§ 56.6.255 - O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.
Organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 e determinazione degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:10/06/2008
Numero:3682


Sommario
Art. 1.  Strutture di missione ed incarichi di capo missione
Art. 1 bis.  (Soggetto vicario del Sottosegretario di Stato).
Art. 2.  Contabilità speciali
Art. 3.  Missione coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti Enti territoriali
Art. 4.  (Missione tecnico-operativa).
Art. 5.  Missione comunicazione
Art. 6.  Missione finanziaria
Art. 7.  (Missione amministrativo-legale).
Art. 7 bis.  (Missione aree, siti ed impianti).
Art. 7 ter.  (Missione coordinamento Consorzi di Bacino ed istituzioni territoriali)
Art. 7 quater.  (Missione liquidazione economico finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta):
Art. 8.  Personale dirigenziale
Art. 9.  Emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90


§ 56.6.255 - O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

Organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 e determinazione degli emolumenti spettanti al personale coinvolto nelle relative attività.

(G.U. 16 giugno 2008, n. 139)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

     Ritenuta la necessità di provvedere alla strutturazione degli uffici e del personale preposti a fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto-legge n. 90/2008;

     Vista la nota del 4 giugno 2008, prot. n. 8/24205 del Ministero della difesa con la quale si chiede la definizione di una speciale disciplina del trattamento economico del personale militare impiegato nell'emergenza di cui trattasi;

     Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Strutture di missione ed incarichi di capo missione

     1. Ai fini del subentro dei capi missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sono individuate le seguenti missioni:

     a) coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti Enti territoriali [1];

     b) tecnico-operativa;

     c) comunicazione [2];

     d) finanziaria [3];

     e) amministrativo-legale;

     f) aree, siti ed impianti [4];

     g) coordinamento Consorzi di Bacino e istituzioni territoriali [5];

     h) liquidazione economico finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta [6].

     2. L'incarico di capo missione delle strutture di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

     3. L'incarico di cui al comma 2 può essere altresì attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. L'incarico di capo della missione coordinamento gestione emergenziale è attribuito, in relazione alle prestazioni svolte, a decorrere dalla data del 27 maggio 2008.

     5. Il generale di divisione Franco Giannini, comandante del Comando logistico sud, continua ad assicurare le funzioni di supporto operativo di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2008, n. 3639, fino alla nomina del capo della missione tecnica operativo impiantistica.

     6. Per il soddisfacimento delle esigenze delle missioni di cui al comma 1 il Sottosegretario di Stato è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Sottosegretario di Stato è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonchè degli oneri contributivi ed assicurativi.

     6-bis. I titolari degli incarichi di cui al comma 1 sono autorizzati ad avvalersi di consulenze professionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti per la missione, collegate alla specificità propria della missione stessa, determinandone altresì la durata ed il relativo compenso [7].

     6-ter. Ai soggetti titolari di contratto di consulenza ai sensi del comma 6-bis del presente articolo è attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residenti nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali [8].

 

     Art. 1 bis. (Soggetto vicario del Sottosegretario di Stato). [9]

     1. Al fine di assicurare in termini di massima efficacia e speditezza la realizzazione degli interventi funzionali alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, con proprio provvedimento, nomina il Soggetto vicario, avente funzioni di rappresentanza nonchè di gestione sulla base delle direttive e delle autorizzazioni impartite dal Sottosegretario medesimo.

     2. Le determinazioni assunte dal Soggetto vicario in via di urgenza sono tempestivamente comunicate al Sottosegretario di Stato per le azioni di competenza.

     3. Il Soggetto vicario assicura, altresì, il conseguimento dei risultati da parte della missione tecnico operativa e ne riferisce direttamente al Sottosegretario per le successive eventuali iniziative di coordinamento occorrenti.

     4. Il Soggetto vicario cura l'acquisizione, da parte delle Strutture di missione, degli occorrenti elementi informativi circa le attività espletate e da espletarsi fornendo le indicazioni necessarie a garantire la sinergia delle azioni di competenza delle Missioni medesime.

 

     Art. 2. Contabilità speciali

     1. Per l'espletamento delle attività affidate alla missione tecnica operativo impiantistica ed alla missione finanziaria è autorizzata l'apertura, su richiesta del Sottosegretario di Stato, di apposite contabilità speciali intestate ai relativi responsabili.

     2. Alla contabilità speciale intestata al capo della missione tecnica operativo impiantistica confluiscono, in relazione alle esigenze rappresentate al Sottosegretario di Stato dal medesimo capo missione, i trasferimenti provenienti dalla contabilità speciale intestata al capo della missione finanziaria, in deroga alle norme in materia di contabilità speciali.

