§ 52.3.48 – D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 674.
Sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:25/03/1948
Numero:674


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso il Ministero del tesoro un Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non ancora definiti all'entrata in vigore del [...]
Art. 2.      Ad assistere il commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto di un [...]
Art. 3.      Alle dipendenze del commissario è costituito un ufficio di segreteria composto di personale nominato dal Ministro per il tesoro scelto fra gli impiegati di ruolo del [...]
Art. 4.      Agli effetti del presente decreto la denominazione "contratti di guerra" comprende oltre i contratti stipulati ed approvati anche quelli soltanto stipulati, nonchè gli [...]
Art. 5.      Alla sistemazione ed alla liquidazione dei contratti di guerra il commissario provvede su proposta delle Amministrazioni competenti o su richiesta degli interessati pel [...]
Art. 6.      In materia di contributi il commissario ha facoltà
Art. 7.      Nella esplicazione dei poteri conferitigli ai sensi degli articoli 5 e 6 il commissario si ispira a criteri di equità in relazione a tutti gli elementi e situazioni di [...]
Art. 8.      La deliberazione del commissario è notificata all'interessato, il quale potrà impugnarla innanzi al Consiglio di Stato per illegittimità entro il termine di sessanta [...]
Art. 9.      Se la deliberazione del commissario è accettata dall'interessato, o non è impugnata nel termine di cui al primo comma del precedente art. 8, il commissario ne dà [...]
Art. 10.      Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i contratti di guerra non ancora definiti alla data suindicata dovranno [...]
Art. 11.      Decorso il termine indicato nel primo comma del precedente articolo, i diritti, le azioni e le ragioni che potevano competere al privato in relazione ai contratti di [...]
Art. 12.      Chiunque omette o altera scientemente nella denuncia dati a elementi essenziali in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 10, è punito, se il fatto non costituisce un più [...]
Art. 13.      La denuncia è trasmessa a cura della segreteria del Commissariato all'Amministrazione interessata perchè ne completi la documentazione e senza ritardo la restituisca con [...]
Art. 14.      Il commissario può disporre le indagini e gli accertamenti che ritenga necessari e delegarne la esecuzione ad uno o più componenti del Comitato che lo assiste o [...]
Art. 15.      Le deliberazioni del commissario che definiscono i rapporti contemplati nel presente decreto sono registrate con tassa fissa di registro. Sono parimenti assoggettati a [...]
Art. 16.      Quando risulti provata la impossibilità di far fronte ad impegni improrogabili di gestione, il Ministro per il tesoro può concedere anticipazioni provvisorie in misura [...]
Art. 17.      Le spese per il funzionamento del Commissariato, del Comitato e dell'Ufficio di segreteria fanno carico al bilancio del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro [...]
Art. 18.      I giudizi ordinari ed arbitrali relativi ai contratti di guerra di cui alla presente legge, nei quali non sia intervenuta sentenza, sono estinti. Il giudice della causa [...]
Art. 19.      Nei casi in cui sia intervenuta sentenza anche parziale, il procedimento seguirà il su corso avanti il giudice competente. Il giudice pronunciando definitivamente terrà [...]
Art. 20.      Per la esecuzione del presente decreto il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel proprio bilancio le variazioni occorrenti istituendo apposito capitolo di [...]
Art. 21.      Sono abrogate le disposizioni che risultino incompatibili con le norme del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella [...]


§ 52.3.48 – D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 674. [1]

Sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi.

(G.U. 15 giugno 1948, n. 137).

 

     Art. 1.

     E' istituito presso il Ministero del tesoro un Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non ancora definiti all'entrata in vigore del presente decreto e per il recupero dei contributi concessi dalle Amministrazioni statali per costruzione, potenziamento, miglioramento, decentramento o altro spostamento di impianti o di attrezzature in relazione ai contratti di guerra.

     Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 2.

