§ 79.2.711 - O.P.C.M. 19 dicembre 2008, n. 3721.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:19/12/2008
Numero:3721


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella [...]
Art. 2.      1. Al fine di garantire una migliore gestione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 attribuite alla regione Campania e destinate alla realizzazione delle iniziative previste [...]
Art. 3.      1. All'art. 4, comma 6-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 le parole: «di euro 6.000,00» sono sostituite dalle parole: «di euro 15.000,00»
Art. 4.      1. Al fine di consentire la più sollecita adozione delle misure necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. [...]
Art. 5.      1. Per il proseguimento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, emanata per [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      1. Al fine di completare le attività inerenti alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai [...]
Art. 8.      1. Al fine di consentire il definitivo completamento delle iniziative poste in essere nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi [...]
Art. 9.  [3]
Art. 10.      1. Allo scopo di dare pronta attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, i Comuni della regione Campania possono provvedere, con le procedure di [...]
Art. 11.      1. In ragione dell'imminenza della chiusura della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008 citato in premessa, con conseguente [...]
Art. 12.      1. Al fine di contenere le spese relative all'organizzazione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza socio-economico-sanitaria nella regione Calabria, di cui al decreto del [...]
Art. 13.      1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del [...]
Art. 14.      1. All'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti [...]
Art. 15.      1. Il prof. Massimo Menegozzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008 è confermato nel proprio incarico per la [...]
Art. 16.      1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni [...]
Art. 17.      1. Allo scopo di garantire un migliore assetto organizzativo, nell'ambito delle attività del Dipartimento della protezione civile, nonchè la piena funzionalità ed operatività del Sistema di [...]


§ 79.2.711 - O.P.C.M. 19 dicembre 2008, n. 3721.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 27 dicembre 2008, n. 301)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633, recante «interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina», così come modificata dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3669;

     Ravvisata l'opportunità di provvedere alla nomina del sindaco del comune di Messina quale Commissario delegato per la prosecuzione degli interventi previsti dalle citate ordinanze, finalizzate al superamento della situazione emergenziale ed al definitivo rientro nell'ordinario;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3662 del 19 marzo 2008, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3700 del 5 settembre 2008, recante ulteriori disposizioni urgenti per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia con riferimento al Teatro S. Carlo di Napoli, nonchè la nota in data 11 novembre 2008 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto, nonchè l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Vista la nota del Presidente della regione Marche del 25 settembre 2008;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008, nonchè l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008;

     Vista la nota della regione Piemonte del 4 dicembre 2008;

     Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005 e la nota del 10 dicembre 2008 del Commissario delegato presidente della provincia di Rieti, nonchè la nota del 16 dicembre 2008 del presidente della regione Lazio;

     Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3187 del 22 marzo 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata, nonchè la nota del 18 novembre 2008 del Presidente della regione Basilicata;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova», e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale;

     Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, che prevede, per tutta la durata dello stato di emergenza rifiuti nella regione Campania ed in via sperimentale che, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati autorizzati al servizio di raccolta a domicilio, è esonerato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento;

     Ravvisata la necessità di definire specificamente le modalità attuative del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso il domicilio degli utenti ed i relativi oneri;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, recante la proroga, fino al 30 marzo 2009, dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

     Visto l'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3072 del 31 luglio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, con cui i Prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa sono stati nominati Commissari delegati per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano di disinquinamento per il risanamento dei territori delle medesime province di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995;

     Vista la nota del 10 dicembre 2008 del Presidente della regione Siciliana;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007, recante la dichiarazione, fino al 31 dicembre 2009, dello stato d'emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della regione Calabria e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 2509 del 22 febbraio 2007, e successive modifiche ed integrazioni e n. 3566 del 5 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni;

     Vista la nota del Commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle acque nella regione Campania del 9 dicembre 2008;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007 e n. 3654 del 2 febbraio 2008;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina, il sindaco di Messina è nominato Commissario delegato in sostituzione del Prefetto di Messina, già nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3633 del 5 dicembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, e si avvale della struttura e dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna.

     2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il Prefetto di Messina provvede al passaggio delle consegne trasmettendo tutta la pertinente documentazione al sindaco di Messina.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di garantire una migliore gestione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 attribuite alla regione Campania e destinate alla realizzazione delle iniziative previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3662 del 19 marzo 2008 e n. 3700 del 5 settembre 2008, l'imputazione della copertura finanziaria delle sopra citate ordinanze è posta a carico della delibera CIPE n. 35 del 2005.

 

     Art. 3.

     1. All'art. 4, comma 6-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 le parole: «di euro 6.000,00» sono sostituite dalle parole: «di euro 15.000,00».

     2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3660 del 5 marzo 2008, le parole: «e la tinteggiatura delle pareti interne.» sono sostituite dalle parole: «, per la tinteggiatura delle pareti interne, per la riparazione o la sostituzione delle pavimentazioni, dei cancelli, delle serrande e degli impianti elettrici, telefonici e termo-idraulici».

