§ 52.1.61 – L. 22 ottobre 1981, n. 593.
Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:22/10/1981
Numero:593


Sommario
Art. 1.  Istanza di conferma delle domande già presentate e non definite con provvedimento formale.
Art. 2.  Termine di presentazione dell'istanza di conferma – Decadenza.
Art. 3.  Provvedimenti di liquidazione notificati ma non eseguiti per mancata presentazione dei documenti richiesti.
Art. 4.  Richiesta dell'amministrazione di notizie, atti e documenti.
Art. 5.  Operatività della decadenza.
Art. 6.  Semplificazione delle procedure e coordinamento con le disposizioni precedenti.
Art. 7.  Liquidazioni forfettarie di danni di guerra.
Art. 8.  Valutazione dei danni di guerra denunciati in misura superiore a L. 30.000.
Art. 9.  Fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato – Conguaglio.
Art. 10.  Sanatoria per contributi diretti statali.
Art. 11.  Facoltà di demandare ad altri uffici la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alle materie oggetto della presente legge.
Art. 12.  Agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria.
Art. 13.  Modalità di pagamento.
Art. 14.  Assunzioni temporanee di personale.
Art. 15.  Trattamento economico, previdenziale e sanitario del personale temporaneo.
Art. 16.  Copertura dell'onere relativo al personale temporaneo.
Art. 17.  Soppressione della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra e dei reparti danni di guerra delle intendenze di finanza.
Art. 18.  Soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.
Art. 19.  Trasferimento delle competenze del Commissariato alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro.


§ 52.1.61 – L. 22 ottobre 1981, n. 593.

Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.

(G.U. 26 ottobre 1981, n. 294).

 

     Art. 1. Istanza di conferma delle domande già presentate e non definite con provvedimento formale.

     Le domande di indennizzi e contributi per danni di guerra presentate a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni e integrazioni, le domande di indennizzo per requisizioni e danni alleati presentate a norma della legge 9 gennaio 1951, n. 10, e successive modificazioni, e le domande di rimborso dei debiti contratti dalle formazioni partigiane presentate a norma del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per le quali non sia già stato ritualmente notificato un provvedimento positivo o negativo di liquidazione, devono essere, a cura dei richiedenti o dei loro aventi causa, confermate con istanza da trasmettere, secondo le rispettive competenze, alle intendenze di finanza o al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra.

     Nella istanza di conferma, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato alla presente legge, devono essere indicate:

     a) le generalità complete di coloro che sottoscrivono l'istanza, la loro residenza e l'eventuale domicilio eletto; per le società e gli enti occorre precisare la sede e la ragione sociale o la denominazione;

     b) la località in cui si verificarono i danni;

     c) le generalità complete di coloro che presentarono la domanda di liquidazione ed il titolo costitutivo del trasferimento, limitatamente ai casi in cui il soggetto che produce l'istanza di conferma sia persona diversa dai danneggiati.

     Qualora vi siano più interessati ad una stessa domanda di liquidazione, la istanza di cui ai precedenti commi può essere presentata da uno solo di essi per conto proprio e degli altri interessati. In questo caso l'istanza deve indicare anche le generalità degli altri interessati, la loro residenza e il titolo costitutivo del trasferimento.

 

          Art. 2. Termine di presentazione dell'istanza di conferma – Decadenza.

     L'istanza di conferma dev'essere presentata entro il 31 maggio 1982. Trascorso inutilmente detto termine gli interessati decadono dai benefici relativi alle domande di liquidazione a suo tempo prodotte.

 

          Art. 3. Provvedimenti di liquidazione notificati ma non eseguiti per mancata presentazione dei documenti richiesti.

     I destinatari di provvedimenti di liquidazione emessi in relazione alle norme indicate al primo comma del precedente art. 1, debitamente notificati e non eseguiti per la mancata presentazione di documenti, debbono, entro il 28 febbraio 1982, provvedere all'invio dei documenti stessi all'ufficio che ne fece richiesta.

     Nello stesso termine di cui al comma precedente gli interessati possono comunicare deduzioni scritte, precisando le ragioni per le quali non producono gli atti e i documenti richiesti.

