§ 71.2.253 - D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:13/07/2017
Numero:116


Sommario
Art. 1.  Magistratura onoraria
Art. 2.  Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 3.  Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace
Art. 4.  Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario
Art. 5.  Incompatibilità
Art. 6.  Ammissione al tirocinio
Art. 7.  Tirocinio e conferimento dell'incarico
Art. 8.  Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace
Art. 9.  Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
Art. 10.  Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo
Art. 11.  Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
Art. 12.  Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
Art. 13.  Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
Art. 14.  Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
Art. 15.  Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 16.  Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
Art. 17.  Attività delegabili ai vice procuratori onorari
Art. 18.  Durata dell'ufficio e conferma
Art. 19.  Astensione e ricusazione
Art. 20.  Doveri del magistrato onorario
Art. 21.  Decadenza, dispensa e revoca
Art. 22.  Formazione dei magistrati onorari
Art. 23.  Indennità spettante ai magistrati onorari
Art. 24.  Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
Art. 25.  Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS
Art. 26.  Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
Art. 27.  Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
Art. 28.  Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
Art. 29.  (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio)
Art. 30.  Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
Art. 31.  (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)
Art. 32.  Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 33.  Abrogazioni
Art. 34.  Monitoraggio
Art. 35.  Disposizioni finanziarie e finali


§ 71.2.253 - D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.

(G.U. 31 luglio 2017, n. 177)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;

     Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

     Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

     Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26;

     Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e, in particolare, l'articolo 4;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 maggio 2017;

     Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Magistratura onoraria

     1. Il «giudice onorario di pace» è il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9.

     2. Il «vice procuratore onorario» è il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16.

     3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

     4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio.

 

     Art. 2. Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica

     1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica».

     2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

     Art. 3. Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace

     1. La dotazione organica dei giudici onorari di pace è fissata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di efficienza e funzionalità dei servizi della giustizia, in relazione a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni del Capo III. Con separato decreto del Ministro della giustizia è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

     2. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei giudici onorari di pace non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti.

     3. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, è fissata la dotazione organica dei vice procuratori onorari e con il decreto del Ministro della giustizia di cui al secondo periodo del predetto comma è conseguentemente determinata la pianta organica degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica.

     4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei vice procuratori onorari non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti.

     5. La dotazione organica e le piante organiche sono stabilite in modo da assicurare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3.

     6. La modifica della pianta organica degli uffici di cui ai commi 1 e 3 è disposta, anche su segnalazione dei capi degli uffici, con le modalità di cui ai predetti commi.

     7. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, è individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonchè il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

     8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 28 aprile 2016, n. 57, i criteri di cui ai commi 2 e 4 per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Capo II

Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità

 

     Art. 4. Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario

     1. Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) esercizio dei diritti civili e politici;

     c) essere di condotta incensurabile;

     d) idoneità fisica e psichica;

     e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;

     f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

     g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.

     2. Non può essere conferito l'incarico a coloro che:

     a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

     b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

     c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

     d) sono stati collocati in quiescenza;

     e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;

     f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21.

     3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

     a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);

     b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

     c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

     d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

     e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

     f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

     g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

     h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

     i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

     4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:

     a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

     b) la minore età anagrafica;

     c) il più elevato voto di laurea.

 

     Art. 5. Incompatibilità

     1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

     a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonchè i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

     b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

     c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

     d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

     e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

     2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonchè davanti alle commissioni tributarie.

     3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

     4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

     5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

 

     Art. 6. Ammissione al tirocinio

     1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera, da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica, determinando le modalità di formulazione del relativo bando nonchè il termine per la presentazione delle domande [1].

     2. All'adozione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli incarichi nel rispettivo distretto provvede, entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dandone notizia mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del Ministero della giustizia e comunicazione ai consigli degli ordini degli avvocati e dei notai nonchè alle università aventi sede nel distretto.

