§ 77.2.2 - R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:04/10/1935
Numero:1827


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Pel raggiungimento delle finalità accennate nell'articolo precedente, l'Istituto esplica le seguenti forme di attività:
Art. 4.      L'Istituto inoltre:
Art. 5.      L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, il quale, per quanto riguarda i servizi sanitari, la esercita d'intesa col Ministero dell'interno. A tale scopo i [...]
Art. 6.      La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione è esercitata dal Ministero delle corporazioni, a mezzo dell'Ispettorato corporativo.
Art. 7.      Sono organi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale:
Art. 8.  [4]
Art. 9.  [5]
Art. 10.  [6]
Art. 11.  [7]
Art. 12.  [8]
Art. 13.      Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di invitare a intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, i componenti dei [...]
Art. 14.      Spetta al Consiglio di amministrazione:
Art. 15.  [9]
Art. 16.  [10]
Art. 17.      Il Comitato esecutivo:
Art. 18.  [11]
Art. 19.      Il Collegio dei sindaci esercita le sue funzioni per tutte le gestioni dell'Istituto. Esso deve:
Art. 20.  [12]
Art. 21.  [14]
Art. 22.  [15]
Art. 23.      Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi:
Art. 24.  [17]
Art. 25.      Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria:
Art. 26.  [18]
Art. 27.      Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la maternità:
Art. 28.      La durata in carica dei componenti i Comitati speciali coincide con quella del Consiglio di amministrazione.
Art. 29.  [19]
Art. 30.      Il Comitato provinciale della previdenza sociale:
Art. 31.      L'Istituto provvede direttamente, a mezzo di propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata, all'istruttoria delle domande di indennità e al pagamento di esse, [...]
Art. 32.      Le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternità costituiscono gestioni autonome e sono amministrate [...]
Art. 33.      L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.
Art. 34.      I bilanci consuntivi delle diverse gestioni devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
Art. 35.      I capitali disponibili dell'Istituto, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati:
Art. 36.      L'Istituto può affidare la custodia dei valori e il servizio di cassa alla Cassa depositi e prestiti, che non percepirà per detti servizi alcun compenso.
Art. 37.      Le assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le [...]
Art. 38.      Non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria:
Art. 39.  [22]
Art. 40. 
Art. 41.      Con regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, su proposta del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, possono essere esonerate dall'obbligo di [...]
Art. 42.      Non sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la maternità:
Art. 43.      Le categorie di lavoratori e di addetti a pubblici servizi, di cui alla lettera f) dell'art. 3 del presente decreto, sono le seguenti:
Art. 44.      l'Istituto, quando ne sia legalmente incaricato, provvede alla organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza per ogni altra categoria di soggetti a regime speciale di previdenza [...]
Art. 45.      L'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia ha per scopo principale l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidità al lavoro o di vecchiaia. Essa ha inoltre per scopo la [...]
Art. 46.      L'Istituto, sentiti i consorzi provinciali antitubercolari interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno, alla costruzione ed all'arredamento degli istituti occorrenti [...]
Art. 47.      Si provvede agli scopi indicati nel capo precedente col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art. 48.      I contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'assicurato e sono stabiliti, in [...]
Art. 49.      Per i lavoratori giornalieri di campagna i contributi assicurativi sono stabiliti per giornata o per settimana, nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto.
Art. 50.      Per l'assicurazione obbligatoria per la maternità il contributo annuale è di lire 7 per ogni donna soggetta all'obbligo dell'assicurazione ed è ripartito in ragione di lire 4 a carico del datore [...]
Art. 51.      I contributi sono riscossi normalmente per mezzo di marche da applicarsi entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di paga sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato e rilasciate [...]
Art. 52.      I contributi di assicurazione obbligatoria possono essere riscossi, per i lavoratori agricoli, anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte [...]
Art. 53.  [30]
Art. 54.      I crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento di contributi assicurativi per il personale dipendente, hanno privilegio sulla generalità dei mobili, [...]
Art. 55.      I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Art. 56.      Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
Art. 57.  [32]
Art. 58.  [33]
Art. 59.      Lo Stato contribuisce nelle forme seguenti alle prestazioni delle assicurazioni contemplate nel presente decreto:
Art. 60.      Il diritto alla pensione è riconosciuto:
Art. 61.      Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale.
Art. 62.  [37]
Art. 63.      La pensione annua è costituita da:
Art. 64.      Gli assicurati che hanno compiuto il 60° anno di età e per i quali si verifichino le altre condizioni previste dal n. 1 dell'art. 60 riguardo al versamento dei contributi, possono ottenere, [...]
Art. 65.      Nel caso in cui un assicurato obbligatorio muoia prima di aver liquidato la pensione, è corrisposto un assegno di lire 300 al coniuge superstite, purché non separato per propria colpa e purché, [...]
Art. 66.      In caso di tubercolosi gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero-sanatoriale e post-sanatoriale, gestiti dall'Istituto.
Art. 67.      In caso di mancanza di disponibilità di posti nei luoghi di cura dell'Istituto si può procedere:
Art. 68.  [38]
Art. 69.  [39]
Art. 70.      Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nell'ultimo quinquennio di assicurazione.
Art. 71.      L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni è fatto dall'Istituto, il quale può a tale effetto servirsi dei propri istituti di cura, di quelli con i quali abbia stabilito [...]
Art. 72.  [40]
Art. 73.      In caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad una indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito [...]
Art. 74.      Il disoccupato non ha diritto alla indennità giornaliera se non risultano versati contributi per almeno 48 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione.
Art. 75.      L'assicurato per ottenere l'indennità di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene.
Art. 76.      La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di [...]
Art. 77.      Per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento.
Art. 78.      L'Istituto corrisponde per l'assicurazione obbligatoria per la maternità un assegno di lire 300 in caso di parto e di lire 100 in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il terzo [...]
Art. 79.      L'assicurata decade dal diritto all'assegno:
Art. 80.      A carico della gestione riguardante l'assicurazione per la disoccupazione è stabilito a favore di quella per l'assicurazione per la maternità, un contributo globale annuo nella misura da [...]
Art. 81.      Nei casi in cui possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido ovvero possa essere attenuata o eliminata la invalidità già accertata, mediante opportune cure mediche o [...]
Art. 82.      Si sospende la liquidazione o il pagamento della pensione di invalidità agli assicurati o pensionati i quali senza giustificato motivo si rifiutino di sottostare alle cure che l'Istituto ritenga [...]
Art. 83.      L'Istituto ha facoltà di gestire, oltre i luoghi di cura indicati nell'art. 66, anche ospedali, convalescenziari, stabilimenti termali, ambulatori, preventori, ed attuare altre provvidenze [...]
Art. 84.      Allo scopo di combattere, attenuare o prevenire la disoccupazione, l'Istituto può concedere, con le necessarie cautele e garanzie, anticipazioni sulle disponibilità dei fondi dell'assicurazione [...]
Art. 85.      Possono inscriversi nell'assicurazione facoltativa per pensioni di invalidità e di vecchiaia:
Art. 86.      Su richiesta di associazioni professionali, di casse mutue di malattia create in base a contratti collettivi di lavoro o a norme assimilate, di società di mutuo soccorso, di aziende industriali, [...]
Art. 87.      L'inscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia può essere fatta in una delle seguenti due forme:
Art. 88.      Le donne che alla data del matrimonio cessano dal rapporto di lavoro prima di aver versato 240 contributi settimanali, ma dopo averne versati almeno 48, hanno diritto, quando siano riconosciute [...]
Art. 89.      La liquidazione della pensione per vecchiaia può essere effettuata quando concorrano per l'inscritto le due condizioni seguenti:
Art. 90.      La liquidazione della pensione per invalidità può effettuarsi quando concorrano per l'inscritto le due condizioni seguenti:
Art. 91.      Gli assicurati obbligatori e coloro i quali hanno i requisiti per l'inscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di età o di invalidità richieste per [...]
Art. 92.      La determinazione delle quote di pensione per i versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa viene fatta in base a tariffe deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate con [...]
Art. 93.      Le pensioni di invalidità e di vecchiaia liquidate in base ai versamenti facoltativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.
Art. 94.      Il contributo dello Stato di cui all'art. 59, lettera e), è assegnato dall'Istituto al momento della liquidazione di ciascun conto individuale sotto forma di pensione complementare a quella [...]
Art. 95.      Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte dell'inscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, sarà [...]
Art. 96.      L'Istituto è autorizzato ad effettuare assicurazioni facoltative per la tubercolosi e per la maternità, nei limiti e alle condizioni che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, [...]
Art. 97.      Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti le concessioni delle prestazioni assicurative previste dal presente decreto e in genere l'attuazione delle disposizioni del decreto stesso, è [...]
Art. 98.  [43]
Art. 99.  [44]
Art. 100.      Le controversie indicate nel precedente articolo, qualunque ne sia il valore, sono di competenza del tribunale, integrato da due esperti medici scelti dal presidente fra gli inscritti in un albo [...]
Art. 101.      Quando per il limitato numero degli inscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi per i quali è ammessa la ricusazione, non sia possibile provvedere alla scelta degli esperti, ovvero per la [...]
Art. 102.      L'ufficio di esperto è obbligatorio. A coloro che, debitamente invitati, non intervengano all'udienza fissata, senza giustificato motivo, è applicabile la disposizione dell'art. 32, comma [...]
Art. 103.      La corte di appello, quando giudica sulle controversie indicate nell'art. 99, è composta del presidente e di due consiglieri, a cui sono aggiunti due esperti scelti dal presidente del collegio, [...]
Art. 104.      Le sentenze sono inappellabili quando l'oggetto della controversia non ecceda il valore di lire 5000, osservate, per la determinazione del valore, le disposizioni dei capoversi dell'art. 76 del [...]
Art. 105.      Contro le sentenze pronunciate in grado di appello è ammesso ricorso per cassazione, per i motivi indicati nell'art. 517 del codice di procedura civile, osservato il disposto dell'art. 21, [...]
Art. 106.      Il collegio, qualora occorra procedere a rilevazioni di fatto, vi provvede a mezzo di uno o più dei suoi componenti, salvo che, avuto riguardo alla natura di determinati accertamenti tecnici, [...]
Art. 107.      Il perito, incaricato degli accertamenti ai sensi dell'articolo precedente, prima di iniziare le sue operazioni presta giuramento ai termini dell'art. 259 del codice di procedura civile.
Art. 108.  [45]
Art. 109.      Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria in esecuzione [...]
Art. 110.      Agli effetti della legge penale sono equiparate ai valori di bollo le marche emesse in esecuzione del presente decreto.
Art. 111.      Qualora siasi omessa in tutto o in parte una o più delle assicurazioni contemplate dal presente decreto, o non siasi provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o i [...]
Art. 112.      Nelle contravvenzioni prevedute dal presente decreto e dal relativo regolamento, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di [...]
Art. 113.      Il datore di lavoro che trattiene alle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è stabilita dal presente decreto la trattenuta, è punito con sanzione [...]
Art. 114.      I datori di lavoro e in genere coloro che sono preposti ai lavori, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini di funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e [...]
Art. 115.      Chi indebitamente riscuote con alterazioni di dati o con altri modi dolosi l'indennità di disoccupazione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria [...]
Art. 116.      Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni che rientrino nelle assicurazioni contemplate nel presente [...]
Art. 117.      Nel regolamento può essere stabilita la pena dell'ammenda fino a lire 400.000 per la inosservanza delle disposizioni del presente decreto, per la quale non sia già stabilita una pena speciale
Art. 118.      I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto e al regolamento per l'esecuzione di esso sono devoluti a beneficio dell'Istituto.
Art. 119.      Nelle province annesse, nelle quali è obbligatoria l'assicurazione malattie ai sensi del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, la riscossione dei contributi pertinenti all'Istituto è [...]
Art. 120.      Le assicurazioni di cui al presente decreto possono essere applicate, anche per particolari categorie di indigeni, nelle Colonie italiane, con le modalità da stabilirsi con regio decreto, [...]
Art. 121.      La denominazione di “Istituto nazionale fascista della previdenza sociale" non può essere assunta da alcuna impresa, società o istituto.
Art. 122.      L'Istituto fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle casse di risparmio postali e ordinarie. Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e a [...]
Art. 123.      L'Istituto è ammesso di diritto al gratuito patrocinio, quando concorra la condizione prevista dal n. 2 dell'art. 15 della legge approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282
Art. 124.      Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli inscritti, le pensioni, nonché gli assegni, i sussidi e le indennità da corrispondersi come [...]
Art. 125.  [56]
Art. 126.      Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
Art. 127.      Le domande di prestazioni contemplate nel presente decreto debbono essere presentate dall'interessato agli uffici dell'Istituto.
Art. 128.  [57]
Art. 129.      Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto
Art. 130.      Gli uffici postali provvedono gratuitamente al servizio dei pagamenti a favore dei vitalizi, degli assicurati e dei loro aventi diritto.
Art. 131.      Gli impiegati dell'Istituto sono equiparati agli impiegati dello Stato agli effetti delle imposte dirette, delle riduzioni ferroviarie e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e [...]
Art. 132.      Le persone assicurate obbligatoriamente che alla data del 1° luglio 1920 avevano età compresa tra 55 e 65 anni, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia, purché possano far [...]
Art. 133.      Le persone assicurate obbligatoriamente nelle province annesse o nelle Colonie, che, alle date di entrata in vigore dell'assicurazione nelle province stesse o nelle Colonie, avevano età compresa [...]
Art. 134.      Le persone che al 1° luglio 1920 si trovavano già inscritte alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai conservano tutti i diritti derivanti dalla propria [...]
Art. 135.      I contributi versati in base ai decreti luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, sono computati per cinque sesti del loro importo agli [...]
Art. 136.      Con le modalità da stabilirsi nel regolamento, è computato utile agli effetti delle prestazioni per l'invalidità e per la vecchiaia il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze [...]
Art. 137.      Per gli impiegati e per i salariati delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, i quali non si siano avvalsi o non si avvarranno entro [...]
Art. 138.      L'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia concesso in conformità agli articoli 146 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. [...]
Art. 139.      Tutti gli adempimenti da eseguirsi in conseguenza del cambiamento di denominazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, a [...]
Art. 140.      Il Governo del Re è autorizzato a emanare le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto. Finché tali norme non saranno emanate, rimangono in vigore i regolamenti attuali, insieme [...]
Art. 141.      Sono abrogate le leggi e i regi decreti seguenti:
Art. 142.      Con regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le corporazioni, sarà stabilita la data di entrata in vigore delle disposizioni del [...]
Art. 143.      Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.


§ 77.2.2 - R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. [1]

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

(G.U. 26 ottobre 1935, n. 251)

 

 

Titolo I

L'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

Capo I

CARATTERI E FINALITA'

 

     Art. 1. [2]

     L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma. L'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma; svolge la sua azione nel Regno mediante il suo ordinamento amministrativo centrale e periferico; e può esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti italiani.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     Pel raggiungimento delle finalità accennate nell'articolo precedente, l'Istituto esplica le seguenti forme di attività:

     1) Esercizio delle assicurazioni obbligatorie:

     a) per la invalidità e per la vecchiaia;

     b) per la turbercolosi;

     c) per la disoccupazione involontaria;

     d) per la maternità;

     e) per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, secondo le leggi particolari che le governano;

     f) per determinate categorie di lavoratori per le quali siano stabilite speciali norme di previdenza;

     e di ogni altra assicurazione obbligatoria che sia per legge affidata all'istituto.

     2) Esercizio, nei limiti fissati dal presente decreto, delle assicurazioni facoltative individuali e collettive.

 

          Art. 4.

     L'Istituto inoltre:

     1) può gestire servizi assistenziali e attuare provvidenze intese a prevenire od attenuare i rischi delle assicurazioni obbligatorie e intensificare i vantaggi di queste, mediante convalescenziari, case di cura, ambulatori antitracomatosi, ed altre analoghe attività;

     2) attua i compiti deferitigli nei riguardi della mutualità scolastica, e ogni altro compito che, in applicazione dell'art. 2 del presente decreto, entro la sfera di attività dell' Istituto possa emanare da leggi o decreti speciali, e da accordi sindacali o da norme corporative;

     3) può esplicare azione intesa a diffondere la pratica e l'educazione sociale della previdenza, con opportune iniziative di carattere tecnico, culturale e propagandistico;

     4) può stipulare accordi con le istituzioni che hanno tra i propri compiti l'assistenza sanitaria curativa e preventiva per la migliore reciproca utilizzazione dei propri ordinamenti sanitari, nell'apprestamento dell'assistenza sanitaria alle categorie di persone rientranti nella rispettiva competenza.

 

          Art. 5.

     L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, il quale, per quanto riguarda i servizi sanitari, la esercita d'intesa col Ministero dell'interno. A tale scopo i provvedimenti di carattere generale dell'Istituto, riguardanti l'organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare l'approvazione anche del Ministero dell'interno.

     L'attività dell'Istituto nelle Colonie è sottoposta anche alla vigilanza del Ministero delle Colonie.

     Al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze devono essere trasmessi i bilanci annuali, i bilanci tecnici e tutte le notizie e i ragguagli che siano da essi richiesti.

 

          Art. 6.

     La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione è esercitata dal Ministero delle corporazioni, a mezzo dell'Ispettorato corporativo.

 

Capo II

ORGANI DELL'ISTITUTO

 

          Art. 7.

     Sono organi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale:

     1) il presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il Comitato esecutivo;

     4) i Comitati speciali delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternità, nonchè gli altri Comitati preposti a particolari rami assicurativi;

     5) i Comitati provinciali della previdenza sociale.

     L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Istituto è stabilito dal regolamento, in quanto non sia previsto dal presente decreto.

 

          Art. 8. [4]

     Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della Previdenza ed assistenza sociale e, comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina.

 

          Art. 9. [5]

     Il presidente:

     a) ha la legale rappresentanza dell'istituto;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati speciali;

     c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

     d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'istituto.

     Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo espressamente indicato nella delega.

     Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, e per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, al Direttore delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono designati a farne le veci.

 

          Art. 10. [6]

 

          Art. 11. [7]

     Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro:

     1) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due rappresentanti dei lavoratori del commercio, un rappresentante dei lavoratori del credito, un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione e un rappresentante dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     2) due rappresentanti degli industriali, due rappresentanti degli agricoltori, uno delle imprese di credito ed uno delle imprese di assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     3) due rappresentanti del personale dell'Istituto designati dal personale stesso;

     4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

     6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;

     7) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

     8) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

     Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

 

          Art. 12. [8]

 

          Art. 13.

     Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di invitare a intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati speciali, che non facciano già parte, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

     Il presidente ha altresì facoltà di far intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali, i capi dei servizi dell'Istituto, per riferire su argomenti di rispettiva competenza.

 

          Art. 14.

     Spetta al Consiglio di amministrazione:

     1) nominare i due vice-presidenti ed i membri elettivi del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali;

     2) deliberare sui criteri direttivi per l'impiego dei fondi di tutte le gestioni assicurative affidate all'Istituto e sulla costituzione dei fondi di riserva;

     3) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili, urbani e rustici, nonché la eventuale trasformazione dei beni predetti;

     4) deliberare sui bilanci di tutte le gestioni dell'Istituto;

     5) deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative;

     6) deliberare in merito alla costruzione di ospedali, sanatori e altri istituti di cura;

     7) prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni assicurative dell'Istituto;

     8) deliberare la istituzione delle sedi dell'Istituto;

     9) approvare i regolamenti organici del personale, nei quali siano stabilite le norme per l'assunzione, il trattamento economico e di carriera e quello di previdenza;

     10) deliberare sui regolamenti tecnici;

     11) deliberare su tutte le proposte che gli siano presentate dal Comitato esecutivo;

     12) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Istituto;

     13) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

 

          Art. 15. [9]

     Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

     1) il presidente;

     2) i due vice presidenti;

     3) sette consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione di cui quattro tra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

     4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.

 

          Art. 16. [10]

     I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

     Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica.

     Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 17.

     Il Comitato esecutivo:

     1) delibera l'impiego dei fondi di tutte le gestioni assicurative dell'Istituto secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;

     2) esamina i bilanci consuntivi di tutte le gestioni predette e le relazioni del direttore generale, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

     3) esamina le risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici eseguiti dalla direzione generale sulle diverse gestioni assicurative dell'Istituto, riferendone al Consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti;

     4) delibera circa la eventuale adozione e modificazione di sistemi speciali per la determinazione, nei limiti di legge, dei contributi assicurativi per singole categorie professionali, nonché per la riscossione dei contributi stessi;

     5) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione delle sedi dell'Istituto e delibera sulla istituzione degli uffici locali;

     6) delibera sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche inscritte a garanzia dell'Istituto, e sugli annotamenti relativi alle ipoteche stesse;

     7) provvede allo svincolo delle cauzioni prestate dagli impiegati dell'Istituto;

     8) delibera sui ricorsi di assicurati o dei loro aventi causa per negate prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia, e in genere sui ricorsi relativi a questioni che esulano dalla competenza dei singoli Comitati speciali;

     9) delibera sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento di obblighi assicurativi;

     10) esercita le funzioni attribuitegli dai diversi regolamenti che riguardano il personale dell'Istituto;

     11) approva i regolamenti interni dei vari servizi;

     12) esamina in genere tutte le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e tutti gli argomenti che il presidente creda di presentargli per le sue deliberazioni;

     13) delibera in merito agli argomenti di cui ai numeri 3, 6 e 12 dell'art. 14, che abbiano carattere di urgenza, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella sua prima riunione;

     14) esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi, decreti e regolamenti.

 

          Art. 18. [11]

     Le funzioni di Sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentantive a carattere nazionale.

     Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

     Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

     I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

 

          Art. 19.

     Il Collegio dei sindaci esercita le sue funzioni per tutte le gestioni dell'Istituto. Esso deve:

     a) rivedere e controllare le scritture contabili;

     b) fare ispezioni e riscontri di cassa;

     c) rivedere i bilanci consuntivi, riferendone al Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 20. [12]

     Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per le finanze e il tesoro sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     Nei regolamenti del personale previsti dal n. 9) dell'art. 14, saranno anche stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo. [13]

     Il direttore generale è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati speciali.

     Egli interviene, con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento delle diverse gestioni dell'Istituto.

 

          Art. 21. [14]

     Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo, nomina non più di tre vice-direttori generali, i quali esercitano tutte quelle funzioni che sono loro affidate dal direttore generale e determina quale di essi sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

     Al direttore generale e ai vice-direttori generali si applicano le disposizioni sulle incompatibilità stabilite dall'art. 96 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 22. [15]

     Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

     1) il presidente;

     2) sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

     3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

     5) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     6) il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

     7) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

     8) un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

     9) il direttore generale dell'Istituto.

 

          Art. 23.

     Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi:

     1) fare proposte sulle questioni generali di natura sanitaria che abbiano riferimento all'assicurazione per la tubercolosi;

     2) dar parere sui piani di costruzione dei luoghi di cura indicati nell'art. 66 e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;

     3) fare proposte sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione dell'assicurazione per la tubercolosi, e dar parere su quelle che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;

     4) dar parere circa eventuali modificazioni alla misura dei contributi;

     5) deliberare sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni;

     6) far proposte al Consiglio di amministrazione per la concessione di contributi, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in favore di iniziative attuate da Consorzi provinciali antitubercolari e da Istituti universitari di tisiologia in materia di prevenzione, profilassi e studi clinico-scientifici nel campo della tubercolosi.

     L'ammontare dei contributi predetti, non potrà eccedere complessivamente, per ciascun esercizio, l'importo corrispondente al 50% dei contributi base riscossi nell'esercizio precedente dalla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

     Le deliberazioni adottate, su richiesta motivata dagli enti interessati, dal Consiglio di amministrazione per la concessione dei contributi in favore delle iniziative predette, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. [16]

 

          Art. 24. [17]

     Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

     1) il presidente;

     2) sette esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

     3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

     5) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     6) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

     7) il direttore generale dell'Istituto.

 

          Art. 25.

     Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria:

     1) dar parere sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione dei lavori pubblici prevista dall'art. 84;

     2) provvedere, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegnare contributi agli enti previsti dal regolamento, che esercitino l'istruzione professionale;

     3) decidere sui ricorsi concernenti il diritto all'indennità di disoccupazione e la liquidazione dell'indennità stessa;

     4) ordinare la sospensione della corresponsione dell'indennità, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima, e deliberare sulla privazione della indennità nei casi contemplati dall'art. 115;

     5) dar parere sull'impiego dei fondi disponibili della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

     6) dar parere, agli effetti del presente decreto, circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi, e sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione, per le categorie di cui all'articolo 41;

     7) dar parere circa la dichiarazione di obbligatorietà dell'assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli;

     8) dar parere circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, in base alle eventuali proposte dei Comitati provinciali della previdenza sociale;

     9) dar parere circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi;

     10) determinare le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione indennizzata, nonchè per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici, che possono occorrere per la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione;

     11) provvedere al controllo della disoccupazione indennizzata e dar parere su tutte le questioni ad esso demandate dal regolamento o ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

 

          Art. 26. [18]

     Il Comitato speciale dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

     1) il presidente;

     2) sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

     3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

     5) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     6) una rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

     7) il direttore generale dell'Istituto.

 

          Art. 27.

     Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la maternità:

     1) fare proposte sulle questioni di carattere generale relative alla assicurazione per la maternità;

     2) dar parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione delle norme sull'assicurazione per la maternità, e su tutte le altre che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo;

     3) deliberare sui ricorsi riguardanti contributi e assegni;

     4) collaborare alle iniziative che si attuino localmente a favore delle madri assicurate.

 

          Art. 28.

     La durata in carica dei componenti i Comitati speciali coincide con quella del Consiglio di amministrazione.

     Per la validità delle adunanze dei Comitati speciali è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 29. [19]

     I Comitati provinciali della previdenza sociale di cui al n. 5 dell'art. 7 sono composti:

     1) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato, per ciascuna sede, del Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica, nella stessa proporzione prevista per il Consiglio di amministrazione;

     2) il capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente;

     3) il medico provinciale, che interviene soltanto alle sedute in cui debbano trattarsi argomenti di carattere sanitario.

     I Comitati provinciali sono presieduti dal direttore della sede provinciale dell'Istituto.

     I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della Previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

     Le cariche di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

     Le riunioni dei Comitati provinciali sono valide con l'intervento della maggioranza dei loro membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 30.

     Il Comitato provinciale della previdenza sociale:

     1) si pronuncia sui problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti le assicurazioni obbligatorie entro la circoscrizione della sede provinciale dell'Istituto;

     2) consiglia i provvedimenti idonei per coordinare nell'ambito della circoscrizione l'attività della sede dell'Istituto con le organizzazioni sindacali, con gli uffici di collocamento e con le istituzioni locali di mutualità, di previdenza e di assistenza;

     3) studia e suggerisce in relazione alle esigenze locali le provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e cura della invalidità a intensificare l'efficacia dell'attività assistenziale degli organi dipendenti dalla sede, e a colloraborare, nell'interesse delle assicurazioni sociali, alle opere di profilassi contro le malattie sociali;

     4) promuove le assicurazioni facoltative, e favorisce le iniziative delle organizzazioni sindacali nel campo della previdenza sociale;

     5) esprime parere circa l'adozione di tabelle di salari medi e di quelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

     6) suggerisce norme adatte per rendere i servizi delle assicurazioni sociali aderenti alle contingenze locali;

     7) formula proposte per la diffusione delle assicurazioni sociali, e per promuovere lo spirito della previdenza nel campo scolastico e culturale;

     8) attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

 

          Art. 31.

     L'Istituto provvede direttamente, a mezzo di propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata, all'istruttoria delle domande di indennità e al pagamento di esse, o può affidare i servizi predetti agli uffici pubblici di collocamento e alle amministrazioni comunali, che sono obbligate ad assumerli.

 

Capo III

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI - IMPIEGO DEI FONDI

 

          Art. 32.

     Le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternità costituiscono gestioni autonome e sono amministrate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

     Le assicurazioni per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati costituiscono anche esse gestioni autonome dell'Istituto e sono amministrate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato di cui agli articoli 6 e7 della legge 9 aprile 1931, n. 456.

 

          Art. 33.

     L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

     Per ogni esercizio deve essere compilato il bilancio consuntivo di ciascuna delle gestioni assicurative dell'Istituto.

 

          Art. 34.

     I bilanci consuntivi delle diverse gestioni devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

 

          Art. 35.

     I capitali disponibili dell'Istituto, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati:

     1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

     2) in cartelle emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, ed in titoli legalmente equiparati alle dette cartelle;

     3) in acquisto di annualità dovute dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche e per opere di bonifica e d'irrigazione;

     4) in mutui fruttiferi alle province, ai comuni e loro consorzi, ai consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, con le stesse garanzie stabilite per i mutui che concede la cassa depositi e prestiti;

     5) in anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici, e iniziative di colonizzazione demografica, alle condizioni stabilite nell'art. 84;

     6) in depositi fruttiferi presso la cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia, ed altri istituti di credito di notoria solidità, da designarsi dal Comitato esecutivo;

     7) in operazioni di riscatto di debiti vitalizi a carico dei bilanci delle province e dei comuni;

     8) in mutui fruttiferi ipotecari per l'edilizia popolare, ed in mutui fruttiferi ipotecari ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopo di prevenzione, di cura o di assistenza;

     9) in beni immobili urbani e rustici;

     10) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi o ai regi decreti che specificatamente le autorizzano;

     11) in tutti gli altri modi che sono o saranno stabiliti con leggi o con regi decreti emessi su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

     La somma da destinare alle operazioni di cui ai numeri 8 e 9, non può superare la decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Istituto.

 

          Art. 36.

     L'Istituto può affidare la custodia dei valori e il servizio di cassa alla Cassa depositi e prestiti, che non percepirà per detti servizi alcun compenso.

 

Titolo II

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

 

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

 

          Art. 37.

     Le assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

     Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per la tubercolosi, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

     L'assicurazione per la maternità è obbligatoria per le donne che abbiano compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 50 anni, e che prestino lavoro retribuito alla dipendenza di altri, anche se occupate in laboratori-scuola o lavoranti al proprio domicilio, salvo le esclusioni indicate nel presente decreto.

 

          Art. 38.

     Non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria:

     1) gli impiegati, la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le L. 800[20];

     2) gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle associazioni sindacali legalmente riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, purchè ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza. Nulla è innovato alle disposizioni della Legge (testo unico) 24 dicembre 1924, n. 2114, che stabiliscono l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e per la vecchiaia dei salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni statali[21].

 

          Art. 39. [22]

 

          Art. 40. [23]

     [Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:

     1) i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto il Regno o in determinate località, con le norme stabilite dal regolamento;

     2) [gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonchè gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego] [24];

     3) i lavoratori a domicilio;

     4) [25].

     5) il personale artistico, teatrale e cinematografico;

     6) coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile[26];

     7) coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;

     8) coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;

     9) coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.]

 

          Art. 41.

     Con regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, su proposta del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, possono essere esonerate dall'obbligo di tale assicurazione, anche limitatamente a talune località, speciali categorie di lavoratori per le quali non sia possibile un regolare controllo della disoccupazione.

 

          Art. 42.

     Non sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la maternità:

     1° le donne addette in genere, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari;

     2° la moglie, le parenti e le affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico;

     3° le donne occupate negli uffici dello Stato, delle province e dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     4° le donne occupate nei regi istituti di istruzione, anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, e nelle aziende dello Stato, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto;

     5° le donne dei laboratori-scuola esonerati con decreto del Ministro per le corporazioni;

     6° le donne occupate in lavori agricoli, salvo quanto sia altrimenti disposto con regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

     7° le impiegate la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le lire 800;

     8° le donne soggette all'obbligo dell'assicurazione sulle malattie nelle province annesse, a norma del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

     9° le donne arruolate su navi mercantili nazionali [27]

 

          Art. 43.

     Le categorie di lavoratori e di addetti a pubblici servizi, di cui alla lettera f) dell'art. 3 del presente decreto, sono le seguenti:

     a) personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

     b) personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

     c) personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette;

     d) personale delle gestioni delle imposte di consumo.

 

          Art. 44.

     l'Istituto, quando ne sia legalmente incaricato, provvede alla organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza per ogni altra categoria di soggetti a regime speciale di previdenza obbligatoria od organizzata da accordi sindacali o da norme corporative.

 

Capo II

OGGETTO DELLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

 

          Art. 45.

     L'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia ha per scopo principale l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidità al lavoro o di vecchiaia. Essa ha inoltre per scopo la concessione di un assegno in caso di morte dell'assicurato e la prevenzione e la cura dell'invalidità[28].

     L'assicurazione per la tubercolosi ha per scopo la cura degli assicurati e delle persone di famiglia mediante il ricovero in luoghi di cura, e la corresponsione della indennità temporanea ai sensi dell'art. 68.

     L'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

     L'assicurazione per la maternità ha per scopo la corresponsione di un assegno alle assicurate, in occasione di parto o in occasione di aborto spontaneo o terapeutico.

 

          Art. 46.

     L'Istituto, sentiti i consorzi provinciali antitubercolari interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno, alla costruzione ed all'arredamento degli istituti occorrenti per la cura della tubercolosi.

     L'Istituto può somministrare, per i fini indicati nel precedente comma, le somme occorrenti, sino a concorrenza di 500 milioni di lire, prelevandole dalla gestione dell'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia. Tali somme saranno rimborsate, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi riscossi per la assicurazione per la tubercolosi.

 

Capo III

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

 

          Art. 47.

     Si provvede agli scopi indicati nel capo precedente col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori.

     Il datore di lavoro è responsabile, per tutte le assicurazioni obbligatorie contemplate dal presente decreto, del pagamento del contributo, anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo.

     Dal regolamento è stabilito chi debba intendersi per datore di lavoro.

 

          Art. 48.

