§ 57.7.180 - Legge 23 maggio 1956, n. 505.
Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:23/05/1956
Numero:505


Sommario
Art. 1.      Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami non posteriori a quelli banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno [...]
Art. 2.      Gli insegnanti non di ruolo degli istituti d'istruzione artistica che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 1954, a norma del decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, e del regio [...]
Art. 3.      I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari conseguita entro i termini di tempo [...]
Art. 4.      Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, in possesso della idoneità all'insegnamento della filosofia e della storia conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i [...]
Art. 5.      Gli insegnanti non di ruolo o di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità per cattedre di ruolo A che non ottengano il collocamento in ruolo ai sensi del precedente art. 1, possono [...]
Art. 6.      Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sarà utilizzato, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di [...]
Art. 7.      Il collocamento in ruolo di cui ai precedenti articoli sarà disposto secondo l'ordine di graduatorie compilate, per ciascun ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato [...]
Art. 8.      La compilazione delle graduatorie per gli ingegnanti di cui al precedente art. 5 avviene, in base al voto dell'idoneità conseguita, nel modo seguente:
Art. 9.      Gli insegnanti idonei a cattedre di scuole tecniche e scuole professionali femminili che per mancanza di posti non ottengono l'assegnazione, sono collocati in corrispondenti cattedre delle [...]
Art. 10.      Gli insegnanti di ruolo nelle scuole materne ed elementari e gli istitutori di ruolo nei Convitti nazionali, in possesso dell'idoneità di cui all'art. 1, possono chiedere di essere collocati nei [...]
Art. 11.      Per la determinazione del posto di graduatoria nel caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.
Art. 12.      A favore degli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A, che nell'attuazione della presente legge non possano essere assegnati alla cattedra cui aspirano e pertanto restino o siano [...]
Art. 13.      Agli insegnanti collocati in ruolo per effetto della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Art. 14.      Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico non di ruolo delle scuole d'istruzione artistica in possesso di idoneità a posti di [...]
Art. 15.      Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori, relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, che siano forniti di [...]
Art. 16.      Gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica iscritti nei ruoli speciali transitori che siano forniti di [...]
Art. 17.      Per gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di istruzione media tecnica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio e per il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica di [...]
Art. 18.      Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della domanda.


§ 57.7.180 - Legge 23 maggio 1956, n. 505. [1]

Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre.

(G.U. 15 giugno 1956, n. 147)

 

     Art. 1.

     Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami non posteriori a quelli banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole di istruzione secondaria o abbiano esercitato la funzione di assistente universitario ordinario, straordinario o incaricato sono collocati, a domanda, nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce, sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppo di materie, del numero delle cattedre di cui all'annessa tabella e di quelle che si renderanno disponibili per effetto del secondo comma del successivo art. 3 e dell'art. 6.

     Ai fini di cui al precedente comma sono considerati idonei, a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1132, coloro che in concorso a cattedre per titoli ed esami abbiano riportato la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma non siano stati compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di cattedre messe a concorso.

 

          Art. 2.

     Gli insegnanti non di ruolo degli istituti d'istruzione artistica che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 1954, a norma del decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, l'idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole d'istruzione artistica sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, collocati nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce.

 

          Art. 3.

     I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari conseguita entro i termini di tempo previsti dall'art. 1 possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale l'idoneità posseduta si riferisce.

     Il numero delle cattedre lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario passati, a sensi del comma precedente, ad altra cattedra, è messo a disposizione degli aspiranti indicati nei precedenti articoli, in aggiunta al contingente stabilito dall'annessa tabella per le rispettive materie o gruppi di materie e sarà comunque allo stesso fine utilizzato anche nel caso in cui dette cattedre si riferiscano a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso scopo, sono soppressi, sempre che si riferiscano ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, i posti lasciati vacanti dai professori di ruolo speciale transitorio passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

 

          Art. 4.

     Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, in possesso della idoneità all'insegnamento della filosofia e della storia conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i termini di tempo previsti dall'art. 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

     Analogamente si procederà nei confronti degli insegnanti ciechi in possesso, nei termini sopradetti, della idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, che non ottengano il collocamento in ruolo per insufficienza del numero delle cattedre indicate, per tali materie, nell'annessa tabella.

 

          Art. 5.

     Gli insegnanti non di ruolo o di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità per cattedre di ruolo A che non ottengano il collocamento in ruolo ai sensi del precedente art. 1, possono chiedere la nomina nel ruolo dei professori straordinari per cattedre di ruolo B, ove siano, per questa ultima, forniti di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato, e semprechè, nel caso in cui l'idoneità posseduta si riferisca a cattedra costituita da più materie, almeno una di queste coincida con la materia o con una delle materie della cattedra cui aspirano. Titoli validi per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, sono quelli indicati nelle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229.

     Restano fermi per detti insegnanti, ove risultino compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, i diritti loro derivanti dalla inclusione nelle graduatorie medesime.

 

          Art. 6.

     Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sarà utilizzato, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di materie, il contingente delle cattedre che si renderà in ciascun ruolo vacante in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe, anche quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso fine sarà utilizzato altresì il contingente delle cattedre lasciate vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, e dai professori appartenenti al gruppo A, ruolo A, grado 6°, ai quali viene estesa la facoltà di chiedere il collocamento a riposo ai sensi della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe.

