§ 17.3.8G - Legge 12 dicembre 1970, n. 979.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:12/12/1970
Numero:979


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 è [...]


§ 17.3.8G - Legge 12 dicembre 1970, n. 979.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970.

(G.U. 15 dicembre 1970, n. 316)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, primo comma, le parole: "dal 7 ottobre al 7 novembre 1970" sono sostituite dalle altre: "dal 7 ottobre 1970 al 30 giugno 1971".

     L'art. 2 è soppresso.

     All'art. 6, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "Per le società cooperative e loro consorzi, iscritti rispettivamente nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, la percentuale suddetta è ridotta al 50 per cento".

     L'art. 8 è sostituito dal seguente:

     "Nei comuni indicati dall'art. 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità o sia avvenuta nei 30 giorni successivi, e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente:

     "Art. 10 bis. Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamenti o distruzioni verificatisi nell'ottobre 1970 nei comuni di cui all'art. 1 possono avvalersi del disposto di cui all'art. 112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorchè non costituite sotto forma di società di capitali o comunque non tassabili in base al bilancio, secondo i criteri di determinazione enunciati all'art. 99 del citato testo unico.

     Per i soggetti tassabili in base al bilancio in forza dell'art. 104 dello stesso testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'art. 112 del testo unico sopra richiamato.

     Per la determinazione delle perdite di esercizio gli uffici distrettuali si avvalgono delle informative degli organi della guardia di finanza, di perizie degli uffici tecnici erariali, degli elementi dedotti da dirette verifiche o delle probanti documentazioni prodotte dai soggetti interessati".

     All'art. 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Nei comuni indicati nell'art. 1 si applicano le agevolazioni previste dall'art. 29, primo e secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357".

     All'art. 12, le parole: "in dodici rate" sono sostituite dalle altre: "in diciotto rate".

     Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

     "Art. 13 bis. Ai comuni di cui al precedente art. 1 e all'amministrazione provinciale di Genova è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'ultimo quadrimestre del 1970 e all'intero anno 1971, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dalle calamità indicate nel predetto art. 1, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

     La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1969, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

     La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

     I comuni e la provincia di cui al primo comma del presente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

     Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo quadrimestre del 1970 e del 1971.

     Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1971".

     Prima dell'art. 14, il titolo: "Disposizioni per i servizi di pronto soccorso" è sostituito dal seguente: "Interventi di pronto soccorso".

     L'art. 14 è sostituito dal seguente:

     "Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito delle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.

     Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il presidente del Magistrato per il Po ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7, entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100".

     Dopo l'art. 14 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 14 bis. Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, per essere assegnata alla medesima Azienda nazionale autonoma delle strade.

     Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità e dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'art. 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia".

     "Art. 14-ter. E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, per provvedere, a totale carico dello Stato, nel territorio della provincia di Genova, al ripristino, con i provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle opere, a difesa marittima dell'abitato, distrutte o danneggiate dall'alluvione dei giorni 7, 8 e 9 ottobre 1970, nonchè di ogni altra opera nell'ambito del demanio marittimo, comprese quelle relative alle escavazioni".

     Opere pubbliche ed abitati.

     "Art. 14-quater. E' autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1972, per provvedere, in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970:

     a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

     b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

     c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

     d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonchè di strade non statali ancora non classificate;

     e) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

     f) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

     g) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita.

     Il ripristino delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, o alle esigenze della tecnica moderna e della programmazione economica".

     "Art. 14-quinquies. Ai lavori da effettuarsi ai sensi dell'articolo precedente provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

     Gli uffici di cui al comma precedente possono delegare l'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Gli uffici del genio civile esercitano, in tali casi, la vigilanza sull'esecuzione delle opere. Al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori provvedono gli uffici di cui al primo comma".

     "Art. 14-sexies. E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Genova, per l'acquisto di edifici destinati ad alloggio degli alluvionati rimasti senza casa a seguito degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1, nonchè per lavori ed opere di manutenzione straordinaria di fabbricati di proprietà dell'Istituto danneggiati dagli eventi stessi.

     Le disponibilità per far fronte all'onere di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970".

     "Art. 14-septies. I contributi previsti dalla lettera f) dell'art. 14-quater per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

     a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;

     b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

     c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

     All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

     Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

     L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare.

     Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale".

     "Art. 14-octies. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nel precedente articolo anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

     La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

     I provveditorati regionali alle opere pubbliche - previo accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile, della natura e dell'entità dei danni subiti dagli immobili - possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso, ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2 milioni e 500 mila, ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma".

     "Art. 14-novies. Per i fabbricati di proprietà di cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5 milioni per ogni unità immobiliare.

     I contributi sono concessi anche se i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale.

     All'accertamento delle dette caratteristiche provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta del competente ufficio del genio civile".

     "Art. 14-decies. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare".

     "Art. 14-undecies. Il ripristino delle strade provinciali, nonchè delle opere idrauliche classificate e non classificate, può essere eseguito anche nei tratti ricadenti nel territorio di comuni non direttamente interessati dagli eventi calamitosi, quando ciò si renda necessario per assicurare la funzionalità delle opere".

     "Art. 14-duodecies. Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade statali ricadenti nei compartimenti per la viabilità di Genova e Torino, comprese le spese di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

     Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad attuare i ripristini anche mediante la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1970 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade".

     "Art. 14-terdecies. I lavori da eseguire in base al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge".

     L'art. 15 è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

     a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza: lire 1.800 milioni;

     b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle provincie per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti, ivi comprese quelle destinate a soddisfare le esigenze abitative delle famiglie rimaste senza tetto: lire 5.000 milioni".

     All'art. 16, infine, le parole "e 21" sono sostituite con le altre ", 21 e 21 bis".

     Prima dell'art. 21, il titolo: "Finanziamenti al Mediocredito centrale" è sostituito dal seguente: "Finanziamenti al Mediocredito centrale ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane".

     Dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente:

     "Art. 21 bis.

     Ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane si provvede mediante il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

     Il fondo di cui al precedente comma è aumentato di lire 1 miliardo.

     Detto importo di lire 1 miliardo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971".

     Dopo l'art. 23, è aggiunto il seguente:

     "Art. 23 bis. Applicazione delle provvidenze a favore del comune di Mignano Montelungo.

      Le disposizioni del presente decreto si applicano anche al comune di Mignano Montelungo, in provincia di Caserta".

     Dopo l'art. 24 è aggiunto il seguente:

     "Art. 24 bis.

     Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modificato con la legge 18 marzo 1968, n. 403, sono prorogate al 31 dicembre 1973".

     All'art. 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire 21.750.000.000 per l'anno finanziario 1970 ed in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971 si provvede:

     per l'anno 1970, quanto a lire 9.750 milioni ed a lire 12 miliardi, rispettivamente con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

     per l'anno 1971, per lire 5 miliardi con le disponibilità di cui al primo comma e per lire 5 miliardi, rispettivamente per lire 1 miliardo e lire 4 miliardi, con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo".