§ 46.8.461 - D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360.
Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/05/1996
Numero:360


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione e durata.
Art. 2.  Nuovi stipendi.
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 4.  Indennità di impiego operativo.
Art. 5.  Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione
Art. 6.  Trattamento di missione.
Art. 7.  Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.
Art. 8.  Copertura finanziaria.


§ 46.8.461 - D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360.

Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

(G.U. 10 luglio 1996, n. 160, S.O.)

 

 

     Art. 1. Area di applicazione e durata.

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

     2. Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.

     3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/1995.

 

          Art. 2. Nuovi stipendi.

     1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello V ...............................................

L. 187.000

Livello VI ...............................................

L. 200.000

Livello VI - bis ......................................

L. 210.000

Livello VII .............................................

L. 220.000

Livello VII - bis .....................................

L. 229.500

Livello VIII ...........................................

L. 239.000

Livello IX ..............................................

L. 262.000

 

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.

     3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello V ...............................................

L. 65.000

Livello VI ...............................................

L. 70.000

Livello VI - bis .......................................

L. 74.000

Livello VII ..............................................

L. 78.000

Livello VII - bis ......................................

L. 80.500

Livello VIII .............................................

L. 83.000

Livello IX .............................................

L. 91.000

 

     4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello V ...............................................

L. 140.000

Livello VI ...............................................

L. 150.000

Livello VI - bis .......................................

L. 157.000

Livello VII ..............................................

L. 165.000

Livello VII - bis ......................................

L. 172.000

Livello VIII .............................................

L. 179.000

Livello IX ...............................................

L. 196.000

 

     5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

     6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

 

Livello V ...............................................

L. 13.921.000

Livello VI ..............................................

L. 15.447.000

Livello VI - bis ......................................

L. 16.663.000

Livello VII ..............................................

L. 17.879.000

Livello VII - bis ......................................

L. 19.225.000

Livello VIII .............................................

L. 20.571.000

Livello IX .............................................

L. 23.639.000

 

     7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

 

          Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 1, comma 6.

     5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996.

 

          Art. 4. Indennità di impiego operativo.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, la misura dell'indennità di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1° gennaio 1997, in L. 300.000. Il grado di "caporal maggiore scelto" di cui alla XI fascia della predetta tabella è sostituito col grado di "caporal maggiore capo", e quello di "caporal maggiore capo" di cui alla XIII fascia col grado di "caporal maggiore scelto".

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali:

     brigate;

     reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici);

     battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);

     gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici);

     forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;

     reparti bonifica ordigni esplosivi,

     le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate a 135 e, così rideterminate, non sono cumulabili con l'indennità supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista [1].

     3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennità percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è rideterminato in L. 200.000 giornaliere.

     6. Al personale di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è corrisposta, nel mese di gennaio 1997, una indennità "una tantum" pari a L. 85.000 lorde.

     7. [2].

     8. A decorrere dal 1° gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:

 

Livello V ...............................................

L. 24.000

Livello VI ...............................................

L. 26.000

Livello VI - bis .......................................

L. 28.000

Livello VII ..............................................

L. 30.000

Livello VII - bis ......................................

L. 33.000

Livello VIII .............................................

L. 35.000

Livello IX .............................................

L. 40.000

 

     (Omissis) [3].

     9. Dalla data indicata nel comma 8 lo stanziamento del capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa è corrispondentemente ridotto in relazione alle risorse occorrenti al finanziamento dell'importo aggiuntivo previsto dallo stesso comma 8.

 

          Art. 5. Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione [4].

     1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Ruolo

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

Lire

Lire

-

-

-

Ruolo dei volontari .................

1.365.000

1.785.000

Ruolo dei sergenti ..................

1.785.000

2.625.000

Ruolo dei marescialli ..............

1.820.000

2.675.000

 

     2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Grado

15 anni di servizio

25 anni di servizio

 

Lire

Lire

-

-

-

Tenente - capitano .................

2.205.000

2.835.000

Maggiore .................................

2.940.000

4.725.000

Tenente colonnello ................

3.360.000

4.725.000

 

     3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

 

Grado

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

Lire

Lire

-

-

-

Capitano ................................

2.205.000

4.725.000

Maggiore .................................

2.940.000

4.725.000

Tenente colonnello ................

3.360.000

4.725.000

 

          Art. 6. Trattamento di missione.

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate dall'art. 3, commi 3 e 7, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 21/1991 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

 

          Art. 7. Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.

     1. Per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennità pensionabile prevista nella predetta norma, va rapportata alle misure dell'indennità pensionabile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare previste dal comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, nelle nuove misure e decorrenze successivamente rideterminate.

 

          Art. 8. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 225 miliardi per il 1996, in lire 516 miliardi per 1997 ed in lire 624 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

[2]  Comma soppresso dall'art. 4 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

[3]  Per una rideterminazione dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo, vedi l'art. 9 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

[4]  Per una rideterminazione delle misure dell'assegno funzionale di cui al presente articolo, vedi l'art. 5 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.