchè al dirigente di Area 1 in servizio presso la Prefettura di L'Aquila, direttamente impegnati in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è corrisposta, fino al 30 settembre 2009, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 15% della retribuzione annua di posizione nonchè, qualora comandato fuori sede, il trattamento di missione. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile. Ai relativi oneri si provvede a carico dell'art. 7 del decreto-legge n. 39 del 2009 [2].

 

     Art. 7.

     1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a disporre primi trasferimenti finanziari in favore dei sindaci dei comuni interessati per le finalità di cui alle sopra citate ordinanze, mediante anticipazioni a valere sulle risorse di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, da reintegrare a carico degli stanziamenti derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.

 

     Art. 8.

     1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

     legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 6 e 7;

     decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 11, 62, 65, 67, 93 e 94;

     regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9 e 86;

     legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 2.

     2. L'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 è abrogato.

 

     Art. 9.

     1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per le finalità di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, il Commissario delegato è autorizzato al rimborso degli oneri sostenuti e debitamente documentati dai proprietari di immobili adibiti ad attività alberghiere, gravemente danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il cui ripristino è da ritenersi indispensabile per il conseguimento dei sopra citati obiettivi. Ai relativi oneri, cui deve provvedersi a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, si fa fronte, nell'immediato ed in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge [3].

     2. Il Commissario delegato provvede, con i poteri di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, al reperimento di soluzioni alternative, anche temporanee, per il trasferimento delle attività agricole e zootecniche svolte nelle aree oggetto di occupazione d'urgenza o di espropriazione per la realizzazione degli insediamenti abitativi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ovvero nelle aree limitrofe nelle ipotesi in cui i nuovi insediamenti abitativi non consentano il rispetto delle distanze minime previste per le strutture zootecniche dai vigenti piani regolatori [4].

     3. Nell'ambito delle iniziative necessarie a fronteggiare il disagio abitativo determinatosi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, i sindaci dei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, previa autorizzazione del Commissario delegato, sono autorizzati a realizzare interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed all'arredo di alloggi di proprietà comunale, ovvero anche di edifici privati, a condizione che venga accertata l'economicità dell'intervento, destinati ad ospitare i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità [5].

     4. Agli oneri relativi all'applicazione del comma 3, stimati in circa euro 7.000.000,00, si provvede a valere sull'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 [6].

 

     Art. 10.

     1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei cantieri per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ed il rispetto dei crono programmi che prevedono l'impegno delle maestranze su più turni giornalieri, il Commissario delegato, anche in deroga alla vigente regolamentazione urbanistica, fermo restando il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può reperire spazi anche presso insediamenti economico produttivi nel territorio abruzzese ove gli appaltatori possono alloggiare, con oneri a proprio carico, il personale addetto ai cantieri.

 

     Art. 11.

     1. Per evitare ogni soluzione di continuità nelle attività di trasporto di mezzi e materiali occorrenti per la realizzazione in termini di somma urgenza delle iniziative previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, è autorizzata, in deroga al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4933 del 12 dicembre 2008, la circolazione dei veicoli e del complesso dei veicoli per il trasporto di cose avente massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate nonchè di quelli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali.

     2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre sui mezzi utilizzati il logo del Dipartimento della protezione civile e del progetto Case, all'uopo rilasciati dalle struttura commissariale, nonchè i documenti comprovanti, anche in forma di autocertificazione, l'impiego delle merci trasportate nelle zone interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

 

     Art. 12.

     1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «presente ordinanza,» sono aggiunte le seguenti parole «il Commissario delegato».

 

     Art. 13.

     1. All'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3779 del 6 giugno 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

     nel comma 5, in fine, dopo le parole: «80.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, oltre l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento»;

     dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

     «8-bis. A domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al comma 8, Fintecna S.p.a., ovvero una società controllata dalla stessa indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale.».

 

     Art. 14.

     1. All'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009, in fine, è aggiunto il seguente comma:

     «3-bis. Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariale a favore dei comuni interessati di importi pari alle anticipazioni concesse».

 

     Art. 15.

     1. Dal 1° luglio 2009, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, commi 1 e 3, e 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, si applicano, altresì, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 6 aprile 2009 in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, appositamente individuati con provvedimenti del prefetto dell'Aquila, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata.

 

     Art. 16.

     1. Per il tempestivo ripristino della funzionalità della strada statale n. 5 Tiburtina Valeria, nel tratto «Gole di San Venanzio» dal km 161 al km 168, danneggiata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'ANAS S.p.a., provvede in qualità di soggetto attuatore con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in € 2.500.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

 

     Art. 17.

     1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 19 maggio 2009 dopo la parola «Abruzzo» sono aggiunte le seguenti parole: «e in altre regioni limitrofe».

 

     Art. 18.

     1. Il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 è sostituito dal seguente:

     «2. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ove non ricorrano particolari esigenze del nucleo familiare interessato, valutate caso per caso dal vice Commissario delegato nelle attività di emergenza di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli alberghi, o altre strutture residenziali reperite dal Commissario delegato, dal presidente della regione Abruzzo o dai sindaci dei comuni abruzzesi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle somme stanziate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39».

     2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 è inserito il seguente comma:

     «2-bis. Decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, decade il beneficio del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009».

     3. [Al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 dopo le parole «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti parole: «e al comma 2-bis»] [7].

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3808.

[2] Comma già modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 30 luglio 2009, n. 3797 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 agosto 2009, n. 3803.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 3 settembre 2009, n. 3805.

[4] Comma così modificato dall'art. 14 della O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3827.

[5] Comma così modificato dall'art. 12 della O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3827.

[6] Comma aggiunto dall'art. 11 della O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857.

[7] Comma soppresso dall'art. 1 della O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3808.