 

     Art. 3. Missione coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti Enti territoriali [10]

     1. La missione è preposta al coordinamento delle attività del Dipartimento protezione civile connesse alla gestione dei rifiuti in Campania, e si articola nei seguenti settori di attività, che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

     coordinamento degli interventi funzionali alla progettazione e alla realizzazione del termovalorizzatore di Napoli;

     coordinamento degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

     coordinamento delle attività del Dipartimento protezione civile connesse all'emergenza dei rifiuti;

     rapporti con i Ministeri interessati ed in particolare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con gli Enti territoriali;

     segreteria e protocollo;

     supporto logistico.

 

     Art. 4. (Missione tecnico-operativa). [11]

     1. La missione è preposta a tutte le attività occorrenti per la rimozione dei rifiuti di qualsivoglia tipologia, anche in sostituzione dei soggetti pubblici e privati inadempienti, garantendo nella regione Campania adeguate condizioni igienico sanitarie per quanto concerne gli interventi di raccolta dei rifiuti stessi e si articola nei seguenti settori di attività, che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

     raccolta di rifiuti solidi urbani, della frazione organica, di rifiuti provenienti da raccolta differenziata e conseguenti conferimenti anche rispetto ai trasporti fuori regione;

     coordinamento delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti;

     controllo del funzionamento degli impianti di trattamento e selezione relativamente ai conferimenti dei rifiuti presso gli stessi;

     coordinamento delle azioni poste in essere dai Commissari ad acta di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008;

     raccordo delle attività di vigilanza delle discariche, dei termovalorizzatori, dei siti, delle aree e degli impianti afferenti alla gestione dei rifiuti sulla base delle indicazioni fornite dal Sottosegretario di Stato a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

     gestione del personale militare delle missioni [12];

     supporto informatico;

     gestione contabile e amministrativa delle attività affidate alla missione e tenuta della contabilità speciale intestata al capo missione;

     attività negoziali relative a servizi e forniture afferenti ai compiti propri della missione.

 

     Art. 5. Missione comunicazione

     1. La missione è preposta alle attività attinenti alla comunicazione della gestione dei rifiuti in Campania e si articola nei seguenti settori, che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

     - campagne di informazione;

     - sito Web;

     - stampa e comunicazione.

 

     Art. 6. Missione finanziaria

     1. La Missione è preposta al coordinamento dell'azione finanziaria della gestione dei rifiuti in Campania e si articola nei seguenti settori di attività, che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

     - tenuta delle contabilità speciali intestate al capo missione;

     - trasferimenti di risorse finanziarie alla missione tecnica operativo impiantistica per le attività di competenza sulla base di richieste approvate dal Sottosegretario di Stato;

     - riscossione tariffa ed emissione note di debito nei confronti dei comuni e degli enti debitori;

     - attività negoziali afferenti al funzionamento delle missioni non autonome e attività solutorie termovalorizzatore di Acerra;

     - fondi POR-APQ ed altri finanziamenti.

 

     Art. 7. (Missione amministrativo-legale). [13]

     1. La missione è preposta al coordinamento delle attività amministrative e legali attinenti alla gestione dei rifiuti in Campania, e si articola nei seguenti settori di attività che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

     rapporti con gli Uffici territoriali di Governo, con particolare riferimento alle attività volte a garantire l'ordine e la sicurezza;

     gestione amministrativa del personale delle Missioni, ad esclusione del personale del Dipartimento della protezione civile e del personale militare della Missione tecnico-operativa il cui coordinamento è curato direttamente dalle Missioni di assegnazione;

     affari legali;

     attività relative alle espropriazioni per pubblica utilità;

     coordinamento delle relazioni con le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 7 bis. (Missione aree, siti ed impianti). [14]

     1. La missione è preposta alla gestione tecnico amministrativa delle aree, dei siti e degli impianti comunque afferenti al ciclo dei rifiuti e si articola nei seguenti settori di attività [15]:

     ricognizione e ricerca siti;

     coordinamento e valutazione delle attività tecnico-scientifiche di indagine ed analisi nelle materie relative alla pianificazione, realizzazione e gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare all'identificazione e qualificazione dei siti, ivi compresi quelli destinati al compostaggio dei rifiuti, e della predisposizione degli stessi, nonchè degli impatti delle attività emergenziali poste in essere;

     verifica sotto il profilo della tutela ambientale degli impianti realizzati e da realizzare ad esclusione degli impianti di termovalorizzazione;

     progettazione, allestimento, realizzazione e gestione tecnico amministrativa degli impianti da realizzare ivi compresi quelli finanziati da fondi POR-APQ e da altri finanziamenti, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione;

     collaudi e controlli di garanzia e qualità degli interventi afferenti alle aree, ai siti ed agli impianti;

     attività negoziali inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, con esclusione delle attività negoziali relative a servizi e forniture afferenti ad altre missioni con oneri da porre a carico della missione finanziaria.

