§ 52.1.47 – L. 13 dicembre 1957, n. 1237.
Procedura per la liquidazione degli indennizzi per danni di guerra di modesto importo ai beni aziendali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:13/12/1957
Numero:1237


Sommario
Art. 1.      Le norme contenute negli articoli 16 e 18, comma primo, terzo e quarto, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche per la liquidazione degli indennizzi per [...]
Art. 2.      Le norme di cui all'art. 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono estese, limitatamente alle liquidazioni degli indennizzi, alle denuncie per danni di guerra a beni [...]


§ 52.1.47 – L. 13 dicembre 1957, n. 1237. [1]

Procedura per la liquidazione degli indennizzi per danni di guerra di modesto importo ai beni aziendali.

(G.U. 2 gennaio 1958, n. 1).

 

     Art. 1.

     Le norme contenute negli articoli 16 e 18, comma primo, terzo e quarto, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche per la liquidazione degli indennizzi per danni ai beni di cui all'art. 4, lettere b), c) e d), purché l'ammontare dell'indennizzo da liquidarsi con decreto dell'Intendente di finanza o del Ministero del tesoro non superi le lire 200 mila per ciascuna domanda.

 

          Art. 2.

     Le norme di cui all'art. 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono estese, limitatamente alle liquidazioni degli indennizzi, alle denuncie per danni di guerra a beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4 per le quali prima dell'entrata in vigore della stessa legge erano state effettuate liquidazioni provvisorie di importo non superiore ad un milione di lire.

     Restano escluse dall'applicazione del precedente comma le liquidazioni provvisorie effettuate anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che siano state sostituite da liquidazioni definitive, ai sensi della legge medesima.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.