§ 94.1.k60 - L. 21 febbraio 2024, n. 14.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:21/02/2024
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Disposizioni di coordinamento
Art. 4.  Giurisdizione e legge applicabile
Art. 5.  Disposizioni organizzative
Art. 6.  Disposizioni finanziarie
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 94.1.k60 - L. 21 febbraio 2024, n. 14.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonchè norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

(G.U. 22 febbraio 2024, n. 44)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato «Protocollo».

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo stesso.

 

     Art. 3. Disposizioni di coordinamento

     1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorità:

     a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto;

     b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore;

     c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

     d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere istituite non più di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

     e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma;

     f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

     g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

     h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria;

     i) uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.

     2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.

     3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

     4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

     5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identità assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.

     7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonchè in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

     8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.

 

     Art. 4. Giurisdizione e legge applicabile

     1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.

     2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura speciale è trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale così rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.

     3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.

     4. Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge è proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

     5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è punito secondo la legge italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilità previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.

     7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando è acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio è eseguito quando la misura è revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorità giudiziaria procedente. L'autorità giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si è proceduto nei suoi confronti in conformità al presente comma, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

     8. Quando è esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo.

     9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale. L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.

     10. Se il reato per il quale si è proceduto all'arresto in flagranza non è compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale.

     11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato è immediatamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.

     12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale è fissato in quindici giorni.

     13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il procedimento penale è sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti è assicurata con le modalità di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale mediante collegamento dal luogo in cui si trova.

     14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.

     15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo.

     16. Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalità previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.

     17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalità telematiche.

     18. Per i reati di cui al comma 6 è competente l'autorità giudiziaria con sede in Roma.

     19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 5. Disposizioni organizzative

     01. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonchè all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7 [1].

     1. Il Ministero dell'interno individua, tra il personale già in servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonchè i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni, anche ai fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     2. Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità delle diverse attività connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, è istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

     3. Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli anni 2024 e 2025, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unità di personale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonchè di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonchè di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

     4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonchè di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

     5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unità di personale dell'area dei funzionari e 30 unità di personale dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonchè di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

     6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è incrementato di 10 unità, con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma. Conseguentemente, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033.

     7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma.

     8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonchè in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonchè, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonchè di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

     9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonchè quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalità di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unità di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unità appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unità appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unità appartenente all'area degli assistenti e 8 unità dell'area degli operatori. Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     10. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonchè quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:

     a) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa [2];

     b) per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.

     2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

     3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

     4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in euro 30,27 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo [3].

     5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonchè agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute. Per le finalità di cui al primo periodo è, altresì, istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024 [4].

     6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di euro, a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, quanto a 15.800.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando [5]:

     a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;

     b) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;

     c) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;

     d) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;

     e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro;

     f) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;

     g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro;

     h) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.297.905 euro;

     i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;

     l) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.844.975 euro;

     m) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 3.204.146 euro;

     n) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.967.581 euro.

     7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 96.126.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede [6]:

     a) quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     b) quanto a 1.270.000 euro per l'anno 2024, 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [7];

     c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

     8. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

     9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA

 

     Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, di seguito indicate come «Parti»

     Visto il Trattato di Amicizia e di Collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Roma il 13 ottobre 1995;

     Visto il Protocollo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, firmato a Tirana il 3 novembre 2017;

     Considerato l'interesse delle Parti a promuovere una crescente cooperazione bilaterale in tutti i settori, anche nella prospettiva dell'adesione della Repubblica di Albania all'Unione Europea;

     Ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni tra le Parti;

     Consapevoli delle problematiche che derivano dalla migrazione illecita;

     In osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo e, in particolare, nell'ambito della migrazione;

     Certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell'uomo;

 

     Hanno convenuto quanto segue:

 

     Articolo 1

     1. Nell'ambito del presente Protocollo, con i termini seguenti si intende:

     a) «Parte albanese»: il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania;

     b) «Parte italiana»: il Governo della Repubblica Italiana;

     c) «Aree»: beni immobili di proprietà demaniale, individuati nell'Allegato 1 del presente Protocollo;

     d) «migranti»: cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana;

     e) «personale italiano»: il personale, anche non in possesso della cittadinanza italiana, inviato dalla Parte italiana in Albania per assicurare lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo.