     I contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'assicurato e sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura:

 

Classe di retribuzione

Retribuzione settimanale

Contributo settimanale

 

 

Per l'assicurazione invalidità e vecchiaia

Per l'assicurazione tubercolosi

Per l'assicurazione disoccupazione

fino a lire 12

0,50

0,50

0,35

oltre lire 12 fino a lire 24

1,00

0,50

0,35

oltre lire 24 fino a lire 36

1,50

0,50

0,70

oltre lire 36 fino a lire 48

2,00

0,50

0,70

oltre lire 48 fino a lire 60

2,50

1,00

1,05

oltre lire 60

3,00

1,00

1,05

 

     I contributi di cui al comma precedente sono dovuti anche nel caso in cui l'assicurato non abbia prestato la sua opera per la intera settimana.

     Per determinare il contributo per coloro che sono retribuiti a mese ovvero a quindicina, il rapporto fra la retribuzione settimanale e quella mensile è di 1 a 4, e il rapporto fra la retribuzione settimanale e quella a quindicina è di 1 a 2.

     La parte di contributo a carico dell'assicurato è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta all'assicurato stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

 

          Art. 49.

     Per i lavoratori giornalieri di campagna i contributi assicurativi sono stabiliti per giornata o per settimana, nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto.

     Alle modalità esecutive dell'assicurazione dei lavoratori anzidetti si provvede con disposizioni del regolamento, o con regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni.

     (Omissis) [29]

     Le tabelle A e B possono essere modificate con regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato esecutivo.

     Per le altre categorie di assicurati per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi da stabilirsi con le norme indicate nel regolamento.

 

          Art. 50.

     Per l'assicurazione obbligatoria per la maternità il contributo annuale è di lire 7 per ogni donna soggetta all'obbligo dell'assicurazione ed è ripartito in ragione di lire 4 a carico del datore di lavoro e di lire 3 a carico dell'assicurata. Qualora la donna non percepisca retribuzione, l'intero contributo è a carico del datore di lavoro. Il pagamento del contributo deve essere effettuato dal datore di lavoro in una sola volta, nell'epoca fissata dal regolamento. La quota a carico dell'assicurata è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta all'assicurata stessa.

 

          Art. 51.

     I contributi sono riscossi normalmente per mezzo di marche da applicarsi entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di paga sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato e rilasciate dagli uffici dell'Istituto.

     Possono essere adottati, per determinate categorie professionali, sistemi diversi da quello sopra indicato per la riscossione dei contributi, con deliberazione del Comitato esecutivo, da approvarsi dal Ministro per le corporazioni.

 

          Art. 52.

     I contributi di assicurazione obbligatoria possono essere riscossi, per i lavoratori agricoli, anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

     Alla riscossione dei contributi, con le forme e la procedura privilegiata anzidette, l'Istituto provvederà direttamente, ovvero a mezzo di esattori da esso nominati, a norma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato conR. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.

     Con regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, l'Istituto può altresì essere autorizzato a valersi delle disposizioni del presente articolo per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali. Tale autorizzazione può essere limitata a determinate zone territoriali.

 

          Art. 53. [30]

 

          Art. 54.

     I crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento di contributi assicurativi per il personale dipendente, hanno privilegio sulla generalità dei mobili, nello stesso grado di privilegio spettante ai crediti dello Stato per l'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.

 

          Art. 55.

     I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

     Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

 

          Art. 56.

     Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:

     a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:

     1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;

     2) i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi[31];

     3) i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1347;

     b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare;

     c) agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della misura e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare.

     Per i detti periodi scoperti di assicurazione l'Istituto computerà come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati.

 

Capo IV

CONTRIBUTI VOLONTARI

 

          Art. 57. [32]

 

          Art. 58. [33]

 

Capo V

CONCORSO DELLO STATO

 

          Art. 59.

     Lo Stato contribuisce nelle forme seguenti alle prestazioni delle assicurazioni contemplate nel presente decreto:

     a) concorre alla costituzione delle pensioni nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia con una quota di lire 100 all'anno per ogni pensione;

     b)[34];

     c) assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nei casi previsti dall'art. 130;

     d) [35]

     e) concorre alla costituzione delle pensioni dell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia con una quota complementare nella misura indicata nell'art. 94, e per le categorie indicate nei nn. 1, 3 e 4 dell'art. 85.

     A partire dal 1° gennaio 1935 l'Istituto rende conto al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze delle somme pagate ogni anno per conto dello Stato a norma delle precedenti lettere b) e d) e delle rate di pensione pagate nell'anno stesso a norma delle lettere a), c) ed e) sulle rendite costituite senza copertura dei rispettivi valori capitali da parte dello Stato.

     Intervenuta l'approvazione del conto, il Ministero delle finanze autorizza il rimborso delle predette somme, da disporsi con imputazione ad apposito capitolo del bilancio del Ministero delle corporazioni.

     I rimborsi relativi agli oneri di cui alle lettere a), b), c), ed e) del presente articolo, per i quali non sia stato eseguito l'accantonamento dei corrispondenti capitali di copertura, avranno però effetto dopo che, in base al rendiconto presentato dall'Istituto, risulterà esaurito il fondo accumulato, con i relativi interessi, presso l'Istituto stesso mediante i versamenti finora effettuati dallo Stato.

 

Capo VI

PRESTAZIONI

 

Sezione I

PRESTAZIONI PER L'INVALIDITÀ E PER LA VECCHIAIA

 

          Art. 60.

     Il diritto alla pensione è riconosciuto:

     1) all'età di 65 anni compiuti, quando l'assicurato possa far valere 480 settimane di contribuzione e siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione;

     2) a qualunque età, quando sia accertata la invalidità permanente e generica dell'assicurato e purché:

     a) l'assicurato possa far valere 240 settimane di contribuzione;

     b) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;

     c) nell'ultimo quinquennio risultino almeno 48 settimane di effettiva contribuzione.

 

          Art. 61.

     Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale.

     La pensione d'invalidità cessa di essere corrisposta quando il pensionato non si trovi più nelle condizioni sopra indicate.

      (Omissis) [36]

 

          Art. 62. [37]

     La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

     Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto.

     Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonchè per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda.

 

          Art. 63.

     La pensione annua è costituita da:

     a) una quota base eguale a cinque volte il contributo annuo medio obbligatorio versato durante il periodo di assicurazione, intendendosi per tale il periodo intercorrente tra la settimana cui si riferisce il primo contributo versato e la data in cui l'assicurato ha acquisito il diritto alla pensione;

     b) una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti i contributi obbligatori versati.

     Ad ogni pensione si aggiunge una quota integrativa di lire 100 annue, a carico dello Stato. Tale integrazione non si corrisponde agli assicurati di nazionalità straniera, quando il paese a cui appartengono non abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

     Se oltre ai contributi obbligatori siano stati versati contributi volontari ai sensi del secondo comma dell'art. 57, questi sono computati, agli effetti della determinazione della misura della pensione, in conformità alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo, fino a concorrenza del contributo corrispondente alla classe più elevata di salario.

     I versamenti fatti in ciascun anno in eccedenza al contributo massimo suddetto danno luogo alla liquidazione di un complemento di pensione secondo le norme dell'assicurazione facoltativa.

     La pensione è aumentata di un decimo per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purché inabile al lavoro. I decimi supplementari cessano di essere corrisposti quando venga meno una delle predette condizioni.

     Le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni sono stabilite dal regolamento.

 

          Art. 64.

     Gli assicurati che hanno compiuto il 60° anno di età e per i quali si verifichino le altre condizioni previste dal n. 1 dell'art. 60 riguardo al versamento dei contributi, possono ottenere, ancorché non siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 61, la liquidazione anticipata della pensione.

     In tal caso alla pensione risultante dall'articolo precedente si applica la riduzione:

     del  37 per cento se l'assicurato ha compiuto 60  anni

     del 32 per cento per cento per cento 61 anni

     del 26 per cento per cento per cento 62 anni

     del 19 per cento per cento per cento 63 anni

     del 10 per cento per cento per cento 64 anni

     Tale riduzione si applica anche alla quota di integrazione a carico dello Stato.

     La pensione liquidata anticipatamente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda.

     Per i periodi di lavoro successivi alla liquidazione anticipata della pensione e fino al compimento del 65° anno, permane l'obbligo dell'assicurazione in conformità del presente decreto. I contributi versati dopo la liquidazione della pensione danno luogo al raggiungimento del 65° anno alla liquidazione di una pensione complementare con le norme dell'assicurazione facoltativa nel ruolo della mutualità.

 

          Art. 65.

     Nel caso in cui un assicurato obbligatorio muoia prima di aver liquidato la pensione, è corrisposto un assegno di lire 300 al coniuge superstite, purché non separato per propria colpa e purché, ove superstite sia il marito, questi sia inabile al lavoro.

     Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto all'assegno, questo spetta ai figli di età non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro.

     Per deliberazione dell'Istituto l'assegno può essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di età non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro, sempre che concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite.

     La concessione dell'assegno è subordinata alla condizione che risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nel quinquennio precedente la morte dell'assicurato.

 

Sezione II

PRESTAZIONI PER LA TUBERCOLOSI

 

          Art. 66.

     In caso di tubercolosi gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero-sanatoriale e post-sanatoriale, gestiti dall'Istituto.

 

          Art. 67.

     In caso di mancanza di disponibilità di posti nei luoghi di cura dell'Istituto si può procedere:

     a) al ricovero presso istituzioni ospitaliere debitamente autorizzate, con le quali l'Istituto abbia stipulato speciali convenzioni;

     b) alla cura a domicilio nei modi e nei limiti fissati dal regolamento.

 

          Art. 68. [38]

 

          Art. 69. [39]

     Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

     Quali componenti la famiglia si intendono:

     a) la moglie dell'assicurato;

     b) il marito invalido di donna assicurata;

     c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.

     Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

     Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino a compimento degli anni 20.

     Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente inscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 265 anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.

     Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età.

 

          Art. 70.

     Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nell'ultimo quinquennio di assicurazione.

     Coloro che alla data della domanda di ricovero non possono far valere un quinquennio di assicurazione avranno diritto alle prestazioni, purché siano trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'assicurazione e siano stati versati contributi per un periodo di 48 settimane.

 

          Art. 71.

     L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni è fatto dall'Istituto, il quale può a tale effetto servirsi dei propri istituti di cura, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai consorzi provinciali antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi.

     Il ricovero, salvo che non sia disposto in via di urgenza ai termini dell'art. 280 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato conregio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è ordinato dall'Istituto, che ne dà comunicazione al consorzio antitubercolare della provincia nella quale risiede il ricoverando.

     In caso di ricovero disposto in via di urgenza di persona assicurata per la tubercolosi o avente diritto alle prestazioni antitubercolari, la notizia del provvedimento deve essere data alla sede competente dell'Istituto entro tre giorni, dal luogo di cura che riceve l'infermo, trasmettendo copia dell'ordinanza che ha dato luogo al ricovero.

     Qualora la notizia del provvedimento sia data dopo detto termine, l'Istituto è tenuto ad assumere l'onere della degenza soltanto dal giorno della notifica.

 

          Art. 72. [40]

 

Sezione III

PRESTAZIONI PER LA DISOCCUPAZIONE

 

          Art. 73.

     In caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad una indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti settimanali, nella misura sottoindicata:

 

Classe di contributo

Indennità giornaliera

1ª e 2ª

L. 1,25

3ª e 4ª

L. 2,50

5ª e 6ª

L. 3,75

 

     L'indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro.

     Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate.

 

          Art. 74.

     Il disoccupato non ha diritto alla indennità giornaliera se non risultano versati contributi per almeno 48 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione.

     I periodi di malattia tempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio.

