§ 46.8.426 - Legge 29 maggio 1985, n. 294.
Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:29/05/1985
Numero:294


Sommario
Art. 1.      Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della [...]
Art. 2.      Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato
Art. 3.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1985


§ 46.8.426 - Legge 29 maggio 1985, n. 294.

Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi.

(G.U. 22 giugno 1985, n. 146)

 

 

     Art. 1.

     Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnesco o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attività di ricerca e preparatoria.

     Il premio di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di eplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre indennità corrisposte allo stesso titolo.

     Le modalità per la puntuale ed omogenea applicazione delle norme contenute nei commi precedenti saranno precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'interno.

 

          Art. 2.

     Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.

     Il proprietario degli immobili bonificati non è tenuto al pagamento di risarcimento o indennità.

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1985.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 563 milioni annue, si provvede quanto a lire 33 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2581 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e quanto a lire 530 milioni a carico del capitolo 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.