 

     Articolo 2

     Il presente Protocollo è finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quella europeo.

 

     Articolo 3

     1. La Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree, secondo i criteri stabiliti dal presente Protocollo.

     2. Le Aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del presente Protocollo conformemente all'articolo 13.

 

     Articolo 4

     1. La Parte italiana può realizzare nelle Aree le strutture indicate nell'Allegato 1. Le Parti concordano che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potrà essere superiore a 3.000 (tremila).

     2. Le strutture di cui al paragrafo 1 sono gestite dalle competenti autorità della Parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.

     3. Le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture di cui al paragrafo 1, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane.

     4. L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. All'arrivo nel territorio albanese, le autorità competenti di ciascuna delle Parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente Protocollo.

     5. Le spese per l'allestimento di una o più strutture d'ingresso nel territorio della Repubblica d'Albania dei migranti sono totalmente a carico della Parte italiana.

     6. Nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1 la Parte italiana istituisce le strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari.

     7. Quando è constatato che i migranti sono portatori di malattie infettive, le autorità competenti della Parte italiana osservano le norme della quarantena e del trattamento secondo i rispettivi protocolli sanitari.

     8. In caso di esigenze sanitarie alle quali le autorità italiane non possono fare fronte nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1, le autorità albanesi collaborano con le autorità italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti.

     9. I costi dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese sono a carico della Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.

 

     Articolo 5

     1. Le strutture di cui all'Allegato 1 sono realizzate e gestite nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese. La Parte italiana ha solo l'obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture.

     2. La Parte italiana realizza altresì le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree, in funzione dell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente Protocollo.

     3. La Parte albanese facilita l'erogazione dei servizi necessari all'esercizio delle strutture di cui all'Allegato 1, alle quali sono applicate condizioni non meno favorevoli di quelle praticate a strutture simili. I costi necessari all'erogazione di tali servizi sono interamente sostenuti dalla Parte italiana.

     4. Le spese sostenute dalla Parte italiana per la realizzazione delle strutture di cui all'Allegato 1 sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali. La Parte Italiana non chiede esenzioni da tasse o altri pagamenti comunque denominati che rappresentano corrispettivi per la fruizione di servizi pubblici.

     5. Per le esigenze della realizzazione e della gestione delle strutture di cui all'articolo 4 le competenti autorità della Parte italiana sono esenti da restrizioni o controlli valutari e possono liberamente trasferire valute in deroga alle disposizioni vigenti nella Repubblica di Albania.

     6. La Parte albanese facilita il sollecito disbrigo delle operazioni doganali relative a materiali e attrezzature richieste dalla Parte italiana per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo.

 

     Articolo 6

     1. Le competenti autorità delle Parti collaborano ai fini del mantenimento della sicurezza delle Aree.

     2. Le competenti autorità della Parte albanese assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le Aree, che si svolgono nel territorio albanese.

     3. Le competenti autorità della Parte Italiana assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle Aree. Le competenti autorità della Parte albanese possono accedere nelle Aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa. In via eccezionale le autorità della Parte albanese possono accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede un immediato intervento.

     4. Con riferimento ai rispettivi obblighi relativi alla sicurezza, ognuna delle Parti istituisce un'unità responsabile del buon andamento, del coordinamento e della supervisione delle questioni di sicurezza.

     5. Le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale.

     6. In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle Aree, le autorità albanesi li ricondurranno nelle stesse. I costi che derivano dall'attuazione del presente paragrafo, sono sostenuti della Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.

     7. Le competenti autorità italiane sostengono ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture di cui all'Allegato 1, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi che necessitano l'assistenza delle autorità albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla Parte italiana, impegnandosi affinchè tale trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, conformemente al diritto internazionale.

     8. I documenti ufficiali detenuti a qualsiasi titolo dalle autorità italiane e dal personale italiano sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorità albanesi.

 

     Articolo 7

     1. La Parte Italiana comunica previamente, per le vie diplomatiche, i nominativi del personale italiano.

     2. L'ingresso e il soggiorno in Albania del personale italiano per le finalità previste dal presente Protocollo è esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalità previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione. Al personale italiano che permane nel territorio albanese per più di 90 giorni è rilasciato, gratuitamente e a semplice richiesta, un documento di riconoscimento («permesso unico»).