     3. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine, riportato nel bando, per la presentazione al presidente della corte di appello delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti e i titoli posseduti, sulla base di un modello standard approvato dal Consiglio superiore della magistratura. Alla domanda è allegata la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

     4. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti individuati a norma del comma 1, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto.

     5. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

     6. Le domande degli interessati e le proposte della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.

     7. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma 1, aumentato della metà ed eventualmente arrotondato all'unità superiore.

     8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta la delibera di cui al comma 1 per due bienni consecutivi, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti.

 

     Art. 7. Tirocinio e conferimento dell'incarico

     1. Il tirocinio è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze e attribuzioni come determinate dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

     2. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato direttivo della Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari.

     3. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto:

     a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

     b) per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

     4. La sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale.

     5. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

     6. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonchè su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica ai magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 un rapporto per ciascun magistrato onorario.

     7. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

     8. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio.

     9. La graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 6, comma 1. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto di cui al comma 11 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.

     10. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'articolo 6, comma 7, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo 6, comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

     11. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto.

     12. Ai magistrati onorari in tirocinio non spetta alcuna indennità.

     13. Ai magistrati collaboratori e ai magistrati affidatari non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa di cui al presente articolo.

 

Capo III

Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace

 

     Art. 8. Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace

     1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

     2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

     3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente del tribunale può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

     4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonchè di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo.

     5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del 31 ottobre 2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione con modalità automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

 

     Art. 9. Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

     1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.

     2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti [2].

     3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.

     4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti.

     5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.

 

     Art. 10. Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo

     1. La proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero dei giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in base al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, è formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dal presente articolo e in conformità ai criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in particolare, alla funzionalità degli uffici giudiziari.

     2. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l'anno, le posizioni da coprire nell'ufficio per il processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e propone l'assegnazione d'ufficio a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 4.

     3. Il presidente del tribunale determina altresì le posizioni residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione della domanda di assegnazione.

     4. Il presidente, nel caso in cui vi siano più aspiranti, tenute presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione:

     a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;

     b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'ufficio;

     c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.

     5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione.

     6. L'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la proposta è trasmessa al consiglio giudiziario, che, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio parere e inoltra gli atti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

     7. L'assegnazione d'ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di produrre effetti alla scadenza del biennio di cui all'articolo 9, comma 4.

     8. Il giudice onorario di pace non può essere inserito, a domanda, in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non siano decorsi due anni dal giorno in cui ha effettivamente iniziato a svolgere l'attività presso l'ufficio per il processo al quale è assegnato. Nel caso in cui sia stato assegnato d'ufficio il termine è ridotto ad un anno.

     9. L'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio per il processo del tribunale può essere revocata per sopravvenute esigenze di funzionalità dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario è addetto. Quando sono assegnati all'ufficio per il processo più giudici onorari di pace addetti all'ufficio del giudice di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con le modalità di cui al comma 6.

     10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio.

     11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purchè non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonchè i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

     12. Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:

     a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;

     b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

     c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;

     d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonchè relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;

     e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purchè il valore della controversia non superi euro 100.000;

     f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purchè il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

     13. Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalità con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio.

     14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificità del caso concreto, di non poter provvedere in conformità alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega.

     15. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne dà comunicazione al presidente del tribunale.

 

     Art. 11. Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali

     1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e che non rientrano nella categoria indicata all'articolo 9, comma 4, può essere assegnata, nei limiti di cui al comma 5, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse:

     a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze di posti in organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri parziali o totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di oltre il trenta per cento l'attività dei giudici professionali assegnati al tribunale o alla sezione;

     b) il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto ai quali è stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge 19 marzo 2001, n. 89, rilevato alla data di cui al comma 9, è superiore di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero il numero dei procedimenti penali rispetto ai quali è stato superato il predetto termine, rilevato alla medesima data, è superiore di almeno il quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura;

     c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici;

     d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici.

     2. Quando la condizione di cui al comma 1, lettera a), ricorre per una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono essere assegnati esclusivamente i procedimenti devoluti alla medesima sezione.

