§ 27.3.8 – D.Lgs.Lgt. 8 maggio 1946, n. 428.
Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:08/05/1946
Numero:428


Sommario
Art. 1.      Il pagamento dei debiti scaduti per forniture, servizi, prestazioni e lavori resi o effettuati da privati alle Amministrazioni dello Stato - ivi comprese quelle aventi [...]
Art. 2.      Il pagamento dei debiti scaduti dello Stato relativi a requisizione di immobili e di mobili e ad occupazione ed espropriazione di immobili, eseguite anteriormente alle [...]
Art. 3.      Per le cessioni di crediti verso lo Stato da parte di ditte fornitrici ad istituti di credito od enti similari, avvenute anteriormente alla data di liberazione delle [...]
Art. 4.      Per i contributi e le sovvenzioni statali concessi anteriormente alle date di liberazione, per i quali da parte delle Amministrazioni competenti venga riconosciuta, [...]
Art. 5.      E' escluso ogni pagamento, anche in acconto, dei debiti per forniture, servizi, lavori, requisizioni, noleggi od altro resi o effettuati alle forze armate germaniche o [...]
Art. 6.      Per i debiti dello Stato relativi a forniture, servizi, prestazioni, lavori, requisizioni e noleggi, iniziati anteriormente alle date di liberazione e proseguiti dopo [...]
Art. 7.      Dall'entrata in vigore del presente decreto l'applicabilità del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, e successive modificazioni ed aggiunte, è [...]
Art. 8.      I pagamenti da eseguirsi in applicazione delle norme contenute nel presente decreto saranno effettuati esclusivamente con mandati diretti
Art. 9.      I pagamenti di cui al presente decreto saranno disposti per i debiti divenuti liquidi ed esigibili sulla base delle documentazioni prescritte dalle vigenti disposizioni
Art. 10.      Con successivo provvedimento verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da emettersi a mente del precedente art. 1, nonchè le modalità relative alla loro emissione
Art. 11.      Agli effetti della determinazione delle quote di pagamento in contanti ed in titoli di cui all'art. 1 del presente decreto, dovrà sempre tenersi conto delle somme che a [...]
Art. 12.      Per il periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero del tesoro, [...]
Art. 13.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno approvate le convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni statali autonome e introdotte in bilancio le variazioni [...]


§ 27.3.8 – D.Lgs.Lgt. 8 maggio 1946, n. 428.

Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 10 giugno 1946, n. 133).

 

     Art. 1.

     Il pagamento dei debiti scaduti per forniture, servizi, prestazioni e lavori resi o effettuati da privati alle Amministrazioni dello Stato - ivi comprese quelle aventi ordinamento autonomo - anteriormente alla data di liberazione delle singole zone si effettua, salvo quanto disposto ai seguenti articoli;

     a) per contanti, quando l'importo di ciascuno di essi non supera le L. 500.000;

     b) pel 70% in contanti e pel 30% mediante titoli del Debito pubblico, quando l'importo di ciascuno di essi supera le L. 500.000; qualora la quota da corrispondere in contanti risulti inferiore alle L. 500.000, la quota stessa è aumentata fino al raggiungimento di tale somma.

     Il pagamento delle quote in contanti d'importo superiore a lire 2.000.000 è subordinato al preventivo benestare del Ministero del tesoro.

     Nel caso di debiti pagabili in forma rateale, le disposizioni di cui al 1° comma si applicano con riferimento all'ammontare residuo di ciascuno di essi, ferme restando le ratizzazioni stabilite.

 

          Art. 2.

     Il pagamento dei debiti scaduti dello Stato relativi a requisizione di immobili e di mobili e ad occupazione ed espropriazione di immobili, eseguite anteriormente alle date di liberazione, sarà effettuato in contanti per l'intero importo.

     Inoltre verrà corrisposto in contanti nel suo importo integrale il pagamento dei debiti relativi a requisizione, noleggio e assicurazione obbligatoria del naviglio mercantile, fermi restando i vincoli previsti dal R. decreto-legge 8 dicembre 1942, n. 1808.

 

          Art. 3.

     Per le cessioni di crediti verso lo Stato da parte di ditte fornitrici ad istituti di credito od enti similari, avvenute anteriormente alla data di liberazione delle singole zone col benestare delle Amministrazioni interessate, sarà eseguito il pagamento integrale in contanti delle partite cedute fino a concorrenza delle somme effettivamente già versate a fronte delle rispettive cessioni e secondo le modalità che regolano le cessioni stesse.

     Per la restante parte non versata si provvederà, entro il limite del 30% del debito, mediante titoli del Debito pubblico.

     Qualora per i crediti dati in garanzia per ottenere le anticipazioni di cui al decreto legislativo Lluogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, e successive modificazioni ed aggiunte, l'ammontare delle somme occorrenti ad effettuare la compensazione (mediante versamento allo stato di previsione dell'entrata) ecceda il 70% dei relativi importi definitivamente liquidati, è autorizzata la corresponsione in contanti di tale eventuale eccedenza.

