§ 60.1.5 – D.Lgs.C.P.S. 27 febbraio 1947, n. 39.
Modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani. [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:27/02/1947
Numero:39


Sommario
Art. 1.      Relativamente ai contratti di locazione e di sublocazione, prorogati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669, e del D.Lgs. 6 dicembre 1946, n. 428, [...]
Art. 2.      Le pigioni dovute per locazioni di immobili, adibiti ad uso di abitazione, possono essere aumentate nelle seguenti misure
Art. 3.      I canoni dovuti per locazioni aventi per oggetto immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione possono essere aumentati nelle seguenti misure
Art. 4.      Gli aumenti previsti dagli articoli precedenti decorrono dal 1° marzo 1947 e sono computati sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione del D.Lgs.Lgt. 12 [...]
Art. 5.      Il locatore conserva il diritto di rivalersi sui conduttori dell'importo degli eventuali maggiori oneri a lui derivanti dal servizio di portierato nella misura e nei [...]
Art. 6.      I limiti dei canoni di sublocazione, previsti dall'art. 16 del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669, sono commisurati ai canoni di locazione aumentati ai sensi del [...]
Art. 7.      I corrispettivi per la sublocazione di camere mobiliate convenuti con affittacamere non possono superare i limiti stabiliti dall'art. 16, quarto comma, del D.Lgs.Lgt. 12 [...]
Art. 8.      La disposizione dell'art. 1 del R.D.L. 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione [...]
Art. 9.      I canoni di locazione e di sublocazione aumentati in applicazione del presente decreto o liberamente stabiliti per la prima volta dopo il 1° luglio 1944, qualora [...]
Art. 10.      Alle commissioni previste dall'art. 21 del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669, sono devolute, oltre le attribuzioni previste dall'art. 22 dello stesso decreto [...]
Art. 11.      Per tutto quanto non è regolato dal presente decreto continuano ad osservarsi le norme del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669
Art. 12.      Le disposizioni sulla proroga dei contratti di locazione e quelle sulla revisione dei canoni, di cui all'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669, non si applicano [...]
Art. 13.      Nulla è innovato per quanto riguarda gli immobili appartenenti all'Istituto Case Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ed agli Istituti autonomi per le case popolari, [...]
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° marzo 1947


§ 60.1.5 – D.Lgs.C.P.S. 27 febbraio 1947, n. 39. [1]

Modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani. [2]

(G.U. 28 febbraio 1947, n. 49, S.O.).

 

     Art. 1.

     Relativamente ai contratti di locazione e di sublocazione, prorogati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669, e del D.Lgs. 6 dicembre 1946, n. 428, il conduttore ed il subconduttore hanno diritto ad una ulteriore proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1947, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale diritto spetta sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

     Salvo quanto disposto dall'art. 12, la norma del comma precedente si applica anche ai contratti di locazione e di sublocazione stipulati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669, ed in corso alla data del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Le pigioni dovute per locazioni di immobili, adibiti ad uso di abitazione, possono essere aumentate nelle seguenti misure:

     1) del venticinque per cento se l'immobile è stato locato per la prima volta prima dell'8 settembre 1943;

     2) del quindici per cento se l'immobile è stato locato per la prima volta tra l'8 settembre 1943 ed il 1° luglio 1944, qualora l'immobile si trovi nelle province a sud della Liguria e dell'Emilia; tra l'8 settembre 1943 ed il 1° luglio 1945, qualora l'immobile si trovi nelle altre province.

     Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente ai periodi di tempo indicati nel numero due del comma precedente.

 

          Art. 3.

     I canoni dovuti per locazioni aventi per oggetto immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione possono essere aumentati nelle seguenti misure:

     1) del cento per cento se l'immobile è stato locato per la prima volta prima dell'8 settembre 1943;

     2) del cinquanta per cento se l'immobile è stato locato per la prima volta tra l'8 settembre 1943 ed il 1° luglio 1944, qualora l'immobile si trovi nelle province a sud della Liguria e dell'Emilia; tra l'8 settembre 1943 ed il 1° luglio 1945, qualora l'immobile si trovi nelle altre province.

     Le misure degli aumenti indicate nel primo comma possono essere raddoppiate qualora il contratto di locazione abbia per oggetto immobili adibiti a:

     a) teatri;

     b) gallerie per esposizione e vendita di opere d'arte e gallerie antiquarie.

     Le misure degli aumenti indicate nel primo comma possono essere triplicate qualora il contratto di locazione abbia per oggetto immobili adibiti a:

     a) cinematografi e sale da ballo;

     b) bar, caffè, liquorerie, gelaterie, pasticcerie e dolcerie;

     c) ristoranti di categorie superiori alla terza;

     d) gioiellerie e negozi di oggetti di lusso per regalo;

     e) fioristerie e profumerie di lusso;

     f) sale da parrucchiere di lusso;

     g) grandi sartorie per uomo, grandi case di moda per signora, pelliccerie e negozi di articoli di lusso per abbigliamento;

     h) circoli e club, esclusi quelli aventi scopi ed attività unicamente culturali e sportivi.

     Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente ai periodi di tempo indicati nel numero due del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 4.