     3. L'individuazione dei giudici onorari ai quali assegnare la trattazione di procedimenti a norma del comma 1 è effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, previsti dal comma 5 del predetto articolo.

     4. I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace a norma del presente articolo sono determinati nella proposta tabellare di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

     5. In ogni caso, il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma del presente articolo non può essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale.

     6. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace:

     a) per il settore civile:

     1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonchè dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;

     2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

     3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;

     4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;

     5) i procedimenti in materia di famiglia;

     b) per il settore penale:

     1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

     2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;

     3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;

     4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.

     7. L'assegnazione degli affari, in attuazione dei criteri di cui al comma 4, è effettuata dal presidente del tribunale non oltre la scadenza del termine perentorio di sei mesi dal verificarsi della condizione di cui alla lettera a) del comma 1 ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 e può riguardare esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. Il provvedimento di assegnazione degli affari, corredato delle relative statistiche e degli altri documenti necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ivi compresa la non adottabilità di misure organizzative diverse, è trasmesso, previo parere del Consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

     8. L'assegnazione può essere mantenuta per un periodo non superiore a tre anni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 7 anche quando siano venute meno le condizioni di cui al comma 1. L'assegnazione non può essere nuovamente disposta, anche relativamente a giudici onorari di pace diversi, prima che siano decorsi tre anni dalla scadenza del triennio di cui al primo periodo, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a).

     9. Con cadenza annuale il Ministero della giustizia rende noti i dati necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 1, rilevandoli alla data del 30 giugno di ciascun anno.

     10. Entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento di assegnazione degli affari fondato sulla sussistenza di vacanze di posti in organico ai sensi del comma 1, lettera a), il Consiglio superiore della magistratura delibera la copertura dei posti vacanti in modo da far venir meno la condizione di cui alla predetta lettera.

 

     Art. 12. Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali

     1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo. I provvedimenti di destinazione devono essere adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal verificarsi della condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 del medesimo articolo. Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non può far parte più di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

 

     Art. 13. Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace

     1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace può essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza è effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

 

     Art. 14. Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace

     1. Fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale può destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.

     2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del comma 1 è operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5 del predetto articolo. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Il parere della sezione autonoma per i magistrati onorari è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

     3. L'applicazione non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

 

Capo IV

Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari

 

     Art. 15. Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica

     1. Il procuratore della Repubblica coordina l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari.

     2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica può avvalersi dell'ausilio di uno o più magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonchè di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.

     3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia mette a disposizione i programmi informatici necessari affinchè la distribuzione del lavoro di cui al comma 1 sia compiuta mediante ricorso a procedure automatiche. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

 

     Art. 16. Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari

     1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura organizzativa di cui all'articolo 2:

     a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

     b) svolge le attività e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17.

     2. L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

     3. Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività previste dal comma 1, lettera a).

 

     Art. 17. Attività delegabili ai vice procuratori onorari

     1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario:

     a) nell'udienza dibattimentale;

     b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

     c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice.

     2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.

     3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonchè di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero:

     a) nell'udienza dibattimentale;

     b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale;

     c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;

     d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.

     4. Il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.

     5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonchè svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata.

     6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche menzionate all'articolo 15, comma 2, e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità.

     7. Il procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice procuratore onorario.

 

Capo V

Della conferma nell'incarico

 

     Art. 18. Durata dell'ufficio e conferma

     1. L'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l'incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.

     2. L'incarico di magistrato onorario non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi, includendo nel computo l'attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto.

     3. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

     4. La domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda è trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

     5. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:

     a) un rapporto del capo dell'ufficio o del coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sull'attività svolta e relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio nonchè sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1 e 2;

     b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della redazione del rapporto di cui alla lettera a);

     c) le relazioni redatte dai magistrati professionali che il magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma 10, e 16, comma 1;

     d) l'autorelazione del magistrato onorario;

     e) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile.

