§ 57.7.461 - D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567.
Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:28/09/1987
Numero:567


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata
Art. 2.  Accordi decentrati
Art. 3.  Titolari del potere di negoziazione decentrata
Art. 4.  Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata
Art. 5.  Procedure
Art. 6.  Orario di lavoro
Art. 7.  Orario flessibile
Art. 8.  Turnazioni
Art. 9.  Permessi e ritardi - Recuperi
Art. 10.  Visite mediche di controllo
Art. 11.  Profili professionali
Art. 12.  Santo Patrono
Art. 13.  Informazione
Art. 14.  Attività culturali ricreative ed assistenziali
Art. 15.  Assemblea
Art. 16.  Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 17.  Pari opportunità
Art. 18.  Aspettative e permessi sindacali
Art. 19.  Patronato sindacale
Art. 20.  Stipendio
Art. 21.  Retribuzione individuale di anzianità
Art. 22.  Lavoro straordinario
Art. 23.  Indennità di incentivazione e funzionalità
Art. 24.  Indennità di turno
Art. 25.  Indennità di servizio meccanografico
Art. 26.  Indennità di maneggio valori
Art. 27.  Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 28.  Fondo di incentivazione
Art. 29.  Passaggi di qualifica
Art. 30.  Trattamento di quiescenza
Art. 31.  Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale
Art. 32.  Acconti
Art. 33.  Mobilità verticale
Art. 34.      1. All'onere di lire 149 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, si [...]
Art. 35.  Entrata in vigore


§ 57.7.461 - D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567.

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87

(G.U. 11 febbraio 1988, n. 34, S.O.)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Campo di applicazione e durata

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.

     2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985 e quelli economici dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

     3. Nei confronti del personale di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, le norme contenute nel presente decreto si applicano fino al 31 ottobre 1987.

 

Capo II

NEGOZIAZIONE DECENTRATA

 

          Art. 2. Accordi decentrati

     1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e nel rispetto della peculiarità dell'ordinamento universitario, sono demandati alla negoziazione decentrata a livello di ateneo le seguenti materie:

     a) l'organizzazione del lavoro secondo criteri di produttività e di efficienza;

     b) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;

     c) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;

     d) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;

     e) la predisposizione dei progetti di produttività e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;

     f) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;

     g) proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici;

     h) le altre materie, anche relative al trattamento economico accessorio, espressamente demandate dal presente decreto o da specifiche norme alla negoziazione decentrata.

     2. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1, possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra le diverse università.

 

          Art. 3. Titolari del potere di negoziazione decentrata

     1. I titolari del potere di negoziazione decentrata a livello di ateneo sono:

     a) Per la parte pubblica:

     1) una delegazione presieduta dal rettore, anche nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da un suo delegato ufficiale. Negli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano e nelle opere universitarie delle regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica è presieduta, rispettivamente, dal direttore e dal presidente, ovvero da loro delegati ufficiali.

     b) Per la parte sindacale:

     1) una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'ateneo che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

     2. Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di parte pubblica è presieduta dal Ministro o da un suo delegato.

 

          Art. 4. Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole università o istituzione di cui all'art. 2.

     2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata.

     3. Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal loro inizio.

     4. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni.

 

          Art. 5. Procedure

     1. Gli accordi vanno redatti per iscritto e devono essere sottoscritti dalla parte sindacale e dalla parte pubblica.

     2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che gli accordi vengano tradotti in provvedimenti amministrativi e comunque entro il termine di dieci giorni dalla sua conclusione.

     3. Gli accordi sono recepiti con decreto o provvedimento amministrativo formale entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

 

Capo III

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

          Art. 6. Orario di lavoro

     1. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentati, tenuto conto anche dei principi di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:

     a) migliore efficienza e produttività;

     b) più efficace erogazione dei servizi a favore degli utenti;

     c) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

     d) possibilità di procedere ad una riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario, in relazione anche al grado di copertura dei posti previsti in organico.

     2. Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare il funzionamento delle strutture anche in ore pomeridiane ed, ove necessario, anche notturne.

     3. Il rispetto degli orari di lavoro, come stabiliti dall'accordo, deve essere accertato mediante controlli obiettivi, anche di tipo automatico.

     4. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, in sede di accordi decentrati per singole Università, saranno individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze delle strutture.

     5. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario dei servizi, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

     6. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

     a) il grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

     b) il miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura, ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

     c) il grado di intensificazione dei rapporti con l'utenza interna ed esterna che deve essere posta in condizione di accedere più facilmente alle strutture, uffici, sportelli e servizi delle Università.

     7. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, di norma, entro i limiti di ventiquattro ore e quarantotto massime settimanali.

