§ 57.7.19a - Legge 12 agosto 1957, n. 799.
Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:12/08/1957
Numero:799


Sommario
Art. 1.      Sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, relativi agli insegnamenti [...]
Art. 2.      Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla variazione degli organici dipendenti dalla [...]
Art. 3.      Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo e quelle che saranno istituite negli Istituti tecnici femminili in luogo dei [...]
Art. 4.      Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle Scuole d'istruzione [...]
Art. 5.      I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti relativi ad insegnamenti per i quali non è prevista, ai sensi del secondo comma del precedente art. 1, [...]
Art. 6.      I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio sono collocati nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario, a decorrere [...]
Art. 7.      I professori di ruolo speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della presente legge e quelli [...]
Art. 8.      Per i professori di ruolo speciale transitorio provenienti a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario, ai quali si applica [...]
Art. 9.      I professori di ruolo speciale transitorio che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o per non averli superati, non ottengano il [...]
Art. 10.      Con le modalità indicate nel precedente art. 2 sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale insegnante tecnico-pratico degli Istituti di istruzione [...]
Art. 11.      Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli Istituti di istruzione media tecnica, nonchè del personale tecnico degli [...]
Art. 12.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-1958 si provvederà a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione [...]
Art. 13.      In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i professori di ruolo speciale transitorio che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 [...]


§ 57.7.19a - Legge 12 agosto 1957, n. 799. [1]

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori.

(G.U. 10 settembre 1957, n. 225).

 

 

     Art. 1.

     Sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, relativi agli insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o che risultino occupati da professori i quali, superando l'esame di cui al successivo art. 3, ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario di educazione fisica, di lingua straniera nella Scuola media o di lingua straniera o di disegno nella Scuola secondaria di avviamento professionale. Le cattedre degli Istituti tecnici femminili sono considerate corrispondenti ai posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle Scuole di magistero professionale per la donna con annesse Scuole professionali femminili, trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782. Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio relativi agli insegnamenti che si conferiscono per incarico, di cui alla tabella A annessa al citato decreto, che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

     In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista la cattedra di ruolo organico, soppressi ai sensi del precedente comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

 

          Art. 2.

     Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla variazione degli organici dipendenti dalla soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta ai sensi del precedente articolo, e dalla contemporanea istituzione di cattedre di ruolo ordinario.

 

          Art. 3.

     Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo e quelle che saranno istituite negli Istituti tecnici femminili in luogo dei corrispondenti posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle Scuole di magistero professionale per la donna con annesse Scuole professionali femminili trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782, sono conferite mediante esame-colloquio che verterà sui programmi di insegnamento delle discipline costituenti la cattedra a cui il candidato aspira, e le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Analoghi esami-colloquio saranno indetti ai fini dell'iscrizione nei ruoli transitori ordinari di educazione fisica, di lingua straniera nella Scuola media e di lingua straniera e di disegno nelle Scuole secondarie di avviamento professionale rispettivamente istituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'art. 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

     La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano o risultino forniti del relativo titolo di abilitazione.

     Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che, per il posto occupato, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano in possesso della idoneità o abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre; b) abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova di cui al precedente comma con qualifiche non inferiori a "valente" e risultino forniti di titolo di abilitazione per esami relativo alle materie costituenti la cattedra o l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano o siano in possesso di titolo abilitante per la cattedra di ruolo ordinario o l'insegnamento di ruolo transitorio ordinario cui aspirano. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario. [2]

     Sono confermate le nomine nel ruolo speciale transitorio disposte d'intesa con il Governo militare alleato per lo Scuole d'istruzione secondaria di Trieste, nei confronti di insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127; e sono altresì riconosciuti validi ad ogni effetto i criteri di valutazione stabiliti ai fini dei predetti concorsi nazionali dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, per le abilitazioni per esami e per le lauree e diplomi abilitanti.

 

          Art. 4.

     Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle Scuole d'istruzione artistica. Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e Scuole d'arte, che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto, e gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori dei Conservatori di musica che abbiano superato il triennio di prova ed abbiano conseguito la conferma a stabile. Tale dispensa non si applica ai professori che insegnano materie letterarie e scientifiche.

 

          Art. 5.

     I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti relativi ad insegnamenti per i quali non è prevista, ai sensi del secondo comma del precedente art. 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario o non esiste il corrispondente ruolo transitorio ordinario, possono partecipare all'esame-colloquio di cui all'art. 3 della presente legge per passare, nei limiti stabiliti dalla annessa tabella, in cattedre di ruolo ordinario o a posti di ruolo transitorio ordinario esistenti in altri tipi di scuola.

     Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio che, per la cattedra o per il posto di ruolo transitorio ordinario cui chiedono di passare, si trovino nelle condizioni previste nel terzo comma del precedente art. 3.

 

          Art. 6.

     I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio sono collocati nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione dei risultati degli esami, e quelli che sono dispensati dagli esami, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     I professori passati al ruolo ordinario o al ruolo transitorio ordinario sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico, e della successiva carriera, viene attribuita l'anzianità a decorrere dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nel ruolo speciale transitorio.

     La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, agli insegnanti che dopo la loro iscrizione nel ruolo speciale transitorio risultino vincitori di un concorso ordinario. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non vi è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se vi è stato cambiamento di cattedra.