 

          Art. 7.

     Il collocamento in ruolo di cui ai precedenti articoli sarà disposto secondo l'ordine di graduatorie compilate, per ciascun ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

     Coloro che risultino già compresi nelle graduatorie ad esaurimento, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti gli aspiranti nell'assegnazione alla cattedra per cui sono in attesa di nomina.

 

          Art. 8.

     La compilazione delle graduatorie per gli ingegnanti di cui al precedente art. 5 avviene, in base al voto dell'idoneità conseguita, nel modo seguente:

     a) sono inclusi nella graduatoria di cui all'art. 7 gli insegnanti forniti di idoneità, per cattedra di ruolo A comprensiva di tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo B

     b) gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A non comprendente tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo B sono inclusi in distinte e successive graduatorie in base al numero delle materie coincidenti delle due cattedre.

     Per il conferimento delle cattedre le graduatorie vengono utilizzate nell'ordine indicato nel precedente comma.

     Ai fini di cui al presente articolo possono essere prese in considerazione anche idoneità diverse quando le materie cui essi si riferiscono coincidano almeno in parte con le materie costituenti la cattedra di ruolo B cui si aspira. In tal caso, gli aspiranti vengono graduati in base al punteggio risultante dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole idoneità prodotte, divisa per il numero delle idoneità stesse.

 

          Art. 9.

     Gli insegnanti idonei a cattedre di scuole tecniche e scuole professionali femminili che per mancanza di posti non ottengono l'assegnazione, sono collocati in corrispondenti cattedre delle scuole di avviamento professionale.

 

          Art. 10.

     Gli insegnanti di ruolo nelle scuole materne ed elementari e gli istitutori di ruolo nei Convitti nazionali, in possesso dell'idoneità di cui all'art. 1, possono chiedere di essere collocati nei ruoli per l'insegnamento secondario, ai sensi della presente legge, nei posti disponibili dopo l'assunzione degli idonei che non ricoprano posti statali di ruolo.

 

          Art. 11.

     Per la determinazione del posto di graduatoria nel caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

     Ai fini del conferimento delle cattedre disponibili per ciascuna materia o gruppi di materie, si osservano le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, per fatti di guerra o per cause di servizio.

 

          Art. 12.

     A favore degli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A, che nell'attuazione della presente legge non possano essere assegnati alla cattedra cui aspirano e pertanto restino o siano assegnati a cattedra diversa, è concessa, per un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, la riserva di un quinto delle cattedre di ruolo A, cui si riferisce l'idoneità posseduta, che risulteranno vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. Tali cattedre verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria ad esse relativa.

 

          Art. 13.

     Agli insegnanti collocati in ruolo per effetto della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

 

          Art. 14.

     Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico non di ruolo delle scuole d'istruzione artistica in possesso di idoneità a posti di assistente, capo officina, istruttore pratico, e insegnante tecnico pratico, conseguita entro il 31 dicembre 1954, in concorsi per esami che, per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio nelle anzidette scuole sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nominati in prova nel ruolo cui l'idoneità da essi posseduta si riferisce.

     Gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico collocati in ruolo ai sensi del precedente comma, conseguono l'iscrizione al grado iniziale dopo sei mesi di prova.

 

          Art. 15.

     Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori, relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, che siano forniti di idoneità conseguita, in concorsi a cattedre per titoli ed esami per le materie costituenti il posto da essi occupato, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario, conservando come assegno personale riassorbibile la eventuale eccedenza di retribuzione percepita nel ruolo speciale transitorio. A tale scopo, i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti e scuole di istruzione artistica i quali siano stati dichiarati eleggibili in concorso a cattedre.

     I professori di cui ai precedenti commi completano nel ruolo ordinario il periodo di prova, ove non l'abbiano già favorevolmente compiuto nei ruoli speciali transitori. A coloro che hanno compiuto la prova compete, all'atto della collocazione nel ruolo ordinario, il trattamento economico previsto per il ruolo relativo alla cattedra occupata, a partire dal coefficiente successivo a quello di straordinario.

     Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transitorio e provenienti dal ruolo ordinario i quali, per effetto della presente legge, passino al ruolo ordinario, per la cattedra corrispondente all'insegnamento nel quale prestano servizio di ruolo speciale transitorio, sono inquadrati nel grado e con l'anzianità maturati a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori.

 

          Art. 16.

     Gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica iscritti nei ruoli speciali transitori che siano forniti di idoneità a posti di assistente, capo officina, istruttore pratico e insegnante tecnico pratico, conseguita entro il 31 dicembre 1954, in concorso per esami, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario per il posto cui l'idoneità stessa si riferisce. A tale scopo i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituiti altrettanti posti di ruolo ordinario.

 

          Art. 17.

     Per gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di istruzione media tecnica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio e per il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio, forniti di idoneità diversa da quella relativa al posto di cui sono titolari, è valido il disposto dell'art. 3 della presente legge.

 

          Art. 18.

     Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della domanda.

 

 

     TABELLA

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.