§ 79.2.833 - O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3829.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:27/11/2009
Numero:3829


Sommario
Art. 1.      1. Tenuto conto della necessità di procedere agli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle attività previste fino alla data del 31 dicembre 2009 in relazione allo svolgimento del [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      1. Il presidente della regione Siciliana, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009, è autorizzato ad applicare le [...]
Art. 4.      1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. E' autorizzata l'apertura di apposita contabilità [...]
Art. 5.     
Art. 6.      1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 sono inseriti i seguenti
Art. 7.      1. Per consentire al prefetto di Foggia, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive [...]
Art. 8.      1. Per le finalità connesse alla definitiva messa in sicurezza dei siti danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008, con particolare riguardo all'area di [...]
Art. 9.      1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 è aggiunto il seguente articolo «4-bis. Al fine di garantire l'eradicazione della brucellosi in provincia di Caserta e [...]
Art. 10.      1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità, e di cui all'ordinanza del Presidente del [...]
Art. 11.      1. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 dopo le parole: «13 giugno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e all'ordinanza del [...]
Art. 12.      1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «dei servizi tecnici nazionali», è aggiunto il [...]
Art. 13.      1. Al fine di assicurare il definitivo superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, il Commissario delegato, per l'espletamento [...]
Art. 14.      1. Al fine di garantire il prosieguo delle attività inerenti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area della discarica di Palermo in località Bellolampo nonchè [...]
Art. 15.      1. All'art. 1, comma 2, lett. a3) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole «e attivando» [...]
Art. 16.      1. Al fine di garantire il prosieguo delle attività inerenti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area interessata dallo stabilimento Stoppani nel comune di [...]


§ 79.2.833 - O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3829.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 7 dicembre 2009, n. 285)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area» e la nota del 16 novembre 2009 del presidente della regione Siciliana;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 nonchè la nota del presidente della regione Siciliana del 30 settembre 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 luglio 2010, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di grande evento per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

     Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, n. 3632 così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, nonchè la nota del 12 novembre 2009 del Ministro per i beni e le attività culturali;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà ad Ancona - Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 e la nota del 18 novembre 2009 del presidente della regione Marche;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione» e le note del prefetto di Foggia del 10 agosto 2009 e del presidente della regione Marche del 27 ottobre 2009;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3634 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le note rispettivamente del 7 ottobre e 10 novembre 2009 del Commissario delegato per l'emergenza brucellosi e del 26 ottobre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752 e la nota del 16 novembre 2009 del Commissario delegato per lo stato d'emergenza nel territorio di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008, nonchè l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008;

     Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 e la nota della regione Piemonte del 31 luglio 2009;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618 del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, nonchè la nota del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 novembre 2009;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009 e n. 3791 del 15 luglio 2009, nonchè le note dell'11 settembre 2009 del Commissario delegato e del 13 novembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato, fino 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il prefetto di Palermo Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della capitale della Repubblica, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, e la nota del sindaco di Roma - Commissario delegato del 5 novembre 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della regione Liguria del 26 novembre 2009;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Tenuto conto della necessità di procedere agli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle attività previste fino alla data del 31 dicembre 2009 in relazione allo svolgimento del «grande evento» della Presidenza italiana del Vertice G8, i soggetti responsabili delle strutture previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629, articoli 4 e 5 - anche nella qualità di soggetto attuatore - provvedono in regime ordinario al completamento delle attività in corso, utilizzando a tal fine le risorse disponibili.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il mantenimento, per l'anno 2010, delle contabilità speciali di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3652 del 29 gennaio 2008, aventi n. 5124 e n. 5121 ed intestate rispettivamente al capo dell'Ufficio dello Sherpa ed al capo della Delegazione del Ministero degli affari esteri.

     3. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 i soggetti responsabili degli uffici di cui al presente articolo continuano ad avvalersi, ove necessario, del personale operante presso le medesime strutture, nel limite di sette unità per ciascuna struttura.

