§ 79.2.928 - O.P.C.M. 4 agosto 2010, n. 3891.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:04/08/2010
Numero:3891


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 


§ 79.2.928 - O.P.C.M. 4 agosto 2010, n. 3891.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 21 agosto 2010, n. 195)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2007, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità a seguito dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria, ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2010, recante la proroga fino al 31 dicembre 2010 dello stato di emergenza, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007 e l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009, nonchè, la nota del 2 agosto 2010 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3850 del 19 febbraio 2010, nonchè le note delle regioni Emilia-Romagna del 21 maggio 2010 e della Liguria del 29 luglio 2010;

     Vista l'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le note del 30 giugno e del 27 luglio 2010 del commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, nonchè le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010 e n. 3885 del 2 luglio 2010;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni e le richieste della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 23 marzo e 20 luglio 2010;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, nonchè le note della regione Campania del 2 luglio 2010, della regione Calabria del 6 luglio 2010, della regione Lazio del 6 luglio 2010, della regione Marche del 2 luglio 2010, della regione Molise del 23 giugno 2010, della regione Toscana del 7 luglio 2010 e della regione Piemonte del 20 luglio 2010;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni e la nota della regione Piemonte del 30 luglio 2010;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, n. 3839 del 12 gennaio 2010 e n. 3880 del 3 giugno 2010, nonchè la nota del sindaco del comune di San Giuliano di Puglia del 17 giugno 2010;

     Visti l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, gli esiti dell'incontro tenutosi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 maggio 2010, nonchè le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 maggio e 20 luglio 2010 e della regione Campania del 1° giugno 2010;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza in relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè la nota della regione Lazio del 30 luglio 2010;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè la nota della regione Lazio del 6 luglio 2010;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto il giorno 23 luglio 2010;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009 con cui è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato d'emergenza, nel territorio delle isole Eolie;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie», nonchè l'ordinanza n. 3691 del 2008 e l'art. 17 dell'ordinanza n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Viste le note del 29 luglio 2010 del commissario delegato per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie e del sindaco di Lipari in data 31 maggio e 11 giugno 2010;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine allo sversamento di materiale inquinante nel fiume Lambro con conseguente interessamento dell'asta principale del fiume Po» nonchè l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3882 del 18 giugno 2010;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, recante la revoca dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia nonchè, l'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

     Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, nonchè, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010 con cui il sopra citato stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2010;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002 n. 3228, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio o per l'acquedotto del Simbrivio», cosi come modificata ed integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3263 del 14 febbraio 2003 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3422 del 1° aprile 2005 e n. 3454 del 29 luglio 2005;

     Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare il comma 2, in cui è previsto che per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, continuano ad applicarsi le disposizioni previste nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007;

     Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3396 del 28 gennaio 2005, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004», e successive modifiche ed integrazioni, nonchè la nota del Presidente della regione autonoma della Sardegna del 27 luglio 2010;

     Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed in particolare l'art. 6, comma 2; con il quale si rinvia all'adozione di apposite ordinanze di protezione civile per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata;

     Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3105 del 7 febbraio 2001, il verbale n. 26 del 9 luglio 2010 del Comitato Tecnico Paritetico Stato-regione e la nota del 30 luglio 2010 del Presidente della regione Siciliana;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Per consentire al Prefetto di Reggio Calabria - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007 di proseguire nelle attività ivi previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, in deroga alla vigente normativa, la somma di euro 4.000.000,00, a valere sulle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, iscritte in conto residui sul capitolo 7253 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. L'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009 è soppresso.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, la regione Emilia-Romagna è autorizzata, su disposizione del Presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato, a trasferire, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile, sulla contabilità speciale n. 5418, istituita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3850/2010, le somme derivanti da talune specifiche economie realizzatesi nell'ambito dei diversi Piani degli interventi relativi agli eventi alluvionali dell'autunno 2000 di cui alle ordinanze di protezione civile numeri 3090/2000 e successive a titolo di concorso finanziario alle attività di cui al contesto emergenziale oggetto della richiamata ordinanza n. 3850/2010. A tal fine il Presidente della regione - commissario delegato provvede con proprio decreto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla quantificazione dell'importo complessivo delle economie accertate ed in corso di accertamento sui relativi capitoli del bilancio regionale. Il dirigente regionale competente procederà, successivamente, al versamento, anche in più rate, delle somme di cui trattasi a favore della predetta contabilità speciale n. 5814, istituita ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di assicurare il ritorno alle normali condizione di vita della popolazione coinvolta dagli eventi calamitosi del dicembre 2010 che hanno colpito il territorio della regione Liguria e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, il commissario delegato - Presidente della regione Liguria avvalendosi di idonei soggetti attuatori, nell'ambito delle attività relative al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Magra è autorizzato ad eseguire gli interventi necessari a garantire la navigabilità del tratto terminale dello stesso fiume al fine di consentire la ripresa socio-economica delle aree fluviali e del tessuto produttivo.

