§ 79.2.854 - O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3836.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:30/12/2009
Numero:3836


Sommario
Art. 1.      1. Per le finalità di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana provvede [...]
Art. 2.      1. Al fine di assicurare la più proficua coerenza e sinergia tra le iniziative ed attività amministrazioni interessate, il nucleo operativo, istituito ai sensi dell'art. 4, comma 1, [...]
Art. 3.      1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, per gli interventi urgenti da adottarsi ai sensi [...]
Art. 4.      1. Per consentire al Commissario delegato, di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, di completare le attività già avviate, il [...]
Art. 5.      1. Per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attività da porre in essere dal Commissario delegato - prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative [...]
Art. 6.  [1]
Art. 7.      1. In ragione del persistere della situazione di criticità in atto nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello, determinata dagli eventi atmosferici [...]
Art. 8.      1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3818 del 3 novembre 2009, dopo le parole: «è autorizzato a stipulare» sono aggiunte le seguenti parole: «, in [...]
Art. 9.      1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009; sono apportate le seguenti modifiche
Art. 10.      1. Al fine di procedere in via di somma urgenza al rifacimento dei collettori fognari esistenti in località Roio e Collebrincioni che riversano liquami con dispersione superficiale, nonchè per [...]
Art. 11.      1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività inerenti al contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, è assegnata al Commissario [...]
Art. 12.      1. Le attività della Cabina di regia Stato-regioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ai sensi della direttiva del Presidente del [...]
Art. 13.      1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative inerenti al superamento del contesto emergenziale socio-economico-sanitario in atto nel territorio della regione Calabria, il presidente [...]
Art. 14.      1. Al fine di consentire il completamento delle iniziative necessarie al definitivo rientro nell'ordinario, il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei [...]
Art. 15.  [3]
Art. 16.      1. Nell'ambito degli interventi concernenti le linee metropolitane, i corridoi della mobilità, i sistemi innovativi di trasporto e il trasporto pubblico in sede propria, nonchè delle relative [...]
Art. 17.      1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009, dopo le parole «Conte di Troia» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle attività [...]
Art. 18.      1. In relazione alle straordinarie esigenze connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale e di cui in premessa, il personale in servizio fino al 31 dicembre 2009 presso il [...]
Art. 19.      1. Per consentire l'espletamento delle attività connesse alla chiusura dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania il personale in servizio presso le strutture di [...]
Art. 20.      1. Il prof. Massimo Menegozzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008, e successive modifiche ed integrazioni, [...]
Art. 21. 


§ 79.2.854 - O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3836.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 9 gennaio 2010, n. 6)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia», l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 e le richieste del 27 novembre e del 10 dicembre 2009 del Ministro per i beni e le attività culturali;

     Visti l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005 e la nota del 20 novembre 2009 del Commissario delegato presidente della provincia di Rieti, nonchè la nota del 2 dicembre 2009 della regione Lazio;

     Vista la nota del 27 ottobre 2009 con cui il prefetto di Siracusa, Commissario delegato per la ricostruzione e restauro della basilica di S. Nicolò di Noto, chiede, tra l'altro, che la commissione consultiva prosegua nell'espletamento delle attività previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

     Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3335 del 23 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, n. 3671 del 30 aprile 2008, n. 3681 del 6 giugno 2008 e n. 3742 del 18 febbraio 2009;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3818 del 3 novembre 2009, nonchè la nota del Ministero dell'interno;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e le note del 9 dicembre 2009 del Commissario delegato e in data 11 dicembre 2009 della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Vista la nota del 29 gennaio 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine alla nomina del Commissario delegato per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009 e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè la nota del 18 dicembre 2009 del Ministro della salute;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, nonchè la nota del 21 dicembre 2009 del Commissario delegato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2007, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità a seguito dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 2009, recante la proroga fino al 31 dicembre 2009 dello stato di emergenza;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007, con particolare riferimento all'art. 6, che dispone il trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste per la prosecuzione degli interventi negli anni successivi al primo sulla apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

     Considerato che nel corso dell'anno 2009 è stato attuato dal Commissario delegato il piano di emergenza finalizzato all'individuazione ed all'attuazione di misure di assistenza ai viaggiatori, di governo del traffico e di soccorso tecnico urgente in occasione dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale, e che occorre proseguire tale attuazione, individuando a tal fine le necessarie risorse finanziarie, ai sensi di quanto previsto dal richiamato articolo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento di attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia, nell'ambito del sito d'interesse nazionale di Manfredonia, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009 recante l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento di attività di bonifica, nell'ambito del sito di interesse nazionale di Manfredonia (Foggia), delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia anche alla discarica pubblica Pariti 1 - liquami;

