§ 27.3.17 – D.Lgs. 19 aprile 1948, n. 517.
Norme per l'assunzione e la liquidazione, da parte dello Stato, dei debiti contratti dalle formazioni partigiane, ai fini della lotta di liberazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:19/04/1948
Numero:517


Sommario
Art. 1.      Lo Stato assume le obbligazioni contratte dalle formazioni partigiane indicate nel decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, in corrispettivo di prestazioni pecuniarie [...]
Art. 2.      Non hanno diritto ad alcuna liquidazione coloro che abbiano riportato una condanna penale, che, ai sensi di legge, comporti la decadenza dal diritto al risarcimento dei [...]
Art. 3.      Chiunque, al fine di conseguire o di far conseguire indebitamente i benefici previsti dal presente decreto, fa dichiarazioni non veritiere, o comunque commette frode, [...]
Art. 4.      Coloro che abbiano fatto prestazioni a titolo gratuito od abbiano dichiarato di rinunziare, in tutto od in parte, al rimborso ad essi spettante a norma del presente [...]
Art. 5.      Per iniziare la procedura di riconoscimento e di liquidazione, il richiedente deve esibire atto scritto, proveniente da un comandante di brigata partigiana o di [...]
Art. 6.      Le domande di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle Intendenze di finanza [...]
Art. 7.      La domanda deve contenere
Art. 8.      Le domande devono essere corredate
Art. 9.      I debiti il cui ammontare non superi le L. 100.000 sono liquidati, previo accertamento della loro sussistenza e del loro importo, dalle Intendenze di finanza con i fondi [...]
Art. 10.      Presso il Ministero del tesoro è costituita una Commissione consultiva, da nominarsi dal Ministro e composta
Art. 11.      L'azione giudiziaria per i diritti derivanti dal presente decreto è proposta, in primo grado, dinanzi al Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello, nella cui [...]
Art. 12.      Per i prestiti in denaro contratti dalle formazioni partigiane, il creditore ha diritto alla somma effettivamente versata, senza corresponsione di interessi
Art. 13.      Qualora l'ammontare del debito, calcolato in conformità dell'articolo precedente, sia superiore ad un milione di lire, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è [...]
Art. 14.      La liquidazione è soggetta a conguaglio in relazione a quanto sia già stato percepito dal creditore a titolo di rimborso o di anticipazione, sia in denaro sia in natura
Art. 15.      Le somme dovute per effetto del presente decreto si compensano con i crediti dello Stato per avocazione di profitti di regime
Art. 16.      I pagamenti graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro
Art. 17.      Per il pagamento dei debiti previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'esercizio 1947-48 e di L. 800.000.000 per l'esercizio 1948-49
Art. 18.      Con la entrata in vigore del presente decreto si estinguono i procedimenti pendenti contro coloro che contrassero le obbligazioni previste dall'art. 1 ed aventi per [...]
Art. 19.      Nulla è innovato alle norme del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226, concernente la definizione dei fatti di guerra e la equiparazione delle formazioni [...]
Art. 20.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 27.3.17 – D.Lgs. 19 aprile 1948, n. 517. [1]

Norme per l'assunzione e la liquidazione, da parte dello Stato, dei debiti contratti dalle formazioni partigiane, ai fini della lotta di liberazione.

(G.U. 25 maggio 1948, n. 120).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Lo Stato assume le obbligazioni contratte dalle formazioni partigiane indicate nel decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, in corrispettivo di prestazioni pecuniarie o di forniture di beni o di servizi, e ne risponde nei limiti stabiliti dal presente decreto, sempre che risulti che dette prestazioni e forniture siano state fatte ai fini della lotta di liberazione.

     Non sono riconosciute le obbligazioni che, nel periodo clandestino, furono contratte a nord della linea gotica, senza autorizzazione del Corpo Volontari della Libertà.

     Non è ammesso alcun rimborso per le prestazioni di tenue entità in relazione alla condizione economica del creditore.

 

          Art. 2.

     Non hanno diritto ad alcuna liquidazione coloro che abbiano riportato una condanna penale, che, ai sensi di legge, comporti la decadenza dal diritto al risarcimento dei danni di guerra.

 

          Art. 3.

     Chiunque, al fine di conseguire o di far conseguire indebitamente i benefici previsti dal presente decreto, fa dichiarazioni non veritiere, o comunque commette frode, decade da ogni beneficio derivante dal decreto stesso, salve in ogni caso le sanzioni penali applicabili ove il fatto costituisca reato.

 

          Art. 4.

     Coloro che abbiano fatto prestazioni a titolo gratuito od abbiano dichiarato di rinunziare, in tutto od in parte, al rimborso ad essi spettante a norma del presente decreto avranno diritto ad un attestato di benemerenza verso lo Stato, secondo modalità da stabilirsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Capo II

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE

 

          Art. 5.

     Per iniziare la procedura di riconoscimento e di liquidazione, il richiedente deve esibire atto scritto, proveniente da un comandante di brigata partigiana o di formazione corrispondente o dai Comitati di liberazione nazionale. Il documento deve essere di data anteriore alla cessazione della lotta di liberazione.

 

          Art. 6.

     Le domande di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle Intendenze di finanza competenti per territorio, in relazione al luogo ove fu condotta l'obbligazione.

     Per coloro che si trovano all'estero, il termine è prorogato di un anno.

     Nei territori a Nord della linea gotica possono essere presentate soltanto domande per il rimborso dei debiti, dei quali era già stato chiesto il pagamento agli uffici stralcio dei Comandi regionali, secondo le modalità stabilite dal Governo militare alleato, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

 

          Art. 7.