 

     Art. 2. [1]

     1. Per consentire al Commissario delegato - presidente della regione Siciliana di proseguire, in regime ordinario, nelle iniziative dirette a fronteggiare lo stato di criticità conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, il termine previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009, è prorogato al 31 dicembre 2010.

     2. Continuano ad applicarsi, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3.

     1. Il presidente della regione Siciliana, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009, è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di settembre 2009 laddove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.

 

     Art. 4.

     1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. E' autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale possono affluire, in tutto in parte, gli importi relativi agli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, ivi comprese le risorse necessarie per le spese di funzionamento della struttura commissariale».

 

     Art. 5.

     [1. Il commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze e di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, provvede ad assicurare, con i poteri previsti dalle citate ordinanze, la realizzazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale, nonchè l'adeguamento strutturale e la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi relativi al complesso Mozzi Bardini. Il commissario provvede altresì a realizzare gli interventi relativi ai lavori di adeguamento del Corridoio Vasariano] [2].

     1-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il commissario delegato opera una ricognizione dei contratti stipulati, acquisendo la relativa documentazione dai soggetti interessati, anche ai fini della loro rinegoziazione in termini di maggiore efficienza ed economicità [3].

     2. Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori di cui al comma 1 il commissario delegato può avvalersi di uno o più soggetti attuatori che agiscono sulla base di direttive impartite dal medesimo commissario, nonchè di consulenti tecnici. Il commissario delegato è autorizzato a costituire una apposita struttura di supporto tecnico-amministrativo, costituita da tre unità di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, anche locali, che sono poste in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al personale di tale struttura potranno essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi altresì di un consulente da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi ed avvocati dello Stato, cui è riconosciuta un'indennità mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 30 per cento del trattamento economico in godimento [4].

     3. Per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 1 il commissario delegato è autorizzato a richiedere l'apertura di una apposita contabilità speciale al medesimo intestata. E' conseguentemente disposta la chiusura della contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829 [5].

     4. Al Commissario delegato è attribuito un compenso pari a quello spettante al direttore dei lavori.

     5. Il commissario delegato è autorizzato ad attribuire, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, un compenso ai soggetti attuatori ed ai consulenti di cui al comma 2 per le attività espletate [6].

     6. Per le finalità di cui al presente articolo la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Firenze è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte al capitolo 2811 della propria contabilità speciale della medesima Soprintendenza.

     7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a reperire e trasferire al commissario delegato sulla contabilità speciale di cui al comma 3 eventuali risorse finanziarie pubbliche e private per il completamento degli interventi di cui al comma 1 [7].

     8. [Il soggetto attuatore provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni] [8].

     9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della contabilità speciale di cui al comma 3 [9].]

 

     Art. 6.

     1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

     2-ter. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

     2-quater. Il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

     2-quinquies. L'approvazione da parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere».

     2. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, dopo le parole «decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4» sono aggiunte le seguenti: «legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;».

 

     Art. 7.

     1. Per consentire al prefetto di Foggia, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, di rimborsare le spese sostenute per il superamento dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a trasferire sulla sua contabilità speciale n. 5115 intestata al sopra citato soggetto attuatore la somma di euro 452.222,02 a valere sulle risorse di cui all'art. 8 della sopra citata ordinanza.

     2. Il presidente della regione Marche - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato ad utilizzare la somma residua di euro 589.704,06 per le finalità di cui all'art. 1, comma 3 della sopra citata ordinanza.

     3. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti attuatori sono autorizzati ad utilizzare, fino al 30 giugno 2010, le contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza sopra citata.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità connesse alla definitiva messa in sicurezza dei siti danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008, con particolare riguardo all'area di piazza Dante interessata dal crollo di un fabbricato, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assegnare al sindaco del comune di Castro (Lecce) un contributo pari ad euro 500.000,00 a valere sul Fondo della protezione civile, che presenta le occorrenti risorse finanziarie.

     2. Il sindaco del comune di Castro provvede all'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 avvalendosi degli uffici comunali.

     3. L'amministrazione comunale trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.

 

     Art. 9.