 

     Art. 4.

     1. Al fine di consentire la più sollecita adozione delle misure necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, la regione Piemonte è autorizzata, in deroga alle disposizioni relative alla contrattazione e agli accordi regionali, ad avvalersi, di una unità di personale da individuarsi tra soggetti con qualifica dirigenziale che, ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 dicembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, abbiano risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro con la medesima Amministrazione regionale [1].

 

     Art. 5.

     1. Per il proseguimento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, emanata per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007, è assegnata al Commissario delegato la somma di euro 1.250.000,00 a valere sul finanziamento concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2007, n. 154505 in deroga a quanto ivi previsto.

 

     Art. 6. [2]

     1. Al fine di assicurare continuità alle attività poste in essere per fronteggiare la situazione di criticità inerente agli eventi sismici che hanno interessato il territorio della provincia di Rieti nel mese di settembre 1997, il dott. Fabio Melilli prosegue, fino al 31 dicembre 2009, nelle iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinarietà ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005.

 

     Art. 7.

     1. Al fine di completare le attività inerenti alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile e di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in attuazione di quanto stabilito dal tavolo tecnico di cui all'art. 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3260 del 27 dicembre 2002 nella seduta del 27 ottobre 2008, la regione Basilicata in qualità di soggetto attuatore dell'intervento ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è incaricata di provvedere a garantire la prosecuzione della gestione unitaria del sistema nazionale dei centri funzionali, nonchè ad acquisire la piena disponibilità dei codici sorgente del sistema di gestione dell'interscambio informativo dei dati.

     2. La regione Basilicata espleta le attività di cui al comma 1 d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 la regione Basilicata è autorizzata a prorogare fino ad un massimo di ventiquattro mesi il contratto relativo ai servizi di manutenzione e gestione delle dotazioni hardware e software dei Centri funzionali.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle residue risorse finanziarie poste nella disponibilità della regione Basilicata per la realizzazione del progetto del sistema dei Centri funzionali.

 

     Art. 8.

     1. Al fine di consentire il definitivo completamento delle iniziative poste in essere nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3187 del 22 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della regione Basilicata - Commissario delegato è autorizzato a trasferire le disponibilità finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale n. 3028 su appositi capitoli di bilancio della regione Basilicata.

 

     Art. 9. [3]

     1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di somma urgenza finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, e, considerata la necessità di attribuire il coordinamento delle iniziative ad una figura istituzionale in grado di assicurare il più proficuo raccordo tra le Amministrazioni territoriali competenti, la dott.ssa Anna Maria Cancellieri è nominato Commissario delegato in sostituzione dell'avvocato Giancarlo Viglione, nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, e si avvale della struttura e dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna.

     2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'avvocato Giancarlo Viglione provvede al passaggio delle consegne trasmettendo tutta la pertinente documentazione alla dott.ssa Anna Maria Cancellieri.

 

     Art. 10.

     1. Allo scopo di dare pronta attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, i Comuni della regione Campania possono provvedere, con le procedure di somma urgenza previste dalla legislazione vigente, alla stipulazione di apposite convenzioni, anche in termini integrativi di quelle eventualmente già esistenti, per l'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso il domicilio degli utenti, anche con l'avvalimento di soggetti dotati di specifiche autorizzazioni per l'attività di facchinaggio.

     2. I maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del predetto servizio devono essere documentati e certificati dai comuni che provvedono a liquidare le relative spese, ai fini del rimborso a cura della Missione Finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, nel limite massimo previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172.

     3. Esaurita la disponibilità delle risorse indicate nel decreto-legge citato, i comuni assumono a carico del proprio bilancio gli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività di raccolta dei rifiuti ingombranti.

 

     Art. 11.

     1. In ragione dell'imminenza della chiusura della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008 citato in premessa, con conseguente necessità di accelerare l'espletamento delle iniziative necessarie al ritorno alle ordinarie competenze in materia ambientale, i poteri straordinari conferiti ai Prefetti di Caltanissetta e Siracusa ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3072/2000, e successive modifiche ed integrazioni, cessano dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

     2. Per il definitivo completamento, da parte della regione Siciliana, delle iniziative da porre in essere ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 citati in premessa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, i Prefetti di Caltanissetta e Siracusa provvedono al trasferimento alla regione Siciliana delle progettazioni, delle opere e degli interventi unitamente alla pertinente documentazione amministrativa e contabile, nonchè al versamento, in un apposito capitolo di spesa del bilancio della medesima regione, delle somme residue ancora disponibili sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'art. 12, comma 5, della citata ordinanza n. 3072/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 12.

     1. Al fine di contenere le spese relative all'organizzazione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza socio-economico-sanitaria nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2007, il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007, introdotto dall'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661/2008, è soppresso. Il supporto tecnico-amministrativo necessario al Commissario delegato è assicurato da due consulenti individuati dal Commissario stesso, acquisito il parere del Capo del Dipartimento della protezione civile, tra gli esperti già facenti parte del predetto Comitato, ai quali si applicano i medesimi trattamenti originariamente riconosciuti.