     La domanda deve contenere:

     1) l'indicazione del debito, della formazione partigiana che lo contrasse e delle circostanze in cui fu contratto;

     2) per le forniture di beni o di servizi, l'indicazione dell'ammontare del debito determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 12;

     3) il riferimento ad altre eventuali domande di rimborso o indennizzo comunque presentate per lo stesso titolo;

     4) l'indicazione di quanto il richiedente abbia percepito a titolo di pagamento, rimborso od anticipazione.

 

          Art. 8.

     Le domande devono essere corredate:

     1) di un certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;

     2) dei documenti di cui all'art. 5;

     3) di una dichiarazione della competente Intendenza di finanza comprovante che nessuna domanda per il medesimo titolo sia stata inoltrata dal richiedente alla detta Intendenza.

     Le domande ed i documenti ad esse relativi sono esenti dal bollo e da ogni altro tributo.

 

          Art. 9.

     I debiti il cui ammontare non superi le L. 100.000 sono liquidati, previo accertamento della loro sussistenza e del loro importo, dalle Intendenze di finanza con i fondi messi a disposizione dal Ministero del tesoro, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonchè con l'obbligo della presentazione dei prescritti rendiconti trimestrali.

     Avverso il provvedimento della Intendenza sulla domanda di rimborso, l'interessato, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, può ricorrere al Ministro per il tesoro.

     I debiti di valore superiore alle L. 100.000 sono accertati e liquidati dal Ministero del tesoro.

 

          Art. 10.

     Presso il Ministero del tesoro è costituita una Commissione consultiva, da nominarsi dal Ministro e composta:

     di un magistrato di grado non inferiore al 4° , in servizio od a riposo, che la presiede;

     di un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     di un delegato del Ministero del tesoro;

     di un delegato del Ministero della difesa;

     di tre rappresentanti dei partigiani aventi la qualifica di partigiani combattenti.

     Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero del tesoro.

     Il parere della Commissione è obbligatorio per la definizione dei ricorsi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente e per l'accertamento e la liquidazione dei debiti di valore superiore a L. 100.000.

     La Commissione dà, inoltre, parere su ogni altra questione che il Ministro per il tesoro ritenga sottoporle, relativamente alla attuazione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     L'azione giudiziaria per i diritti derivanti dal presente decreto è proposta, in primo grado, dinanzi al Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello, nella cui circoscrizione venne contratta l'obbligazione.

     Il termine per proporre l'azione è di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione adottato ai sensi dell'art. 9.

     Il Tribunale e la Corte d'appello giudicano con la partecipazione di due cittadini, dei quali uno avente la qualifica di partigiano combattente, nominati con decreto del primo presidente della Corte stessa. Non possono nominarsi, per la Corte d'appello, i medesimi cittadini nominati per il Tribunale.

 

          Art. 12.

     Per i prestiti in denaro contratti dalle formazioni partigiane, il creditore ha diritto alla somma effettivamente versata, senza corresponsione di interessi.

     Per le forniture di beni o di servizi, l'ammontare del debito è determinato sulla base dei prezzi e delle tariffe stabiliti dalla pubblica autorità e vigenti nel luogo e nel tempo in cui il contratto fu eseguito da parte del creditore. In mancanza di prezzi o tariffe stabiliti dalla pubblica autorità, si fa riferimento ai prezzi ed alle tariffe correnti nel luogo e nel tempo suindicati.

 

          Art. 13.

     Qualora l'ammontare del debito, calcolato in conformità dell'articolo precedente, sia superiore ad un milione di lire, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è determinata con le seguenti detrazioni:

     a) per le somme fino a L. 2.000.000: il 20%;

     b) per le somme superiori a L. 2.000.000 e fino a L. 10.000.000: il 30%;

     c) per le somme superiori a L. 10.000.000: il 50%.

 

          Art. 14.

     La liquidazione è soggetta a conguaglio in relazione a quanto sia già stato percepito dal creditore a titolo di rimborso o di anticipazione, sia in denaro sia in natura.

     Restano salvi gli effetti delle transazioni intervenute sui debiti previsti dal presente decreto.

 

          Art. 15.

     Le somme dovute per effetto del presente decreto si compensano con i crediti dello Stato per avocazione di profitti di regime.

     Qualora a carico degli aventi diritto al rimborso siano in corso procedure per l'accertamento o la liquidazione di profitti di regime, il pagamento dei debiti previsti dal presente decreto è sospeso fino a quando dette procedure non siano state concluse.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 16.

     I pagamenti graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro.

     L'ufficio competente, nell'eseguire i pagamenti, comunica alla competente Intendenza di finanza, in conformità del disposto dell'art. 14 del regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, le generalità dell'avente diritto al rimborso, la somma assegnatagli ed il titolo relativo.

 

          Art. 17.

     Per il pagamento dei debiti previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'esercizio 1947-48 e di L. 800.000.000 per l'esercizio 1948-49.

     Con decreto del Ministro per il tesoro sarà introdotta nel bilancio dello Stato la variazione occorrente per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 18.

     Con la entrata in vigore del presente decreto si estinguono i procedimenti pendenti contro coloro che contrassero le obbligazioni previste dall'art. 1 ed aventi per oggetto il pagamento di esse. Le spese giudiziali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

 

          Art. 19.

     Nulla è innovato alle norme del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226, concernente la definizione dei fatti di guerra e la equiparazione delle formazioni partigiane alle Forze armate ai fini del risarcimento dei danni di guerra.

     Non è dovuto alcun rimborso per le prestazioni avvenute in forza di tassazioni derivanti da disposizioni adottate dal Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia dopo il riconoscimento di esso da parte del Governo italiano.

 

          Art. 20.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.