     Viste le note del 25 novembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 novembre 2009 della regione Puglia;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa e nelle prospicienti aree marine, in materia ambientale e a causa della criticità del sistema portuale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008, n. 3721 del 19 dicembre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009 e n. 3791 del 15 luglio 2009;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Per le finalità di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana provvede avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di assicurare la più proficua coerenza e sinergia tra le iniziative ed attività amministrazioni interessate, il nucleo operativo, istituito ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle attribuzioni derivanti dalla medesima ordinanza, costituisce anche segreteria per il coordinamento interministeriale delle attività nazionali, anche in consessi internazionali, riguardanti le infrastrutture critiche, alle dipendenze funzionali del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al capo del Dipartimento della protezione civile nei rapporti contrattuali posti in essere ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, per gli interventi urgenti da adottarsi ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, gli introiti derivanti dalla fruizione degli ascensori panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II sono versati direttamente sulla contabilità del Commissario delegato ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della sopra citata ordinanza n. 3747/09; relativamente a tale vincolo di destinazione il Commissario delegato provvede all'adozione delle occorrenti iniziative per assicurare il tempestivo accredito alla contabilità speciale dei predetti introiti.

 

     Art. 4.

     1. Per consentire al Commissario delegato, di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, di completare le attività già avviate, il termine previsto all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 5.

     1. Per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attività da porre in essere dal Commissario delegato - prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della cattedrale di S. Nicolò di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attività consultive, fino al 31 dicembre 2010, con oneri posti a carico dell'art. 3 della sopra citata ordinanza di protezione civile.

 

     Art. 6. [1]

     1. In considerazione delle accresciute necessità di disporre di personale tecnico-amministrativo in relazione alle emergenze in atto sul territorio nazionale citate in premessa, l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di L'Aquila è autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale, fino al 31 dicembre 2010, di quattro unità di personale, appositamente individuate dal capo del Dipartimento della protezione civile, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.

 

     Art. 7.

     1. In ragione del persistere della situazione di criticità in atto nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello, determinata dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, è prorogata per l'anno 2010 la concessione del contributo a favore dei medesimi comuni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

     2. Alla copertura degli oneri conseguenti alla concessione del contributo di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'art. 6, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3335 del 2004.

 

     Art. 8.

     1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3818 del 3 novembre 2009, dopo le parole: «è autorizzato a stipulare» sono aggiunte le seguenti parole: «, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

     2. Al medesimo art. 4, comma 1, le parole: «determinandone il compenso fino ad un massimo di 28.000,00 lordi su base annua» sono sostituite dalle seguenti parole: «parametrandone il compenso alla misura del 75% del trattamento annuo lordo spettante ad un dirigente di II fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre al rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi agli eventi in rassegna, nonchè di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato».

 

     Art. 9.

     1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009; sono apportate le seguenti modifiche:

     alla fine del comma 3 dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti parole: «con oneri a carico delle risorse finanziarie all'uopo disponibili ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3309 del 2003, n. 3339 del 2004, n. 3405 del 2005, n. 3495 del 2005, n. 3610 del 2007, n. 3709 del 2008 e n. 3734 del 2009 e successive modificazioni»;

     all'art. 4, comma 4, le parole: «, fino al 31 dicembre dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti parole: «, entro i due anni successivi»;

     all'art. 5, comma 1, dopo le parole: «pubblica incolumità nel territorio regionale,» sono aggiunte le seguenti parole: «l'Assessore regionale alla Protezione civile, in qualità di Commissario delegato»;

     all'art. 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

     «4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia effettua anche la sorveglianza fisica del territorio, a tutela dell'incolumità e della sicurezza della popolazione regionale, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici ed elettro-ottici di visione e ripresa, acquisiti sulla base di quanto previsto all'art. 6; per il perseguimento degli obiettivi di protezione civile di cui al presente articolo, i soggetti aggiudicatari delle gare europee provvedono in deroga alle modalità di cui agli articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni»;

     all'art. 6 sono aggiunte le seguenti disposizioni: «articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni, e articoli 28, 46 e 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni».

 

     Art. 10.

     1. Al fine di procedere in via di somma urgenza al rifacimento dei collettori fognari esistenti in località Roio e Collebrincioni che riversano liquami con dispersione superficiale, nonchè per l'adeguamento dell'impianto di depurazione, e alla demolizione e rifacimento dell'impianto di depurazione irrimediabilmente danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, entrambi siti in località Ponte Rosarolo, nonchè alla realizzazione di un impianto di depurazione in località Collebrincioni, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006, i cui oneri, pari al rimborso dei costi sostenuti per un importo massimo di 2.645.000 euro, sono posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 [2].

