§ 79.2.880 - O.P.C.M. 19 febbraio 2010, n. 3849.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:19/02/2010
Numero:3849


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere in favore della popolazione di Haiti colpita dagli eventi sismici del 12 gennaio 2010, il personale sanitario straniero può erogare prestazioni [...]
Art. 2.      1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, n. 3635, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Nell'ambito dei soggetti attuatori di cui al [...]
Art. 3.      1. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783, le parole: «fino a 100 ore» sono sostituite dalle seguenti parole «fino a 300 ore» [...]
Art. 4.      1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2009, n. 3835, le parole: «di cui all'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate alle [...]
Art. 5.      1. All'art. 14, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti [...]
Art. 6.      1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni [...]
Art. 7.      1. Per le medesime finalità di cui all'art. 18, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008 è stanziata la somma di euro 1.199.832,73 in favore [...]
Art. 8.      1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3794 del 30 luglio 2009 è abrogata
Art. 9.      1. Il dott. Mario Pasquale De Biase è nominato commissario delegato per il completamento, entro il 31 dicembre 2011, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative [...]
Art. 10.      1. Ai soggetti beneficiari del contributo per la delocalizzazione delle unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio [...]
Art. 11.      1. Il personale assegnato alle strutture di protezione civile della regione Marche, in relazione agli adempimenti connessi alle situazioni emergenziali dichiarate con riferimento al territorio [...]
Art. 12.      1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 13.      1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003 e [...]
Art. 14.      1. Al fine di assicurare la dovuta perequazione delle iniziative di carattere straordinario disposte a tutela della popolazione colpita dall'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di [...]
Art. 15.      1. Per accelerare le iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali [...]
Art. 16.      1. Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori concernenti il Nuovo Palazzo del cinema e dei congressi di Venezia, di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei [...]
Art. 17.      1. In relazione alle esigenze operative correlate alle emergenze in atto sul territorio nazionale e internazionale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei [...]
Art. 18.      1. Nelle more della definizione delle procedure per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 303/1999 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, [...]


§ 79.2.880 - O.P.C.M. 19 febbraio 2010, n. 3849.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 6 marzo 2010, n. 54)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010 e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010 e n. 3844 del 29 gennaio 2010, nonchè la nota del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana del 4 febbraio 2010 e del 16 febbraio 2010 del Ministero della difesa;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009 recante la proroga dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2010 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» nonchè l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3809 del 21 settembre 2009, n. 3831 del 16 dicembre 2009 e n. 3835 del 29 dicembre 2009;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 30 giugno 2010, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli, l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, e la nota del 22 gennaio 2010 del Sindaco di Napoli;

     Visto l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008 e la nota del 20 gennaio 2010 del presidente della regione Lombardia;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3794 del 30 luglio 2009 recante: «Misure per il rilancio dell'immagine dell'Italia e del settore turistico in connessione con le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e con l'evento Expo 2015»;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del 13 luglio 2006, n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005 n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008, n. 3721 del 19 dicembre 2008, e n. 3764 del 6 maggio 2009, nonchè la note della presidenza della giunta regionale della Campania del 29 gennaio e 1° febbraio 2010 e gli esiti dell'incontro tenutosi presso il Dipartimento della protezione civile il giorno 2 febbraio 2010;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010 nonchè le note del Sindaco del comune di San Giuliano di Puglia del 27 ottobre e 4 novembre 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona - Osimo, nel mese di settembre 2011 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 nonchè la nota del 22 dicembre 2009 della regione Marche;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena» e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2009, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre 2009 e n. 3841 del 19 gennaio 2010, nonchè le note del commissario delegato e della presidenza della giunta regionale della Campania rispettivamente del 14 gennaio e 5 febbraio 2010;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e n. 3834 del 22 dicembre 2009, nonchè la nota della regione Toscana del 9 febbraio 2010;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2009 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, Io stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè la nota del 10 febbraio 2010 del commissari delegato;

     Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui è stato nominato il commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 ;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere in favore della popolazione di Haiti colpita dagli eventi sismici del 12 gennaio 2010, il personale sanitario straniero può erogare prestazioni sanitarie a favore della popolazione di Haiti nelle strutture collocate su navi militari italiane in deroga all'art. 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

