§ 71.2.314 - L. 3 ottobre 2025, n. 148.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:03/10/2025
Numero:148


Sommario
Art. 1. 


§ 71.2.314 - L. 3 ottobre 2025, n. 148.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia.

(G.U. 7 ottobre 2025, n. 233)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 117

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «Componente 1» sono inserite le seguenti: «, Riforma 1.4,», le parole: «dall'articolo 115, comma 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 115, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al» e le parole: «comma 3 del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «dell'articolo 110 del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al» e dopo le parole: «Componente 1» sono inserite le seguenti: «, Riforma 1.4,», e, al secondo periodo, dopo le parole: «il Consiglio superiore della magistratura provvede» sono inserite le seguenti: «nel termine di quindici giorni»;

     al comma 3, le parole: «all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 13 e 30-bis, comma 1,»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. All'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: "successivo a quello di immissione nel ruolo" sono soppresse».

     All'articolo 2:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Componente 1» sono inserite le seguenti: «, Riforma 1.4,»;

     al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

     al comma 3, secondo periodo, le parole: «30 giungo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa stabiliti dal comma 6, il Consiglio superiore della magistratura bandisce una nuova procedura di interpello, avente a oggetto i posti rimasti scoperti all'esito della procedura di cui al comma 2 presso le sedi di corte d'appello individuate a norma del comma 1, e delibera il trasferimento dei magistrati che ne fanno richiesta»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, si interpretano nel senso che a decorrere dal 9 ottobre 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

     al comma 6, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 4-bis».

     All'articolo 3:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «dall'articolo 110 del» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al» e dopo le parole: «Componente 1» sono inserite le seguenti: «, Riforma 1.4,»;

     al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La deliberazione che bandisce la procedura di interpello fissa un termine, non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione, per la presentazione della domanda di applicazione a distanza»;

     al comma 4, le parole: «terzo periodo,» sono soppresse e la parola: «propongono» è sostituita dalla seguente: «presentano»;

     al comma 5, primo periodo, la parola: «proposizione» è sostituita dalla seguente: «presentazione»;

     al comma 7, primo periodo, le parole: «tiene le udienze» sono sostituite dalle seguenti: «svolge le udienze»;

     al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in caso contrario, chiede al Consiglio superiore della magistratura di disporre la cessazione anticipata dell'applicazione a distanza del magistrato medesimo»;

     al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «della applicazione» sono inserite le seguenti: «a distanza» e dopo le parole: «maturi per la decisione,» è inserita la seguente: «individuandoli»;

     al comma 11, al primo periodo, dopo le parole: «prevista dall'articolo 2» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 2,» e, al terzo periodo, le parole: «, nonchè con altre indennità» sono soppresse.

     All'articolo 4:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «individuati dal Consiglio superiore» sono inserite le seguenti: «della magistratura»;

     al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «In attuazione del piano» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «7-ter, del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al citato regio decreto»;

     al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Nell'elaborazione del piano» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «rientranti delle materie» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nelle materie»;

     al comma 4, dopo le parole: «Il piano» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2026 conserva efficacia, quanto all'individuazione del carico esigibile, il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali pendenti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, redatto dal capo dell'ufficio giudiziario per l'anno 2025. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011 è differito al 31 gennaio 2027.

     4-ter. I termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonchè i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, per l'approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 sono prorogati di sessanta giorni».

     All'articolo 5:

     al comma 1, alinea, le parole: «bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «indetto con il decreto del Ministro della giustizia 9 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 78 del 13 ottobre 2023, come rettificato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 19 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 81 del 24 ottobre 2023,».

     All'articolo 6:

     al comma 1, dopo le parole: «le parole» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «:»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 28 è abrogato;

     b) all'articolo 32:

     1) al comma 3, le parole: "31 ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2026";

     2) il comma 4 è abrogato»;

     al comma 3, le parole: «n. 69 del 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 69 del 2013»;

     al comma 7, lettera a), numero 4), dopo le parole: «di cui al comma 13» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 9, dopo le parole: «le parole», ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno d'interpunzione: «:», le parole: «presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «presente legge» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, fino alla prima formazione dell'elenco di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024, la possibilità di esercitare le professioni di pedagogista, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024».

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo le parole: «le parole» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «:»;

     alla lettera b), capoverso, primo periodo, le parole: «quest'ultimo, determina» sono sostituite dalle seguenti: «quest'ultimo determina»;

     al comma 2, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

     Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis (Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e altre disposizioni per agevolare l'adempimento spontaneo dei provvedimenti medesimi). - 1. Al fine di agevolare il raggiungimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi previsti in materia di processo civile dal Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la devoluzione del contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     "b-bis) i provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale";

     b) all'articolo 133, comma 1, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale".

     2. Ai fini della deflazione del contenzioso mediante l'adempimento spontaneo delle prescrizioni impartite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Agenzia medesima, nell'esercizio delle proprie funzioni sanzionatorie, può assegnare al soggetto inadempiente, nei casi di motivata impossibilità, un congruo termine per la realizzazione degli adempimenti, ivi compresi quelli relativi alle misure di sicurezza, previsti dalla normativa di riferimento. Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stabiliti i presupposti e le modalità per l'attuazione del primo periodo del presente comma».

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis (Autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di accertamento della fattibilità tecnica di particolari modalità di controllo dell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 16 settembre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato».

     All'articolo 9:

     al comma 1, lettera b):

     al numero 3), dopo la parola: «Ferma» è inserita la seguente: «restando»;

     al numero 5), capoverso 12-bis, primo periodo, la parola: «, rinnovano» è sostituita dalla seguente: «rinnovano»;

     al numero 6):

     al capoverso 12-ter, le parole: «l'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «la data di entrata» e le parole: «dalla entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

     al capoverso 12-quater, primo periodo, le parole: «dalla entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata» e dopo le parole: «agli articoli 840-bis» sono inserite le seguenti: «, secondo comma,».

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «, della Missione» sono sostituite dalle seguenti: «della missione»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3 e 8-bis» e, al secondo periodo, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «disponibili».

     All'allegato 1, Tabella B:

     le parole: «Magistrati ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «N. Magistrati ordinari»;

     dopo le parole: «dal 1° luglio 2026.» sono aggiunti i seguenti segni d'interpunzione: «".».