     Ad assistere il commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto di un magistrato dell'ordine giudiziario, di un magistrato del Consiglio di Stato, di un magistrato della Corte dei conti, di un avvocato dello Stato, tutti di grado non inferiore al 4°, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, di un funzionario della Direzione generale del Tesoro, di un funzionario del Ministero dell'industria e commercio di grado non inferiore al 6°, di un funzionario per ciascuna delle amministrazioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di due rappresentanti dell'industria designati dal Ministero dell'industria e commercio.

     Il Comitato è presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati che ne fanno parte che potrà farsi sostituire da altro membro magistrato.

     Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno sette membri e semprechè vi partecipino un magistrato e un rappresentante dell'industria.

     Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

     Qualora il commissario non ritenga opportuno di attenersi in tutto od in parte alle deliberazioni del Comitato, dovrà motivare nel decreto di liquidazione le ragioni del diverso provvedimento.

 

          Art. 3.

     Alle dipendenze del commissario è costituito un ufficio di segreteria composto di personale nominato dal Ministro per il tesoro scelto fra gli impiegati di ruolo del Ministero del tesoro e delle Amministrazioni militari.

     Il dirigente è scelto fra il personale di ruolo della Ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 4.

     Agli effetti del presente decreto la denominazione "contratti di guerra" comprende oltre i contratti stipulati ed approvati anche quelli soltanto stipulati, nonchè gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autorità e simili, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra, ferme restando le disposizioni delle leggi sulle requisizioni.

 

          Art. 5.

     Alla sistemazione ed alla liquidazione dei contratti di guerra il commissario provvede su proposta delle Amministrazioni competenti o su richiesta degli interessati pel tramite di dette Amministrazioni sentito il Comitato di cui all'art. 2.

     A tal fine il commissario ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari per la sistemazione e la liquidazione dei contratti ed in particolare:

     a) di disporre la sospensione, la proroga o la rescissione totale o parziale dei contratti;

     b) di dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di esecuzione;

     c) di ridurre o trasformare i contratti, anche quanto all'oggetto della prestazione, all'uopo prorogando i termini e modificando i prezzi e le condizioni contrattuali e dando alle competenti amministrazioni le disposizioni occorrenti;

     d) di provvedere in ordine ai materiali assegnati per la esecuzione dei contratti, quando siano tuttora disponibili.

     Nell'esercizio di tale facoltà il commissario può disporre la eventuale revoca della assegnazione o cessione dei materiali tuttora disponibili, il passaggio ad Amministrazioni pubbliche, a privati, compreso il contraente, o a consorzi, di materie prime, di semilavorati o di prodotti finiti, anche a compenso totale o parziale dei crediti delle amministrazioni o delle ditte fornitrici, determinando il prezzo e le condizioni di cessione, anche in deroga alle norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

     Per i materiali destinati o comunque assegnati per la esecuzione dei contratti, che non siano stati utilizzati nella esecuzione stessa e per i quali non siasi disposto a norma della lettera d), si applicano le norme contenute nell'art. 1, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 330, salvo al commissario di tenere conto, nella liquidazione e sistemazione dei contratti di guerra, delle somme che le ditte abbiano corrisposte o siano tenute a corrispondere a titolo di profitti eccezionali di contingenza, ai sensi delle disposizioni sopra indicate;

     e) di eseguire la liquidazione generale del contratto e di determinare gli indennizzi dovuti per i provvedimenti eventualmente adottati ai sensi delle precedenti lettere a), c), d).

     E' esclusa la liquidazione del danno di guerra che sarà liquidato nelle forme ordinarie, nonchè qualsiasi pretesa fondata sul ritardo della liquidazione, tenuto conto tuttavia della quota di mancato ammortamento che si sarebbe realizzata con la esecuzione del contratto rescisso, ridotto o trasformato, anche per il periodo successivo alla interruzione della prestazione degli impianti e delle attrezzature non altrimenti utilizzabili.