     2. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3844 del 29 gennaio 2010, è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie affluite nella contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 2, della sopra citata ordinanza, anche mediante l'emissione di ordinativi a favore delle stazioni appaltanti, per il rimborso delle spese da queste sostenute per l'approvvigionamento urgente e diretto dei materiali e dei servizi destinati alla missione di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3844 del 29 gennaio 2010, anche attraverso pagamenti in contanti a valere sulle somme disponibili nei rispettivi fondi scorta di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Croce Rossa Italiana è autorizzata a corrispondere al personale della medesima nonchè a quello utilizzato a supporto del commissario straordinario della associazione stessa direttamente impegnato nel territorio della Repubblica di Haiti, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30 giugno 2010, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di 250 ore mensili pro-capite.

 

     Art. 2.

     1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, n. 3635, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Nell'ambito dei soggetti attuatori di cui al comma 5 può essere individuato, a decorrere dal 1° febbraio 2010, un soggetto attuatore con funzioni di vicario. L'incarico di soggetto attuatore-vicario costituisce incarico dirigenziale di livello generale ed è conferito con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni».

 

     Art. 3.

     1. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783, le parole: «fino a 100 ore» sono sostituite dalle seguenti parole «fino a 300 ore» e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. In relazione alle esigenze di vigilanza correlate all'apertura al pubblico dell'area dell'arsenale della Maddalena nei giorni 12 e 13 settembre 2009 è autorizzato l'impiego di personale appartenente alle Forze armate su richiesta del capo del Dipartimento della protezione civile. I relativi oneri sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile ed anticipati dal Ministero della difesa».

 

     Art. 4.

     1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2009, n. 3835, le parole: «di cui all'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate alle singole regioni ai sensi dell'ordinanza».

 

     Art. 5.

     1. All'art. 14, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti «entro e non oltre il 30 giugno 2010».

 

     Art. 6.

     1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 30 giugno 2010.

 

     Art. 7.

     1. Per le medesime finalità di cui all'art. 18, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008 è stanziata la somma di euro 1.199.832,73 in favore dei comuni di cui all'allegato 1) alla presente ordinanza.

     2. Per la concessione dei finanziamenti i comuni interessati predispongono il piano di cui al comma 2 all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008.

 

     Art. 8.

     1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3794 del 30 luglio 2009 è abrogata.

 

     Art. 9.

     1. Il dott. Mario Pasquale De Biase è nominato commissario delegato per il completamento, entro il 31 dicembre 2011, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento dei contesti di criticità in atto nei territori dei comuni di Ischia (Napoli), frazione Pilastri, Montaguto (Avellino) e Nocera Inferiore (Salerno), di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521/2006, n. 3532/2006 e n. 3484/2005, e successive modifiche ed integrazioni [1].

     2. Il commissario delegato, con i medesimi poteri di cui al comma 1 provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi necessari al contrasto della situazione di grave criticità determinatasi nel comune di Casamicciola Terme (Napoli) a seguito dell'evento atmosferico di eccezionale intensità del 10 novembre 2009.

     3. Per l'espletamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 il commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), e del personale ancora operante presso la struttura commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654 del 1° febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni [2].

     4. Il commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale di cui al comma 3 all'Agenzia ARCADIS, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'inquadramento del medesimo personale presso l'Agenzia stessa.

     5. Agli oneri necessari per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui al FAS 2007/2013 di spettanza della medesima regione, nel limite massimo di euro 38.200.000,00, nonchè sulle risorse residue disponibili sul Fondo regionale di protezione civile [3].

     6. Il dott. Mario Pasquale De Biase è nominato commissario delegato per il compimento, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, delle iniziative necessarie alla liquidazione della struttura commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

     7. Il commissario delegato di cui al comma 6, provvede, in particolare, alla chiusura della gestione contabile e del contenzioso ancora pendente, con facoltà altresì di concludere accordi transattivi, ed al completamento delle procedure di trasferimento agli enti ordinariamente competenti delle opere e delle attività unitamente alla relativa documentazione amministrativa ed alle risorse finanziarie.