 

          Art. 7. Orario flessibile

     1. In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività svolta nelle strutture interessate e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare anche sui rapporti con altre strutture funzionalmente ad esse collegate e con gli utenti.

     2. L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro, ovvero l'anticipare o posticipare l'orario di uscita, nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito per legge.

     3. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.

     4. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario, in caso di orario frazionato, non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo.

     5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 6, dell'art. 6, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile o frazionato.

     6. Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attività, anche al di fuori del posto di lavoro secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore può chiedere il recupero delle ore eccedenti.

     7. Tale recupero può avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti.

 

          Art. 8. Turnazioni

     1. Laddove l'orario ordinario e l'orario flessibile o frazionato non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi, ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

     2. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

     a) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti;

     b) l'adozione di turni può essere altresì correlata, e quindi limitata nel tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento, ovvero a scadenze periodiche, che ancorché conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici;

     c) l'adozione dei turni può anche prevedere, per limitate aliquote di personale del turno subentrante, una sovrapposizione, da definirsi in sede di negoziazione decentrata, con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni, ovvero di affiancamento per esecuzione di attività particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;

     d) il ricorso al lavoro su turni presuppone, specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi nell'interesse dell'amministrazione su ogni altro;

     e) il numero dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore non può essere superiore a dieci, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per le esigenze funzionali dei policlinici universitari il numero dei turni di servizio pomeridiani e/o notturni sarà definito dal rettore, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

 

          Art. 9. Permessi e ritardi - Recuperi

     1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

     2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

     3. I permessi complessivamente non possono eccedere trentasei ore nel corso dell'anno.

     4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio.

     5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

     6. Le ore di recupero devono essere effettuate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio, ovvero per turni.

 

          Art. 10. Visite mediche di controllo

     1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento, con gli oneri a carico dei bilanci delle singole università. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

 

          Art. 11. Profili professionali

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà istituita una commissione nazionale paritetica composta da rappresentanti del Ministero competente, del Ministero del tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle autonomie universitarie e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, per lo studio delle questioni generali e metodologiche relative all'organizzazione del lavoro e per l'individuazione e descrizione dei profili professionali, al fine dell'omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.

     2. I lavori della predetta commissione dovranno concludersi con apposita articolata proposizione da prendere in esame in sede di trattative per il rinnovo contrattuale per il prossimo triennio, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     3. Nell'ottava qualifica funzionale dell'area amministrativa contabile è istituito il seguente profilo professionale: segretario amministrativo del Dipartimento.

     4. Al segretario del Dipartimento competono, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, funzioni di:

     a) collaborazione con il direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni, e dei seminari;

     b) predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonché della situazione patrimoniale;

     c) coordinamento delle attività amministrativo contabili assumendo la responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti;

     d) partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante;

     e) altre attività che saranno individuate dalla commissione di cui al comma 1.

     5. In sede di prima applicazione del presente decreto sono inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale il personale che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, espletino le funzioni di segretario del Dipartimento ed appartengano all'ottava qualifica funzionale.

     6. Sono altresì inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale gli appartenenti alla settima qualifica funzionale che alla data del 1° settembre 1987 espletino le funzioni e superino apposito concorso per esami ad essi riservato.

     7. Possono partecipare al concorso di cui al comma 6, anche gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale che alla predetta data espletino, per incarico formale, le funzioni di segretario del Dipartimento e siano in possesso del diploma di laurea.

 

          Art. 12. Santo Patrono

     1. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

 

Capo IV

RELAZIONI SINDACALI

 

          Art. 13. Informazione

     1. In applicazione di quanto stabilito negli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, l'amministrazione, a tutti i livelli, assicura una preventiva, costante, tempestiva e periodica informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ed, in particolare, sulle seguenti materie:

     a) atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche;

     b) atti e provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro;

     c) investimenti e programmi dell'Università;

     d) interventi di progettazione e di introduzione di sistemi informatici, o di modifica dei sistemi preesistenti, con informazione specifica sulle caratteristiche dei sistemi stessi, in modo tale da consentire, con congruo anticipo, la valutazione in merito ad eventuali vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli, all'ambiente ed alla qualità del lavoro.

     2. Saranno altresì attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definiti ulteriori articolazioni in materia di informazione.

     3. I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.

     4. Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalità tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.

 

          Art. 14. Attività culturali ricreative ed assistenziali

     1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle singole Università o istituzioni per il personale di cui all'art. 1, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavori.

 

          Art. 15. Assemblea

     1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

     2. Le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali.

 

          Art. 16. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

     1. Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.

