§ 5.2.5 - D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918.
Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.2 ambiente montano
Data:04/08/1957
Numero:918


Sommario
Art. 1.  (Art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).
Art. 2.  (Art. 3 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024).
Art. 3.  (Art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).
Art. 4.  (Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).
Art. 5.  (Art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).
Art. 6.  (Art. 8 della legge 1° giugno 1931, n. 886. Legge 27 gennaio 1941, n. 285).
Art. 7.  (Art. 9 della legge 1° giugno 1931, n. 886. Art. 2 della legge 25 settembre 1940, n. 1424).
Art. 8.  (Art. 10 della legge 1° giugno 1931, n. 886).
Art. 9.  (Numero 85, penultimo comma, della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112).
Art. 10.  (Art. 7, terzo comma, del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024. Art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).
Art. 11.  (Art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).


§ 5.2.5 - D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918. [1]

Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini.

(G.U. 19 ottobre 1957, n. 260).

 

Art. unico.

     E' approvato il testo organico delle norme in vigore sulla disciplina dei rifugi alpini, che, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri interessati, viene pubblicato in allegato al presente decreto.

 

TESTO ORGANICO

DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEI RIFUGI ALPINI

 

Art. 1. (Art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).

     Chiunque intenda costruire un rifugio deve chiedere la preventiva autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo, unendo all'uopo i disegni debitamente quotati del prospetto esterno, della pianta o di almeno una sezione, oltre una sommaria descrizione dei lavori e le indicazioni delle notizie di cui all'art. 2 del presente testo organico.

     Sulla richiesta di autorizzazione provvede l'Ente provinciale per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

     La nomina dei gestori e delle persone incaricate della custodia del rifugio deve essere approvata dall'Ente provinciale per il turismo.

     Avverso i provvedimenti di diniego adottati dall'Ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva. Il Commissariato per il turismo ha in ogni caso il potere di annullare i provvedimenti adottati dall'Ente provinciale per il turismo, quando siano in contrasto con le direttive emanate dallo stesso Commissariato.

 

     Art. 2. (Art. 3 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024).

     Le domande di cui all'art. 1 del presente testo organico debbono contenere le indicazioni concernenti la località ove si trova il rifugio, l'altitudine sul mare, se si tratta di costruzione di legno o in muratura, le vie d'accesso, aggiungendo, se si tratta di via carrozzabile, carreggiabile, o mulattiera e se esista un servizio di alberghetto.

     Inoltre, dev'essere precisato se il rifugio possieda letti, cuccette, tavolati, coperte ed in quale numero, acqua ed il mezzo di riscaldamento.

     Devono essere anche indicati i periodi di apertura del rifugio nonché le tariffe praticate per la somministrazione dei viveri e per il pernottamento.

     Alla domanda devono essere unite le generalità del gestore o custode del rifugio con l'indicazione dell'attuale residenza.

 

     Art. 3. (Art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).

     Chiunque costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o fa custodire il rifugio senza avere ottenuto l'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo, è punito con l'ammenda fino a lire duemila e con l'arresto fino a tre mesi.

 

     Art. 4. (Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).

     Agli Enti provinciali per il turismo sono attribuite le facoltà:

     a) di esercitare la vigilanza sui rifugi e sui locali simili dove convengono o trovano ricetto i turisti escursionisti di montagna;

     b) di regolare il funzionamento di tali locali;

     c) di promuovere la costruzione di rifugi nonché di alberghi a carattere turistico e di transito.

     Sono esclusi dalla disposizione di cui alla lettera a) i rifugi o simili dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

 

     Art. 5. (Art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).

     La vigilanza sui rifugi è esercitata, secondo direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo nonché dagli ufficiali e agenti della Forza pubblica.

 

     Art. 6. (Art. 8 della legge 1° giugno 1931, n. 886. Legge 27 gennaio 1941, n. 285). [2]

     [In tutti i territori determinati dalla tabella A della legge 27 gennaio 1941, n. 285, e nei territori che, essendo compresi fra quelli determinati dalla tabella B della legge stessa, si trovano ad altitudine superiore ai 1500 metri sul livello del mare, la costruzione dei rifugi alpini di qualsiasi dimensione e la loro apertura all'esercizio è subordinata alla autorizzazione dell'autorità militare.

     In difetto di tale autorizzazione, può essere in ogni tempo ordinata la demolizione o la chiusura del rifugio.]

 

     Art. 7. (Art. 9 della legge 1° giugno 1931, n. 886. Art. 2 della legge 25 settembre 1940, n. 1424).

     Oltre l'autorizzazione prevista nel precedente articolo, sono necessarie quelle del direttore superiore della Circoscrizione doganale e del Comando di legione della Guardia di finanza, territorialmente competenti, qualora si tratti di rifugi da costruirsi in prossimità della linea doganale.

 

     Art. 8. (Art. 10 della legge 1° giugno 1931, n. 886). [3]

     [Dei rifugi alpini indicati all'art. 6, può essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorità militare, secondo le norme speciali per le espropriazioni delle opere militari stabilite dalla legge 26 giugno 1865, n. 2359.]

 

     Art. 9. (Numero 85, penultimo comma, della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112).

     I rifugi alpini non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza, né a corrispondere la tassa per la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche.

 

     Art. 10. (Art. 7, terzo comma, del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024. Art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).

     Nulla è innovato alle disposizioni della legge di pubblica sicurezza ed ai poteri attribuiti al Commissariato per il turismo dall'art. 2, n. 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

 

     Art. 11. (Art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630).

     Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata dal presente testo organico alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.


[1] Abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.