§ 57.7.25f - Legge 11 dicembre 1962, n. 1700.
Modifica dell'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303 circa la valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:11/12/1962
Numero:1700


Sommario
Art. unico.      L'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, è sostituito dal seguente


§ 57.7.25f - Legge 11 dicembre 1962, n. 1700. [1]

Modifica dell'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303 circa la valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari.

(G.U. 27 dicembre 1962, n. 329).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini del trasferimento su domanda il servizio effettivamente prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in applicazione della legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modifiche ed estensioni, è valutabile con lo stesso punteggio con cui è valutato il servizio prestato nel ruolo ordinario.

     La stessa valutazione è attribuita ai fini del comma precedente al servizio prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n. 505, e della legge 8 febbraio 1957, n. 36.

     Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio, riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore, è stabilito in misura uguale a quello attribuito alle qualifiche riferite al servizio prestato nel ruolo ordinario.

     Il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato per intero ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di capo di istituto e della relativa valutazione dei titoli" [2].


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Capoverso così sostituito dall'art. unico della L. 19 dicembre 1967, n. 1230.