§ 57.7.332 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1090.
Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:31/10/1967
Numero:1090


Sommario
Art. 1.      La nota n. 1 della tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, è sostituita dalla seguente:
Art. 2.      In corrispondenza alle promozioni in soprannumero, di cui al precedente articolo, restano vacanti, nella qualifica di segretario capo del ruolo del personale di segreteria nelle scuole medie, [...]


§ 57.7.332 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1090. [1]

Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

(G.U. 30 novembre 1967, n. 299)

 

     Art. 1.

     La nota n. 1 della tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, è sostituita dalla seguente:

     "Il numero dei posti è ragguagliato al 5 per cento dei posti complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della legge i segretari principali, in possesso della prescritta anzianità, possono essere promossi, anche in soprannumero, per merito comparativo, alla qualifica di segretario capo".

 

          Art. 2.

     In corrispondenza alle promozioni in soprannumero, di cui al precedente articolo, restano vacanti, nella qualifica di segretario capo del ruolo del personale di segreteria nelle scuole medie, tanti posti quanti sono i posti conferiti in soprannumero a norma della presente legge e, comunque, per non più del 20 per cento dei posti della dotazione organica. I posti stessi vengono riassorbiti nel ruolo anzidetto, a mano a mano che i beneficiari cessano comunque dal servizio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.