§ 27.1.7 - D.Lgs.C.P.S. 28 aprile 1947, n. 330 .
Riordinamento dell'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:28/04/1947
Numero:330


Sommario
Art. 1.      L'art. 18 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Dall'importo dei profitti eccezionali di contingenza, accertati a mente dell'articolo precedente, è portata in detrazione la parte dei profitti medesimi che sia stata, eventualmente, compresa [...]
Art. 3.      Le disposizioni dell'art. 1 si applicano anche per i profitti eccezionali di contingenza conseguiti, dal 1° gennaio 1945, in dipendenza di situazioni di particolare vantaggio, determinate dal [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 27.1.7 - D.Lgs.C.P.S. 28 aprile 1947, n. 330 [1].

Riordinamento dell'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione.

(G.U. 21 maggio 1947, n. 114).

 

     Art. 1.

     L'art. 18 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, è sostituito dal seguente:

     "Sono avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza conseguiti dal 1° gennaio 1939 in dipendenza:

     a) dell'esercizio di qualsiasi attività in contrasto con le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio od il blocco delle merci e delle derrate, o la limitazione dei prezzi;

     b) delle rivalutazioni delle merci soggette a limitazione o disciplina dei prezzi, giacenti presso importatori, assegnatari, grossisti e distributori, a seguito di concessione di aumento dei prezzi. La stessa norma si applica in confronto dei produttori, limitatamente ai quantitativi che eccedano la consistenza necessaria per assicurare il normale andamento del ciclo produttivo;

     c) della realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, dei prodotti e dei materiali di proprietà o di interesse statale, provenienti anche da requisizione o da raccolta, ceduti a prezzo bloccato e non utilizzati per le forniture e per gli scopi, in genere, cui erano destinati; nonchè dalla realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, prodotti e materiali ceduti con determinazione 3 ottobre 1943, n. 752, del Commissario alla produzione bellica ("Gazzetta Ufficiale" n. 235, dell'8 ottobre 1943);

     d) della libera vendita delle merci soggette a regime vincolistico dei prezzi, in seguito a cessazione del regime stesso, limitatamente ai quantitativi in giacenza al momento di tale cessazione.

     Sono, altresì, avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza, che, pur non rientrando nei casi previsti nel comma precedente, prendano origine da ogni attività diretta a trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra e dagli eventi con la medesima connessi, o siano il frutto di un improvvisato affarismo, sorto in relazione agli eventi suddetti.

     Per la determinazione dei profitti eccezionali di contingenza previsti nel presente articolo, può procedersi anche in via induttiva, avuto riguardo al tenore di vita ed al patrimonio posseduto, senza che la formazione o l'incremento di questo possa ricollegarsi ad acquisizioni a titolo gratuito o ad idonea capacità di risparmio, riferita ai redditi accertati.

     Fermi restando gli accertamenti divenuti definitivi, i profitti eccezionali di contingenza sono soggetti ad avocazione con detrazione del 20% del loro ammontare.

     Per l'accertamento e la riscossione dei profitti di contingenza, si applicano le norme valevoli in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra".

 

          Art. 2.

     Dall'importo dei profitti eccezionali di contingenza, accertati a mente dell'articolo precedente, è portata in detrazione la parte dei profitti medesimi che sia stata, eventualmente, compresa nell'accertamento ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, quando detto accertamento sia divenuto definitivo.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni dell'art. 1 si applicano anche per i profitti eccezionali di contingenza conseguiti, dal 1° gennaio 1945, in dipendenza di situazioni di particolare vantaggio, determinate dal dislivello tra i prezzi del mercato interno e quello dei mercati esteri e tra il cambio ufficiale e quello libero, per le operazioni aventi per oggetto merci provenienti dall'estero.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.