     Gli aumenti previsti dagli articoli precedenti decorrono dal 1° marzo 1947 e sono computati sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669.

     Gli aumenti supplementari da corrispondersi dal conduttore al locatore nel caso di sublocazione à sensi dell'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669, sono computati, a decorrere dal 1° marzo 1947, sui canoni di locazione risultanti dalla applicazione degli aumenti previsti dal presente decreto.

 

          Art. 5.

     Il locatore conserva il diritto di rivalersi sui conduttori dell'importo degli eventuali maggiori oneri a lui derivanti dal servizio di portierato nella misura e nei modi previsti dall'art. 11 del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669.

     Ai portieri ed agli altri lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia o la pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi è dovuta, a decorrere dal 15 febbraio 1947, una indennità giornaliera di contingenza nella misura stabilita nella tabella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale [3].

     L'onere derivante dalla concessione della predetta indennità è a carico del locatore che ha facoltà di rivalersi sui conduttori in ragione di due terzi della spesa [4].

     Per i maggiori oneri per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, il diritto alla rivalsa stabilito dall'art. 12 del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669, continua ad avere vigore, limitatamente a quelli esistenti al 31 dicembre 1946.

 

          Art. 6.

     I limiti dei canoni di sublocazione, previsti dall'art. 16 del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669, sono commisurati ai canoni di locazione aumentati ai sensi del presente decreto.

 

          Art. 7.

     I corrispettivi per la sublocazione di camere mobiliate convenuti con affittacamere non possono superare i limiti stabiliti dall'art. 16, quarto comma, del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669. Il prezzo dei servizi accessori deve essere stabilito separatamente da quello delle camere ed eventualmente della pensione.

     I corrispettivi dovuti per le prestazioni dei servizi accessori sono fissati con decreto del prefetto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi, e tenendo presenti le categorie nelle quali sono classificati gli affittacamere ai sensi della L. 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni.

 

          Art. 8.

     La disposizione dell'art. 1 del R.D.L. 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, è prorogata fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 9.

     I canoni di locazione e di sublocazione aumentati in applicazione del presente decreto o liberamente stabiliti per la prima volta dopo il 1° luglio 1944, qualora l'immobile si trovi nelle province a sud della Liguria e dell'Emilia, e dopo il 1° luglio 1945, qualora l'immobile si trovi nelle altre province, non possono essere aumentati sino alla scadenza del termine previsto dall'art. 1, quand'anche altri conduttori succedano nel godimento dell'immobile.

 

          Art. 10.

     Alle commissioni previste dall'art. 21 del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669, sono devolute, oltre le attribuzioni previste dall'art. 22 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale:

     1) le controversie relative agli aumenti dei canoni di locazione e di sublocazione previsti dal presente decreto, anche in conseguenza dell'applicabilità del secondo e terzo comma dell'art. 3;

     2) le controversie relative all'applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 9 del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Per tutto quanto non è regolato dal presente decreto continuano ad osservarsi le norme del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni sulla proroga dei contratti di locazione e quelle sulla revisione dei canoni, di cui all'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 669, non si applicano alle locazioni degli immobili costruiti dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 350, nonché alle locazioni degli immobili distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti dopo la data medesima, a cura diretta del proprietario.

 

          Art. 13.

     Nulla è innovato per quanto riguarda gli immobili appartenenti all'Istituto Case Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ed agli Istituti autonomi per le case popolari, nonché per quanto riguarda gli immobili destinati ad albergo, pensione e locanda.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° marzo 1947.

 

 

Tabella A

Indennità di contingenza per gli addetti ai servizi di portierato e di pulizia degli immobili urbani compresi quelli di cooperative a contributo statale

 

I - Portieri che prestano opera di vigilanza, custodia e pulizia o che prestano solo opera di vigilanza e custodia

 

1° Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti:

 

a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 150

b) uomo non capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 70

c) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 75

d) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 50

 

 

2° Stabili da 41 a 70 vani o con almeno 7 appartamenti:

 

a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 120

b) uomo non capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 60

c) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 65

d) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 40

 

 

3° Stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti:

 

a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 100

b) uomo non capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 50

c) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 55

d) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 30

 

 

4° Stabili con reddito imponibile inferiore al minimo stabilito per legge:

 

a) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 40

b) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitere altro mestiere

L. 20

 

 

II - Lavoratori addetti con rapporto di lavoro continuativo alla pulizia

 

 

 

1° Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti:

 

a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 50

b) uomo non capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 24

c) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 25

d) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 17

 

 

2° Stabili da 41 a 70 vani con almeno 7 appartamenti:

 

a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 40

b) uomo non capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 22

c) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 20

d) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 14

 

 

3° Stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti:

 

a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 35

b) uomo non capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere

L. 18

c) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 17

d) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 10

 

 

4° Stabili con reddito imponibile inferiore al minimo stabilito per legge:

 

a) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 14

b) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere

L. 7

 


[1] Ratificato dalla L. 10 febbraio 1953, n. 73.

[2] Per la proroga dei contratti di locazione e sublocazione, vedi l'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 23 dicembre 1947, n. 1461.

[3] Comma inserito dall'art. unico del D.Lgs. C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285.

[4] Comma inserito dall'art. unico del D.Lgs. C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285.