§ 58.6.20 - D.Lgs.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285 .
Corresponsione dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:22/04/1947
Numero:285


Sommario
Art. unico. 


§ 58.6.20 - D.Lgs.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285 [1].

Corresponsione dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

(G.U. 9 maggio 1947, n. 105).

 

     Art. unico. [2]

     Dopo il primo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 27 febbraio 1947, n. 39, sono inseriti i seguenti due commi:

     “Ai portieri ed agli altri lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia o la pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi è dovuta, a decorrere dal 1° febbraio 1947, una indennità giornaliera di contingenza nella misura stabilita nella tabella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     L'onere derivante dalla concessione della predetta indennità è a carico del locatore che ha facoltà di rivalersi sui conduttori in ragione di due terzi della spesa.

 

 

Tabella A

Indennità di contingenza per gli addetti ai servizi di portierato e di pulizia degli immobili urbani compresi quelli di cooperative a contributo statale

     I) Portieri che prestano opera di vigilanza, custodia e pulizia o che prestano solo opera di vigilanza e custodia:

     1° Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti:

     a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 150

     b) uomo non capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 70

     c) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 75

     d) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 50

     2° Stabili da 41 a 70 vani o con almeno 7 appartamenti:

     a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 120

     b) uomo non capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 60

     c) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 65

     d) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 40

     3° Stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti:

     a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 100

     b) uomo non capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 50

     c) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 55

     d) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 30

     4° Stabili con reddito imponibile inferiore al minimo stabilito per legge:

     a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 40

     b) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 20

     II) Lavoratori addetti con rapporto di lavoro continuativo alla pulizia

     1° Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti:

     a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 50

     b) uomo non capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 24

     c) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 25

     d) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 17

     2° Stabili da 41 a 70 vani con almeno 7 appartamenti:

     a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 40

     b) uomo non capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 22

     c) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 20

     d) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 14

     3° Stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti:

     a) uomo capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 35

     b) uomo non capo famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L. 18

     c) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 17

     d) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 10

     4° Stabili con reddito imponibile inferiore al minimo stabilito per legge:

     a) uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 14

     b) uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere. L. 7


[1] Ratificato dall'art. 1 della L. 20 novembre 1951, n. 1323. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 1970, n. 161, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo unico, tabella A, del presente decreto, nella parte in cui stabilisce, aumenta e congloba nella retribuzione l'indennità di contingenza, dovuta ai portieri in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge.