§ 77.6.99 - Legge 14 novembre 1963, n. 1540.
Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:14/11/1963
Numero:1540


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, già modificato dall'art. 1 della legge 9 novembre 1957, n. 1126, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Agli assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che si trovino ad usufruire di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, è [...]
Art. 4.      Le prestazioni economiche di cui ai precedenti articoli spettano anche agli allievi delle scuole di istruzione professionale gestite dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Art. 5.      Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1963.
Art. 6.      L'art. 23 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è integrato dal seguente punto 6):
Art. 7.      L'anticipazione di una mensilità delle prestazioni economiche antitubercolari corrisposta dall'I.N.P.S., in attuazione della deliberazione 11 aprile 1963 adottata dal Consiglio di [...]


§ 77.6.99 - Legge 14 novembre 1963, n. 1540. [1]

Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.

(G.U. 29 novembre 1963, n. 310).

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, già modificato dall'art. 1 della legge 9 novembre 1957, n. 1126, è sostituito dal seguente:

     "Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta un'indennità giornaliera di lire 500, maggiorata per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'industria.

     Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione propria spetta l'indennità giornaliera di lire 500, la maggiorazione di cui al primo comma è concessa per i figli di età non superiore al 14° anno.

     Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, compete un'indennità giornaliera di lire 250.

     La maggiorazione di cui al primo comma è corrisposta per i figli viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro retribuito, sino al 21° anno di età qualora frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino scuole universitarie.

     Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità di cui al primo comma è corrisposta per l'importo di lire 250 allo stesso assistito e per l'importo di lire 250 unitamente alle maggiorazioni di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente:

     "L'indennità postsanatoriale di cui all'art. 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno.

     L'indennità postsanatoriale di cui all'art. 4, comma secondo, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è corrisposta in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno.

     La maggiorazione per i familiari di cui all'art. 1 della presente legge compete altresì agli assicurati nel periodo di godimento dell'indennità postsanatoriale.

     L'indennità postsanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione".

     Sono abrogati il secondo comma dell'art. 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126, e il terzo comma dell'art. 4 della legge 23 febbraio 1953, n. 86 [2].

 

          Art. 3.

     Agli assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che si trovino ad usufruire di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, è corrisposto uno speciale assegno per le feste natalizie, nelle seguenti misure:

     a) lire 15.000 agli assistiti per assicurazione propria.

     La misura dell'assegno è elevata di lire 3.000 per ogni familiare a carico di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni;

     b) lire 10.000 agli assistiti in qualità di familiari a carico del lavoratore assicurato.

     L'assegno speciale di cui al presente articolo è corrisposto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

 

          Art. 4.

     Le prestazioni economiche di cui ai precedenti articoli spettano anche agli allievi delle scuole di istruzione professionale gestite dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1963.

 

          Art. 6.

     L'art. 23 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è integrato dal seguente punto 6):

     "6) far proposte al Consiglio di amministrazione per la concessione di contributi, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in favore di iniziative attuate da Consorzi provinciali antitubercolari e da Istituti universitari di tisiologia in materia di prevenzione, profilassi e studi clinico-scientifici nel campo della tubercolosi.

     L'ammontare dei contributi predetti non potrà eccedere complessivamente, per ciascun esercizio, l'importo corrispondente al 50 per cento dei contributi base riscossi nell'esercizio precedente dalla gestione per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

     Le deliberazioni adottate, su richiesta motivata dagli enti interessati, dal Consiglio di amministrazione per la concessione dei contributi in favore delle iniziative predette, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

 

          Art. 7.

     L'anticipazione di una mensilità delle prestazioni economiche antitubercolari corrisposta dall'I.N.P.S., in attuazione della deliberazione 11 aprile 1963 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, agli assistiti fruenti alla data predetta dell'indennità giornaliera ovvero di quella postsanatoriale resta definitivamente acquisita a coloro che ne hanno beneficiato.

     E' altresì definitivamente attribuito ai beneficiari l'assegno di cui al precedente art. 3 corrisposto per gli anni 1960, 1961 e 1962 nella misura e nei limiti previsti dalle deliberazioni del Comitato esecutivo dell'Istituto rispettivamente con deliberazione del 21 dicembre 1960, del 30 novembre 1961 e del 29 novembre 1962.

     Entro il limite massimo, per ciascun esercizio, stabilito dal precedente articolo, restano acquisite ai destinatari le concessioni di contributi deliberate dall'Istituto in favore di iniziative rientranti tra quelle indicate nel medesimo art. 6.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 17 ottobre 1964, n. 1038.