     2. Il commissario delegato - Presidente della regione Liguria per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850, del 19 febbraio 2010, è autorizzato ad utilizzare le seguenti risorse finanziarie:

     quanto a euro 2.400.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006;

     quanto a euro 1.200.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004.

 

     Art. 4.

     1. Il sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007, e successive modifiche ed integrazioni provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutti gli interventi programmati ed avviati e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli.

     2. Il commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi del comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonchè alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il commissario delegato si avvale dei soggetti attuatori nonchè del personale e della struttura già operanti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

     5. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007.

     6. Per le finalità correlate al definitivo superamento della situazione di criticità di cui al presente articolo, il Comitato per il rientro nell'ordinario, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad operare fino al 31 dicembre 2010 [1].

 

     Art. 5.

     1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, così come modificato dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3880 del 3 giugno 2010 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

     «e) alla corresponsione, avvalendosi dell'Ing. Angelo Pepe - Soggetto attuatore, e sentiti i Sindaci dei comuni di Bovino (Foggia) Greci (Avellino), Montaguto (Avellino) e Savignano Irpino (Avellino), di contributi di carattere straordinario a titolo di ristoro del pregiudizio economico subito dai titolari di attività agricole e produttive in conseguenza della riattivazione del movimento franoso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 citato in premessa, fino ad un massimo di € 18.000,00 pro-capite, e comunque nel limite complessivo di spesa di € 400.000,00, sulla base di parametri oggettivi ed in termini di rigorosa perequazione».

     2. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «5. Al personale del Dipartimento della protezione civile impegnato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2011, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 2006, con oneri a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità».

 

     Art. 6.

     1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «o delle regioni» sono aggiunte le seguenti parole: «o di altri Enti locali».

     2. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «per la valutazione dei progetti» sono aggiunte le seguenti parole «relativi agli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1».

 

     Art. 7.

     1. I Presidenti delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta sono confermati commissari delegati e provvedono, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. All'esito delle attività di cui al comma 1, i commissari delegati provvedono, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature, unitamente alla documentazione tecnico-scientifica, contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

     3. I commissari delegati per le finalità di cui al comma 1 si avvalgono, ove necessario, dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

     4. I commissari delegati richiedono ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni dello Stato, all'Amministrazione regionale ed agli Enti locali interessati.

     5. I commissari delegato sono altresì autorizzati ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle unità di personale già operanti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

     6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo i commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

     7. I commissari delegati, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvedono utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare le contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009.

     8. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative poste in essere ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni [2].

     9. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 8, al fine di evitare situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere alla rimozione delle situazioni di pericolo determinate dalla presenza della nave «Equa» ubicata in prossimità della foce del fiume Tevere, avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 dell'art. 9 della sopra citata ordinanza.

     10. Il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale della Capitaneria di Porto di Roma in occasione degli eventi calamitosi di gennaio 2010, quantificati in euro 6.930,48, a valere sulle risorse di cui al comma 3 dell'art. 9 della sopra citata ordinanza [3].

 

     Art. 8.

     1. I Presidenti delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta sono confermati commissari delegati e provvedono, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutti gli interventi programmati ed avviati per il superamento dei contesti di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. I commissari delegati, a conclusione delle attività svolte ai sensi dei comma 1, provvedono alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonchè alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 i commissari delegati si avvalgono dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni. nonchè della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

     4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo i commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

     5. I commissari delegati, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvedono utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare le contabilità speciali aperte ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683/2007, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 9.

     1. Limitatamente al territorio del comune di San Giuliano di Puglia, il sindaco del medesimo comune è nominato soggetto attuatore per il completamento degli interventi di ricostruzione post-sisma nel territorio della provincia di Campobasso ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839 del 3 giugno 2010, subentrando al Provveditore interregionale per la Campania e il Molise.

 

     Art. 10.

     1. Al fine di completare le attività inerenti alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, in continuità con quanto previsto all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721/08, la regione Basilicata, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è incaricata di provvedere a garantire la prosecuzione della gestione unitaria del sistema nazionale dei centri funzionali.

     2. La regione Basilicata espleta le attività di cui al comma 1 d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 la regione Basilicata è autorizzata a prorogare fino ad un massimo di nove mesi il contratto relativo ai servizi di manutenzione ordinaria e integrativa ed il contratto relativo ai servizi di manutenzione correttiva delle dotazioni hardware e software del Sistema Nazionale dei Centri funzionali [4].

     4. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, nel limite massimo di euro 1.300.000, a valere sulle risorse di cui al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552/2006, già destinate al potenziamento della rete nivometrica.

     5. Le residue risorse di cui al comma 2 art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552/2006, già destinate al potenziamento della rete nivometrica ed al cofinanziamento dell'adeguamento dei sistemi di trasmissione dedicata delle reti idro-pluviometriche, pari a complessivi euro 1.700.000, possono essere utilizzate dal Dipartimento della protezione civile per il cofinanziamento alle Regioni, degli interventi di manutenzione delle reti idro-meteopluviometriche e radar, per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11.

     1. Il dott. Mario Pasquale De Biase, commissario delegato ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, provvede, avvalendosi in qualità di Soggetto attuatore della Società Sogesid s.p.a., e nel rigoroso rispetto delle determinazioni assunte e da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria, alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta).

     2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di € 47.807.351,01 a valere sulle risorse presenti nella contabilità del sopra citato commissario delegato.

 

     Art. 12.

     1. Il direttore della Direzione regionale di protezione civile, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008, e successive modifiche ed integrazioni provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutti gli interventi programmati ed avviati e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008 [5].

     2. Il commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi dei comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonchè alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il commissario delegato si avvale del personale già operante ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè della collaborazione degli uffici regionali, delle società regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

     4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

     5. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare le contabilità speciali aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 13.

     1. La regione Lazio - Direzione regionale della protezione civile provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative programmate ed avviate e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni [6].

     2. La regione Lazio - Direzione regionale della protezione civile, a conclusione delle attività svolte ai sensi dei comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonchè alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la regione Lazio - Direzione regionale della protezione civile, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo la regione Lazio - direzione regionale della protezione civile si avvale del personale già operante ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007 [7].

 

     Art. 14. [8]

     1. Per fronteggiare adeguatamente ed in termini di somma urgenza i contesti emergenziali citati in premessa, ed al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacità di previsione, monitoraggio e sorveglianza, nell'ambito del Sistema di allertamento nazionale di cui alle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni e del 3 dicembre 2008, le Regioni sono autorizzate a provvedere, con oneri a propri carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionali regionali e delle Sale operative regionali mediante il potenziamento delle relative strutture, con particolare riguardo al collegamento tra le stesse nonchè con il Centro funzionale centrale e la Sala Situazioni Italia presso il Dipartimento della protezione civile, anche attraverso la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente. A tal fine è consentita, inoltre, la stipula e la proroga dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonchè di contratti di lavoro e relative proroghe ad essi correlati anche in deroga la comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003 cosi come attuato dal Contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 ed in deroga, altresì, all'art. 43 del predetto contratto; nei confronti di tali contratti non operano le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003 [9].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede anche in deroga alle leggi regionali n. 24 del 30 dicembre 2009, art. 13 e n. 12 del 16 luglio 2010, art. 12.

 

     Art. 15.

     1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività inerenti al contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, il commissario delegato di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla realizzazione della condotta sottomarina di adduzione dal dissalatore dell'isola di Lipari per l'isola di Vulcano o impianto di produzione di acqua potabile a servizio della medesima isola di Vulcano [10].

     2. Il comune di Lipari e il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato le risorse finanziarie stanziate per l'opera in questione.

 

     Art. 16.

     1. Per assicurare il rimborso delle spese sostenute dalla regione Lombardia, interessata dall'emergenza ambientale determinatasi nei territori limitrofi ai fiumi Lambro e Po, a partire dal giorno 23 febbraio 2010, a seguito dello sversamento di materiale inquinante dai serbatoi della raffineria Lombarda Petroli sita nel Comune di Villasanta in provincia di Monza e Brianza, è assegnata alla medesima regione la somma di euro 500.000,00 con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.

 

     Art. 17.

     1. Il Presidente della regione Puglia, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 30 giugno 2011, di tutti gli interventi programmati ed avviati e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità determinatosi.

     2. Il commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi dei comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonchè alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il commissario delegato si avvale del personale e della struttura già operanti ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

     5. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Per le finalità correlate al definitivo superamento della situazione di criticità di cui al presente articolo, il Comitato per il rientro nell'ordinario, istituito ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3271 del 12 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad operare fino al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 18.

     1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°aprile 2005 n. 3422 e successive modificazioni ed integrazioni, è confermato, fino al 30 giugno 2011, per provvedere in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità in relazione all'inquinamento e alla crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio di Roma [11].

     2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia nonchè della Commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il commissario delegato è autorizzato, altresì, ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 2002.

     4. Le opere e gli interventi da realizzarsi da parte del commissario delegato funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e le relative procedure, anche inerenti alla localizzazione ed alla valutazione d'impatto ambientale, sono portate a compimento nel rispetto rigoroso dei termini stabiliti dalla normativa vigente.

     5. Per l'attuazione del programma delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di criticità di cui al presente articolo e per le conseguenti iniziative contrattuali inerenti ad affidamenti di servizi e concernenti il compimento delle necessarie forniture, il commissario delegato si avvale delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

     6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dei fondi del commissario delegato e di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 2002.