 

     Art. 11.

     1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività inerenti al contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, è assegnata al Commissario delegato di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, la somma di euro 3.473.089,00.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2009 - Programma 18.9, U.P.B. 1.7.2. capitolo 1862.

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato le risorse di cui al comma 1.

 

     Art. 12.

     1. Le attività della Cabina di regia Stato-regioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007, concernente la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2011.

 

     Art. 13.

     1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative inerenti al superamento del contesto emergenziale socio-economico-sanitario in atto nel territorio della regione Calabria, il presidente della medesima regione subentra in qualità di Commissario delegato al dott. Vincenzo Spaziante nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il Commissario delegato si avvale dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna nonchè della relativa struttura di supporto, dei soggetti attuatori e dei consulenti già nominati, anche al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

     3. I progetti relativi alla realizzazione degli ospedali e di cui all'accordo di programma integrativo sottoscritto dal Ministro della salute e dal presidente della regione Calabria in data 6 dicembre 2007, predisposti assicurando il rispetto dei costi standard, sono sottoposti al parere del Ministero della salute.

 

     Art. 14.

     1. Al fine di consentire il completamento delle iniziative necessarie al definitivo rientro nell'ordinario, il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3764 del 6 maggio 2009 è ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 2010.

 

     Art. 15. [3]

     [1. Per consentire al prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2007, n. 3628, di proseguire nelle attività previste dalla medesima ordinanza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, in deroga alla vigente normativa, la somma di euro quattro milioni, a valere sulle disponibilità esistenti nel capitolo n. 7616, residui di parte corrente, lettera «f», dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.]

 

     Art. 16.

     1. Nell'ambito degli interventi concernenti le linee metropolitane, i corridoi della mobilità, i sistemi innovativi di trasporto e il trasporto pubblico in sede propria, nonchè delle relative opere connesse e complementari, ivi incluse quelle compensative e integrative, da realizzarsi nella città di Roma, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009, n. 3747, come modificata dall'ordinanza 28 maggio 2009, n. 3774 e successive modifiche e integrazioni, provvede ad assicurare, in tutte le operazioni di progettazione e di esecuzione, la spedita definizione delle procedure e delle attività di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e paesaggistici di competenza degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e delle connesse funzioni di competenza del comune di Roma.

     2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, in particolare:

     a) assicura, nelle fasi della progettazione e della realizzazione delle opere pubbliche, anche, ove occorra, sostituendosi agli organi ordinariamente competenti, la speditezza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure inerenti le funzioni di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e paesaggistici, provvedendo a che gli uffici garantiscano la massima speditezza e collaborazione nello svolgimento delle relative attività;

     b) assicura che gli uffici si pronunzino su ogni istanza volta a garantire la prosecuzione della progettazione e dell'esecuzione dei lavori presentata dalla stazione appaltante, dal concessionario o, su delega di questi, dall'impresa esecutrice dei lavori, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, il Commissario può provvedere in via sostitutiva ad istanza del soggetto interessato entro e non oltre dieci giorni dalla riproposizione dell'istanza da parte del soggetto interessato, che fa constare l'inerzia serbata dagli uffici. Decorso tale termine gli interventi possono essere realizzati fatte salve le eventuali successive prescrizioni tecniche per la loro effettuazione adottate dal Commissario delegato;

     c) definisce, sentiti gli organi ordinariamente competenti, rigorose modalità e tempi massimi di svolgimento di ricerche, saggi e scavi archeologici, in modo da favorire la tempestività nella realizzazione delle opere nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale.

     3. Per l'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

     decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 95, 96 e 165, comma 10;

     decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 45, 46, 49, 50, 52, 55, 55-bis, 56, 57-bis, 59, 62, 63, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 104, 120, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141-bis, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 155.

     4. All'art. 1, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 dopo le parole «un'indennità» è aggiunta la seguente parola: «mensile».

     5. Nell'espletamento delle iniziative previste dal presente articolo, il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi di due consulenti a cui potrà essere riconosciuto un compenso mensile in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 25% del trattamento economico complessivo lordo in godimento, con oneri posti a carico dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009.

 

     Art. 17.

     1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009, dopo le parole «Conte di Troia» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle attività di bonifica della discarica Pariti 1 liquami».