     E' in ogni caso esclusa la liquidazione del mancato utile. Con le stesse facoltà sono sistemati e liquidati dal commissario i contratti di guerra da eseguirsi fuori del territorio metropolitano e quelli relativi a contraenti stranieri che siano regolati dalle leggi italiane.

 

          Art. 6.

     In materia di contributi il commissario ha facoltà:

     a) di disporre, tenuto conto delle pattuizioni intervenute e della situazione successivamente determinatasi, l'annullamento, il recupero o l'abbuono totale o parziale dei contributi concessi dalle Amministrazioni statali per costruzione, potenziamento, ampliamento, accentramento, decentramento o altro spostamento di impianti o di attrezzature in relazione ai contratti di guerra;

     b) di stabilire le modalità di recupero, concedendo eventualmente rateizzazioni anche senza interessi per un periodo non superiore al quinquennio con decorrenza dalla data della liquidazione.

     Non si fa luogo al recupero di contributi investiti conformemente alle condizioni contrattuali, quando gli impianti o le attrezzature siano stati distrutti da azioni di guerra. Nel caso di parziali distruzioni per azioni di guerra, non si fa luogo al recupero limitatamente alla parte riferibile agli impianti o alle attrezzature distrutte.

     In questo caso il commissario denuncia l'entità dei contributi non recuperati all'Amministrazione finanziaria che ne imputa il corrispondente importo all'eventuale risarcimento dei danni di guerra.

     Il commissario può autorizzare la ditta a liberarsi dall'obbligo di restituire i contributi mediante la cessione, a favore dello Stato, di impianti o macchinari allestiti o acquistati con il suo concorso finanziario per valore pari a quello dei contributi.

 

          Art. 7.

     Nella esplicazione dei poteri conferitigli ai sensi degli articoli 5 e 6 il commissario si ispira a criteri di equità in relazione a tutti gli elementi e situazioni di fatto e di diritto che ritiene opportuno valutare caso per caso.

     Gli eventuali accordi già intervenuti e non ancora approvati o che vengano conclusi dopo la entrata in vigore del presente decreto per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra sono sottoposti alle determinazioni del commissario che provvede con i poteri attribuitigli dal presente decreto.

     Il commissario può tenere conto degli atti amministrativi compiuti dal sedicente governo della repubblica sociale italiana e di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riferentisi ai contratti sottoposti al suo esame, oppure dichiararne la invalidità, a norma del decreto stesso, senza l'osservanza dei termini stabiliti dalle successive proroghe a detto decreto.

 

          Art. 8.

     La deliberazione del commissario è notificata all'interessato, il quale potrà impugnarla innanzi al Consiglio di Stato per illegittimità entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.

     Entro lo stesso termine potranno essere proposte, in contraddittorio del Ministero del tesoro, avanti il Tribunale di Roma, le azioni relative alla liquidazione e agli indennizzi di cui alla lettera e) del precedente art. 5 e ogni altra azione conseguente alla violazione di diritti in dipendenza dei provvedimenti adottati dal commissario.

 

          Art. 9.

     Se la deliberazione del commissario è accettata dall'interessato, o non è impugnata nel termine di cui al primo comma del precedente art. 8, il commissario ne dà comunicazione al Ministro per il tesoro ed al Ministro interessato, per la esecuzione da effettuarsi con apposito decreto del Ministro per il tesoro.

     La deliberazione del commissario, divenuta esecutiva per accettazione, mancata impugnazione o concessione di esecuzione provvisoria, a termini del comma successivo, costituisce titolo per la iscrizione ipotecaria a garanzia del credito dello Stato eventualmente con essa riconosciuto.

     La impugnazione della deliberazione del commissario ne sospende l'esecuzione, ma nel caso che ne ravvisi la necessità e l'opportunità, il Ministro per il tesoro di concerto col Ministro competente, può disporne l'esecuzione totale o parziale mediante decreto anche in pendenza del termine per la impugnazione e durante il giudizio.

 

          Art. 10.

     Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i contratti di guerra non ancora definiti alla data suindicata dovranno essere denunciati al commissario dagli interessati.

     La denuncia deve contenere distintamente per ogni contratto:

     1) l'indicazione dell'autorità committente, della forma e della data del contratto;

     2) la indicazione della natura e dell'oggetto del contratto, dei quantitativi, dei prezzi unitari e complessivi (specificando se i prezzi stessi sono da considerarsi provvisori o definitivi) e dei termini di adempimento effettivamente osservati;

     3) la indicazione della specie e delle quantità delle materie prime ricevute dalle Amministrazioni committenti e di quelle ottenute per assegnazione relativamente ai vari contratti, specificando:

     a) quelle delle quali non sia ancora eventualmente stato effettuato il pagamento;

     b) quelle che non siano state impiegate nella esecuzione di contratti e l'uso fattone;

     4) lo stato di avanzamento delle lavorazioni alla data della interruzione della esecuzione e della entrata in vigore del presente decreto;

     5) la determinazione degli anticipi, dei contributi, degli acconti ricevuti relativamente ad ogni contratto e la indicazione delle rispettive date e dei crediti residuali, parimenti distinti per ogni contratto, nonchè delle eventuali penalità già contestate;

     6) l'estratto conto globale con la indicazione del credito complessivo, dell'eventuale debito verso lo Stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle successive anticipazioni ricevute ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, o di altre disposizioni.

     Qualora le cifre esposte nell'estratto conto non risultino da accordi già definitivamente conclusi con le Amministrazioni committenti, ma rappresentino soltanto una somma presunta o pretesa, la ditta denunciante è tenuta ad indicare specificatamente gli elementi presi a base del calcolo e la documentazione relativa;

     7) la indicazione delle eventuali indennità riscosse per danni di guerra e delle eventuali denuncie presentate per tale titolo;

     8) tutte le altre indicazioni che la ditta ritenga utili per dimostrare il proprio credito.

     La denuncia, corredata di un elenco dei documenti allegati, deve essere presentata alla segreteria del Commissariato in triplice esemplare, uno dei quali è restituito alla ditta a prova di ricevuta.

     La denuncia può essere presentata dall'Amministrazione, qualora vi abbia interesse, anche dopo scaduto il termine di centottanta giorni di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 11.

     Decorso il termine indicato nel primo comma del precedente articolo, i diritti, le azioni e le ragioni che potevano competere al privato in relazione ai contratti di guerra non denunciati, si intendono ad ogni effetto decaduti.

     Chi provi di non aver potuto provvedere alla denuncia nei termini per assoluta impossibilità derivata dalla guerra, può presentare istanza di essere rimesso in termine fino a tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito la presentazione della denuncia. L'istanza è proposta al commissario che provvede sentito il Comitato di cui all'articolo 2 e l'Amministrazione interessata.

     I diritti, le azioni e le ragioni derivanti dal contratto non denunciato sono in ogni caso e per tutte le parti, colpiti da decadenza decorsi cinque anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Chiunque omette o altera scientemente nella denuncia dati a elementi essenziali in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 10, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila.

 

          Art. 13.

     La denuncia è trasmessa a cura della segreteria del Commissariato all'Amministrazione interessata perchè ne completi la documentazione e senza ritardo la restituisca con le proposte di sistemazione e di liquidazione.

     Qualora la documentazione sia andata in tutto o in parte distrutta o smarrita per fatti di guerra o per cause connesse allo stato di guerra, il commissario decide se, in base ai documenti prodotti e ad ogni altro elemento che ritenga necessario caso per caso di richiedere, possa considerarsi raggiunta la prova della obbligazione. In questo caso la decisione del commissario sostituisce il parere della Commissiona prevista dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

 

          Art. 14.

     Il commissario può disporre le indagini e gli accertamenti che ritenga necessari e delegarne la esecuzione ad uno o più componenti del Comitato che lo assiste o dell'ufficio di segreteria, con la eventuale assistenza di esperti all'uopo incaricati dal commissario.

