§ 79.2.966 - O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:30/12/2010
Numero:3916


Sommario
Art. 1.      1. Per la prosecuzione delle attività dirette al superamento del contesto emergenziale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010 il Presidente della regione [...]
Art. 2.      1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni [...]
Art. 3.      1. Tenuto conto che per fronteggiare gli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del [...]
Art. 4.      1. Per consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni il Capo [...]
Art. 5.      1. Per provvedere ai necessari adempimenti di natura contabile in relazione alle attività poste in essere dal Presidente della provincia di Rieti, Commissario delegato per l'attuazione del [...]
Art. 6.      1. I Presidenti delle regioni Molise e Puglia - Commissari delegati provvedono al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente [...]
Art. 7.      1. Il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni [...]
Art. 8.      1. Al fine di contenere le spese il Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana, tenuto conto dello stato di avanzamento delle attività post-sisma, il medesimo Commissario delegato [...]
Art. 9.      1. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010 le parole «Nell'ambito» fino alle parole «pubblica e privata», sono sostituite [...]
Art. 10.      1. Nell'ambito delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica di Albania colpita da eccezionali eventi alluvionali e dello Stato d'Israele in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla [...]
Art. 11.      1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 12.      1. Al comma 1 degli articoli 12 e 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 i termini ivi previsti sono prorogati fino al 31 dicembre 2011
Art. 13.      1. Al Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 è riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito [...]
Art. 14.      1. Al fine di assicurare il completamento delle attività inerenti al contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, è assegnata la somma di [...]
Art. 15.      1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi autorizzati ed in corso di attuazione previsti nei Piani degli interventi straordinari già approvati e di cui alle ordinanze del [...]
Art. 16.      1. Per l'attuazione dell'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il [...]
Art. 17.      1. Per la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento della grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di [...]
Art. 18.      1. Per la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento della grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (AL), di cui [...]
Art. 19.      All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche
Art. 20.      1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 [...]
Art. 21.      1. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, dopo le parole «con i poteri di cui all'art. 5», sono inserite le seguenti «e [...]
Art. 22.      1. Per i necessari interventi urgenti ed indifferibili da porre in essere per il ripristino dell'edificio pubblico destinato a Tribunale nel comune di Chieti, gravemente danneggiato e reso [...]
Art. 23.      1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 dopo le parole: «opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna», sono aggiunte le seguenti: [...]


§ 79.2.966 - O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 10 gennaio 2011, n. 6)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 e successive modificazioni nonchè la richiesta n. 471 del 5 novembre 2010 del Commissario delegato - Presidente della regione Siciliana;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 recante disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione e la nota del 9 novembre 2010 del Prefetto di Foggia - soggetto attuatore;

     Visti gli articoli 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 nonchè le note del 9 novembre 2010 della Regione Piemonte e del 22 novembre 2011 della regione Puglia;

     Visti l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005 e la nota del 15 novembre 2010 del Commissario delegato - Presidente della provincia di Rieti;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010, nonchè le note dei Presidenti delle regioni Molise e Puglia rispettivamente del 9 novembre e 6 dicembre 2010;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 nonchè la nota del 7 dicembre 2010 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area» e la nota del 16 novembre 2009 del Presidente della regione Siciliana e l'art. 2 della successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 nonchè la nota del 17 dicembre 2010 del Presidente della regione Siciliana;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, nonchè le note del 7 e 10 dicembre 2010 della Regione Veneto e del 27 dicembre dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e l'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010 nonchè le note della regione Campania del 14 dicembre 2010, della regione Lazio del 10 dicembre 2010 e della regione Siciliana del 17 dicembre 2010;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da porre in essere nelle discariche A e B dell'area ex SISAS del sito di interesse nazionale nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3874 del 30 aprile 2010;

