§ 57.7.303 - Legge 14 luglio 1965, n. 902.
Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:14/07/1965
Numero:902


Sommario
Art. 1.      Le carriere del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono ordinate come dalle [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° ottobre 1965, l'allegato n. 1 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, è modificato, per quanto riguarda il numero dei bidelli da assegnare ai licei ginnasi e agli istituti [...]
Art. 3.      Nei confronti del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, si osservano, in quanto applicabili, le [...]
Art. 4.      Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, [...]
Art. 5.      I segretari del ruolo ad esaurimento e gli applicati di segreteria dei ruoli ordinari delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che, alla data di [...]
Art. 6.      Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre [...]
Art. 7.      Nella prima applicazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, in possesso di un [...]
Art. 8.      Lo svolgimento delle mansioni proprie della carriera superiore dovrà risultare da apposite relazioni dei capi dei servizi ai quali l'impiegato è stato addetto.
Art. 9.      Il programma degli esami-colloquio, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, sarà indicato nelle ordinanze, che indicono gli esami stessi, e verterà su questioni teorico-pratiche, concernenti i servizi [...]
Art. 10.      Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi del ruolo ad esaurimento della carriera ausiliaria, di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 977, potranno essere immessi nella carriera esecutiva a domanda e [...]
Art. 11.      Nella prima applicazione della presente legge al personale di segreteria tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria è computato, in [...]
Art. 12.      Al personale di ruolo aggiunto di segreteria e tecnico della carriera esecutiva nonché a quello della carriera ausiliaria che abbia conseguito o consegua l'immissione nel rispettivo ruolo [...]
Art. 13.      Al personale che a norma dei precedenti articoli 5 e 6 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera di concetto è riconosciuto il servizio prestato nella carriera esecutiva per i due [...]
Art. 14.      Le norme relative allo sviluppo di carriera del personale di segreteria della carriera di concetto degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale si [...]
Art. 15.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno finanziario 1965 in 285 milioni, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge [...]


§ 57.7.303 - Legge 14 luglio 1965, n. 902. [1]

Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

(G.U. 31 luglio 1965, n. 190)

 

     Art. 1.

     Le carriere del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono ordinate come dalle allegate tabelle A, B, C, D ed E.

     L'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è abrogato.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° ottobre 1965, l'allegato n. 1 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, è modificato, per quanto riguarda il numero dei bidelli da assegnare ai licei ginnasi e agli istituti magistrali a carico dello Stato, come segue:

     da 1 a 7 classi: 2 bidelli

     da aumentare di una unità per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

 

          Art. 3.

     Nei confronti del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Sono abrogati gli articoli 168 e da 193 a 197 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

 

          Art. 4.

     Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, consegue il passaggio nella corrispondente carriera del ruolo ordinario, mediante esame colloquio, per le carriere di concetto ed esecutiva, e a giudizio del Consiglio di amministrazione, per la carriera ausiliaria.

     Al personale collocato nel ruolo ordinario, a norma del comma precedente, è riconosciuto, a tutti gli effetti, in misura intera, il servizio prestato nella corrispondente carriera dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti.

     Per il personale collocato nella carriera di concetto è riconosciuto, agli stessi fini, in aggiunta al servizio di cui sopra, l'anzianità maturata nella carriera esecutiva, in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni.

     Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole e degli istituti sopraindicati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio, lodevole ed ininterrotto, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari, con assegnazione al coefficiente ed alla qualifica iniziali della rispettiva carriera, subordinatamente all'esito favorevole di un esame-colloquio per il personale di segreteria e tecnico, ed al giudizio positivo del Consiglio di amministrazione, previa apposita relazione del capo di istituto, per il personale ausiliario.

     Per il personale di cui al presente articolo e ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, si prescinde dai limiti di età.

 

          Art. 5.

     I segretari del ruolo ad esaurimento e gli applicati di segreteria dei ruoli ordinari delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che, alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, si trovavano a prestare servizio nelle condizioni di cui all'art. 5 di detta legge e che tale servizio abbiano continuato a prestare, lodevolmente, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono accedere, se in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, al rispettivo ruolo ordinario della carriera di concetto dei segretari, previo esito favorevole di apposito esame-colloquio, da indire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, vengono inquadrati, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella carriera di concetto e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali successivamente alla predetta data.

     L'esame-colloquio sarà indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per il personale della scuola media, dopo l'inquadramento del personale proveniente dalle scuole di avviamento e che abbia diritto all'inquadramento stesso a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

 

          Art. 7.

     Nella prima applicazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolga lodevolmente da almeno tre anni mansioni proprie della carriera esecutiva, viene inquadrato, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali successivamente alla predetta data.

 

          Art. 8.

     Lo svolgimento delle mansioni proprie della carriera superiore dovrà risultare da apposite relazioni dei capi dei servizi ai quali l'impiegato è stato addetto.

 

          Art. 9.

     Il programma degli esami-colloquio, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, sarà indicato nelle ordinanze, che indicono gli esami stessi, e verterà su questioni teorico-pratiche, concernenti i servizi propri delle carriere, nei cui ruoli dovrà effettuarsi l'immissione.