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede, nella misura di 10.000.000,00 di euro, con le risorse disponibili sui residui di stanziamento del Programma 18.9, capitolo 7503 PG1 del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     3. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole «il Commissario delegato provvede» sono sostituite dalle seguenti «il Commissario delegato ed il soggetto attuatore provvedono»;

     b) al comma 3 le parole «il Commissario delegato è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «il Commissario delegato ed il soggetto attuatore sono autorizzati», e dopo le parole «convenzioni già esistenti» sono aggiunte le parole «sottoscritte dal Commissario delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3271 del 12 marzo 2003, stipulando all'occorrenza specifici atti aggiuntivi.»;

     c) al comma 4, dopo le parole «delle aziende pubbliche di servizi» sono aggiunte le parole «fino ad un massimo di 5 unità alle quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 2557 del 30 aprile 1997»;

     d) il comma 2 è così sostituito:

     «2. L'approvazione del Commissario delegato o del soggetto attuatore dei progetti relativi alle attività di cui all'art. 1, comma 1, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento e sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale».

     «2-bis. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato o il soggetto attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.».

     4. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009 è apportata la seguente modifica: alla lettera d), dopo il numero «48» è aggiunto il seguente numero «49».

 

     Art. 18.

     1. In relazione alle straordinarie esigenze connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale e di cui in premessa, il personale in servizio fino al 31 dicembre 2009 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, ovvero in posizione di comando, fuori ruolo o corrispondenti, è mantenuto in servizio presso il medesimo Dipartimento, fino al 28 febbraio 2010.

 

     Art. 19.

     1. Per consentire l'espletamento delle attività connesse alla chiusura dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania il personale in servizio presso le strutture di missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, ovvero in posizione di comando, fuori ruolo o corrispondenti nonchè il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero assegnato al dispositivo di sicurezza del capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è mantenuto in servizio fino al 28 febbraio 2010.

     2. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, dopo le parole «decreto-legge n. 90/2008» sono aggiunte le seguenti: «anche nelle more della costituzione del predetto Organo di vigilanza».

 

     Art. 20.

     1. Il prof. Massimo Menegozzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008, e successive modifiche ed integrazioni, è confermato nel proprio incarico per la prosecuzione, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, di tutte le iniziative necessarie al definitivo ritorno nell'ordinario rispetto al contesto di criticità in atto nel territorio della regione Campania in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali.

 

     Art. 21. [4]

     1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere nello stabile monumentale del Palazzo di Brera ubicato nella città di Milano, inserito dal Comitato dei Ministri, nella seduta del 27 novembre 2009, nell'ambito delle iniziative necessarie allo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, ed al fine di provvedere ad assicurare la fruizione di talune funzioni attualmente ivi allocate, il dott. Mario Resca è nominato Commissario delegato. Il Commissario delegato provvede, in particolare, ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attività organizzative di competenza di ogni istituzione pubblica e privata coinvolta nell'iniziativa, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2007 e 15 giugno 2007.

     2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale di uno o più soggetti attuatori nonchè di consulenti tecnici, e provvede a nominare un soggetto di elevata e comprovata professionalità con funzioni di direttore dei lavori. Tale soggetto può anche essere esterno all'amministrazione.

     3. Il Commissario delegato di cui al comma 1 è autorizzato a richiedere l'apertura di una apposita contabilità speciale al medesimo intestata.

     4. Al Commissario delegato è attribuito un compenso pari a quello spettante al direttore dei lavori.

     5. Il Commissario delegato è autorizzato ad attribuire ai soggetti di cui al comma 2, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, un compenso per le attività espletate, non superiore al 50% di quello spettante al direttore dei lavori.

     6. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 3 le risorse finanziarie all'uopo individuate.

     7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a reperire e trasferire al Commissario delegato sulla contabilità speciale di cui al comma 3 eventuali risorse finanziarie pubbliche e private per consentire la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

     8. Per le finalità di cui al comma 1, ed in particolare per l'approvazione dei progetti e delle iniziative rientranti nella sua competenza, il Commissario delegato può indire, ove ritenuto necessario, apposite conferenze di servizi, convocandole con almeno sette giorni di preavviso. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo da tali elementi. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere entro sette giorni dalla richiesta. Le determinazioni della conferenza di servizi costituiscono, ove occorra, variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. I pareri, i visti ed i nulla-osta che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alle conferenze di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

     9. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della contabilità speciale di cui al comma 3.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 5 O.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 3923.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3843.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della O.P.C.M. 4 agosto 2010, n. 3891.

[4] I commissari delegati ed ogni soggetto comunque nominato ai sensi del presente articolo cessano dalle proprie funzioni per effetto dell'art. 1 della O.P.C.M. 25 aprile 2012, n. 4017.