§ 57.6.15 - Legge 8 luglio 1956, n. 782.
Trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:08/07/1956
Numero:782


Sommario
Art. 1.      Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili, previste ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889, possono essere [...]
Art. 2.      Gli istituti tecnici femminili hanno lo scopo di preparare all'esercizio delle attività tecniche più proprie della donna.
Art. 3.      Il corso degli studi negli istituti tecnici femminili ha la durata di un quinquennio.
Art. 4.      Al termine del quinquennio si sostengono gli esami di Stato per la abilitazione professionale alle attività tecniche femminili e si consegue il relativo diploma.
Art. 5.      I diplomi di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici femminili hanno pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali dà adito il diploma di abilitazione delle [...]
Art. 6.      Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati gli istituti tecnici femminili [...]
Art. 7.      La spesa complessiva derivante dalla trasformazione prevista dal citato art. 1 della presente legge non dovrà superare quella che lo Stato sostiene attualmente per il mantenimento delle scuole [...]
Art. 8.      Per quanto non è previsto dalla presente legge, gli istituti tecnici femminili sono regolati dalle norme relative agli istituti tecnici industriali, contenute nella legge 15 giugno 1931, n. 889, [...]
Art. 9.      Il personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole di magistero professionale per la donna, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, o da nominare in base ai concorsi [...]


§ 57.6.15 - Legge 8 luglio 1956, n. 782. [1]

Trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili.

(G.U. 2 agosto 1956, n. 192)

 

     Art. 1.

     Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili, previste ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889, possono essere trasformate in istituti tecnici femminili i quali sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti.

     Nulla è innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna.

 

          Art. 2.

     Gli istituti tecnici femminili hanno lo scopo di preparare all'esercizio delle attività tecniche più proprie della donna.

     Essi hanno di regola, un indirizzo generale diretto alla preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili e possono assumere indirizzi specializzati in relazione a settori della tecnica interessanti le suddette attività e alle particolari esigenze della vita economica.

 

          Art. 3.

     Il corso degli studi negli istituti tecnici femminili ha la durata di un quinquennio.

     Nell'indirizzo generale sono impartiti i seguenti insegnamenti:

     Religione, Educazione fisica - Italiano - Storia - Geografia - Scienze naturali - Chimica - Merceologia - Pedagogia - Storia dell'Arte - Lingua straniera - Disegno - Matematica - Contabilità - Fisica - Educazione civica, legislazione e servizi sociali - Igiene e Puericultura - Economia domestica - Esercitazioni pratiche.

     Le materie d'insegnamento teorico e pratico degli indirizzi specializzati sono determinate a norma dell'art. 10 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministero della pubblica istruzione.

     Gli orari e i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale e degli indirizzi specializzati sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 4.

     Al termine del quinquennio si sostengono gli esami di Stato per la abilitazione professionale alle attività tecniche femminili e si consegue il relativo diploma.

     Non possono essere ammesse a tale esame le alunne che non abbiano frequentato almeno l'ultimo anno del corso.

 

          Art. 5.

     I diplomi di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici femminili hanno pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali dà adito il diploma di abilitazione delle scuole di magistero professionale per la donna.

     I diplomi predetti, in quanto titoli di studio di istituti medi di istruzione di secondo grado, hanno gli stessi effetti professionali riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri istituti tecnici.

     Tutte le immatricolazioni all'Università effettuate con riserva sul fondamento della legge 10 dicembre 1953, n. 934, prorogata dalla legge 15 maggio 1954, n. 245, sono convalidate.

 

          Art. 6.

     Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati gli istituti tecnici femminili derivati dalla trasformazione di cui all'art. 1 della presente legge, il numero dei loro corsi completi e la tabella organica di ciascun istituto con l'indicazione degli orari d'obbligo e sarà altresì determinato il contributo dello Stato occorrente per il funzionamento degli istituti stessi.

 

          Art. 7.

     La spesa complessiva derivante dalla trasformazione prevista dal citato art. 1 della presente legge non dovrà superare quella che lo Stato sostiene attualmente per il mantenimento delle scuole da trasformare.

 

          Art. 8.

     Per quanto non è previsto dalla presente legge, gli istituti tecnici femminili sono regolati dalle norme relative agli istituti tecnici industriali, contenute nella legge 15 giugno 1931, n. 889, eccezion fatta per l'ultimo comma dell'art. 54 e per l'ultimo comma dell'art. 61.

 

          Art. 9.

     Il personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole di magistero professionale per la donna, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, o da nominare in base ai concorsi indetti prima della stessa data per posti di ruolo nelle predette scuole, è inquadrato nei ruoli degli istituti tecnici femminili, nei posti corrispondenti, in base al giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Il personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi in servizio nelle scuole predette e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato una adeguata preparazione e una particolare capacità didattica, potrà essere inquadrato nei ruoli degli istituti femminili, su proposta motivata dal Consiglio di amministrazione di ciascuno di essi e previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale a colloquio su argomenti attinenti al posto da coprire.

     Con analoga procedura viene inquadrato il personale insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse che, per effetto di concorso, sia stato assunto nei ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionali per la donna.

     Il personale inquadrato nel ruolo degli istituti tecnici femminili conserva i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

     Il personale non inquadrato nonchè quello di ruolo speciale transitorio continua ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente a prestare servizio negli istituti tecnici femminili. Esso può peraltro essere trasferito nelle scuole professionali femminili isolate e in altri tipi di scuole in cui, per legge, è previsto il passaggio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.