 

          Art. 10.

     Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi del ruolo ad esaurimento della carriera ausiliaria, di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 977, potranno essere immessi nella carriera esecutiva a domanda e previo risultato favorevole di apposita ispezione.

     Ai fini dell'inquadramento nella carriera esecutiva del personale di cui al comma precedente, il servizio prestato nella carriera ausiliaria sarà valutato per metà.

 

          Art. 11.

     Nella prima applicazione della presente legge al personale di segreteria tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria è computato, in aggiunta alla anzianità maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, per intero quello della carriera di appartenenza e in misura di due terzi per un massimo di quattro anni, quello della carriera immediatamente inferiore.

     Al personale di segreteria già inquadrato nei ruoli speciali transitori (carriera esecutiva), vincitore di uno dei concorsi a vice-segretario banditi con decreto ministeriale 7 marzo 1955, che abbia svolto precedentemente alla nomina in ruolo ordinario, senza demerito, mansioni di concetto, purché in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, il servizio di ruolo speciale transitorio sarà valutato, nella prima applicazione della presente legge, per due terzi alla data del 1° febbraio 1958, in aggiunta all'anzianità maturata nel proprio ruolo.

 

          Art. 12.

     Al personale di ruolo aggiunto di segreteria e tecnico della carriera esecutiva nonché a quello della carriera ausiliaria che abbia conseguito o consegua l'immissione nel rispettivo ruolo ordinario, a norma degli articoli 5 e 6 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, è riconosciuta ai fini della progressione in carriera l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo aggiunto e nei ruoli speciali transitori.

 

          Art. 13.

     Al personale che a norma dei precedenti articoli 5 e 6 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera di concetto è riconosciuto il servizio prestato nella carriera esecutiva per i due terzi, per un massimo di quattro anni.

     Al personale che a norma dell'art. 7 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera esecutiva è riconosciuto il servizio prestato nella carriera ausiliaria per un massimo di due anni.

 

          Art. 14.

     Le norme relative allo sviluppo di carriera del personale di segreteria della carriera di concetto degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale si applicano anche al personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700.

     A tal fine, è istituita, nel ruolo organico di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700, la qualifica di ragioniere economo capo corrispondente a quello di segretario capo.

 

          Art. 15.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno finanziario 1965 in 285 milioni, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella A - Personale di segreteria della carriera di concetto delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

 

Coefficiente stipendio

Qualifica

Svolgimento della carriera

202

Vice segretario

- - -

229

Segretario aggiunto

dopo 4 anni

271

Segretario

dopo 3 anni nella qualifica inferiore

325

Primo segretario

dopo 13 anni di servizio complessivo, ovvero dopo 11 anni mediante esami di merito distinto

402

Segretario principale

dopo 7 anni nella qualifica inferiore

500

Segretario capo (1)

1/3 per merito comparativo dopo 3 anni di anzianità nella qualifica inferiore, 2/3 mediante concorso riservato ai segretari principali nonché ai primi segretari con 5 anni di anzianità in tale qualifica

 

(1) Il numero dei posti è ragguagliato al 5% dei posti complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della legge i segretari principali, in possesso della prescritta anzianità, possono essere promossi, anche in soprannumero, per merito comparativo, alla qualifica di segretario capo. (La nota è stata così sostituita dall'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1090).

 

     Tabella B - Personale di segreteria del ruolo ad esaurimento

 

Coefficiente stipendio

Qualifica

Svolgimento della carriera

180

Segretari di 5ª classe

- - -

202

Segretari di 4ª classe

dopo 6 anni di servizio

229

Segretari di 3ª classe

dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 4ª classe

271

Segretari di 2ª classe

dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 3ª classe

325

Segretari di 1ª classe

dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 2ª classe

 

     Tabella C - Carriera esecutiva - Applicati di segreteria

 

Coefficiente stipendio

Qualifica

Svolgimento della carriera

173

Applicato aggiunto

- - -

180

Applicato

dopo 2 anni di servizio

202

Primo applicato

dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente

229

Applicato principale

dopo 15 anni di servizio, ovvero dopo 13 anni mediante esami di merito distinto

271

Applicato capo

dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di applicato principale

 

     Tabella D - Carriera esecutiva - Aiutanti tecnici

 

Coefficiente stipendio

Qualifica

Svolgimento della carriera

173

Aiutante tecnico aggiunto

- - -

180

Aiutante tecnico

dopo 2 anni di servizio

202

Primo aiutante tecnico

dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente

229

Aiutante tecnico principale

dopo 15 anni di servizio, ovvero dopo 13 anni mediante esami di merito distinto

271

Aiutante tecnico capo

dopo 23 anni di servizio

 

     Tabella E - Carriera ausiliaria - Bidelli (a)

 

Coefficiente stipendio

Qualifica

Svolgimento della carriera

 

159

Bidello

- - -

 

173

Primo bidello

dopo 6 anni di servizio

a ruolo aperto

180

Bidello capo

dopo 10 anni di servizio

 

 

(a) Compresi quelli addetti ai servizi di educazione fisica, di cui all'art. 10 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.