 

          Art. 17. Pari opportunità

     1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto delle Università saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

     2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini donne, vengono istituiti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, sia a livello centrale che di singolo ateneo, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, agli orari di servizio, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi.

 

          Art. 18. Aspettative e permessi sindacali

     1. In attesa della nuova definizione della disciplina della aspettativa e permessi sindacali, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la determinazione delle aspettative sindacali, nonché dei permessi retribuiti, resta disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 96 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     2. Sono confermate le aspettative e gli esoneri dal servizio derivanti dal cumulo annuale dei permessi sindacali di cui al comma 1, concessi rispettivamente ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed in applicazione dell'art. 47 della stessa legge n. 249/1968 e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

 

          Art. 19. Patronato sindacale

     1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

     2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

 

Capo V

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

 

          Art. 20. Stipendio

     1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'accordo recepito dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

 

Livello

Dal 1° gennaio 1986

Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello dell'anno 1986)

Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli degli anni 1986 e 1987)

I

150.000

325.000

500.000

II

240.000

520.000

800.000

III

270.000

585.000

900.000

IV

390.000

845.000

1.300.000

V

420.000

910.000

1.400.000

VI

450.000

975.000

1.500.000

VII

630.000

1.365.000

2.100.000

VIII

810.000

1.755.000

2.700.000

 

     2. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono così modificati:

     Livello I L. 3.800.000

     Livello II L. 4.400.000

     Livello III L. 4.800.000

     Livello IV L. 5.800.000

     Livello V L. 6.500.000

     Livello VI L. 7.200.000

     Livello VII L. 8.500.000

     Livello VIII L. 10.400.000

     3. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella nona qualifica funzionale dell'area amministrativo contabile è fissato in L. 13.900.000.

     4. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche è fissato, rispettivamente, in L. 13.900.000 e L. 17.000.000. Tali importi hanno effetto dalla data del formale inquadramento e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1988. Al momento dell'inquadramento il relativo trattamento stipendiale è determinato aggiungendo ai predetti importi la somma maturata per classi e/o scatti di anzianità nella qualifica di provenienza.

     5. Al personale di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta allo stipendio come sopra determinato, è attribuita, in ragione d'anno, una indennità pari rispettivamente a lire ottocentomila, tre milioni e quattro milioni annue.

     6. Il personale che riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica capo, capo tecnico dei servizi diagnostici o capo tecnico di radiologia, dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari ausiliari è inquadrato nella settima qualifica funzionale ed al medesimo personale compete lo stipendio stabilito per il settimo livello retributivo nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti previsti per il medesimo livello. Di conseguenza i suddetti profili professionali sono ascritti alla settima qualifica funzionale.

     7. Ai professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1988, lo stipendio annuo di L. 12.300.000. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio spettante al 31 dicembre 1985, di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono determinati in L. 943.500 dal 1° gennaio 1986, in L. 2.044.250 dal 1° gennaio 1987, compreso l'aumento relativo all'anno 1986, ed in L. 3.145.000 dal 1° gennaio 1988, ivi compresi gli aumenti relativi agli anni 1986 e 1987.

     8. Per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 ottobre 1987, ai ricercatori universitari confermati e ai ricercatori universitari non confermati (compresi i ricercatori astronomi e geofisici di cui all'art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163), è attribuito, rispetto ai valori stipendiali annui di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, un aumento, in ragione di anno, pari, rispettivamente, a L. 3.210.000 e L. 2.700.000. Detti importi sono corrisposti in ragione del trenta per cento nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 e del sessantacinque per cento dal 1° gennaio al 31 ottobre 1987, ivi compresi gli aumenti relativi all'anno 1986. Dal 1° novembre 1987 per il predetto personale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ed al medesimo personale compete il trattamento economico dalle medesime disposizioni stabilito.

     9. Agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento, di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, è attribuito l'aumento stipendiale previsto dal comma 8 per i ricercatori universitari confermati nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti nello stesso comma previsti.

     10. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1986 al 1° gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

 

          Art. 21. Retribuzione individuale di anzianità

     1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento ai valori delle classi e scatti in corso di maturazione previsti nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571. Costituisce, altresì, retribuzione individuale di anzianità il beneficio convenzionale in godimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed il beneficio di cui al primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto, limitatamente al personale paramedico non inquadrato in profilo professionale di settima qualifica funzionale. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto medesimo.

     2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

     3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.

     5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

 

          Art. 22. Lavoro straordinario

     1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

     2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, potranno essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da fruire nel mese successivo con modalità che tengano conto delle organizzazioni ed esigenze delle amministrazioni.

