§ 52.3.50 – L. 24 ottobre 1949, n. 810.
Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:24/10/1949
Numero:810


Sommario
Art. 1.      Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono nominati due supplenti che [...]
Art. 2.      A far parte dell'ufficio di segreteria, indicato nell'art. 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il Ministro per il tesoro può chiamare anche impiegati di [...]
Art. 3.      Le disposizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti non ancora definiti, si applicano [...]
Art. 4.      Nella denominazione "contratti di guerra" di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi [...]
Art. 5.      All'art. 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, è aggiunto il seguente comma
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 52.3.50 – L. 24 ottobre 1949, n. 810.

Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.

(G.U. 17 novembre 1949, n. 264).

 

     Art. 1.

     Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono nominati due supplenti che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

     I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo.

 

          Art. 2.

     A far parte dell'ufficio di segreteria, indicato nell'art. 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il Ministro per il tesoro può chiamare anche impiegati di ruolo dipendenti da Amministrazioni dello Stato diverse da quelle ivi specificate e, per quanto si riferisce al personale d'ordine e subalterno, anche personale non di ruolo appartenente ad Amministrazioni statali.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti non ancora definiti, si applicano anche per il periodo dal 13 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949.

 

          Art. 4.

     Nella denominazione "contratti di guerra" di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra.

     La liquidazione dei rapporti derivanti da contratti di noleggio e di gestione di navi, che non rivestano carattere di contratti di guerra, è di competenza delle Amministrazioni statali interessate. E' in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione.

     Nulla è innovato alle norme regolanti la materia della revisione dei prezzi, che non rientra pertanto nella competenza del commissario liquidatore.

 

          Art. 5.

     All'art. 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.