 

     Art. 19.

     1. Il sindaco del Comune di Lipari, al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dallo stato di emergenza in atto, può stipulare contratti a tempo determinato trimestrali e comunque per un periodo non superiore al 31 dicembre 2010 - nel limite massimo di cinque unità da destinare anche al controllo e alla vigilanza sulla corresponsione dei contributi di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3225/2002 - per implementare la dotazione organica del Corpo di polizia municipale comunale.

     2. Il sindaco del Comune di Lipari in ragione dell'aggravio lavorativo del personale appartenente al corpo della Polizia municipale del predetto Comune derivante dall'incremento dell'afflusso turistico sul territorio delle isole Eolie, nonchè allo scopo di intensificare i servizi di vigilanza a tutela del traffico veicolare e pedonale per assicurare la salvaguardia della popolazione, è autorizzato a corrispondere a detto personale fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario mensile - effettivamente reso - in eccedenza alle ordinarie autorizzazioni, limitatamente al periodo estivo e comunque non oltre il 30 ottobre 2010.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse esistenti sulla contabilità speciale intestata al funzionario delegato di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 e derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225.

 

     Art. 20.

     1. Per assicurare il completamento degli interventi di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008, cosi come disposto dall'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Direttore dell'Ufficio previsione prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'espletamento delle conseguenti iniziative in regime di somma urgenza, avvalendosi delle Strutture Operative del Servizio Nazionale della protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, dei Centri di Competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 4324 dell'11 settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, del Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno dell'Università dell'Aquila, del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Roma «La Sapienza», dell'Unità Operativa di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e della regione autonoma della Sardegna nonchè degli Enti locali coinvolti.

     2. Per far fronte alle iniziative di cui al presente articolo è stanziata la somma di euro 1.300.000,00 a valere sulla contabilità speciale n. 5123 intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; a tal fine è autorizzato, in deroga alle norme di contabilità, il trasferimento delle predette risorse al Fondo della protezione civile.

     3. Per far fronte alle iniziative di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 4.020.000,00 a valere sulle disponibilità in conto residui del capitolo 7503 PG.01 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare per l'anno finanziario 2011 - Programma 18.12, nonchè la somma di euro 162.914,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Dicastero per l'esercizio finanziario 2011 capitolo 7510 - Programma 18.9 [12].

 

     Art. 21.

     1. All'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3105 del 7 febbraio 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è cosi sostituito: «1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente ordinanza si fa fronte nei limiti delle disponibilità definite dalla regione Siciliana con apposite delibere di rimodulazione finanziaria di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433»;

     b) al comma 2 le parole: «Una quota pari alle risorse di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti parole «La somma di euro 71.271.052,07»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente comma «3. Le somme attribuite ai singoli comuni e non assegnate per carenze di domande o che residuino dagli interventi finanziabili, o i cui interventi non abbiano avuto concreto inizio entro i termini previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 3140 del 7 giugno 2001, rientrano nella disponibilità della legge 31 dicembre 1991, n. 433 per essere utilizzate secondo le procedure previste dalla stessa legge. Deve comunque essere finanziato almeno un intervento per comune, integrando ove necessario l'importo minimo di euro 129.114,22 con le risorse residue indivise».

 

     Art. 22.

     1. Il sindaco del comune di Bonorva (Sassari), provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'espletamento delle iniziative di carattere amministrativo e contabile conseguenti alla situazione di emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3396 del 28 gennaio 2005, e successive modifiche ed integrazioni, con facoltà di avviare le procedure per il recupero delle somme dovute e per la corresponsione delle indennità di esproprio.

 

     Art. 23.

     1. Per l'attuazione dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di euro 600.000,00, a carico del Fondo di protezione civile.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della O.P.C.M. 24 settembre 2010, n. 3899.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 5 della O.P.C.M. 28 gennaio 2011, n. 3920. L'art. 5, O.P.C.M. 3920/2011, è stato abrogato dall'art. 1 della O.P.C.M. 23 febbraio 2011, n. 3925.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della O.P.C.M. 7 maggio 2011, n. 3939.

[4] Comma così modificato dall'art. 17 della O.P.C.M. 24 settembre 2010, n. 3899.

[5] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 2012 dall'art. 12 della O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916.

[6] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 2012 dall'art. 12 della O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916.

[7] Comma aggiunto dall'art. 7 della O.P.C.M. 24 settembre 2010, n. 3899.

[8] Per la proroga dell'efficacia del presente articolo, vedi l'art. 1 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 della O.P.C.M. 24 settembre 2010, n. 3899.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 26 febbraio 2011, n. 3926.

[11] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 8 della O.P.C.M. 15 giugno 2011, n. 3946.

[12] Comma aggiunto dall'art. 2 della O.P.C.M. 7 novembre 2011, n. 3975.