     Il termine di cui ai commi precedenti è fissato al 31 maggio 1982 per i residenti all'estero.

     Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, la mancata trasmissione dei documenti richiesti o la mancata comunicazione di deduzioni giustificative al riguardo determinano automaticamente la revoca del precedente provvedimento e la decadenza dai benefici relativi alle domande a suo tempo presentate.

     Nel caso in cui gli interessati abbiano comunicato nei termini le deduzioni di cui al precedente secondo comma, l'amministrazione decide sulla domanda di risarcimento mediante decreto concessivo o di rigetto.

 

          Art. 4. Richiesta dell'amministrazione di notizie, atti e documenti.

     Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle denunce e delle domande presentate, entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data in cui tali richieste sono state ritualmente comunicate.

     Il predetto termine di tre mesi è raddoppiato per i residenti all'estero.

     Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, la mancata trasmissione dei documenti richiesti determina la decadenza dai benefici relativi alle domande a suo tempo presentate.

 

          Art. 5. Operatività della decadenza.

     Nel caso in cui la produzione di documenti competa a più soggetti o si riferisca ad una pluralità di beni, la decadenza prevista dagli articoli precedenti opera solo nei confronti dei soggetti inadempienti ovvero limitatamente ai beni per i quali non sia stata prodotta la documentazione.

 

          Art. 6. Semplificazione delle procedure e coordinamento con le disposizioni precedenti.

     A modifica di quanto disposto dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1957, n. 1237, per i danni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, si applicano le norme contenute negli articoli 16 e 18, commi primo, terzo e quarto della legge stessa, purchè l'entità dei danni denunciati per ciascuna domanda non superi L. 200.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, per l'indennizzo e L. 40.000, ai prezzi vigenti al maggio 1940, per il contributo.

     Gli importi indicati negli articoli 11 e 12 della legge 29 settembre 1967, n. 955, sono elevati a L. 200.000 per l'indennizzo e a L. 40.000 per il contributo, determinati con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

     Agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti due commi, per l'indennizzo si fa riferimento all'importo dei danni denunciati, se non supera L. 30.000 per ciascuna domanda.

     In deroga agli articoli 16, 17 e 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, nei casi in cui i danni denunciati non superano gli importi indicati nei primi due commi, l'amministrazione decide sulla base della documentazione in atti, integrata, se necessario, con un atto di notorietà o con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai fini della dimostrazione della proprietà immobiliare.

 

          Art. 7. Liquidazioni forfettarie di danni di guerra.

     L'indennizzo concedibile, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, per i danni denunciati in misura non superiore a L. 30.000 per ciascuna domanda, viene commisurato in tutti i casi alla base forfettaria di L. 30.000, al netto della vetustà, da moltiplicare, a seconda della località dei danni, per il coefficiente 5,8 o 15, anche in esecuzione di decisione di un ricorso o di una opposizione.

     Il beneficio del precedente comma va esteso ai destinatari di provvedimenti di liquidazione di cui all'art. 3.

 

          Art. 8. Valutazione dei danni di guerra denunciati in misura superiore a L. 30.000.

     Per la valutazione dei danni, nonchè per ogni determinazione tecnica relativa alle denunce, gli uffici liquidatori possono avvalersi degli uffici tecnici erariali, qualunque sia la natura dei beni.

     Qualora l'entità dei danni valutati ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 sia inferiore a L. 30.000, la base netta di commisurazione dell'indennizzo, da moltiplicare per il coefficiente di rivalutazione di legge, è fissata forfettariamente in L. 30.000.

     Anche in questo caso, si applica l'estensione prevista nell'ultimo comma del precedente art. 7.

 

          Art. 9. Fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato – Conguaglio.

     In deroga all'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, il contributo liquidabile per i fabbricati di civile abitazione, riparati direttamente dagli uffici del genio civile, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il conguaglio previsto dal primo comma dell'art. 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955, viene fissato in misura pari alla spesa sostenuta dallo Stato per i lavori di ripristino, per cui non si fa luogo ad alcun conguaglio.

     Tra i fabbricati suddetti, sono compresi quelli riparati direttamente dall'ufficio del genio civile nel territorio libero di Trieste a spese dello Stato o, in precedenza, dal Governo militare alleato.

