§ 57.7.213 - Legge 2 aprile 1958, n. 303.
Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:02/04/1958
Numero:303


Sommario
Art. 1.      L'art. 3, comma terzo, della legge 12 agosto 1957, n. 799, dal titolo "Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocamento nei ruoli ordinari di [...]
Art. 2. 


§ 57.7.213 - Legge 2 aprile 1958, n. 303. [1]

Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari.

(G.U. 14 aprile 1958, n. 90)

 

     Art. 1.

     L'art. 3, comma terzo, della legge 12 agosto 1957, n. 799, dal titolo "Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori" risulta così modificato:

     "... a) siano in possesso della idoneità o abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre; b) abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova di cui al precedente comma con qualifiche non inferiori a "valente" e risultino forniti di titolo di abilitazione per esami relativo alle materie costituenti la cattedra o l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano o siano in possesso di titolo abilitante per la cattedra di ruolo ordinario o l'insegnamento di ruolo transitorio ordinario cui aspirano. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario".

 

          Art. 2. [2]

     Ai fini del trasferimento su domanda il servizio effettivamente prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in applicazione della legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modifiche ed estensioni, è valutabile con lo stesso punteggio con cui è valutato il servizio prestato nel ruolo ordinario.

     La stessa valutazione è attribuita ai fini del comma precedente al servizio prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n. 505, e della legge 8 febbraio 1957, n. 36.

     Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio, riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore, è stabilito in misura uguale a quello attribuito alle qualifiche riferite al servizio prestato nel ruolo ordinario.

     Il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato per intero ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di capo di istituto e della relativa valutazione dei titoli [3] .

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 11 dicembre 1962, n. 1700.

[3]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 11 dicembre 1962, n. 1700, ne testo stabilito dall'art. unico della L. 19 dicembre 1967, n. 1230.