§ 77.2.24 - Legge 27 dicembre 1956, n. 1504.
Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:27/12/1956
Numero:1504


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Le maggiorazioni di cui agli articoli precedenti non competono per i familiari per i quali siano percepiti dal lavoratore o da altra persona di famiglia gli assegni familiari e non spettano ai [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 77.2.24 - Legge 27 dicembre 1956, n. 1504. [1]

Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(G.U. 14 gennaio 1957, n. 12)

 

     Art. 1. [2]

     Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta un'indennità giornaliera di lire 500, maggiorata per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'industria.

     Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione propria spetta l'indennità giornaliera di lire 500, la maggiorazione di cui al primo comma è concessa per i figli di età non superiore al 14° anno.

     Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, compete un'indennità giornaliera di lire 250.

     La maggiorazione di cui al primo comma è corrisposta per i figli viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro retribuito, sino al 21° anno di età qualora frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino scuole universitarie.

     Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità di cui al primo comma è corrisposta per l'importo di lire 250 allo stesso assistito e per l'importo di lire 250 unitamente alle maggiorazioni di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime.

 

          Art. 2. [3]

     L'indennità postsanatoriale di cui all'art. 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno.

     L'indennità postsanatoriale di cui all'art. 4, comma secondo, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è corrisposta in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno.

     La maggiorazione per i familiari di cui all'art. 1 della presente legge compete altresì agli assicurati nel periodo di godimento dell'indennità postsanatoriale.

     L'indennità postsanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione.

 

          Art. 3.

     Le maggiorazioni di cui agli articoli precedenti non competono per i familiari per i quali siano percepiti dal lavoratore o da altra persona di famiglia gli assegni familiari e non spettano ai componenti il nucleo familiare mezzadrile-colonico di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761, convertito in legge con la legge 9 luglio 1936, n. 1702, quando per il nucleo stesso sussiste un rapporto mezzadrile-colonico.

     Nel caso in cui l'assistito fruisca della retribuzione in tutto o in parte si applicano, per le indennità e la maggiorazione di cui agli articoli 1 e 2, le norme di cui ai commi primo e secondo dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 9 novembre 1957, n. 1126 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 14 novembre 1963, n. 1540.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 14 novembre 1963, n. 1540.