     6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5, lettera a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.

     7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera c), e l'attestazione della struttura della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura.

     8. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed è reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonchè dei seguenti, ulteriori elementi:

     a) l'effettiva partecipazione alle attività di formazione organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo che l'assenza dipenda da giustificato motivo;

     b) l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22;

     c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

     9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma.

     10. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.

     11. È valutato negativamente ai fini della conferma nell'incarico l'aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura seriale, salvo che non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio.

     12. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo. La procedura di conferma deve definirsi entro dodici mesi dalla scadenza del quadriennio. Se la conferma non è disposta nel rispetto del termine di cui al secondo periodo, il magistrato onorario non può esercitare le funzioni giudiziarie onorarie, nè svolgere i compiti e le attività previsti dalle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente decreto, con sospensione dall'indennità, sino all'adozione del decreto di cui al comma 10.

     13. La conferma dell'incarico produce effetti con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio già decorso. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio a norma del comma 12, primo periodo, cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.

     14. Ai magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni e i compiti attribuitigli è riconosciuta preferenza, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

 

Capo VI

Dell'astensione e della ricusazione

 

     Art. 19. Astensione e ricusazione

     1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile e può essere ricusato, a norma dell'articolo 52 del medesimo codice. Ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

     2. Con riguardo ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del codice di procedura penale e può essere ricusato, a norma dell'articolo 37 del medesimo codice. Ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

     3. Il giudice onorario di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualità di avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando l'attività professionale è stata svolta da un avvocato o da un notaio che fa parte dell'associazione professionale, della società tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario.

     4. Il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi anche in ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione è intercorso tra la parte e un soggetto che fa parte dell'associazione professionale, della società tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario.

     5. Il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi di cui al presente articolo.

 

Capo VII

Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca

 

     Art. 20. Doveri del magistrato onorario

     1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

 

     Art. 21. Decadenza, dispensa e revoca

     1. Il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

     2. Il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23 [3].

     3. Il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

     4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3:

     a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;

     b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

     c) la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;

     d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonchè alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo.

     5. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.

     6. Il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca.

     7. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la comunicazione di cui al comma 6 è effettuata dal presidente del tribunale.

     8. Il magistrato professionale che il magistrato onorario coadiuva a norma dell'articolo 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1, comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.

     9. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinchè deliberi sulla proposta di decadenza, di dispensa o di revoca.

     10. Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.

 

Capo VIII

Delle riunioni periodiche e della formazione permanente

 

     Art. 22. Formazione dei magistrati onorari

     1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice professionale, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

     2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

     3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di formazione della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo. Gli ordini professionali ai quali i magistrati onorari risultino eventualmente iscritti valutano positivamente la partecipazione ai corsi di cui al presente comma ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti. La struttura della formazione decentrata attesta l'effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attività di formazione e trasmette l'attestazione alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario in occasione della formulazione del giudizio di cui all'articolo 18.

     4. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma dell'articolo 12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi dell'articolo 11, partecipano alle riunioni convocate ai sensi dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la trattazione delle materie di loro interesse.

     5. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione è obbligatoria.

 

Capo IX

Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale

 

     Art. 23. Indennità spettante ai magistrati onorari

     1. L'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.

     2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali.

     3. Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti e le attività di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera a), l'indennità di cui al comma 2 è corrisposta nella misura dell'ottanta per cento.

     4. Le indennità previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili.

     5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie che i compiti e le attività di cui al comma 3, l'indennità fissa è corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attività svolti in via prevalente.

     6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e, per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assegna ai magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace che ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma è comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

     7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio, assegna ai vice procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), che ai compiti e alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con la delibera di cui al comma 6. Il provvedimento adottato a norma del presente comma è comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

     8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio superiore della magistratura individua i criteri e le procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi. Tra i criteri di valutazione rientrano la puntualità nel deposito dei provvedimenti, le modalità di gestione dell'udienza e di rapporto con gli altri magistrati onorari, con i magistrati professionali, con gli avvocati ed il personale amministrativo, la partecipazione all'attività di formazione, la percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio.