     Detti insegnanti conservano in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio.

 

          Art. 7.

     I professori di ruolo speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari.

     I professori passati, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, a cattedre di ruolo ordinario o nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto occupato, fino a quando non siano disponibili le cattedre stesse; si fa eccezione per i professori di ruolo speciale transitorio delle prime classi dei Licei scientifici, degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici, i quali potranno rimanere nel posto occupato fino a quando non saranno indetti i concorsi per le cattedre che saranno eventualmente istituite per tali classi.

 

          Art. 8.

     Per i professori di ruolo speciale transitorio provenienti a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario, ai quali si applica il disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge e per quelli, che già di ruolo, passino ad altra cattedra per effetto della legge 23 maggio 1956, n. 505, valgono a tutti gli effetti, le norme sui passaggi di ruolo dei professori appartenenti ai ruoli ordinari.

 

          Art. 9.

     I professori di ruolo speciale transitorio che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o per non averli superati, non ottengano il passaggio nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Per il raggiungimento dell'anzianità di servizio richiesta nel secondo comma del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il passaggio al coefficiente superiore, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato in aggiunta al servizio non di ruolo nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

     Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo altrettante cattedre nel relativo ruolo vanno considerate non disponibili ai fini dei concorsi.

 

          Art. 10.

     Con le modalità indicate nel precedente art. 2 sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale insegnante tecnico-pratico degli Istituti di istruzione media tecnica, nonchè del personale tecnico degli Istituti di istruzione artistica, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000.

     Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale tecnico degli Istituti di istruzione media tecnica che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

     In luogo dei posti soppressi ai sensi del primo comma, sono istituiti posti di ruolo ordinario.

 

          Art. 11.

     Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli Istituti di istruzione media tecnica, nonchè del personale tecnico degli Istituti e Scuole d'arte, ai posti istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo, sono indetti esami, consistenti in una prova pratica integrata da un colloquio, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente art. 3. Dai predetti esami sono dispensati gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio, che abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnanti tecnico-pratici di ruolo ordinario almeno 60 punti, con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame. [3]

     Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto Ministeriale di approvazione degli esami stessi, e gli insegnanti tecnico-pratici, che sono dispensati da tali esami, a decorrere dal 1° ottobre 1957. A detto personale è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, l'anzianità maturata dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nei ruoli speciali transitori. [4]

     Coloro che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti commi, o per non averli superati, non conseguano la nomina nel ruolo ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e la loro anzianità di servizio viene computata come è detto nel precedente articolo 9. In tal caso altrettanti posti nel relativo ruolo saranno considerati non disponibili ai fini dei concorsi.

 

          Art. 12.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-1958 si provvederà a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 13.

     In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i professori di ruolo speciale transitorio che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono trattenuti in servizio sino a che tale legge avrà avuto attuazione nei loro riguardi. Successivamente essi potranno chiedere di sostenere l'esame-colloquio previsto al precedente art. 3.

 

 

Tabella dei passaggi ad insegnamenti corrispondenti in altri tipi di scuola

Insegnamenti e scuole dai quali è ammesso il passaggio

Insegnamenti e scuole ai quali è ammesso il passaggio

1. Italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dei Licei scientifici e Istituti magistrali.

Italiano, latino, storia, geografia nella Scuola media. Italiano, storia e geografia nelle Scuole secondarie di avviamento, nelle Scuole tecniche e professionali femminili.

2. Lingua straniera nella classe di collegamento dei Licei scientifici, nelle Scuole professionali femminili e negli Istituti tecnici commerciali e per geometri (1ª lingua).

Lingua straniera nella Scuola media (ruolo transitorio ordinario).

3. Matematica nelle classi di collegamento del Liceo scientifico.

Matematica nella Scuola media.

4. Pedagogia nelle Scuole di magistero professionale per la donna.

Filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali.

5. Matematica e fisica negli Istituti tecnici agrari.

Matematica e fisica negli Istituti tecnici commerciali e per geometri e negli Istituti tecnici industriali.

6. Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli Istituti tecnici industriali.

Disegno tecnico negli Istituti tecnici industriali.

7. Scienze naturali e geografia generale negli Istituti tecnici industriali.

Scienze naturali e geografia generale negli Istituti tecnici commerciali e per geometri.

8. Zootecnica negli Istituti tecnici agrari.

Agricoltura negli Istituti tecnici agrari.

9. Italiano, storia e geografia nella 1ª classe degli Istituti tecnici.

Italiano, storia e geografia nelle Scuole secondarie di avviamento, nelle Scuole tecniche e professionali femminili; italiano, latino, storia e geografia nella Scuola media.

10. Economia domestica nella Scuola media.

Economia domestica, nozioni di contabilità elementi di merceologia, disegno professionale nelle Scuole di avviamento professionale femminile.

11. Disegno e disegno architettonico e ornamentale negli Istituti tecnici per geometri e negli Istituti tecnici commerciali.

Disegno nelle Scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).

12. Disegno nelle prime classi degli Istituti tecnici industriali.

Disegno nelle Scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 2 aprile 1958, n. 303.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 15 gennaio 1960, n. 16.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 15 gennaio 1960, n. 16.