     3. Le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale sia cittadino albanese residente nella Repubblica d'Albania.

     4. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi.

     5. Salvo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente articolo, il personale italiano è sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.

     6. Senza pregiudizio per il paragrafo 4, il personale italiano gode di immunità da qualsiasi forma di detenzione in Albania, salvo i casi previsti dal paragrafo 5, soggetti alla legislazione procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali. Nei casi di cui al paragrafo 5, quando sono applicate al personale italiano misure restrittive della libertà personale, le autorità albanesi le comunicano immediatamente alle autorità italiane.

     7. Per cure urgenti, il personale italiano può accedere alle strutture sanitarie albanesi. I relativi costi sono a carico della persona interessata o della Parte italiana, ai sensi di quanto previsto dal presente Protocollo.

     8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il personale italiano ha l'obbligo di rispettare le leggi della Repubblica di Albania e di non interferire negli affari interni della medesima.

     9. La Parte italiana mette a disposizione delle autorità albanesi la lista nominativa del personale munito di porto d'armi nell'esercizio delle proprie funzioni nonchè le relative disposizioni di ricezione e di consegna dell'arma da e a detto personale.

     10. Al personale di cui al paragrafo 9 è vietato portare l'arma in territorio albanese al di fuori del servizio. Ai sensi del presente paragrafo il servizio include l'accompagnamento dei migranti da e verso le Aree. La Parte italiana adotta le misure necessarie atte a garantire la sicurezza degli armamenti e delle munizioni impiegate ai sensi del presente Protocollo.

 

     Articolo 8

     1. L'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane ed albanesi che entrano in vigore alla data della firma.

     2. La procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree è eseguita conformemente alle intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

     3. I costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unità della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, sono sostenuti dalla Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.

 

     Articolo 9

     1. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania in attuazione del presente Protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

     2. Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture previste dal presente Protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonchè alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.

     3. In caso di nascita o morte, i migranti sono sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana. In caso di morte, la Parte albanese mette a disposizione della Parte italiana la struttura dell'obitorio e la Parte italiana trasferisce la salma dal territorio albanese entro 15 (quindici) giorni dal decesso.

 

     Articolo 10

     1. Le spese indicate all'articolo 4, paragrafo 9, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, e le spese o oneri non previsti derivanti dal presente Protocollo sono rimborsati dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalità determinate dall'Allegato 2.

     2. L'Allegato 2 regola altresì le condizioni e le modalità con le quali la Parte italiana si fa carico degli oneri sostenuti dalla Parte albanese in caso di avvio, da parte dei migranti, di procedure amministrative innanzi alle competenti Autorità albanesi.

 

     Articolo 11

     1. Al termine del presente Protocollo, la Parte italiana restituisce le Aree alla Parte albanese, la quale non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate.

     2. La Parte italiana allontana tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del presente Protocollo.

 

     Articolo 12

     1. Ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacità oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa grave.

     2. Con le modalità di cui all'articolo 10, la Parte italiana sostiene i costi di rappresentanza legale nonchè quelli processuali e di risarcimento dei danni in caso di azioni intentate contro la Repubblica d'Albania da terzi relativamente all'attuazione del presente Protocollo, ivi comprese azioni od omissioni della Parte italiana nei confronti dei migranti, ovvero a seguito dell'attività delle autorità italiane.

     3. Nei casi di cui al presente articolo le Parti promuovono discussioni in buona fede volte a conseguire una soluzione mutuamente accettabile.

 

     Articolo 13

     1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note [8].

     2. Il Protocollo resta in vigore per 5 anni. Salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il presente Protocollo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni.

     3. Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi. La denuncia dà notizia delle motivazioni alla controparte. Il Protocollo può essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore.

 

     Articolo 14

     1. Qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.

     Fatto a Roma, il 6 novembre 2023 in due originali, in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

 

     Allegato 1

     (Omissis)

 

     Allegato 2

     Disciplina dei rimborsi della Parte italiana alla Parte albanese

 

     A. Ambito di applicazione

 

     1. Il presente Allegato regola:

     a) la misura e la modalità dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo;

     b) la misura e la modalità dei rimborsi degli eventuali oneri imprevisti dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese indicati nel presente Allegato.