     Vista la nota del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 del 29 luglio 2010 nonchè la nota della regione Lombardia - Direzione generale ambiente, energia e reti del 17 settembre 2010 e la nota del 1° ottobre 2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009 con cui è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato d'emergenza, nel territorio delle isole Eolie;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie», nonchè l'ordinanza n. 3691 del 2008 e l'art. 17 dell'ordinanza n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, n. 3738 del 5 febbraio 2009, art. 11 e n. 3716 del 19 novembre 2008, art. 9, adottate per fronteggiare situazioni d'emergenza nel territorio della regione Emilia-Romagna, nonchè la richiesta del 13 dicembre 2010 del Presidente della medesima Regione;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004 e successive modificazioni e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2010 con cui il dott. Giuseppe Romano, è stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, nonchè le richieste della regione Liguria e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e le richieste del 20 dicembre 2010 della regione Liguria e del 21 dicembre 2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 2010, con il quale è stato prorogato, sino al 31 luglio 2011, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (AL)», nonchè la nota del 26 giugno 2010 del Prefetto di Alessandria - Commissario delegato, del 21 dicembre 2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 17 dicembre 2010 della regione Piemonte;

     Visto l'art. 6, commi 3 e seguenti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e successive modificazioni e la richiesta n. 271 del 17 dicembre 2010 del Commissario delegato;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010 e n. 3886 del 9 luglio 2010, nonchè la note del Commissario delegato per l'emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe e del Ministro delle politiche agricole e forestali rispettivamente del 9 novembre e 20 dicembre 2010;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, n. 3825 del 27 novembre 2009 e n. 3865 del 15 aprile 2010 nonchè la richiesta del 4 ottobre 2010 del Commissario straordinario delegato - soggetto attuatore e l'intesa della regione Siciliana acquisita con nota del 16 dicembre 2010;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, adottato per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo e la nota del Presidente del Tribunale di Chieti del 27 novembre 2010;

     Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 e la richiesta n. 35845 del 22 novembre 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Per la prosecuzione delle attività dirette al superamento del contesto emergenziale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010 il Presidente della regione Siciliana nominato Commissario delegato per fronteggiare i gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 65, 66, 78, 79, 86, 87, 121, 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo recepito nella regione Siciliana con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 16, articoli 3 e 6.

 

     Art. 2.

     1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni il Prefetto di Foggia - soggetto attuatore è autorizzato ad utilizzare, fino al 30 giugno 2011, la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza sopra citata.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Presidente della regione Piemonte - Commissario delegato ai sensi degli articoli 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 è autorizzato ad utilizzare, fino al 30 settembre 2011, le contabilità speciali n. 5234 e n. 5271 [1].

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Presidente della regione Puglia - Commissario delegato ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale n. 5259, fino al 30 giugno 2011.

 

     Art. 3.

     1. Tenuto conto che per fronteggiare gli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dovuto impiegare nella predetta regione il proprio personale in modo del tutto straordinario, ai fini dell'applicazione dei limiti e dei conseguenti risparmi di spesa di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle spese sostenute dal medesimo Dipartimento per missioni nel territorio nazionale, non si tiene conto della spesa conseguente ai predetti eventi sismici.

     2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2010, n. 3873 sono apportate le seguenti modifiche:

     al comma 1 le parole: «nonchè a costituire una apposita Commissione tecnico-scientifica internazionale.», sono sostituite dalle seguenti: «in base ad una scelta di carattere fiduciario, anche appartenenti alla comunità scientifica internazionale, quali componenti di una apposita Commissione tecnico-scientifica. Con il decreto di istituzione sono individuati i relativi compensi da corrispondere ai componenti della Commissione, eccetto ai componenti in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, se nominati, che svolgono la propria attività nell'ambito degli ordinari doveri di ufficio. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è posto a carico del Fondo della protezione civile e non potrà superare complessivamente i 60.000,00 euro»;

     al comma 3 dopo le parole: «e successive integrazioni e modificazioni ed integrazioni», sono aggiunte le seguenti: «agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5».

     3. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010 dopo le parole: «n. 3750/2009», sono aggiunte le seguenti: «e n. 3898/2010».

 

     Art. 4.

     1. Per consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 30 settembre 2011.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 28 aprile 2004 e successive modificazioni è autorizzato ad utilizzare le contabilità speciali n. 3026 e n. 3048, fino al 30 settembre 2011 [2].

 

     Art. 5.

     1. Per provvedere ai necessari adempimenti di natura contabile in relazione alle attività poste in essere dal Presidente della provincia di Rieti, Commissario delegato per l'attuazione del programma di recupero e miglioramento sismico a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Rieti nel settembre 1997 e marzo-dicembre 2001 ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, le residue disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale n. 1795 sono trasferite al bilancio della provincia di Rieti in appositi capitoli di spesa da istituire per il proseguimento delle predette attività.