     3. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

     a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in vigore;

     b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

     c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

     4. La maggiorazione di cui sopra è pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

     5. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente ridotto il numero delle ore di prestazione straordinarie al fine di contenerne la spesa complessiva ai livelli dell'anno precedente.

     6. Compensi unitari in vigore più elevati rispetto a quelli derivanti dal meccanismo di cui sopra sono mantenuti sino al riassorbimento delle differenze.

 

          Art. 23. Indennità di incentivazione e funzionalità

     1. E' istituita una indennità annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalità da corrispondere entro il mese di ottobre per il 1987 e successivamente nel mese di luglio di ciascun anno.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale non docente nelle seguenti misure:

 

Livelli

1987

1988

1

240.000

450.000

2

300.000

525.000

3

360.000

600.000

4

420.000

670.000

5

480.000

750.000

6

660.000

950.000

7

840.000

1.200.000

8

1.080.000

1.500.000

 

     3. Ai ricercatori, agli assistenti e astronomi del ruolo ad esaurimento, nonché agli incaricati esterni, l'indennità di cui sopra compete nella misura di L. 900.000 per il solo 1987.

 

          Art. 24. Indennità di turno

     1. A decorrere dal 1° novembre 1987, al personale, le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di lire duemilacinquecento e lire tremila rispettivamente per turni pomeridiani e per turni notturni e festivi.

 

          Art. 25. Indennità di servizio meccanografico

     1. Con decorrenza dal 1° novembre 1987 al personale che sia adibito, con provvedimento formale, prevalentemente all'uso di attrezzature meccanografiche ed elettroniche, ivi compresi i direttori dei centri meccanografici ed elettronici, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennità giornaliera di lire milleduecento per le giornate di effettiva presenza.

 

          Art. 26. Indennità di maneggio valori

     1. Dal 1° novembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa, che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, compete una indennità mensile di lire ventiquattromila.

 

          Art. 27. Indennità di servizio notturno e festivo

     1. Con decorrenza dal 1° novembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore ventidue e le ore sei del giorno feriale successivo o in giorno, festivo, compete una indennità oraria pari a lire millecinquecento.

     2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

 

          Art. 28. Fondo di incentivazione

     1. In attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in ciascuna Università o istituzione universitaria è costituito un fondo di incentivazione, da utilizzare quale incentivo alle attività di istituto, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni del personale di ciascuna Università nonché, dal 1988, con il corrispettivo di 10 ore di lavoro straordinario annue pro-capite.

     2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si dà attuazione all'intervento incentivante, sono individuati dalle parti in sede di negoziazione decentrata.

     3. Saranno predisposti progetti volti al recupero di ritardi operativi nonché al conseguimento di più rapide risposte alle domande degli utenti.

     4. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalità e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalità di determinazione individuale dei compensi.

     5. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti.

     6. Il premio di produttività previsto è corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi effettivamente realizzati, delle quantità di recupero in termini di arretrato, nonché dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacità di iniziativa del dipendente che ha partecipato al progetto.

     7. Oltre a tali progetti di produttività sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro, che mirino ad una più razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilità dei servizi, mediante una maggiore apertura degli uffici.

     8. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali e le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente ad associazioni di utenti concordemente individuate, effettueranno un bilancio di verifica delle attività incentivanti svolte per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttività e dare così piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attività degli atenei.

 

          Art. 29. Passaggi di qualifica

     1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore, conseguiti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data.

 

          Art. 30. Trattamento di quiescenza

     1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio, ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

 

          Art. 31. Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale

     1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

 

          Art. 32. Acconti

     1. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i ratei di classe o scatti in maturazione al 31 dicembre 1986, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 33. Mobilità verticale

     1. Il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle varie qualifiche e profili professionali alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono coperti mediante concorsi riservati al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore della stessa area funzionale, in possesso di una anzianità di servizio di almeno tre anni se partecipa a concorsi fino alla sesta qualifica, ovvero di sei anni se partecipa a concorsi per posti di settima ed ottava qualifica.

     2. Per la partecipazione ai concorsi riservati, il titolo di studio di cui i concorrenti dovranno essere in possesso è quello previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 84, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     3. Il 60 per cento del punteggio è attribuito alle prove di esame; il 40 per cento è attribuito ai titoli.

     4. Sono valutabili i titoli di studio rispettivamente previsti per l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, nonché le anzianità di servizio prestate presso le Università e le pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni.

     5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi di accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile ed alla I e II qualifica del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche.

 

          Art. 34.

     1. All'onere di lire 149 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, si provvede, quanto a lire 140 miliardi e lire 9 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     2. All'onere di lire 96 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede con utilizzo di quota parte della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 35. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.