     L'indennità giornaliera viene corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione risultano versati contributi per almeno 48 settimane e fino ad un massimo di 120 giorni se risultano versati contributi per almeno 72 settimane. Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate indennizzabili a favore dello stesso assicurato nel corso di un anno solare nei diversi periodi di disoccupazione.

     L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennità giornaliera per il periodo di 90 giornate, può entro lo stesso anno solare essere riammesso al godimento dell'indennità per altre 30 giornate, qualora, tenuto conto dei versamenti già eseguiti, risultino a suo favore contributi per almeno 72 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione.

     L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennità per il periodo massimo di 120 giorni, non può esservi riammesso se non dopo che egli possa far valere almeno 24 nuove settimane di contribuzione e sempre che si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.

 

          Art. 75.

     L'assicurato per ottenere l'indennità di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene.

     Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma.

 

          Art. 76.

     La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennità.

     Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

     Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale, il periodo indennizzabile è ridotto di trenta giorni dalla data di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73 [41].

     Non è dovuta l'indennità di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicillo per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidità.

 

          Art. 77.

     Per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

     Fermo restando quanto è disposto nel penultimo comma dell'art. 73 per il periodo di carenza, in caso di ritardata presentazione della domanda, l'indennità sarà corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa.

     Nel regolamento sono stabilite le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto all'indennità e per la sospensione del diritto medesimo.

     Nel regolamento è disciplinata l'erogazione delle indennità di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e sono altresì stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possano essere considerati come disoccupazione continuata.

 

Sezione IV

PRESTAZIONI PER LA MATERNITA'

 

          Art. 78.

     L'Istituto corrisponde per l'assicurazione obbligatoria per la maternità un assegno di lire 300 in caso di parto e di lire 100 in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza.

     L'assicurata ha diritto all'assegno di maternità quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

     a) che alla data presunta del concepimento si trovi al lavoro e nei 360 giorni precedenti il parto o l'aborto abbia lavorato almeno 15 giorni, presumendosi avvenuto il concepimento 9 mesi prima del parto maturo, 6 mesi prima del parto prematuro, e 3 mesi prima dell'aborto;

     b) che nei 2 anni precedenti quello del parto o dell'aborto risultino versati i relativi contributi, e purché dalla cessazione del lavoro non siano trascorsi più di 360 giorni nel caso di parto e non più di 90 nel caso di aborto.

     L'assicurata ha diritto all'assegno anche quando sia stato omesso il pagamento dei contributi.

 

          Art. 79.

     L'assicurata decade dal diritto all'assegno:

     a) in caso di sentenza definitiva di condanna per infanticidio o per procurato aborto;

     b) quando, in caso di aborto, non sia stata presentata domanda entro trenta giorni.

     Quando la gestante o puerpera durante i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro presta la sua opera dietro retribuzione alla dipendenza altrui, l'assegno è ridotto:

     a) a lire 200, ove presti servizio nel periodo di interruzione obbligatoria antecedente o successiva al parto;

     b) a lire 100, ove presti servizio in entrambi i periodi predetti.

     La riduzione di cui al precedente comma non si applica alle donne lavoranti al proprio domicilio per conto di terzi.

 

          Art. 80.

     A carico della gestione riguardante l'assicurazione per la disoccupazione è stabilito a favore di quella per l'assicurazione per la maternità, un contributo globale annuo nella misura da determinarsi con decreto reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

 

Titolo III

PROVVEDIMENTI PER ATTENUARE I RISCHI ASSICURATIVI

 

          Art. 81.

     Nei casi in cui possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido ovvero possa essere attenuata o eliminata la invalidità già accertata, mediante opportune cure mediche o chirurgiche o con il ricovero in idoneo istituto di cura, l'Istituto può adottare tali rimedi assumendo a suo carico le spese del trattamento sanitario e del ricovero.

     Quando la cura o il ricovero non si propongano l'effetto di cui ai precedenti comma, ma solo il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato o pensionato, l'Istituto può subordinarne la concessione alla condizione di un concorso nella spesa da parte dell'assicurato o pensionato stesso.

 

          Art. 82.

     Si sospende la liquidazione o il pagamento della pensione di invalidità agli assicurati o pensionati i quali senza giustificato motivo si rifiutino di sottostare alle cure che l'Istituto ritenga necessarie ai fini del primo comma dell'articolo precedente o pongano il medico nella impossibilità di eseguirle.

     Qualora l'Istituto non ritenga giustificato il rifiuto a sottostare alle cure, o vi sia disaccordo circa la cura fra l'assicurato o pensionato e l'Istituto, la decisione è rimessa ad un collegio di tre medici nominati rispettivamente: uno dall'Istituto, uno dall'associazione professionale che rappresenta l'assicurato, e uno di comune accordo fra le parti stesse o, altrimenti, dal presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 100.

 

          Art. 83.

     L'Istituto ha facoltà di gestire, oltre i luoghi di cura indicati nell'art. 66, anche ospedali, convalescenziari, stabilimenti termali, ambulatori, preventori, ed attuare altre provvidenze igienico-sanitarie aventi per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità.

 

          Art. 84.

     Allo scopo di combattere, attenuare o prevenire la disoccupazione, l'Istituto può concedere, con le necessarie cautele e garanzie, anticipazioni sulle disponibilità dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione, nei limiti di un quinto dell'ammontare di questi, per la esecuzione di lavori pubblici di interesse generale o di interesse locale, designati dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici. Il rimborso di dette anticipazioni deve effettuarsi nel termine massimo di un anno dalla corresponsione della somma.

     L'Istituto può anche istituire o sussidiare corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio, di specializzazione e di avviamento al lavoro, a vantaggio dei disoccupati. Il pagamento dell'indennità al disoccupato potrà essere subordinato alla frequenza di tali corsi, secondo le norme stabilite dal regolamento.

     l'Istituto, inoltre, può promuovere iniziative dirette a incoraggiare e favorire la colonizzazione demografica, mediante la formazione della piccola proprietà terriera, in determinate zone del territorio nazionale e delle Colonie, d'intesa con il commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, ed anche con il Ministero delle Colonie quando trattisi di iniziative da attuarsi nei territori coloniali.

     Gli investimenti in dipendenza delle iniziative di cui al comma precedente non possono superare il quinto delle disponibilità dei fondi della assicurazione per la disoccupazione.

 

Titolo IV

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

 

          Art. 85.

     Possono inscriversi nell'assicurazione facoltativa per pensioni di invalidità e di vecchiaia:

     1) le persone appartenenti alle categorie soggette all'assicurazione obbligatoria, indicate nell'art. 37;

     2) coloro che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatorio;

     3) gli artigiani, i coltivatori agricoli diretti (proprietari, affittuari, coloni e mezzadri), i commercianti, gli industriali, gli esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato per imposte dirette una somma non superiore a lire 1.000;

     4) le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno redditi di alcuna specie per i quali paghino annualmente allo Stato, per imposte dirette, una somma superiore a lire 120;

     5) gli impiegati per i quali, pur essendo stato superato il limite di stipendio stabilito dall'art. 38, con contratto collettivo di lavoro o norma equiparata sia stato assunto l'obbligo di continuare l'assicurazione ai sensi del presente titolo.

 

          Art. 86.

     Su richiesta di associazioni professionali, di casse mutue di malattia create in base a contratti collettivi di lavoro o a norme assimilate, di società di mutuo soccorso, di aziende industriali, commerciali, agricole e di amministrazioni pubbliche, l'Istituto può effettuare assicurazioni collettive di pensioni per tutti i rappresentanti, inscritti o dipendenti dagli enti predetti.

 

          Art. 87.

     L'inscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia può essere fatta in una delle seguenti due forme:

     1) nel ruolo della mutualità, con la rinuncia, cioè, al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato;

     2) nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioè, del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.

     In mancanza di indicazione del ruolo, la inscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio eseguita, nel ruolo dei contributi riservati.

 

          Art. 88.

     Le donne che alla data del matrimonio cessano dal rapporto di lavoro prima di aver versato 240 contributi settimanali, ma dopo averne versati almeno 48, hanno diritto, quando siano riconosciute invalide ai sensi dell'art. 61, ovvero al compimento del 55° anno di età, di liquidare con le norme dell'assicurazione facoltativa la pensione corrispondente ai contributi versati.

     Fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 57, in tutti gli altri casi in cui per una persona si interrompa o cessi il rapporto di lavoro prima che siano stati versati 480 contributi settimanali, essa può ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidità o per la vecchiaia, purché effettui versamenti nell'assicurazione facoltativa nella misura e secondo le norme stabilite dal regolamento.

     Sono computati utili agli effetti dei precedenti due comma anche i versamenti fatti alla cassa nazionale di previdenza, anteriormente al 1° luglio 1920.

 

          Art. 89.

     La liquidazione della pensione per vecchiaia può essere effettuata quando concorrano per l'inscritto le due condizioni seguenti:

     1) che abbia compiuto almeno dieci anni di inscrizione;

     2) che abbia compiuta l'età di 60 anni se uomo, o di 55 anni se donna o se appartenga a speciali categorie di lavoratori addetti a industrie pericolose o insalubri indicate nel regolamento.

     Quando l'assicurato abbia raggiunto il 70° anno di età, ha facoltà di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza avere compiuto dieci anni d'inscrizione.

 

          Art. 90.

     La liquidazione della pensione per invalidità può effettuarsi quando concorrano per l'inscritto le due condizioni seguenti:

     1) che abbia compiuto almeno cinque anni di inscrizione;

     2) che sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 61.

     Nel caso in cui sia riconosciuta la invalidità dell'inscritto, senza che si verifichino le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, se la pensione risultante dalla anticipata liquidazione è inferiore a 120 lire annue, essa viene elevata a tale misura mediante un'assegnazione speciale alle condizioni stabilite dal regolamento.

 

          Art. 91.

     Gli assicurati obbligatori e coloro i quali hanno i requisiti per l'inscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di età o di invalidità richieste per la liquidazione della pensione nell'assicurazione facoltativa medesima, possono costituirsi una rendita vitalizia immediata mediante versamento del valor capitale corrispondente.

 

          Art. 92.

     La determinazione delle quote di pensione per i versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa viene fatta in base a tariffe deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate con decreto reale su proposta del Ministro per le corporazioni.

     L'inscritto può fare versamenti in qualunque tempo e in qualunque misura con le norme stabilite nel regolamento.

 

          Art. 93.

     Le pensioni di invalidità e di vecchiaia liquidate in base ai versamenti facoltativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

 

          Art. 94.

     Il contributo dello Stato di cui all'art. 59, lettera e), è assegnato dall'Istituto al momento della liquidazione di ciascun conto individuale sotto forma di pensione complementare a quella costituita con i versamenti volontari.

     La misura della pensione complementare a carico dello Stato è per gli assicurati non obbligatori eguale alla terza parte e per gli assicurati obbligatori eguale alla sesta parte della pensione costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti per i quali siano già state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

     La pensione complementare a carico dello Stato non può superare lire 100 annue.

 

          Art. 95.

     Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte dell'inscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, sarà assegnata nell'ordine e con le norme seguenti:

     a) al coniuge;

     b) ai figli legittimi o naturali;

     c) agli ascendenti;

     d) agli altri discendenti non compresi sotto la lettera b) e ai fratelli e alle sorelle, purché tanto per i discendenti quanto per i fratelli e per le sorelle, concorrano queste due condizioni: che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro; che vivessero a carico del defunto.

     Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre ai figli; se, in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sarà interamente assegnata al coniuge.

     In mancanza del coniuge, la somma sarà interamente, e in parti eguali, assegnata ai figli, e, in mancanza di questi, agli ascendenti, e, in mancanza degli uni e degli altri, sarà interamente, e in parti eguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera d).