     2. All'esito delle attività di cui al comma 1 il Presidente della provincia di Rieti provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6.

     1. I Presidenti delle regioni Molise e Puglia - Commissari delegati provvedono al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010 per il definitivo superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi sismici dell'ottobre 2002.

 

     Art. 7.

     1. Il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010» è soppresso.

 

     Art. 8.

     1. Al fine di contenere le spese il Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana, tenuto conto dello stato di avanzamento delle attività post-sisma, il medesimo Commissario delegato è autorizzato a ridurre le spese derivanti dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, limitandole esclusivamente alla misura strettamente necessaria alla chiusura delle attività ancora in corso.

     2. I termini previsti dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 sono prorogati al 31 dicembre 2011.

     3. Ai proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 alla data dell'evento calamitoso, e resa inagibile dalla stessa, nel caso di necessaria delocalizzazione, può essere corrisposto un contributo, pari all'importo massimo stabilito dalla direttiva del Commissario delegato in data 11 giugno 2003, come modificata dalla direttiva del 20 dicembre 2005. Tale contributo dovrà essere erogato nei modi stabiliti con apposita direttiva del Commissario delegato entro e non oltre il termine di cui al comma 2.

 

     Art. 9.

     1. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010 le parole «Nell'ambito» fino alle parole «pubblica e privata», sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito della situazione di emergenza inerente l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni, ed al fine di consentire l'assunzione urgente di tutte le iniziative per il rimpatrio di cittadini stranieri giunti irregolarmente sul territorio nazionale,».

 

     Art. 10.

     1. Nell'ambito delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica di Albania colpita da eccezionali eventi alluvionali e dello Stato d'Israele in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume tutte le iniziative ed effettua gli interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie, nonchè al rimborso ad enti anche internazionali per i beni e servizi forniti.

     2. Il Dipartimento della protezione civile può mettere a disposizione a titolo gratuito delle autorità locali e degli enti e soggetti legalmente riconosciuti, che operano nelle aree interessate dalle situazioni di criticità, anche trasferendone ove occorra la proprietà, i beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate.

 

     Art. 11.

     1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche:

     all'art. 3 alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Gli oneri conseguenti all'attuazione del presente comma, limitatamente ai volontari impiegati dalla Regione Veneto, sono posti a carico delle risorse stanziate dall'art. 10»;

     all'art. 5, comma 1, lettera a) dopo le parole: «del danno medesimo», sono aggiunte le seguenti: «sulla scorta della spesa effettivamente sostenuta.».

     2. Al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione della regione Veneto colpita dagli eventi calamitosi dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2010, il termine del 31 dicembre 2010, previsto dall'art. 1-septies, comma 1, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 marzo 2011, nei confronti dei soggetti che abbiano attivato le procedure autorizzative alla data di pubblicazione del sopra citato decreto, e che gli impianti per la produzione da fonti rinnovabili siano ubicati nei comuni individuati dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 1-septies, comma 1, della legge n.129/2010.

 

     Art. 12.

     1. Al comma 1 degli articoli 12 e 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 i termini ivi previsti sono prorogati fino al 31 dicembre 2011 [3].

     2. I Presidenti delle regioni Campania, Lazio e Sicilia - Commissari delegati proseguono, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 13.

     1. Al Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 è riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato.

 

     Art. 14.

     1. Al fine di assicurare il completamento delle attività inerenti al contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, è assegnata la somma di euro 2.431.717,00 al Commissario delegato di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali residui di lett. F del capitolo 7085 U.P.B. 1.8.6 progr. 18.11.

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato le risorse di cui al comma 1.

 

     Art. 15.

     1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi autorizzati ed in corso di attuazione previsti nei Piani degli interventi straordinari già approvati e di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, n. 3738 del 5 febbraio 2009, art. 11 e n. 3716 del 19 novembre 2008, art. 9, e successive modificazioni, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato è autorizzato, fino al 31 dicembre 2011, ad utilizzare le contabilità speciali n. 5246 e n. 5263.

     2. Gli interventi e le attività finanziate con le risorse iscritte nelle sopra citate contabilità vengono eseguite in regime ordinario da parte dei soggetti attuatori individuati nei rispettivi piani degli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza e la messa in sicurezza dei territori.

     3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna assicura, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile, il massimo impulso per il proseguimento degli interventi e la loro rapida conclusione.

