§ 30.7.2 – D.Lgs.Lgt. 14 giugno 1945, n. 365.
Autorizzazione alla concessione di anticipazioni per un miliardo di lire a favore delle aziende industriali di importanza nazionale creditrici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.7 credito industriale
Data:14/06/1945
Numero:365


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la concessione di anticipazioni, entro il limite complessivo di un miliardo di lire, a favore delle imprese industriali d'importanza nazionale, creditrici [...]
Art. 2.      Per ottenere le anticipazioni di cui all'articolo precedente, gli amministratori o i proprietari delle aziende industriali devono, con atto pubblico o con dichiarazione [...]
Art. 3.      Le anticipazioni sono determinate dal Ministro per il tesoro d'accordo con quello per l'industria e il commercio, in misura non eccedente il 50% dell'importo dei crediti [...]
Art. 4.      Il pagamento delle anticipazioni sarà effettuato dalle Intendenze di finanza con ordinativi tratti su ordini di accreditamento emessi a favore delle Intendenze medesime
Art. 5.      Dei pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto l'Intendenza di finanza darà immediata comunicazione al Ministero del tesoro e alla Amministrazione committente [...]
Art. 6.      La concessione delle anticipazioni di cui all'art. 1 non importa alcun riconoscimento da parte dello Stato della effettiva sussistenza dei crediti in ordine ai quali [...]
Art. 7.      Tutti gli atti e documenti relativi alle attestazioni di cui all'art. 2 ed alle garanzie di cui all'art. 3 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo di registro e [...]
Art. 8.      Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno [...]


§ 30.7.2 – D.Lgs.Lgt. 14 giugno 1945, n. 365. [1]

Autorizzazione alla concessione di anticipazioni per un miliardo di lire a favore delle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato.

(G.U. 14 luglio 1945, n. 84).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la concessione di anticipazioni, entro il limite complessivo di un miliardo di lire, a favore delle imprese industriali d'importanza nazionale, creditrici dello Stato per forniture, prestazioni e servizi, anteriori alla data dell'8 settembre 1943, qualora esse non abbiano altri mezzi per finanziare le spese per la mano d'opera e le altre improrogabili erogazioni occorrenti per la gestione delle rispettive aziende.

 

          Art. 2.

     Per ottenere le anticipazioni di cui all'articolo precedente, gli amministratori o i proprietari delle aziende industriali devono, con atto pubblico o con dichiarazione giurata, attestare l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura, prestazione o servizio, nonchè la esistenza del relativo credito, ed impegnarsi a rispondere in proprio della anticipazione nel caso di insussistenza totale o parziale del credito.

     I crediti come sopra attestati dovranno trovare conferma nelle scritture dell'impresa, che possono a tal fine essere riscontrate da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dall'Intendenza di finanza.

     A garanzia delle anticipazioni di cui all'art. 1 può essere richiesto il rilascio di obbligazioni cambiarie personali, la costituzione in pegno di titoli azionari ovvero la iscrizione di ipoteche immobiliari, da parte degli amministratori o dei principali azionisti o proprietari delle imprese industriali interessate.

 

          Art. 3.

     Le anticipazioni sono determinate dal Ministro per il tesoro d'accordo con quello per l'industria e il commercio, in misura non eccedente il 50% dell'importo dei crediti di cui all'art. 1.

     Le garanzie da richiedersi e le norme per la restituzione delle anticipazioni o per la compensazione di esse con i crediti verso lo Stato, sono determinate di volta in volta dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e il commercio.

 

          Art. 4.

     Il pagamento delle anticipazioni sarà effettuato dalle Intendenze di finanza con ordinativi tratti su ordini di accreditamento emessi a favore delle Intendenze medesime.

     Per detti ordini sono sospesi i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni.

     L'Intendenza di finanza curerà di controllare che l'impiego delle anticipazioni avvenga secondo i fini per i quali vennero concesse.

 

          Art. 5.

     Dei pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto l'Intendenza di finanza darà immediata comunicazione al Ministero del tesoro e alla Amministrazione committente che, in sede di regolazione della fornitura, prestazione o servizio, ne curerà il recupero effettuandone il versamento allo stato di previsione dell'entrata.

 

          Art. 6.

     La concessione delle anticipazioni di cui all'art. 1 non importa alcun riconoscimento da parte dello Stato della effettiva sussistenza dei crediti in ordine ai quali siano concesse le anticipazioni stesse.

 

          Art. 7.

     Tutti gli atti e documenti relativi alle attestazioni di cui all'art. 2 ed alle garanzie di cui all'art. 3 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo di registro e ipotecarie.

 

          Art. 8.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed avrà applicazione per un periodo di sei mesi. Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.