 

          Art. 4.

     Per i contributi e le sovvenzioni statali concessi anteriormente alle date di liberazione, per i quali da parte delle Amministrazioni competenti venga riconosciuta, d'intesa col Ministero del tesoro, la sussistenza delle ragioni che ne determinarono la concessione, è disposto il pagamento integrale in contanti.

     Con separato provvedimento legislativo saranno emanate le norme per il pagamento o il recupero dei contributi comunque concessi dalle Amministrazioni militari per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento ed il decentramento di impianti od attrezzature destinati a produzione d'interesse bellico.

 

          Art. 5.

     E' escluso ogni pagamento, anche in acconto, dei debiti per forniture, servizi, lavori, requisizioni, noleggi od altro resi o effettuati alle forze armate germaniche o nel loro interesse o derivanti da atti e contratti stipulati sotto l'imperio del governo della repubblica sociale.

     In deroga a quanto precede, è ammesso il pagamento dei debiti derivanti da atti e contratti stipulati dalle autorità italiane per conto o nell'interesse delle forze armate germaniche anteriormente all'8 settembre 1943, nonchè di quelli per atti e contratti stipulati sotto l'imperio del governo della repubblica sociale dichiarati validi o rimasti convalidati in virtù degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, dell'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, numero 3.

     Per i suddetti pagamenti valgono le norme di cui ai precedenti articoli.

     Le disposizioni di cui ai comma primo e secondo del presente articolo si applicano anche agli Enti parastatali, alle Provincie, ai Comuni ed agli altri Enti pubblici.

 

          Art. 6.

     Per i debiti dello Stato relativi a forniture, servizi, prestazioni, lavori, requisizioni e noleggi, iniziati anteriormente alle date di liberazione e proseguiti dopo tali date perchè confermati dal Governo Italiano o dalle Autorità Alleate, valgono le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3 limitatamente alla parte riguardante il periodo anteriore alle date stesse.

 

          Art. 7.

     Dall'entrata in vigore del presente decreto l'applicabilità del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, e successive modificazioni ed aggiunte, è limitata ai casi in cui le imprese industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato per forniture, prestazioni e servizi effettuati anteriormente alla data dell'8 settembre 1943, ovvero le Amministrazioni statali debitrici, non siano ancora in possesso di tutti i documenti occorrenti per l'effettuazione delle liquidazioni definitive dei crediti.

     In conformità di quanto dispone l'art. 5 del predetto decreto, le Amministrazioni debitrici continueranno a provvedere al ricupero delle anticipazioni concesse e al conseguente versamento in Tesoreria, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

 

          Art. 8.

     I pagamenti da eseguirsi in applicazione delle norme contenute nel presente decreto saranno effettuati esclusivamente con mandati diretti.

     In deroga a quanto sopra, i pagamenti relativi ad impegni d'importo non superiore alle L. 50.000 possono essere effettuati con ordinativi su aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

 

          Art. 9.

     I pagamenti di cui al presente decreto saranno disposti per i debiti divenuti liquidi ed esigibili sulla base delle documentazioni prescritte dalle vigenti disposizioni.

     Qualora tale documentazioni siano andate in tutto o in parte smarrite o distrutte per cause di guerra o non possono essere prodotte per le stesse cause, le Amministrazioni competenti sottoporranno gli atti ad apposita Commissione, la quale esprimerà il parere se, in base ai documenti prodotti e ad ogni altro elemento che riterrà caso per caso di richiedere, sia da considerarsi raggiunta o meno la prova del debito.

     Tale Commissione è nominata dal Ministro per il tesoro ed è costituita da un consigliere della Corte dei conti che la presiede, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del tesoro e dai funzionari rappresentanti dei Ministeri volta a volta interessati. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 10.

     Con successivo provvedimento verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da emettersi a mente del precedente art. 1, nonchè le modalità relative alla loro emissione.

 

          Art. 11.

     Agli effetti della determinazione delle quote di pagamento in contanti ed in titoli di cui all'art. 1 del presente decreto, dovrà sempre tenersi conto delle somme che a scomputo dei debiti scaduti sono state corrisposte o autorizzate dalle Amministrazioni statali o per conto di esse posteriormente alle date di liberazione.

     Gli aventi diritto ai pagamenti previsti in dipendenza delle norme del presente decreto, debbono produrre un atto pubblico o una dichiarazione giurata da cui risulti l'ammontare delle anticipazioni loro concesse ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè le somme ricevute a titolo di acconto, ed obbligarsi a restituire quanto potrà risultare loro corrisposto in eccedenza dell'ammontare del credito accertato in via definitiva.

 

          Art. 12.

     Per il periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, del 6 novembre 1944, n. 105849 e 5 febbraio 1946, n. 106151, concernenti il pagamento dei debiti scaduti dello Stato, degli Enti parastatali, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

 

          Art. 13.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno approvate le convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni statali autonome e introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno. Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore alla data di cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.