     2. Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato possono essere individuate le risorse umane e strumentali necessarie al funzionamento della Missione di cui al presente articolo anche attraverso l'impiego di personale appartenente alle altre missioni.

     3. Con provvedimento del capo missione di cui al presente articolo, possono essere individuati i soggetti responsabili delle attività di seguito elencate che afferiscono ad uno o più settori di cui al comma 1:

     attività finalizzate agli affidamenti professionali;

     attività connesse alle procedure di affidamento degli interventi da realizzare;

     attività di gestione degli interventi da realizzarsi;

     procedure tecniche finalizzate alle espropriazioni per pubblica utilità.

     In ragione della complessità dei compiti da espletare, ai responsabili delle suddette attività è riconosciuta la speciale indennità operativa mensile, ad esclusione del trattamento economico di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario diurno commisurata ai giorni di effettivo impiego [16].

 

     Art. 7 ter. (Missione coordinamento Consorzi di Bacino ed istituzioni territoriali) [17]

     1. La Missione è preposta ai rapporti tra il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania e le istituzioni territoriali relativamente alle attività dei Consorzi di Bacino della regione Campania di cui alla legge regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10; al monitoraggio delle iniziative finalizzate alla costituzione delle società provinciali di cui all'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4; agli eventuali processi di mobilità ed agli specifici interventi relativi al personale in esubero del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta e per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172.

     2. Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato sono individuate le risorse umane, in numero non superiore a dieci di cui tre unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonchè quelle strumentali e finanziarie, necessarie al funzionamento della Missione di cui al presente articolo.

     3. Al personale di cui al precedente punto 2. è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo personale, ove residente nella regione Campania, potranno, invece, essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del capo missione.

 

     Art. 7 quater. (Missione liquidazione economico finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta): [18]

     1) La Missione è preposta alla liquidazione economica finanziaria di tutti i rapporti di debito e di credito, antecedenti alla data del 24 luglio 2008, riconducibili ai disciolti consorzi delle province di Napoli e Caserta e si articola nei seguenti settori di attività che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

     a) definizione e liquidazione dei rapporti di debito e di credito sorti per l'attività gestionale propria dei disciolti consorzi;

     b) definizione e liquidazione dei rapporti di debito e di credito sorti per l'attività gestionale dei siti di stoccaggio, provvisori e definitivi, dei rifiuti;

     c) definizione e liquidazione dei rapporti di debito e di credito relativi a società partecipate a qualsiasi titolo dai disciolti consorzi.

     2) Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato sono individuate le risorse umane in numero non superiore a dieci, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento della Missione di cui al presente articolo.

     2-bis. Al personale di cui al precedente punto 2. è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo personale, ove residente nella regione Campania, potranno, invece, essere corrisposte fino a 120 ore dì lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del capo missione.

     3) La struttura di missione si avvale inoltre per le attività di propria competenza del supporto dei responsabili delle articolazioni territoriali del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, nonchè del personale comunque in servizio presso detto Consorzio, al fine di acquisire i necessari atti e documenti per analizzare e definire la situazione economico finanziaria. La Missione può, inoltre, avvalersi della consulenza del Collegio dei revisori del Consorzio unico.

 

     Art. 8. Personale dirigenziale

     1. Il Sottosegretario di Stato provvede, su proposta dei capi missione, alla nomina di una o più unità di personale dirigenziale di seconda fascia per ciascuna missione che coadiuva il capo missione nello svolgimento dei compiti affidatigli [19].

     2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, per la durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di Stato, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, su proposta dei capi missione, anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero può essere attribuito con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, o conferito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a valere sulle pertinenti contabilità speciali.

 

     Art. 9. Emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90

     1. Al personale effettivo del Comando logistico sud, assegnato alle Missioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza, e nel contempo disponibile per esigenze del citato comando, è attribuita una speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva, sostitutiva del compenso forfettario d'impiego, del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità di marcia. Tale emolumento è pari all'ammontare di 300 ore di lavoro straordinario diurno per il capo missione e per l'unità di personale incaricata di coadiuvare il capo missione ai sensi dell'art. 8 della presente ordinanza, nonchè di 250 ore di lavoro straordinario diurno per il restante personale, in relazione al grado o qualifica rivestiti e con decorrenza dalla data di assegnazione alle medesime missioni. Il trattamento economico di missione, per i servizi espletati nell'ambito dell'emergenza rifiuti, spetta esclusivamente al personale non residente o non avente sede di servizio nella regione Campania, nonchè al personale residente o avente sede di servizio nella regione Campania, quando viene inviato in missione fuori dalla regione medesima. Tale trattamento di missione si applica anche al personale di cui al comma 2 del presente articolo. Per il personale non effettivo al comando logistico sud, impiegato per le sole esigenze delle missioni sopra richiamate, la citata speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva è attribuita nella misura di 150 ore di lavoro straordinario diurno e sostituisce anche il compenso forfettario di guardia [20].