     Per avere diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, deve esserne fatta domanda all'Istituto, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'inscritto.

 

          Art. 96.

     L'Istituto è autorizzato ad effettuare assicurazioni facoltative per la tubercolosi e per la maternità, nei limiti e alle condizioni che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dei competenti Comitati speciali, ed approvati dal Ministro per le corporazioni.

 

Titolo V

RICORSI E CONTROVERSIE

 

          Art. 97.

     Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti le concessioni delle prestazioni assicurative previste dal presente decreto e in genere l'attuazione delle disposizioni del decreto stesso, è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati e dei datori di lavoro.

     Sui ricorsi concernenti l'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia, decide il Comitato esecutivo; su quelli concernenti le assicurazioni obbligatorie per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternità, decidono i rispettivi Comitati speciali.

     I singoli Comitati hanno facoltà di delegare in tutto o in parte a speciali commissioni elette nel loro seno e presiedute dal presidente dell'Istituto o ai Comitati provinciali della previdenza sociale di cui all'art. 7 del presente decreto, le attribuzioni ad essi conferite dal presente articolo. [42]

     Non è ammesso il ricorso in via contenziosa ai sensi degli articoli seguenti prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.

     Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

 

          Art. 98. [43]

     Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, è di novanta giorni a pena di decadenza della comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato, e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

     Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459, e seguenti del Codice di procedura civile.

 

          Art. 99. [44]

     Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'art. 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

     Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli.

 

          Art. 100.

     Le controversie indicate nel precedente articolo, qualunque ne sia il valore, sono di competenza del tribunale, integrato da due esperti medici scelti dal presidente fra gli inscritti in un albo speciale. Nel regolamento saranno stabilite le norme relative all'albo anzidetto.

     Gli esperti fanno parte del collegio giudicante. Essi, quando sono chiamati ad esercitare le loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente del collegio con la formula seguente:

     “Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato".

     Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli da 9 a 19 e 25 del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

     La competenza territoriale, per quanto concerne le azioni contro l'Istituto, è determinata dal luogo dove trovasi la sede provinciale dell'Istituto stesso, la quale sia tenuta ad eseguire la prestazione domandata.

 

          Art. 101.

     Quando per il limitato numero degli inscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi per i quali è ammessa la ricusazione, non sia possibile provvedere alla scelta degli esperti, ovvero per la particolare natura delle controversie non sia necessario l'intervento di essi nel collegio, il presidente può disporre, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, che si proceda senza la presenza degli esperti.

 

          Art. 102.

     L'ufficio di esperto è obbligatorio. A coloro che, debitamente invitati, non intervengano all'udienza fissata, senza giustificato motivo, è applicabile la disposizione dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

     Per l'astensione e la ricusazione degli esperti si applicano le norme del codice di procedura civile. Sulle domande relative decide il collegio, composto dei soli magistrati, con provvedimento non soggetto ad impugnazione.

     Agli esperti è dovuta una indennità di lire 40 per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni.

 

          Art. 103.

     La corte di appello, quando giudica sulle controversie indicate nell'art. 99, è composta del presidente e di due consiglieri, a cui sono aggiunti due esperti scelti dal presidente del collegio, fra gli inscritti nell'albo preveduto nell'art. 100.

     Agli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 100 e 102 e, per quanto riguarda la loro partecipazione al giudizio, le norme dell'art. 101.

     Qualora gli esperti non partecipino alla composizione del collegio, questo sarà integrato con altri due magistrati della corte designati dal presidente.

 

          Art. 104.

     Le sentenze sono inappellabili quando l'oggetto della controversia non ecceda il valore di lire 5000, osservate, per la determinazione del valore, le disposizioni dei capoversi dell'art. 76 del codice di procedura civile, quando la controversia abbia per oggetto il conferimento di pensione.

     Per la proposizione dell'appello, e per il relativo procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite nel regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie individuali del lavoro.

 

          Art. 105.

     Contro le sentenze pronunciate in grado di appello è ammesso ricorso per cassazione, per i motivi indicati nell'art. 517 del codice di procedura civile, osservato il disposto dell'art. 21, quarto e quinto comma, del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

     Il ricorso è ammesso anche contro le sentenze inappellabili, quando l'oggetto della controversia ecceda il valore di lire 150.

     Il termine per ricorrere è di trenta giorni.

     Quando la sentenza sia cassata, il giudice a cui la causa è rinviata deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato.

 

          Art. 106.

     Il collegio, qualora occorra procedere a rilevazioni di fatto, vi provvede a mezzo di uno o più dei suoi componenti, salvo che, avuto riguardo alla natura di determinati accertamenti tecnici, pei quali occorrano istrumenti diagnostici, analisi di laboratorio o in genere attitudini speciali, ritenga necessario affidare l'incarico ad un perito estraneo al collegio stesso.

     L'incarico al perito è dato con ordinanza del presidente, nella quale devono essere specificati gli accertamenti da compiersi, e, qualora occorra, i quesiti a cui deve rispondere, nonché il termine per la presentazione in iscritto della relazione.

     Anche quando, a termini del primo comma, il collegio ritenga di procedere alle rilevazioni di fatto per mezzo di uno o più dei suoi componenti, il presidente provvede con ordinanza nella quale devono essere specificati gli accertamenti da farsi ed il termine in cui deve essere presentato in cancelleria, per rimanere a disposizione delle parti, il processo verbale relativo agli accertamenti eseguiti.

     Qualora gli accertamenti abbiano luogo all'udienza, se ne fa constare il risultato nel processo verbale dell'udienza.

 

          Art. 107.

     Il perito, incaricato degli accertamenti ai sensi dell'articolo precedente, prima di iniziare le sue operazioni presta giuramento ai termini dell'art. 259 del codice di procedura civile.

     Gli onorari del perito sono liquidati dal presidente del collegio con provvedimento non soggetto ad impugnazione e non possono mai superare le lire 500.

 

          Art. 108. [45]

          Art. 109.

     Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria in esecuzione del presente titolo.

     Gli atti o scritti ed i documenti che venissero prodotti dalle parti sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

     Nel regolamento sono stabiliti i diritti dovuti per le sentenze.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI PENALI

 

          Art. 110.

     Agli effetti della legge penale sono equiparate ai valori di bollo le marche emesse in esecuzione del presente decreto.

     Chiunque contraffa od altera le tessere assicurative o scientemente fa uso di tessere contraffatte od alterate, o le pone in vendita o altrimenti in circolazione, è punito con la multa da lire 20.000 a 200.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave [46].

     Alla stessa pena indicata nel comma precedente soggiace chi fa uso di marche annullate o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione o fa uso illecito di tessere in bianco o ne rende possibile l'uso illecito.

 

          Art. 111.

     Qualora siasi omessa in tutto o in parte una o più delle assicurazioni contemplate dal presente decreto, o non siasi provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o i contributi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro:

     1) è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato;

     2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1;

     3) è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 1.000.000 [47].

     Il Comitato esecutivo dell'Istituto può ridurre la somma di cui al n. 2 del comma precedente quando sia presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 112.

 

          Art. 112.

     Nelle contravvenzioni prevedute dal presente decreto e dal relativo regolamento, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione al Comitato esecutivo dell'Istituto, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda, stabiliti dal decreto.

     Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati e l'ammontare di questi non superi le lire 4.000, il Comitato può determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire 4.000, ma non mai inferiore a lire 800[48].

     La deliberazione del Comitato è notificata al contravventore con la fissazione del termine per il pagamento. Se questo non è effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.

 

          Art. 113.

     Il datore di lavoro che trattiene alle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è stabilita dal presente decreto la trattenuta, è punito con sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave [49].

 

          Art. 114.

     I datori di lavoro e in genere coloro che sono preposti ai lavori, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini di funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 600.000 [50].

 

          Art. 115.

     Chi indebitamente riscuote con alterazioni di dati o con altri modi dolosi l'indennità di disoccupazione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila[51].

     Indipendentemente da tali sanzioni, il responsabile, su determinazione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, sarà privato dell'indennità di disoccupazione per la durata massima di 120 giornate in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell'indebita riscossione[52].

     Uguale privazione dell'indennità di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazioni di dati o altri fatti fraudolenti tenta di ottenere l'indennità di disoccupazione.

 

          Art. 116.

     Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni che rientrino nelle assicurazioni contemplate nel presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila[53].

 

          Art. 117.

     Nel regolamento può essere stabilita la pena dell'ammenda fino a lire 400.000 per la inosservanza delle disposizioni del presente decreto, per la quale non sia già stabilita una pena speciale [54].

     La pena dell'ammenda nella misura preveduta nel precedente comma, può essere stabilita per la inosservanza delle disposizioni del regolamento.

 

          Art. 118.

     I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto e al regolamento per l'esecuzione di esso sono devoluti a beneficio dell'Istituto.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 119.

     Nelle province annesse, nelle quali è obbligatoria l'assicurazione malattie ai sensi del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, la riscossione dei contributi pertinenti all'Istituto è eseguita dall'Istituto stesso insieme con quella dei contributi di cui all'art. 10 del regio decreto-legge citato, con le norme e i privilegi in vigore per le casse di malattia.

 

          Art. 120.

     Le assicurazioni di cui al presente decreto possono essere applicate, anche per particolari categorie di indigeni, nelle Colonie italiane, con le modalità da stabilirsi con regio decreto, promosso dal Ministro per le Colonie, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per le finanze. Con lo stesso decreto saranno anche stabilite le norme per la risoluzione delle controversie.

     Le assicurazioni stesse possono anche essere applicate nei Possedimenti italiani, con le modalità da stabilirsi con regio decreto, promosso dal Ministro per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per le finanze.

 

          Art. 121.

     La denominazione di “Istituto nazionale fascista della previdenza sociale" non può essere assunta da alcuna impresa, società o istituto.

     A richiesta dell'Istituto sarà provveduto con decreto reale a modificare le denominazioni degli enti le quali presentino elementi di omonimia pregiudizievoli per l'Istituto stesso.

 

          Art. 122.

     L'Istituto fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle casse di risparmio postali e ordinarie. Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e a tutte le altre forme di assicurazione gestite dall'Istituto non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

     Sono esenti dalle tasse di registro e bollo, di concessione governativa e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano rinvestiti i capitali dell'Istituto, i registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico, gli atti di notorietà, e gli altri documenti, atti e contratti che possono occorrere tanto all'Istituto per la propria attività e per il raggiungimento dei proprii fini, conformemente al presente decreto e ad ogni altra legge presente e futura, quanto ai privati per realizzare i benefici ad essi spettanti in base alle assicurazioni gestite dall'Istituto.

     Sono pure esenti dalle tasse di bollo, di registro, di successione ed ipotecarie, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute all'Istituto per atto tra vivi e per causa di morte.

     I frutti annuali dei fondi dell'Istituto sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

     I beni dell'Istituto sono esenti dalla tassa di manomorta.

     Restano ferme le esenzioni fiscali concesse da leggi speciali alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ora Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

 

          Art. 123.

     L'Istituto è ammesso di diritto al gratuito patrocinio, quando concorra la condizione prevista dal n. 2 dell'art. 15 della legge approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282[55].

     Al difensore officioso può essere aggiunto dall'Istituto un altro difensore.

 

          Art. 124.

     Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli inscritti, le pensioni, nonché gli assegni, i sussidi e le indennità da corrispondersi come prestazioni assicurative in forza del presente decreto non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

     Sono esenti dalla tassa di successione le somme dovute agli eredi e beneficiari, ai termini del presente decreto.