     8. Per il compimento delle iniziative di cui al comma 7, il commissario delegato si avvale del personale ancora operante presso la struttura commissariale in liquidazione, procedendo al successivo trasferimento del medesimo alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza.

     9. Il commissario delegato è autorizzato ad operare sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008.

 

     Art. 10.

     1. Ai soggetti beneficiari del contributo per la delocalizzazione delle unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Molise nell'ottobre 2002, il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia provvede a detrarre dal contributo spettante ai privati la quota parte corrispondente all'incremento patrimoniale eventualmente conseguito dai medesimi all'esito della ricostruzione degli immobili fuori sito.

     2. Il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia, decorsi dodici mesi dal rilascio del certificato di agibilità degli edifici ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704/2008, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, all'accatastamento dei fabbricati in sostituzione ed in danno dei soggetti privati e dei consorzi inadempienti.

 

     Art. 11.

     1. Il personale assegnato alle strutture di protezione civile della regione Marche, in relazione agli adempimenti connessi alle situazioni emergenziali dichiarate con riferimento al territorio regionale ed alle esigenze relative alla organizzazione del «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona - Osimo nel mese di settembre 2011, è autorizzato a svolgere, fino al 30 ottobre 2011, prestazioni lavorative, anche in regime di turnazioni diurne e, ove occorra anche notturne, in deroga alle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 7 e 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, nonchè alla contrattazione collettiva nazionale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 il direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche provvede con appositi provvedimenti a disciplinare l'organizzazione del sopra citato personale, nonchè a corrispondere una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico della regione Marche.

 

     Art. 12.

     1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

     all'art. 1, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «Il commissario delegato può avvalersi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali dell'Unità tecnica di missione di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, ovvero della Protezione civile servizi S.p.A. costituita ai sensi del decreto-legge del 30 dicembre 2009 n. 195»;

     all'art. 2, comma 4, le parole: «da non più di cinque unità di personale appartenenti alla pubblica amministrazione» sono sostituite con le parole «da non più di dodici unità di personale appartenenti alla pubblica amministrazione anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

     all'art. 2, comma 5, le parole: «di cui al comma 7 è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a 70 ore di lavoro straordinario» sono sostituite con le parole «di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni»;

     all'art. 2, comma 7, le parole: «da sei membri» sono sostituite dalle parole «da sette membri» e le parole «due della regione autonoma della Sardegna» sono sostituite con le parole «due dalla regione autonoma della Sardegna»;

     all'art. 7, comma 3, dopo le parole: «ed intestata al commissario delegato» sono aggiunte le seguenti «o ad un soggetto attuatore».

     2. All'art. 1, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3795 del 2009 dopo le parole: «regione Abruzzo», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per quelle connesse all'organizzazione del grande evento di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009».

     3. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, anche per il tramite di un soggetto attuatore, è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione della manifestazione, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell' 8 febbraio 2001, n. 194.

     4. Per il perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il commissario delegato è autorizzato a derogare all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 13.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003 e successive modifiche ed integrazioni provvede al trasferimento, in regime ordinario, della gestione unitaria del complesso depurativo Alto Sarno alla regione Campania.

     2. Il commissario delegato, avvalendosi del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3494/2006, provvede alla redazione del verbale di consegna, previa redazione dello stato di consistenza, del complesso depurativo Alto Sarno.

     3. La regione Campania subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al complesso depurativo di cui al comma 1, e provvede, in termini di somma urgenza, all'espletamento di tutte le iniziative necessarie all'individuazione di un nuovo gestore dell'impianto.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo il commissario delegato provvede ad istituire una struttura operativa paritetica composta da rappresentanti della regione Campania e dal commissariato.

 

     Art. 14.

     1. Al fine di assicurare la dovuta perequazione delle iniziative di carattere straordinario disposte a tutela della popolazione colpita dall'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca, i contributi concessi in favore della popolazione le cui unità immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi del 29 giugno 2009 nella Città di Viareggio, nonchè dei titolari di imprese i cui immobili siano stati distrutti, danneggiati o resi inagibili dagli stessi eventi o comunque non più disponibili a causa di provvedimenti dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 4, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

 

     Art. 15.