 

     Art. 13.

     1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, sono aggiunte le seguenti lettere:

     «g) coordinamento Consorzi di Bacino e istituzioni territoriali;

     h) liquidazione economico finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta».

     2. Dopo l'art. 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, è aggiunto il seguente articolo «7-ter (Missione coordinamento Consorzi di Bacino ed istituzioni territoriali) - 1. La Missione è preposta ai rapporti tra il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania e le istituzioni territoriali relativamente alle attività dei Consorzi di Bacino della regione Campania di cui alla legge regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10; al monitoraggio delle iniziative finalizzate alla costituzione delle società provinciali di cui all'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4; agli eventuali processi di mobilità ed agli specifici interventi relativi al personale in esubero del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta e per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172.

     2. Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato sono individuate le risorse umane, in numero non superiore a dieci di cui tre unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonchè quelle strumentali e finanziarie, necessarie al funzionamento della Missione di cui al presente articolo.

     3. Al personale di cui al precedente punto 2. è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo personale, ove residente nella regione Campania, potranno, invece, essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del capo missione.» [4].

     3. Dopo l'art. 7-ter dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 è aggiunto il seguente art. «7-quater (Missione liquidazione economico finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta):

     1) La Missione è preposta alla liquidazione economica finanziaria di tutti i rapporti di debito e di credito, antecedenti alla data del 24 luglio 2008, riconducibili ai disciolti consorzi delle province di Napoli e Caserta e si articola nei seguenti settori di attività che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

     a) definizione e liquidazione dei rapporti di debito e di credito sorti per l'attività gestionale propria dei disciolti consorzi;

     b) definizione e liquidazione dei rapporti di debito e di credito sorti per l'attività gestionale dei siti di stoccaggio, provvisori e definitivi, dei rifiuti;

     c) definizione e liquidazione dei rapporti di debito e di credito relativi a società partecipate a qualsiasi titolo dai disciolti consorzi.

     2) Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato sono individuate le risorse umane in numero non superiore a dieci, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento della Missione di cui al presente articolo.

     2-bis. Al personale di cui al precedente punto 2. è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo personale, ove residente nella regione Campania, potranno, invece, essere corrisposte fino a 120 ore dì lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del capo missione.

     3) La struttura di missione si avvale inoltre per le attività di propria competenza del supporto dei responsabili delle articolazioni territoriali del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, nonchè del personale comunque in servizio presso detto Consorzio, al fine di acquisire i necessari atti e documenti per analizzare e definire la situazione economico finanziaria. La Missione può, inoltre, avvalersi della consulenza del Collegio dei revisori del Consorzio unico» [5].

 

     Art. 14.

     1. All'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «entro e non oltre il 30 giugno 2010» [6].

 

     Art. 15.

     1. Il prof. Massimo Menegozzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008 è confermato nel proprio incarico per la prosecuzione, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di tutte le iniziative necessarie al definitivo ritorno nell'ordinario rispetto al contesto di criticità in atto nel territorio della regione Campania in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali.

     2. Nelle more della nomina di un Commissario liquidatore per la chiusura della gestione contabile, il Commissario delegato provvede altresì alla ricognizione ed all'accertamento di tutte le posizioni debitorie e creditorie maturate dalla gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali dal 18 marzo 1996 alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, ed al fine di favorire il definitivo trasferimento delle iniziative commissariali agli enti ordinariamente competenti senza soluzione di continuità, il Commissario delegato si avvale dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo. Il medesimo Commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale alla predetta Agenzia nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'inquadramento del medesimo personale presso l'Agenzia stessa.

 

     Art. 16.

     1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti attuatori sono autorizzati ad utilizzare, fino al 31 luglio 2009, le contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile sopra citata.

 

     Art. 17.

     1. Allo scopo di garantire un migliore assetto organizzativo, nell'ambito delle attività del Dipartimento della protezione civile, nonchè la piena funzionalità ed operatività del Sistema di Allertamento Nazionale e del Centro di Coordinamento Nazionale denominato «SISTEMA», previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, e successive indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 settembre 2005, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, al personale degli Uffici del Dipartimento della protezione civile che opera, in fase di vigilanza e di emergenza, presso il Centro Funzionale Centrale e la Sala Situazione Italia, ove lo stesso non sia destinatario del compenso di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007, è attribuita, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, una speciale indennità operativa forfetariamente parametrata su base mensile a 100 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego. La predetta indennità è aumentata nella misura del 100% in caso di impiego in giorni festivi, prefestivi ovvero in orario notturno [7].

     2. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato nei territori interessati da una situazione di allertamento per una situazione d'emergenza attesa o in atto, è attribuito il compenso di cui all'art. 22, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 11 della O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3829.

[2] Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 4 della O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3836.

[3] Articolo così modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della O.P.C.M. 19 febbraio 2010, n. 3849.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della O.P.C.M. 1 ottobre 2011, n. 3967.