 

          Art. 125. [56]

 

          Art. 126.

     Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

     Qualora però tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute dallo Stato o di altri crediti di qualunque natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di registro di cui all'art. 28 della tariffa allegato A del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.

 

          Art. 127.

     Le domande di prestazioni contemplate nel presente decreto debbono essere presentate dall'interessato agli uffici dell'Istituto.

 

          Art. 128. [57]

     Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, eccezione fatta per le pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste.

     L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli assegni e le indennità di cui al precedente comma, l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria[58].

     Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario [59] .

 

          Art. 129.

     Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto[60].

     L'azione per conseguire l'assegno di morte di cui all'art. 65 si prescrive nel termine di un anno dalla data della morte dell'assicurato l'assegno non riscosso entro cinque anni dalla data della liquidazione è prescritto a favore dell'Istituto.

     L'azione per conseguire l'assegno di maternità si prescrive nel termine di un anno dalla data del parto o dell'aborto.

     In caso di procedimento penale contro la donna, per infanticidio o per procurato aborto, la prescrizione decorre dalla data del provvedimento definitivo di proscioglimento. Fino a quella data rimane sospeso il pagamento dell'assegno.

     Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennità di disoccupazione ovvero di riscuotere l'indennità già concessagli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile, ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al pagamento dell'indennità o senza che si sia presentato per la riscossione dell'indennità concessagli.

 

          Art. 130.

     Gli uffici postali provvedono gratuitamente al servizio dei pagamenti a favore dei vitalizi, degli assicurati e dei loro aventi diritto.

 

          Art. 131.

     Gli impiegati dell'Istituto sono equiparati agli impiegati dello Stato agli effetti delle imposte dirette, delle riduzioni ferroviarie e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 132.

     Le persone assicurate obbligatoriamente che alla data del 1° luglio 1920 avevano età compresa tra 55 e 65 anni, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia, purché possano far valere contributi per un periodo di almeno 240 settimane.

 

          Art. 133.

     Le persone assicurate obbligatoriamente nelle province annesse o nelle Colonie, che, alle date di entrata in vigore dell'assicurazione nelle province stesse o nelle Colonie, avevano età compresa fra 60 e 65 anni, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia dopo compiuti cinque anni dalle date predette, e purché possano far valere contributi per un periodo di almeno 240 settimane.

     Le persone che alle date premesse avevano età superiore a 55, ma inferiore a 60 anni, sono ammesse a liquidare la pensione al compimento del 65° anno di età, o successivamente, quantunque non abbiano 480 settimane di contribuzione, purché ne abbiano tante quante sono le settimane che intercorrono fra la data di entrata in vigore della assicurazione obbligatoria e quella di compimento del 65° anno di età.

 

          Art. 134.

     Le persone che al 1° luglio 1920 si trovavano già inscritte alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai conservano tutti i diritti derivanti dalla propria inscrizione, in relazione ai versamenti effettuati fino a quel giorno in conformità della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

 

          Art. 135.

     I contributi versati in base ai decreti luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, sono computati per cinque sesti del loro importo agli effetti del diritto alla pensione e della misura di questa in conformità del presente decreto, restando abrogata ogni precedente contraria disposizione.

 

          Art. 136.

     Con le modalità da stabilirsi nel regolamento, è computato utile agli effetti delle prestazioni per l'invalidità e per la vecchiaia il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate italiane a decorrere dal 25 maggio 1915 fino al 15 luglio 1920; sono però esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

     Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, l'Istituto computa come versato a favore degli assicurati il contributo complessivo settimanale corrispondente alla classe minima di retribuzione.

     Con le modalità da stabilirsi nel regolamento, il servizio militare prestato a norma del primo comma può essere fatto valere, agli effetti dell'assegnazione di una quota di pensione in corrispondenza del contributo di cui al comma precedente, anche da coloro che, appartenendo alle categorie di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 85, effettuino versamenti nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia.

 

          Art. 137.

     Per gli impiegati e per i salariati delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, i quali non si siano avvalsi o non si avvarranno entro i termini stabiliti, della facoltà di inscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, quando essi siano titolari di posti inscritti alle Casse medesime, il contributo settimanale per l'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia, stabilito dal presente decreto a carico del datore di lavoro, a favore dell'Istituto, è detratto dal contributo cui gli enti sono assoggettati a norma degli articoli 23, parte I, e 8, parte II, dell'ordinamento delle Casse suddette, approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

 

          Art. 138.

     L'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia concesso in conformità agli articoli 146 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sarà revocato, con provvedimento del Ministero delle corporazioni, sentito il Comitato esecutivo, agli enti ed alle aziende pel cui personale non siasi ottemperato a tutti gli obblighi assicurativi, sopravvenuti dopo il decreto di esonero, e i cui fondi di previdenza non risultino idonei a coprire gli impegni derivanti dagli ulteriori sviluppi dell'assicurazione obbligatoria.

 

          Art. 139.

     Tutti gli adempimenti da eseguirsi in conseguenza del cambiamento di denominazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, a margine delle ipoteche iscritte a favore della predetta Cassa nazionale, delle trascrizioni degli atti di compravendita di immobili e di tutti gli altri atti che comportino privilegi e diritti alla Cassa stessa, devono essere effettuati gratuitamente dai competenti organi, in base a presentazione da parte dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale di un elenco delle formalità da eseguire, da prodursi in carta libera e in doppio esemplare.

     Eguale norma è stabilita per le volturazioni catastali dei beni al nome dell'Istituto dalla cessata alla nuova denominazione.

 

          Art. 140.

     Il Governo del Re è autorizzato a emanare le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto. Finché tali norme non saranno emanate, rimangono in vigore i regolamenti attuali, insieme a ogni altra vigente disposizione esecutiva, in quanto non siano contrari al presente decreto o con esso incompatibili.

 

          Art. 141.

     Sono abrogate le leggi e i regi decreti seguenti:

     Testo unico di legge approvato con regio decreto 30 maggio 1907, n. 376;

     Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

     Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158;

     Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1132;

     Legge 13 dicembre 1928, n. 2900;

     Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 852;

     Regio decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, convertito nella legge 3 gennaio 1934, n. 166;

     Regio decreto 1° marzo 1934, n. 766, che approva lo Statuto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

     E' abrogata altresì ogni altra disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

 

          Art. 142.

     Con regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le corporazioni, sarà stabilita la data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo V del presente decreto, rimanendo in vigore fino a tale data le attuali norme relative alla risoluzione delle controversie.

     Con lo stesso regio decreto potranno essere emanate le norme transitorie ed ogni altra norma occorrente per l'attuazione delle anzidette disposizioni.

 

          Art. 143.

     Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

 

 

     Tabella A [61]

     Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro

 

Classi di contribuzione

Retribuzione mensile

Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti

Per l'assicurazione tubercolosi

Per l'assicurazione disoccupazione

Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori

In complesso

 

oltre L.

fino a L.

 

 

 

 

 

1

 

17.200

26

1

1

1

29

2

17.200

27.600

36

2

2

2

42

3

27.600

43.200

44

4

4

4

56

4

43.200

54.500

56

5

5

5

71

5

54.500

65.500

66

6

6

6

84

6

65.500

76.300

78

8

8

8

102

7

76.300

90.900

92

8

8

8

116

8

90.900

106.400

108

10

10

10

138

9

106.400

122.700

126

11

11

11

159

10

122.700

138.200

144

13

13

13

183

11

138.200

153.600

160

15

15

15

205

12

153.600

171.800

178

16

16

16

226

13

171.800

190.900

200

18

18

18

254

14

190.900

209.100

220

20

20

20

280

15

209.100

227.300

240

22

22

22

306

16

227.300

245.500

260

24

24

24

332

17

245.500

263.600

280

25

25

25

355

18

263.600

281.800

300

27

27

27

381

19

281.800

300.000

320

29

29

29

407

20

300.000

320.500

340

31

31

31

433

21

320.500

343.200

365

33

33

33

464

22

343.200

368.200

390

36

36

36

498

23

368.200

395.500

420

38

38

38

534

24

395.500

422.700

450

41

41

41

573

25

422.700

451.500

480

44

44

44

612

26

451.500

490.900

520

47

47

47

661

27

490.900

527.300

560

51

51

51

713

28

527.300

563.600

600

55

55

55

765

29

563.600

600.000

640

58

58

58

814

30

600.000

636.400

680

62

62

62

866

31

636.400

676.800

720

66

66

66

918

32

676.800

717.200

765

70

70

70

975

33

717.200

757.600

810

74

74

74

1.032

34

757.600

798.000

855

78

78

78

1.089

35

798.000

838.400

900

82

82

82

1.146

36

838.400

878.800

945

86

86

86

1.203

37

878.800

919.200

990

90

90

90

1.260

38

919.200

959.600

1.035

94

94

94

1.317

39

959.600

1.000.000

1.080

98

98

98

1.374

40

1.000.000

1.040.400

1.125

102

102

102

1.431

41

1.040.400

1.081.100

1.165

106

106

106

1.483

42

1.081.100

1.121.800

1.210

110

110

110

1.540

43

1.121.800

1.162.500

1.255

114

114

114

1.597

44

1.162.500

1.203.300

1.300

118

118

118

1.654

45

1.203.300

1.244.000

1.345

122

122

122

1.711

46

1.244.000

1.284.700

1.390

126

126

126

1.768

47

1.284.700

1.326.300

1.435

131

131

131

1.828

48

1.326.300

1.367.900

1.480

135

135

135

1.885

49

1.367.900

1.409.500

1.530

139

139

139

1.947

50

1.409.500

1.451.100

1.575

143

143

143

2.004

51

1.451.100

1.492.700

1.620

147

147

147

2.061

52

1.492.700

1.534.300

1.670

151

151

151

2.123

53

1.534.300

1.577.200

1.711

156

156

156

2.179

54

1.577.200

1.622.300

1.760

160

160

160

2.240

55

1.622.300

1.667.300

1.809

164

164

164

2.301

56

1.667.300

1.716.700

1.861

169

169

169

2.368

57

1.716.700

1.766.100

1.916

174

174

174

2438

58

1.766.100

1.820.300

1.973

179

179

179

2.510

59

1.820.300

1.874.500

2.032

185

185

185

2.587

60

1.874.500

1.933.800

2.095

190

190

190

2.665

61

1.933.800

1.993.200

2.160

196

196

196

2.748

62

1.993.200

2.058.600

2.228

203

203

203

2.837

63

2.058.600

2.124.000

2.300

209

209

209

2.927

64

2.124.000

2.196.400

2.376

216

216

216

3.024

65

2.196.400

2.268.800

2.456

223

223

223

3.125

66

2.268.800

2.348.100

2.539

231

231

231

3.232

67

2.348.100

2.427.300

2.626

239

239

239

3.343

68

2.427.300

2.154.000

2.718

247

247

247

3.459

69

2.154.000

2.600.700

2.813

256

256

256

3.581

70

2.600.700

 

2.908

264

264

264

3.700

 

 

     Tabella B [62]

     Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro

 

Classi di contribuzione

Retribuzione mensile

Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti

Per l'assicurazione tubercolosi

Per l'assicurazione disoccupazione

Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori

In complesso

 

oltre L.

fino a L.