 

          Art. 15.

     Le deliberazioni del commissario che definiscono i rapporti contemplati nel presente decreto sono registrate con tassa fissa di registro. Sono parimenti assoggettati a tassa fissa di registro o ipotecaria, gli atti costitutivi di garanzia reale o personale e le iscrizioni ipotecarie dipendenti dai debiti accertati verso lo Stato.

     I documenti a corredo delle denuncie e dei ricorsi sono esenti dalle tasse di bollo.

     Le quote proporzionali delle imposte dirette o della imposta sull'entrata che risultassero pagate in eccedenza saranno restituite agli aventi diritto.

     I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e non registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, possono essere ancora registrati con la esenzione di cui all'art. 20 del decreto medesimo [2].

 

          Art. 16.

     Quando risulti provata la impossibilità di far fronte ad impegni improrogabili di gestione, il Ministro per il tesoro può concedere anticipazioni provvisorie in misura non superiore al 50% dei crediti vantati di cui si riconosca evidente la effettiva sussistenza.

     La domanda di anticipazione deve essere presentata all'Amministrazione competente, la quale, ove ravvisi le condizioni di cui al comma precedente, formula le sue proposte al commissario.

     Il commissario esprime il suo parere e lo comunica al Ministro e può disporre la costituzione di garanzie reali o personali anche di terzi. La concessione delle anticipazioni non pregiudica la deliberazione definitiva del commissario. In caso di mancato riconoscimento del credito le anticipazioni che non siano recuperabili su altre forniture in corso, sono recuperate con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

          Art. 17.

     Le spese per il funzionamento del Commissariato, del Comitato e dell'Ufficio di segreteria fanno carico al bilancio del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro stabilirà con suo decreto i compensi da corrispondersi al commissario e ai componenti del Comitato che lo assiste, nonchè ai funzionari di segreteria.

     Per sopperire alle spese di funzionamento del Commissariato, del Comitato e dell'Ufficio di segreteria, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad applicare sulle somme liquidate a favore delle ditte, una ritenuta in misura uguale per tutte, non superiore all'uno per mille, da imputare ad apposito capitolo del bilancio della entrata.

 

          Art. 18.

     I giudizi ordinari ed arbitrali relativi ai contratti di guerra di cui alla presente legge, nei quali non sia intervenuta sentenza, sono estinti. Il giudice della causa ne darà atto con ordinanza dalla cui data decorre il termine di centottanta giorni per la denuncia al commissario.

     Gli atti del giudizio saranno allegati alla documentazione di cui all'art. 10 del presente decreto, a cura delle parti od a richiesta del commissario.

     Le spese di parte relative ai giudizi estinti si intendono compensate. Le spese e gli onorari arbitrali da liquidarsi ai sensi dell'art. 814 del Codice di procedura civile sono a carico solidale delle parti, salvo rivalsa da proporre con le altre istanze avanti al commissario.

 

          Art. 19.

     Nei casi in cui sia intervenuta sentenza anche parziale, il procedimento seguirà il su corso avanti il giudice competente. Il giudice pronunciando definitivamente terrà conto della disposizione di cui all'art. 5 lettera e) della presente legge per cui, nella liquidazione del contratto di guerra, è in ogni caso escluso l'utile mancato.

     In tali casi cessa l'obbligo della denuncia di cui all'art. 10, restando le relative liquidazioni escluse dalla competenza degli organi istituiti col presente decreto.

 

          Art. 20.

     Per la esecuzione del presente decreto il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel proprio bilancio le variazioni occorrenti istituendo apposito capitolo di spesa e ad ordinare la eliminazione degli impegni precedentemente assunti sui bilanci dei competenti Ministeri.

 

          Art. 21.

     Sono abrogate le disposizioni che risultino incompatibili con le norme del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 73.

[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 24 ottobre 1949, n. 810.