     1. Per accelerare le iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede, anche in deroga agli articoli 23 e 33 del Piano di area della laguna di Venezia approvato con provvedimento del consiglio regionale n. 70 del 1995.

 

     Art. 16.

     1. Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori concernenti il Nuovo Palazzo del cinema e dei congressi di Venezia, di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009 n. 3746, il commissario delegato opera avvalendosi di un soggetto attuatore, dallo stesso nominato, che agisce sulla base delle direttive impartite dal commissario stesso. Per le medesime finalità l'unità tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 trasmette al commissario delegato, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente la predetta opera. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi professionali riguardanti la realizzazione dell'opera in questione. Le somme disponibili nell'ambito del quadro economico relativo alla predetta opera possono essere utilizzate dal commissario delegato per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione finalizzati alla più proficua realizzazione dell'opera stessa, nonchè per il compenso da attribuire al soggetto attuatore ed al personale utilizzato dal medesimo commissario delegato a cui potranno essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa [4].

     2. Per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2009, n. 3791, il commissario delegato opera avvalendosi di uno o più soggetti attuatori che agiscono sulla base di direttive impartite dal medesimo commissario delegato. I compensi in favore dei predetti soggetti attuatori sono determinati dal commissario delegato con oneri a carico dei soggetti promotori degli interventi.

     3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 trovano applicazione anche per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

     4. Per i compensi oggetto del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759/2009.

 

     Art. 17.

     1. In relazione alle esigenze operative correlate alle emergenze in atto sul territorio nazionale e internazionale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e nel limite del contingente di personale ivi previsto, è autorizzato ad utilizzare anche personale appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento medesimo per le attività previste dal sopra citato art. 1, comma 8.

 

     Art. 18.

     1. Nelle more della definizione delle procedure per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 303/1999 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè per evitare soluzioni di continuità nelle attività del Dipartimento della protezione civile, gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9 presso il medesimo Dipartimento, ove non espressamente revocati, sono prorogati fino al 31 luglio 2010 [5].

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1) articolo 7

 

N.

COMUNE

FINANZIAMENTO

1

BORGORATTO MORMOROLO

Euro

70.230,00

2

CALVIGNANO

Euro

4.682,00

3

CANEVINO

Euro

18.728,00

4

CANNETO PAVESE

Euro

210.690,00

5

CASTAGNA

Euro

18.728,00

6

CIGOGNOLA

Euro

117.050,00

7

FORTUNAGO

Euro

117.050,00

8

GOLFERENZO

Euro

46.820,00

9

LIRIO

Euro

4.682,00

10

MONTALTO PAVESE

Euro

117.050,00

11

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

Euro

11.705,00

12

MONTECALVO VERSIGGIA

Euro

23.410,00

13

MONTESCANO

Euro

46.820,00

14

MORNICO LOSANNA

Euro

10.534,50

15

PIETRA DE' GIORGI

Euro

11.705,00

16

REDAVALLE

Euro

58.525,00

17

ROBECCO PAVESE

Euro

327,74

18

ROCCA DE' GIORGI

Euro

4.682,00

19

ROCCA SUSELLA

Euro

151.907,00

20

ROMAGNESE

Euro

11.705,00

21

RUINO

Euro

11.705,00

22

SANTA GIULIETTA

Euro

70.230,00

23

SANTA MARIA DELLA VERSA

Euro

2.341,00

24

VALVERDE

Euro

23.410,00

25

VOLPARA

Euro

23.410,00

26

ZAVATTARELLO

Euro

11.705,00

 

TOTALE

Euro

1.199.832,73

 


[1] Comma così modificato dall'art. 14 della O.P.C.M. 28 gennaio 2011, n. 3920.

[2] Comma già modificato dall'art. 6 della O.P.C.M. 31 marzo 2010, n. 3863 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della O.P.C.M. 28 gennaio 2011, n. 3920.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della O.P.C.M. 31 marzo 2010, n. 3863.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3854.

[5] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 settembre 2010 dall'art. 4 della O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3886.