 

     B. Costituzione del fondo per il rimborso delle spese

 

     1. La Parte albanese istituisce presso la tesoreria statale un conto speciale infruttifero denominato «Fondo per il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria». Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo la Parte albanese comunica alla Parte italiana tramite i canali diplomatici i dati completi di identificazione del conto di cui al presente paragrafo, nonchè le modalità mediante le quali è data evidenza delle entrate e delle uscite del conto nell'ambito della contabilità pubblica della Repubblica d'Albania.

     2. Il conto di cui al paragrafo 1 della presente sezione è suddiviso in sotto-conti per ciascuna delle categorie di oneri indicate nelle sezioni C e D del presente Allegato. La ripartizione delle disponibilità del conto speciale di tesoreria tra i diversi sotto-conti è determinata e modificata dalla Parte albanese conformemente alle effettive necessità ed è comunicata alla Parte italiana tramite i canali diplomatici.

     3. Eventuali minori spese relative a uno o più sotto-conti sono prioritariamente utilizzate per compensare maggiori spese relative ad altri sotto-conti.

     4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accredita la somma di euro 16,5 milioni nel conto speciale di tesoreria indicato al paragrafo 1 della presente sezione, quale anticipo forfettario dei rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo per il primo anno di applicazione del Protocollo.

     5. La Parte italiana può effettuare il versamento in euro e sono convertite in lek al tasso di cambio del giorno del versamento stesso.

     6. Il conto speciale di tesoreria di cui al paragrafo 1 della presente sezione può essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate dal presente Allegato. Le disponibilità di tale conto sono impignorabili.

 

     C. Oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo

 

     1. Gli oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo sono computati secondo le modalità previste dalla presente sezione.

     2. La Parte italiana rimborsa alla Parte albanese gli oneri previsti dall'articolo 4, paragrafo 9, del Protocollo nella misura di seguito indicata:

     a) il 100% degli oneri sostenuti per la fornitura dei servizi di assistenza ospedaliera effettivamente prestati conformemente al prontuario ufficiale dei costi sanitari previsto dalla legislazione albanese applicabile. La Parte albanese documenta l'effettiva somministrazione dei trattamenti ospedalieri di cui chiede il rimborso;

     b) il 100% del costo previsto nei relativi contratti di acquisto di dispositivi medici e farmaci, inclusi, a richiesta della Parte italiana, i vaccini, di cui la Parte albanese documenta l'effettivo utilizzo per le finalità previste dal Protocollo. I contratti di acquisto sono messi a disposizione della Parte italiana, a richiesta della medesima;

     c) il 100% del costo di acquisto, previamente assentito dalle competenti autorità italiane, dei beni e servizi diversi da quelli elencati alle lettere a) e b) del presente paragrafo, occorrenti per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo.

     3. Nei casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese:

     a) il 100% degli oneri documentati derivanti dall'impiego di personale delle forze di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli e mezzi di servizio utilizzati dalle forze di polizia stesse e da altre spese direttamente connesse all'accompagnamento dei migranti;

     b) il 100% dell'onere per l'acquisto, previamente assentito dalla Parte italiana, dei veicoli o altri mezzi necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo.

     4. Nei casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% delle spese documentate di personale delle forze armate e di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli di servizio utilizzati e da altre spese direttamente connesse all'impiego di mezzi e unità della Parte albanese.

     5. In alternativa al rimborso dei costi effettivi conformemente ai paragrafi 3 e 4, la Parte italiana può optare per il rimborso dei costi determinati in ottemperanza alla decisione n. 591, del 7 settembre 2022, «Per l'approvazione della tipologia di servizi aggiuntivi offerti dalla polizia di Stato e delle tariffe di pagamento per persone giuridiche e fisiche, pubbliche o private». Le competenti autorità delle Parti possono, di comune accordo, concordare diverse modalità di forfettizzazione degli oneri di cui ai paragrafi 3 e 4, anche tenuto conto dell'evoluzione dell'ordinamento italiano e albanese.