     1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 è aggiunto il seguente articolo «4-bis. Al fine di garantire l'eradicazione della brucellosi in provincia di Caserta e nelle zone limitrofe, il Commissario delegato predispone un progetto per l'implementazione delle misure di corretta prassi igienica, per la prevenzione delle malattie, il miglioramento del benessere animale e delle produzioni zootecniche negli allevamenti bufalini, in conformità con gli orientamenti espressi in materia dalla Commissione europea».

     2. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «agli stessi è riconosciuto il solo trattamento di missione» è sostituito dal seguente «agli stessi è riconosciuto il trattamento di missione se residente fuori regione».

     3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, le parole «fino ad un massimo di 20 unità» sono sostituite dalle seguenti «fino ad un massimo di 30 unità».

     4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 è aggiunto il seguente alinea:

     «- dalle Aziende sanitarie locali della regione Campania».

     5. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma «1-bis. Il comando del personale di cui al comma 1 è disposto previo assenso degli interessati anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     6. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 le parole «nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero un'indennità mensile pari al 30%» sono sostituite dalle seguenti «nel limite massimo di 60 ore mensili forfettarie pro-capite, ovvero un'indennità mensile pari al 50%».

     7. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma «2-bis. Al personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il trattamento economico di missione, ove spettante, secondo la vigente normativa».

     8. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma «5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4-bis si provvede a valere sulle risorse FAS assegnate alla regione Campania, nel limite massimo di euro 20.000.000,00».

 

     Art. 10.

     1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, il dott. Giuseppe Romano è confermato, fino al 30 giugno 2010, nell'incarico di Commissario delegato.

 

     Art. 11.

     1. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 dopo le parole: «13 giugno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009».

 

     Art. 12.

     1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «dei servizi tecnici nazionali», è aggiunto il seguente periodo «del Consorzio per lo Sviluppo industriale dell'Aussa-Corno (Z.I.A.C.)».

     2. All'art. 9, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «dodici unità» sono sostituite dalle seguenti «tredici unità».

     3. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «otto membri» sono sostituite dalle seguenti «nove membri», ed il periodo «uno dalla regione Friuli-Venezia Giulia» è sostituito dal seguente «due dalla regione Friuli-Venezia Giulia, di cui uno con funzioni di vice-presidente».

 

     Art. 13.

     1. Al fine di assicurare il definitivo superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, ove ritenuto necessario, a derogare all'art. 5, comma 1, lettera k), del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, previo esperimento della valutazione di incidenza ed adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.

 

     Art. 14.

     1. Al fine di garantire il prosieguo delle attività inerenti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area della discarica di Palermo in località Bellolampo nonchè delle attività finalizzate all'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella città di Palermo, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3737, è assegnata al Commissario delegato-prefetto di Palermo, la somma di euro 2.800.000,00.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2009 - Programma 18.9, capitolo 7503 PG01.

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato le risorse di cui al comma 1.

 

     Art. 15.

     1. All'art. 1, comma 2, lett. a3) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole «e attivando» sono aggiunte le seguenti parole «o prorogando» e dopo le parole «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono aggiunte le seguenti parole «e al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

 

     Art. 16.

     1. Al fine di garantire il prosieguo delle attività inerenti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area interessata dallo stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto (Genova), sono assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006, n. 3554 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti risorse finanziarie:

     quanto a euro 6.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della regione Liguria capitolo 2082;

     quanto a euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2009 - Programma 18.9, capitolo 7503 PG01.

     2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Liguria sono autorizzati a trasferire le risorse di cui al comma 1 direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e di cui all'art. 6, comma 1, della sopra citata ordinanza.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] I termini di cui al presente articolo sono stati prorogati al 31 dicembre 2011 dall'art. 8 della O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916.

[2] Comma sostituito dall'art. 2 della O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3854 e soppresso dall'art. 11 della O.P.C.M. 31 marzo 2010, n. 3863.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3854.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3854.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3854.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3854.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3854.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 della O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3854.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3854.