 

     Art. 16.

     1. Per l'attuazione dell'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il 16 settembre 2010 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Liguria, il dott. Giuseppe Romano, nominato Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, si avvale, in linea con quanto previsto dal decreto di nomina, degli uffici del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lombardia - Liguria.

     2. Il suddetto Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi di due esperti in materie tecniche giuridiche amministrative.

     3. Le spese relative ai commi 1 e 2 saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

     4. Le risorse stanziate dal sopra citato accordo di programma per le opere da realizzare nel torrente Bisagno sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui è autorizzata l'apertura.

 

     Art. 17.

     1. Per la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento della grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è stanziata la somma di euro 2.300.000,00.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a euro 1.300.000,00 a valere sui residui di stanziamento del capitolo 7503 PG 01 U.P.B. 1.9.6 Programma 18.12 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercizio finanziario 2010, e quanto a euro 1.000.000,00 a carico della regione Liguria, a valere sulle risorse del SIN di Pitelli a titolo di anticipazione.

     3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 sono autorizzate a trasferire le risorse di cui al comma 1 direttamente nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

 

     Art. 18.

     1. Per la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento della grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (AL), di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è stanziata la somma di euro 1.846.009,40.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a euro 1.500.000,00 a valere sui residui di stanziamento del capitolo 7503 PG 01 U.P.B. 1.9.6 Programma 18.12 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercizio finanziario 2010, e quanto a euro 346.009,40 a carico della regione Piemonte UPB DB 10002 capitolo 239100 esercizio finanziario 2010.

     3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 sono autorizzate a trasferire le risorse di cui al comma 1 direttamente nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

 

     Art. 19.

     All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

     al comma 3 le parole: «31 dicembre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

     al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: «a cura delle Amministrazioni di appartenenza, nei confronti dei quali sarà disposto il relativo rimborso».

 

     Art. 20.

     1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 marzo 2011 [4].

 

     Art. 21.

     1. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, dopo le parole «con i poteri di cui all'art. 5», sono inserite le seguenti «e all'art. 2».

     2. Dopo il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, sono aggiunti i seguenti commi:

     «5. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3, il soggetto attuatore di cui al comma 2 è altresì autorizzato ad avvalersi di massimo dieci unità di personale appartenente alla Pubblica amministrazione, poste in posizione di comando o distacco, previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     6. Il soggetto attuatore può avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo di cinque unità, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per tutta la durata dello stato d'emergenza.

     7. Al personale di cui ai commi 4, 5 e 6 è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

     8. Il soggetto attuatore è autorizzato ad avvalersi di un esperto, dal medesimo designato, avente specifica competenza nelle materie di interesse della presente ordinanza. Il compenso per il suddetto esperto è stabilito dal medesimo soggetto attuatore con proprio provvedimento, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     9. Le spese derivanti dai commi precedenti sono ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, nonchè a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3, e ad esse si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo di programma citato al comma 1 fino alla concorrenza della quota nazionale, anche mediante inserimento di una somma apposita, determinata dal soggetto attuatore medesimo, nei quadri economici dei progetti.

     10. Al personale di cui al presente articolo si applicano gli istituti contrattuali vigenti nell'Amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione del soggetto attuatore le indennità accessorie e variabile nella misura prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti dell'Amministrazione regionale siciliana. Il trattamento economico complessivo del suddetto personale, resta a carico delle amministrazioni di provenienza».

 

     Art. 22.

     1. Per i necessari interventi urgenti ed indifferibili da porre in essere per il ripristino dell'edificio pubblico destinato a Tribunale nel comune di Chieti, gravemente danneggiato e reso inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo si avvale del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di soggetto attuatore.

     2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutati in euro 6.700.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in deroga all'art. 1 del medesimo decreto-legge.

 

     Art. 23.

     1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 dopo le parole: «opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna», sono aggiunte le seguenti: «fino al 30 settembre 2011».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 aprile 2012, limitatamente all'utilizzo della contabilità speciale n. 5234, dall'art. 3 della O.P.C.M. 1 ottobre 2011, n. 3967.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 6 della O.P.C.M. 20 luglio 2011, n. 3953.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 2012 dall'art. 8 della O.P.C.M. 16 febbraio 2012, n. 4004.

[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 2011 dall'art. 5 della O.P.C.M. 7 aprile 2011, n. 3932.