§ 52.1.50 – L. 11 febbraio 1958, n. 89.
Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazione degli sconti, degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:11/02/1958
Numero:89


Sommario
Art. 1.      L'art. 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il sesto comma dell'art. 51 della legge citata è sostituito dal seguente
Art. 3.      Le rate di cui agli articoli 1 e 2 saranno pagate come appresso
Art. 4.      Per le liquidazioni parziali in corso d'opera, previste dal secondo comma dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ferme restando le rateizzazioni disposte ai [...]
Art. 5.      Gli Enti e gli Istituti di credito, di previdenza o di assicurazione nonchè l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione sono autorizzati, anche in [...]
Art. 6.      I pagamenti rateali in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge saranno modificati come appresso
Art. 7.      Le disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e negli articoli 154 e 159 del testo unico delle disposizioni [...]


§ 52.1.50 – L. 11 febbraio 1958, n. 89.

Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazione degli sconti, degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra.

(G.U. 6 marzo 1958, n. 57).

 

     Art. 1.

     L'art. 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il sesto comma dell'art. 51 della legge citata è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Le rate di cui agli articoli 1 e 2 saranno pagate come appresso:

     a) la prima rata:

     se relativa ad indennizzo od a contributo per beni già ripristinati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso al Ministero del tesoro senza che questo sia stato presentato, oppure una volta intervenuto il decreto Ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso;

     se relativa a contributo per beni da ripristinare, in seguito a certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene;

     b) la seconda, dopo scaduto il semestre dell'esercizio nel corso del quale è stato disposto il pagamento della prima rata, alla immediata successiva scadenza del 30 aprile o 31 ottobre se trattasi di liquidazione effettuata dalle Intendenze di finanza, od a quella del 31 marzo o del 30 settembre se trattasi di liquidazione effettuata dal Ministero del tesoro;

     c) le ulteriori, alle successive scadenze del 30 aprile e 31 ottobre o del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno a seconda dei casi di cui alla precedente lettera b).

 

          Art. 4.

     Per le liquidazioni parziali in corso d'opera, previste dal secondo comma dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ferme restando le rateizzazioni disposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, saranno ammesse a pagamento un numero di rate intere di contributo, il cui importo complessivo sia direttamente proporzionale all'entità delle opere eseguite, risultanti da ognuno degli stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura dei beni.

     In conseguenza di tali anticipate ammissioni, le rate di contributo saranno pagate:

     a) se relative al primo stato di avanzamento:

     la prima, a seguito della presentazione di tale stato;

     le successive, alle scadenze determinate secondo le lettere b) e c) del precedente art. 3;

     b) se relativo agli ulteriori stati di avanzamento, alle scadenze determinate secondo le lettere b) o c) del precedente art. 3 dopo la scadenza dell'ultima rata ammessa a pagamento a seguito della presentazione del precedente stato di avanzamento.

     Le rimanenti rate di contributo saranno ammesse al pagamento in seguito alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico competente e saranno pagate alle scadenze determinate come al punto b) del comma precedente dopo quella dell'ultima rata relativa all'ultimo stato di avanzamento.

 

          Art. 5.

     Gli Enti e gli Istituti di credito, di previdenza o di assicurazione nonchè l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni, ad ammettere allo sconto le semestralità di cui ai precedenti articoli e le annualità di cui all'art. 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

     Il Ministero del tesoro stipulerà apposite convenzioni con gli Enti e gli Istituti di cui al comma precedente per determinare le somme da investire nello sconto di dette semestralità ed annualità e le condizioni di tasso o di spese che dovranno essere praticate nelle operazioni relative.

 

          Art. 6.

     I pagamenti rateali in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge saranno modificati come appresso:

     a) se sono stati disposti in base all'art. 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e le rate sono d'importo inferiore a lire 500.000, la somma ancora da pagare verrà corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 500.000 ciascuna con cumulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore alle lire 500.000;

     b) se sono stati disposti in base al sesto comma dell'art. 51 della stessa legge, e le rate sono di importo inferiore a lire 1.000.000, la somma ancora da pagare verrà corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 1.000.000 ciascuna con cumulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore a lire 1.000.000.

     Nessuna modifica sarà, invece, apportata a tutti gli altri pagamenti rateali in corso di esecuzione.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e negli articoli 154 e 159 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non sono applicabili, fin dalla loro entrata in vigore, per le nomine e le sostituzioni dei componenti le Commissioni tecnico-amministrative per i danni di guerra previste negli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

     I presidenti dei tribunali ed il Ministero di grazia e giustizia possono delegare o designare a presiedere le Commissioni di cui al comma precedente anche magistrati collocati a riposo, purchè abbiano rivestito le qualifiche previste dalle citate disposizioni. Analogamente le Amministrazioni dello Stato possono designare a far parte delle Commissioni stesse funzionari a riposo che abbiano appartenuto ai propri ruoli.