 

 

 

 

 

1

 

4.000

6

1

1

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4.000

6.400

8

1

1

1

11

3

6.400

10.000

10

1

1

1

13

4

10.000

12.600

13

1

1

1

16

5

12.600

15.100

15

1

1

1

18

6

15.100

17.600

18

2

2

2

24

7

17.600

21.000

21

2

2

2

27

8

21.000

24.600

25

2

2

2

31

9

24.600

28.300

29

3

3

3

38

10

28.300

31.900

33

3

3

3

42

11

31.900

35.500

37

3

3

3

46

12

35.500

39.700

41

4

4

4

53

13

39.700

44.100

45

4

4

4

57

14

44.100

48.300

51

5

5

5

66

15

48.300

52.500

55

5

5

5

70

16

52.500

56.700

60

5

5

5

75

17

56.700

60.900

65

6

6

6

83

18

60.900

65.100

69

6

6

6

87

19

65.100

69.300

74

7

7

7

95

20

69.300

74.000

78

7

7

7

99

21

74.000

79.200

84

8

8

8

108

22

79.200

85.000

90

8

8

8

114

23

85.000

91.300

97

9

9

9

124

24

91.300

97.600

104

9

9

9

131

25

97.600

104.900

111

10

10

10

141

26

104.900

113.300

120

11

11

11

153

27

113.300

121.800

129

12

12

12

165

28

121.800

130.100

138

13

13

13

177

29

130.100

138.500

148

13

13

13

187

30

138.500

146.900

158

14

14

14

200

31

146.900

156.200

168

15

15

15

213

32

156.200

165.500

178

16

16

16

226

33

165.500

174.800

188

17

17

17

239

34

174.800

184.200

198

18

18

18

252

35

184.200

193.500

208

19

19

19

265

36

193.500

202.800

218

20

20

20

278

37

202.800

212.100

228

21

21

21

291

38

212.100

221.500

238

22

22

22

304

39

221.500

230.800

249

23

23

23

318

40

230.800

240.100

260

24

24

24

332

41

240.100

249.500

269

24

24

24

341

42

249.500

258.900

279

25

25

25

354

43

258.900

268.300

290

26

26

26

368

44

268.300

277.700

300

27

27

27

381

45

277.700

287.100

311

28

28

28

395

46

287.100

296.500

321

29

29

29

408

47

296.500

306.100

331

30

30

30

421

48

306.100

315.700

342

31

31

31

435

49

315.700

325.300

353

32

32

32

449

50

325.300

334.900

363

33

33

33

462

51

334.900

344.500

374

34

34

34

476

52

344.500

354.100

385

35

35

35

490

53

354.100

364.000

395

36

36

36

503

54

364.000

374.400

406

37

37

37

517

55

374.400

384.800

418

38

38

38

532

56

384.800

396.200

430

39

39

39

547

57

396.200

407.600

442

40

40

40

562

58

407.600

420.100

455

41

41

41

578

59

420.100

432.600

469

43

43

43

598

60

432.600

446.300

483

44

44

44

615

61

446.300

460.000

498

45

45

45

633

62

460.000

475.100

514

47

47

47

655

63

475.100

490.200

531

48

48

48

675

64

490.200

506.900

548

50

50

50

698

65

506.900

523.600

567

52

52

52

723

66

523.600

541.900

586

53

53

53

745

67

541.900

560.200

606

55

55

55

771

68

560.200

580.200

627

57

57

57

798

69

580.200

600.200

649

59

59

59

826

70

600.200

 

671

61

61

61

854

 

 

     Tabella D [63]

     Maggiorazione delle pensioni per differimento - Uomini

 

Numero anni di differimento (*)

Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione quando il diritto è perfezionato all'età di anni:

 

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 e oltre

1

1,083

1,086

1,088

1,091

1,094

1,098

1,101

1,105

1,110

1,114

1,119

1,125

1,131

1,138

1,145

1,153

2

1,176

1,181

1,188

1,194

1,201

1,209

1,218

1,227

1,237

1,247

1,259

1,273

1,287

1,303

1,321

1,340

3

1,279

1,289

1,300

1,311

1,323

1,337

1,351

1,367

1,384

1,403

1,425

1,448

1,474

1,503

1,535

1,570

4

1,396

1,411

1,427

1,444

1,463

1,483

1,506

1,530

1,557

1,588

1,621

1,658

1,700

1,747

1,799

1,856

5

1,528

1,549

1,571

1,596

1,623

1,653

1,686

1,722

1,762

1,806

1,857

1,913

1,976

2,047

2,126

2,214

6

1,677

1,706

1,737

1,771

1,809

1,850

1,896

1,947

2,005

2,069

2,141

2,223

2,315

2,419

2,536

2,668

7

1,847

1,886

1,928

1,974

2,025

2,082

2,145

2,216

2,296

2,386

2,488

2,604

2,736

2,886

3,056

3,250

8

2,042

2,093

2,148

2,210

2,078

2,355

2,441

2,538

2,648

2,773

2,916

3,078

3,264

3,477

3,722

4,005

9

2,266

2,332

2,405

2,486

2,577

2,679

2,795

2,927

3,077

3,249

3,446

3,672

3,933

4,235

4,587

4,997

10

2,525

2,611

2,705

2,812

2,932

3,069

3,224

3,402

3,605

3,840

4,111

4,425

4,791

5,219

5,723

6,319

11

2,827

2,937

3,060

3,200

3,358

3,539

3,747

3,986

4,261

4,581

4,954

5,390

5,904

6,512

7,237

8,108

12

3,180

3,322

3,482

3,665

3,873

4,113

4,390

4,711

5,084

5,520

6,034

6,642

7,366

8,235

9,286

10,562

13

3,598

3,780

3,988

4,227

4,501

4,819

5,189

5,620

6,126

6,724

7,435

8,287

9,315

10,566

12,096

13,987

14

4,094

4,329

4,600

4,912

5,274

5,696

6,190

6,722

7,461

8,286

9,277

10,480

11,952

13,764

16,019

18,848

15 e oltre

4,688

4,993

5,346

5,755

6,234

6,795

7,459

8,248

9,195

10,338

11,732

13,445

15,569

18,277

21,587

25,877

 

(*) Numero degli anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti alla data di decorrenza della pensione.

 

 

     Tabella E [64]

     Maggiorazione delle pensioni per differimento – Donne

 

Numero anni di differimento (*)

Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione quando il diritto è perfezionato all'età di anni:

 

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 e oltre

1

1,076

1,078

1,081

1,083

1,086

1,088

1,092

1,095

1,098

1,102

1,106

1,111

1,116

1,121

1,127

1,133

2

1,161

1,165

1,170

1,176

1,182

1,188

1,195

1,203

1,211

1,219

1,229

1,240

1,251

1,264

1,278

1,293

3

1,254

1,262

1,271

1,280

1,290

1,301

1,313

1,325

1,339

1,355

1,371

1,390

1,410

1,432

1,457

1,484

4

1,359

1,370

1,383

1,397

1,412

1,429

1,447

1,466

1,488

1,512

1,538

1,566

1,598

1,633

1,673

1,716

5

1,475

1,492

1,510

1,530

1,551

1,575

1,601

1,629

1,660

1,695

1,733

1,776

1,823

1,875

1,934

2,000

6

1,605

1,628

1,653

1,680

1,710

1,742

1,778

1,818

1,861

1,910

1,964

2,025

2,093

2,169

2,254

2,350

7

1,752

1,782

1,815

1,852

1,891

1,935

1,984

2,038

2,098

2,165

2,240

2,325

2,420

2,527

2,649

2,787

8

1,918

1,958

2,001

2,049

2,101

2,160

2,224

2,297

2,378

2,469

2,572

2,688

2,820

2,970

3,142

3,338

9

2,107

2,158

2,214

2,276

2,345

2,421

2,507

2,604

2,712

2,835

2,974

3,133

3,314

3,522

3,763

4,039

10

2,323

2,387

2,459

2,539

2,629

2,729

2,842

2,969

3,114

3,278

3,466

3,682

3,930

4,218

4,553

4,942

11

2,570

2,652

2,744

2,847

2,963

3,093

3,241

3,409

3,600

3,820

4,073

4,366

4,707

5,104

5,571

6,120

12

2,855

2,959

3,077

3,209

3,358

3,528

3,721

3,942

4,196

4,489

4,831

5,229

5,696

6,246

6,898

7,678

13

3,185

3,318

3,468

3,637

3,830

4,050

4,303

4,594

4,931

5,324

5,785

6,327

6,969

7,734

8,654

9,767

14

3,571

3,740

3,931

4,148

4,397

4,683

5,014

5,399

5,848

6,377

7,000

7,742

8,630

9,702

11,009

12,609

15 e oltre

4,025

4,239

4,483

4,762

5,085

5,458

5,893

6,403

7,004

7,716

8,566

9,587

10,826

12,342

14,212

16,538

 

(*) Numero dagli anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti alla data di decorrenza della pensione.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155.

[2] La Corte costituzionale con sentenza 30 dicembre 1985, n. 369, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[8] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[9] Articolo modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[13] Comma così modificato dall'art. unico D.Lgs.C.P.S. 4 agosto 1947, n. 39.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2144.

[15] Articolo modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[16] Punto aggiunto dall'art. 6 della L. 14 novembre 1963, n. 1540.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[18] Articolo così sostiutito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

[20] Vedi l'art. 1 della L. 28 luglio 1950, n. 633.

[21] Numero così modificato dall'art. unico della L. 4 settembre 1940, n. 1662.

[22] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[23] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 69, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Numero abrogato dall'art. 20 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[25] Numero abrogato dall'art. 25 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

[26] La Corte costituzionale con sentenza 16 luglio 1968, n. 103 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il presente numero.

[27] Numero aggiunto dall'art. 34 del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918.

[28] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[29] Comma abrogato dall'art. 6 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[31] Numero così sostituito dall'art. 36 della L. 3 giugno 1975, n. 160.

[32] Articolo abrogato dall'art. 38 della L. 4 aprile 1952, n. 218.

[33] Articolo abrogato dall'art. 38 della L. 4 aprile 1952, n. 218.

[34] Lettera abrogata dall'art. 35 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.

[35] Lettera abrogata dall'art. 35 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.

[36] Comma abrogato dall'art. 23 della L. 12 agosto 1962, n. 1338.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

[38] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 28 febbraio 1953, n. 86.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 9 agosto 1954, n. 657.

[40] Articolo abrogato dall'art. 36 della L. 21 luglio 1965, n. 903

[41] Vedi l'art. 34 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[42] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[43] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 5 febbraio 1957, n. 18.

[44] Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 5 febbraio 1957, n. 18.

[45] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804.

[46] Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[47] Numero modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 35 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[48] Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[49] Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 35 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[50] Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 35 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[51] Comma così modificato dall'art. 71 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[52] Comma così modificato dall'art. 71 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[53] Comma così modificato dall'art. 71 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[54] Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[55] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[56] Articolo abrogato dall'art. 1 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1344.

[57] La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre 1988, n. 1041, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall' art. 2, n. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni I.N.P.S.

[58] La Corte costituzionale con sentenza 20 febbraio 1969, n. 22 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui attribuisce all'I.N.P.S. il diritto di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria

[59] Comma aggiunto dall'art. 57 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

[60] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 della L. 11 marzo 1988, n. 67.

[61] Tabella così da ultimo sostituita dal D.M. 9 dicembre 1993.

[62] Tabella così da ultimo sostituita dal D.M. 9 dicembre 1993.

[63] Tabella aggiunta dalla L. 21 luglio 1965, n. 903, già sostituita dalla L. 30 aprile 1969, n. 153 e così ulteriormente sostituita dall'art. 23 sexiesdecies del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.

[64] Tabella aggiunta dalla L. 21 luglio 1965, n. 903, già sostituita dalla L. 30 aprile 1969, n. 153 e così ulteriormente sostituita dall'art. 23 sexiesdecies del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.