     6. Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% degli oneri effettivamente sostenuti da quest'ultima e derivanti da:

     a) spese processuali documentate;

     b) oneri documentati corrispondenti all'impiego di personale dipendente da organi o enti statali della Repubblica dell'Albania impiegato per la difesa in giudizio della medesima;

     c) oneri documentati per il pagamento di avvocati del libero foro contrattati, previo assenso scritto della Parte italiana, dalla Parte albanese, limitatamente alla difesa innanzi a tribunali internazionali;

     d) qualsiasi altra spesa stabilita come spesa di giudizio nella decisione del tribunale;

     e) risarcimento dei danni secondo la decisione del tribunale nazionale o internazionale.

     7. Quando, nei casi di cui al paragrafo 6, lettera c), della presente sezione, la Parte italiana assume direttamente l'onere della difesa in giudizio senza ritardi, non sono dovuti rimborsi per eventuali spese addizionali sostenute dalla Parte albanese per il pagamento di avvocati del libero foro dalla stessa contrattati.

     8. La Parte che assume la difesa in giudizio nelle controversie indicate ai paragrafi 6 e 7 della presente sezione assicura lo svolgimento dell'attività processuale con la massima diligenza e pone in essere tutte le attività necessarie a minimizzare il rischio di soccombenza in giudizio. L'altra Parte presta la massima collaborazione per la migliore difesa in giudizio. I difensori mantengono costanti contatti con entrambe le Parti e si attengono alle loro indicazioni per la migliore difesa in giudizio.

 

     D. Imprevisti e altri oneri

 

     1. La Parte italiana rimborsa altresì alla Parte albanese:

     a) le spese documentate derivanti dalla realizzazione di opere di urbanizzazione e dalla fornitura di servizi pubblici necessari per il funzionamento delle strutture di cui all' Allegato 1 al Protocollo, salvo che siano direttamente sostenute dalla Parte italiana o da soggetti da questa incaricati;

     b) i risarcimenti derivanti da procedimenti giudiziari in cui la Repubblica di Albania o una delle sue istituzioni diventa incolpevolmente parte a causa o in conseguenza dell'attuazione del Protocollo;

     c) le spese derivanti da altri danni imprevisti, derivanti alla Parte albanese dall'esecuzione del Protocollo, non derivanti da comportamenti dolosi o colposi della Parte albanese e nella misura in cui la Parte albanese non abbia potuto evitare le conseguenze dannose con l'impiego della normale diligenza. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacità oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa;

     d) eventuali perdite di valore dei versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, derivanti dal deprezzamento del tasso di cambio.

     2. Con le modalità previste dalla sezione E, la Parte italiana rimborsa gli oneri di cui al paragrafo 1 della presente sezione.

 

     E. Rifinanziamenti del fondo per il rimborso delle spese

 

     1. Entro il 15 marzo e il 15 settembre di ciascuno degli anni di vigenza del Protocollo, la Parte albanese comunica alla Parte italiana per i canali diplomatici l'importo delle spese di cui alle sezioni C e D del presente Allegato, sostenute nel semestre precedente.

     2. La richiesta di rimborso è corredata da copia autenticata delle fatture per i servizi resi e della documentazione prevista dalle sezioni C e D del presente Allegato, comprovante il servizio effettuato o l'onere sostenuto. La Parte italiana può chiedere chiarimenti e integrazioni della documentazione.

     3. Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione, la Parte italiana versa, con le modalità previste dalla sezione B del presente Allegato, l'importo richiesto e giustificato dalla Parte albanese, anche a titolo di anticipazione forfettaria delle spese che la medesima sosterrà nel semestre successivo. A seguito di tale versamento, l'importo del conto speciale di tesoreria non può essere inferiore a 16,5 milioni di euro. In caso di contestazione su parte dell'importo richiesto dalla Parte albanese, la Parte italiana versa comunque entro il termine indicato nel presente paragrafo la quota non contestata.

     4. La Parte italiana detrae dai versamenti dovuti ai sensi del presente Allegato le somme corrispondenti ai danni dalla stessa subiti e imputabili alla Parte albanese ai sensi dall'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo.

 

     F. Fondo di garanzia

 

     1. Per assicurare il rimborso delle spese previste dal presente Allegato eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, la Parte italiana costituisce a favore della Parte albanese un fondo di garanzia.