     9. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennità fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed è erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalità di cui al comma 10.

     10. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell'indennità di risultato indicandone la misura. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attività di cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e ne è data comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento dell'indennità, al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte.

     11. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente decreto è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al presente articolo.

 

     Art. 24. Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale

     1. I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'articolo 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo.

 

     Art. 25. Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS

     1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23, per un periodo non superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2.

     2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

     3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata.

     4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

     5. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.

 

     Art. 26. Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), le parole: «ai giudici di pace e» sono soppresse;

     b) all'articolo 53, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.»;

     c) all'articolo 54, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.».

 

Capo X

Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace

 

     Art. 27. Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile

     1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al libro primo sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «trentamila»;

     b) al secondo comma, la parola: «ventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;

     c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) per le cause relative ad apposizione di termini;»;

     2) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;»;

     3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti:

     «3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;

     3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;

     3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;

     3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;

     3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;

     3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;

     3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;

     3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;

     3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;

     d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «Il giudice di pace è altresì competente, purchè il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:

     1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;

     2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;

     3) per le cause in materia di accessione;

     4) per le cause in materia di superficie.

     Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinchè siano decise nello stesso processo.»;

     2) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

     «Art. 15 bis. (Esecuzione forzata). - Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.

     Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.

     Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

     Per la consegna e il rilascio di cose nonchè per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.»;

     3) all'articolo 113, secondo comma, la parola: «millecento» è sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»;  b) al libro terzo, titolo II, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'articolo 513, terzo comma, le parole: «Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice di pace»;

     2) all'articolo 518, sesto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

     3) all'articolo 519, primo comma, le parole: «presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;

     4) all'articolo 520, primo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

     5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

     6) all'articolo 543, la parola: «tribunale», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «giudice»;  c) al libro quarto, titolo IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'articolo 763, primo comma, dopo le parole: «dal giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;

     2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;

     3) all'articolo 765, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

     b) il secondo periodo è soppresso;

     4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».

     2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

     2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo comma, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;

     b) al sesto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

     3) all'articolo 621, primo comma, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;

     4) all'articolo 736, secondo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».

     b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'articolo 1211 la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

     2) all'articolo 1514, primo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

     3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale» sono sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»;

     4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».

     3. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 51-bis, le parole: «620, secondo e sesto comma, 621, primo comma,», nonchè le parole: «e 736, secondo comma,» sono soppresse;

     b) all'articolo 57, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura civile.»;

     c) all'articolo 57-bis, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;

     d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 60 bis. - Le domande previste dall'articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.

 

     Art. 60 ter. - Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, è competente il giudice di pace.»;

     e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace»;

     2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.»;

     f) l'articolo 73-bis è abrogato;

     g) all'articolo 77, secondo comma, la parola: «pretore» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

     h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»;

     2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.».

     4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».

     5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale».

 

     Art. 28. Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare

     1. All'allegato, denominato «Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari», al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 95-bis è inserito il seguente:

     «Art. 95 ter. - Sono emessi dal giudice di pace, a condizione che il conservatore abbia espresso, senza osservazioni, una valutazione di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e sui documenti allegati, i decreti tavolari relativi a:

     a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto esclusivamente il trasferimento della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull'immobile trasferito;

     b) ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico.»;

     b) all'articolo 130-ter, dopo le parole: «giudice tavolare,» sono inserite le seguenti: «nonchè avverso il decreto tavolare emesso dal giudice di pace».

 

Capo XI

Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio

 

     Art. 29. (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio) [4]

     1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.

     2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.

     3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:

     a) oltre 16 anni di servizio;

     b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;

     c) meno di 12 anni di servizio.

     4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purchè in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonchè alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.

     5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.

     6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

     7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.

     8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.

     9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.