     Sono abrogati i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955.

 

          Art. 10. Sanatoria per contributi diretti statali.

     Nei casi in cui, a norma delle disposizioni anteriori alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati abbiano usufruito di contributi statali per il ripristino di case di abitazione, l'indennizzo liquidabile in base alla citata legge n. 968 viene fissato in misura pari al contributo statale percepito.

 

          Art. 11. Facoltà di demandare ad altri uffici la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alle materie oggetto della presente legge.

     Il Ministro del tesoro, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, può disporre che, in deroga agli articoli 6 e 9, primo comma, del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 10, nonchè agli articoli 15, 16, 17, 30 e 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, la trattazione e la definizione delle residue domande o denunce, per le quali non sia stato adottato alcun provvedimento decisorio o non sia intervenuta la decadenza di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, sia devoluta da una ad altra intendenza di finanza, tenuto conto dei carichi di lavoro pendenti, del personale disponibile e dei criteri di viciniorità.

 

          Art. 12. Agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, sono esenti dalle imposte di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, dalla tassa di concessione governativa e dai diritti catastali.

     Detti documenti, atti e contratti, ove vi siano assoggettati, scontano le sole imposte fisse di registro.

     Dalla data indicata nel primo comma, gli indennizzi ed i contributi suddetti sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto.

 

          Art. 13. Modalità di pagamento.

     Il sistema dei pagamenti rateali, previsto dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, è esteso alle liquidazioni di cui all'art. 1 della stessa legge, le cui norme continuano ad applicarsi ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la ritenuta stabilita dall'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è fissata nella misura dello 0,60%.

 

          Art. 14. Assunzioni temporanee di personale.

     Per provvedere alle eccezionali esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato, fino al 31 marzo 1985, ad effettuare assunzioni temporanee di personale nel limite di un contingente massimo di 200 unità da assegnare ai servizi centrali e periferici, in base alle rispettive esigenze.

     Il personale in questione viene assunto per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con l'osservanza delle norme sul collocamento e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

     Le unità che vengono meno per un qualsiasi motivo, nel corso del periodo, possono essere reintegrate.

 

          Art. 15. Trattamento economico, previdenziale e sanitario del personale temporaneo.

     Al personale assunto a norma del precedente art. 14 compete, per le giornate di effettiva presenza, il trattamento economico iniziale previsto per il personale statale di ruolo del IV livello, oltre agli eventuali assegni familiari per le persone a carico.

     Competono, inoltre, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

     Il personale in questione ha diritto inoltre all'assistenza sanitaria secondo le disposizioni di legge ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e a quella contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

 

          Art. 16. Copertura dell'onere relativo al personale temporaneo.

     All'onere derivante dai precedenti articoli 14 e 15, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1981, in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984, ed in lire 700 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento minimo di cui all'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 17. Soppressione della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra e dei reparti danni di guerra delle intendenze di finanza.

     La Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra, istituita transitoriamente presso il Ministero del tesoro con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, è soppressa a partire dal 1° aprile 1985.

     Dalla stessa data sono soppressi i reparti danni di guerra delle intendenze di finanza.

     Ferma restando la consistenza numerica del personale del quadro B della tabella VII allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alla ristrutturazione delle direzioni generali del Ministero del tesoro, riordinando l'eventuale materia residua di competenza della soppressa Direzione generale dei danni di guerra.

     Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze sarà riordinata la materia residua dei reparti danni di guerra.

 

          Art. 18. Soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.

     Sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ed il comitato, istituiti, rispettivamente, con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.

 

          Art. 19. Trasferimento delle competenze del Commissariato alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro.

     Le attribuzioni ed i compiti assegnati al Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra dal decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e dalle leggi 24 ottobre 1949, n. 810, 8 gennaio 1952, n. 25, 29 aprile 1953, n. 430, 20 febbraio 1958, n. 113, e 21 febbraio 1963, n. 359, sono trasferiti alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro.

     I relativi provvedimenti definitivi sono adottati con decreto del Ministro del tesoro, che può avvalersi della facoltà di delegare la firma degli atti prevista dalle vigenti disposizioni.

 

 

Allegato

(Omissis)