     2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accende, presso una banca di secondo livello operante nella Repubblica di Albania, un conto corrente bancario dedicato esclusivamente al deposito delle risorse afferenti al fondo di garanzia. Dell'avvenuto deposito e di eventuali variazioni delle coordinate del conto corrente, la Parte italiana fornisce conferma alla Parte albanese, mediante comunicazione per i canali diplomatici. Le somme depositate nel conto di garanzia non possono essere ritirate dalla Parte italiana senza il consenso scritto della Parte albanese.

     3. Gli interessi maturati sul conto corrente accrescono le disponibilità del fondo di garanzia. Alle spese per la tenuta del conto si provvede con le medesime disponibilità.

     4. In caso di mancata effettuazione dei versamenti dovuti dalla Parte italiana in base al presente Allegato, la Parte albanese notifica alla Parte italiana, per i canali diplomatici, un invito ad adempiere, precisando la somma dovuta e le relative motivazioni. Se si tratta di somme oggetto di precedente contestazione della Parte italiana, la Parte albanese fornisce i chiarimenti occorrenti.

     5. Se le Parti non raggiungono un accordo nel termine di 45 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 4 della presente sezione, la Parte albanese può attingere al fondo di garanzia di cui al presente articolo.

     6. Le risorse prelevate dal fondo di garanzia possono essere accreditate esclusivamente al conto speciale di tesoreria previamente notificato dalla Parte albanese conformemente alla sezione B. A seguito dell'avvenuto prelievo, la Parte albanese trasmette alla Parte italiana, per i canali diplomatici, la ricevuta dell'avvenuto pagamento, che costituisce quietanza liberatoria delle somme dovute per tutti gli effetti previsti dal Protocollo.

     7. La Parte italiana notifica alla banca presso cui è depositato il fondo di garanzia le disposizioni della presente sezione, le quali prevalgono su ogni diversa previsione del contratto o dei termini di servizio comunque stabiliti che regolano il conto corrente bancario in cui è depositato il fondo di garanzia.

     8. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o dalla data della denuncia dello stesso da parte di una delle Parti, il paragrafo 5 della presente sezione cessa di applicarsi.

     9. Agli effetti dell'articolo 12, comma 1, del Protocollo, in caso di prelievo di somme dal fondo di garanzia in difformità della presente sezione, è presunta la colpa grave della Parte cui la violazione è imputabile, salvo che ne sia dimostrato il dolo.

 

     G. Regolazione finale dei rimborsi

 

     1. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o di denuncia del medesimo, la sezione E cessa di trovare applicazione. Entro 60 giorni dalle date di cui al primo periodo, la Parte albanese comunica per i canali diplomatici il rendiconto finale delle spese rimborsabili ai sensi del presente Allegato. Al rendiconto sono allegate le fatture per i servizi resi e la documentazione comprovante i servizi effettuati e gli oneri sostenuti conformemente alle sezioni C e D del presente Allegato, limitatamente alle spese non precedentemente rendicontate.

     2. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato è superiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F del presente Allegato, la Parte italiana versa alla Parte albanese il restante rimborso dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione.

     3. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato è inferiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F, la Parte albanese versa ad un conto bancario indicato dalla Parte italiana l'importo ricevuto in eccedenza rispetto alle spese rendicontate entro 60 giorni dalla richiesta della Parte italiana. La restituzione è effettuata in euro. Per il computo della somma dovuta è utilizzato il tasso di cambio del giorno della richiesta della Parte italiana.

     4. La mancata documentata richiesta di rimborso nei termini e con le modalità previsti dalla presente sezione comporta la definitiva rinuncia al rimborso e l'obbligo di restituire le somme non rendicontate.

 

     H. Disposizioni finali

 

     1. Le autorità competenti delle Parti possono adottare, di comune accordo, uno o più manuali operativi per la migliore applicazione della presente sezione.

     2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del Protocollo, il presente Allegato può essere modificato mediante intesa scritta delle Parti.

 


[1] Comma inserito dall'art. 32 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[2] Lettera così modificata dall'art. 32 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[3] Comma così modificato dall'art. 32 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[4] Comma così modificato dall'art. 32 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[5] Alinea così modificato dall'art. 32 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[6] Alinea così modificato dall'art. 32 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[7] Lettera così modificata dall'art. 32 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[8] Il presente Protocollo è entrato in vigore il 25 marzo 2024 (Comunicato pubblicato nella G.U. 29 aprile 2024, n. 99).