 

     Art. 30. Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio

     1. Fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio, il presidente del tribunale [5]:

     a) può assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;

     b) può assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale;

     c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.

     2. Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonchè la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui all'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), resta ferma l'assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017.

     3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le attività di cui all'articolo 10.

     4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati.

     5. Sino alla scadenza del termine di cui al comma 1, i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti.

     6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale.

     7. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

     8. Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3.

     9. Nel corso del quarto mandato:

     a) i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nell'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti a norma dell'articolo 10;

     b) i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).

     10. I limiti di cui al comma 9 non operano quando il Consiglio superiore della magistratura, con la deliberazione di conferma nell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze di funzionalità relativamente:

     a) alla procura della Repubblica presso la quale il vice procuratore onorario svolge i compiti di cui all'articolo 16;

     b) all'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario di pace è addetto, nonchè al tribunale ordinario nel cui circondario il predetto ufficio ha sede.

     11. Le esigenze di funzionalità di cui al comma 10 sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, individua le modalità con le quali le condizioni di cui al primo periodo trovano applicazione in relazione agli uffici di cui al comma 10 diversi dai tribunali.

 

     Art. 31. (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio) [6]

     1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.

 

Capo XII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 32. Disposizioni transitorie e abrogazioni

     1. [Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. È in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3] [7].

     2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in pianta organica, anche con riferimento all'individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, è disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto.

     3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025 [8].

     4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore il 31 ottobre 2025 [9].

     5. [A decorrere dal 31 ottobre 2025 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data] [10].

     6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del computo di cui all'articolo 18, comma 2.

     7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.

     8. L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

     9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e con le modalità indicate nella stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennità ha luogo in conformità ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti.

     10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, individuando, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

     11. I procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta data.

     12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per fatti commessi prima della medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.

 

     Art. 33. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

     b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374;

     c) l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

     2. Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022 [11].

 

     Art. 34. Monitoraggio

     1. Il Ministro della giustizia provvede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti sono stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

     2. Ai fini del comma 1, il Ministro della giustizia sottopone, in particolare, a monitoraggio i seguenti dati:

     a) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso gli uffici del giudice di pace, distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie;

     b) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera a), distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;

     c) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie;

     d) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera c), distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;

     e) il numero dei tribunali ordinari nei quali è stata disposta l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici onorari di pace a norma dell'articolo 11, con specifica rilevazione della condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento del provvedimento di assegnazione;

     f) lo stato delle spese di giustizia relative alla magistratura onoraria, distinguendo tra componente fissa e variabile dell'indennità;

     g) il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico e di quelli revocati.

     3. Per ciascun ufficio del giudice di pace mantenuto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sottoposto a verifica, nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui al presente articolo, il livello di efficienza nell'erogazione del servizio giustizia in relazione ai dati medi nazionali. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, qualora il livello di efficienza risulti insufficiente il relativo ufficio viene soppresso con le modalità previste dal comma 3 del predetto articolo 3. I giudici onorari in servizio presso l'ufficio soppresso sono riassegnati, con le modalità di cui all'articolo 32, comma 2, ad altro ufficio dello stesso circondario.

     4. L'attività di monitoraggio di cui al presente articolo è, in ogni caso, svolta avendo particolare riguardo alla piena compatibilità tra lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto e i livelli minimi di regolazione previsti dalla normativa europea.

     5. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta a norma del presente articolo.

 

     Art. 35. Disposizioni finanziarie e finali

     1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 10 ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14 non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.


[1] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 3 febbraio 2018, n. 28.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2023, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi».

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 629, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[5] Alinea già modificato dall'art. 8 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 629, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 629, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[7] Comma modificato dall'art. 17 ter del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e abrogato dall'art. 1, comma 629, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[8] Comma così sostituito dall'art. 8 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[9] Comma così modificato dall'art. 11 septiesdecies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.

[10] Comma modificato dall'art. 17 ter del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[11] Comma così modificato dall'art. 17 ter del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.