     2. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attività di raccolta, di conferimento dei rifiuti, di trasporto del personale, di gestione delle telecomunicazioni, di attivazione e gestione della sala operativa, di scorte vigilanza e sicurezza per le esigenze delle missioni nonchè presso gli impianti è attribuita la speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva di cui al comma 1 forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario diurno commisurata ai giorni di effettivo impiego.

     3. Al personale delle Forze armate impiegato nella vigilanza dei siti e dei cantieri è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, in sostituzione dell'indennità di marcia, del compenso forfettario d'impiego e del compenso forfettario di guardia, un'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a quella prevista dall'art. 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per lo stesso personale è stabilito il limite individuale di 60 ore mensili di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'amministrazione di appartenenza.

     4. Al personale volontario di truppa delle Forze armate non in servizio permanente è corrisposto il trattamento economico del 1° caporal maggiore o gradi corrispondenti.

     5. Gli oneri conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gravano sulla contabilità speciale intestata al capo della missione tecnica operativo impiantistica. I trattamenti economici di cui ai predetti commi sono cumulabili con le indennità operative militari o d'istituto, fatto salvo l'eventuale trattamento di missione per i fuori sede [21].

     6. Al personale appartenente alle Forze dell'ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, potranno essere corrisposte, da parte delle amministrazioni di appartenenza, sulla base dei piani di impiego che dovranno essere sottoposti, dal capo della missione coordinamento gestione emergenziale, all'approvazione preventiva del sottosegretario di Stato, fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. I relativi rimborsi sono disposti a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali relative alla missione di utilizzo.

     7. Al personale titolare, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di incarico dirigenziale di prima fascia di capo missione di cui all'art. 1 della presente ordinanza ovvero dell'incarico dirigenziale di seconda fascia di cui all'art. 8 della presente ordinanza, ad eccezione del capo della missione tecnica operativo impiantistica e dell'unità di personale incaricata di coadiuvare lo stesso ai sensi dell'art. 8 della presente ordinanza, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, è attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennità operativa omnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536. Al personale in quiescenza titolare di incarico di capo missione è attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia. Al personale in quiescenza titolare dell'incarico di cui all'art. 8 della presente ordinanza è attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di seconda fascia. Al personale di cui al presente comma ovvero titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 1, comma 6, della presente ordinanza è altresì attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali [22].

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] La missione di cui alla presente lettera è stata soppressa dall'art. 4 della O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.

[2] La missione di cui alla presente lettera è stata soppressa dall'art. 4 della O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.

[3] La missione di cui alla presente lettera è stata soppressa dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3756.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della O.P.C.M. 18 settembre 2008, n. 3705.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 13 della O.P.C.M. 19 dicembre 2008, n. 3721. La missione di cui alla presente lettera è stata soppressa dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3756.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 13 della O.P.C.M. 19 dicembre 2008, n. 3721. La missione di cui alla presente lettera è stata soppressa dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3756.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 5 febbraio 2009, n. 3738.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della O.P.C.M. 28 agosto 2009, n. 3804.

[9] Articolo inserito dall'art. 2 della O.P.C.M. 18 settembre 2008, n. 3705.

[10] Articolo modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693 e così sostituito dall'art. 3 della O.P.C.M. 18 settembre 2008, n. 3705.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 della O.P.C.M. 18 settembre 2008, n. 3705.

[12] Alinea così sostituito dall'art. 4 della O.P.C.M. 28 novembre 2008, n. 3718.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 5 della O.P.C.M. 18 settembre 2008, n. 3705.

[14] Articolo inserito dall'art. 6 della O.P.C.M. 18 settembre 2008, n. 3705.

[15] Alinea così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742.

[16] Comma aggiunto dall'art. 5 della O.P.C.M. 31 ottobre 2008, n. 3710 e così sostituito dall'art. 4 della O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742.

[17] Articolo inserito dall'art. 13 della O.P.C.M. 19 dicembre 2008, n. 3721.

[18] Articolo inserito dall'art. 13 della O.P.C.M. 19 dicembre 2008, n. 3721.

[19] Comma così modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 18 settembre 2008, n. 3705.

[20] Comma sostituito dall'art. 4 della O.P.C.M. 28 novembre 2008, n. 3718 e così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742.

[21] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 1 luglio 2008, n. 3686.

[22] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 1 luglio 2008, n. 3686.