§ 80.9.1213 - D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180.
Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/10/2023
Numero:180


Sommario
Art. 1.  Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128
Art. 2.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1213 - D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180.

Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128.

(G.U. 7 dicembre 2023, n. 286)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

     Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante «Ordinamento della professione di giornalista»;

     Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

     Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 20;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 503;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

     Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante «Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)»;

     Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'articolo 33, comma 5-sexies;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

     Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi»;

     Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

     Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità» e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis;

     Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'articolo 5;

     Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

     Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'articolo 6;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, ai sensi del quale il «Ministero della transizione ecologica» è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica», nonchè gli articoli 12 e 13;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

     Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

     Informate le Organizzazioni sindacali in data 24 luglio 2023;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;

     Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128

     1. Il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 è sostituito dal seguente: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

     2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     b) all'articolo 1:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     1.2) al secondo periodo, le parole «, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ed energetica»;

     2) al comma 2, le parole «Ministro della transizione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     c) all'articolo 2:

     1) al comma 1, lettera a), le parole «dieci direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «dodici direzioni generali»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC);

     b) direzione generale innovazione tecnologica (ITEC);

     c) direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF);

     d) direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM).»;

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);

     b) direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);

     c) direzione generale valutazioni ambientali (VA);

     d) direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC).»;

     4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA);

     b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);

     c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);

     d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF)»;

     5) al comma 6, lettera b), le parole «del settore pubblico» sono soppresse;

     6) al comma 8, le parole «convocazione della» e la parola «temporaneo» sono soppresse;

     7) al comma 9, lettera e), dopo le parole «sul piano interno,» sono inserite le seguenti: «in collaborazione con il DiAG e»;

     8) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

     «9-bis. Ciascun dipartimento svolge attività di studio e monitoraggio delle politiche afferenti le materie di competenza, al fine di assicurare gli elementi conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Ministero.»;

     9) al comma 12, dopo le parole «in house» sono inserite le seguenti: «, nonchè delle società controllate, degli enti e dei soggetti vigilati» e le parole da «dei requisiti richiesti» fino a «agenzie vigilate» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa europea e nazionale»;

     d) all'articolo 3:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; gestione unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi e flussi informativi; comunicazione istituzionale; programmazione europea, coordinamento degli affari europei e internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e bioeconomia; tutela della biodiversità; aree protette; difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri.»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e società» sono inserite le seguenti: «o altri soggetti istituzionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 12»;

     4) al comma 5, dopo le parole «Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)» sono inserite le seguenti: «, al Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)» e dopo le parole «le politiche di coesione,» sono inserite le seguenti: «i programmi e»;

     5) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. Il Dipartimento assicura, mediante la CORUC, la gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera f-bis).

     8-ter. Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.»;

     e) all'articolo 4:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di politiche per lo sviluppo dell'economia circolare, inclusa la definizione e la implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore della fornitura e della distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle autorità di bacino distrettuale; valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza statale; politiche per la eco-sostenibilità dei prodotti e dei consumi e acquisti pubblici verdi; certificazioni ambientali.»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     3) al comma 5, la parola «collabora» è sostituita dalle seguenti: «partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione»;

     4) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     «6-bis. Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.»;

     f) all'articolo 5:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di mercati energetici; sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti energetici; efficienza e competitività energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilità sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di finanziamento, anche europeo, in materia di energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi, programmazione e studi di settore energetico e in materia di geo risorse; economicità e sicurezza del sistema energetico nazionale con garanzia di resilienza; infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo, nonchè di promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica; sviluppo delle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria.»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     3) al comma 5, la parola «collabora» è sostituita dalle seguenti: «partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione»;

     4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Il Dipartimento provvede, secondo un approccio trasversale a ciascuna direzione generale, alla elaborazione delle strategie per la transizione e la competitività del sistema energetico nazionale e al disegno di strumenti e meccanismi funzionali all'attuazione delle predette strategie, nonchè al coordinamento delle azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.»;

     g) all'articolo 6:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso»;

     2) al comma 1:

     2.1) all'alinea, le parole «risorse umane e acquisti (RUA)» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC)»;

     2.2) alla lettera a), le parole da «procedimenti di riconoscimento» a «requisiti previsti» sono soppresse;

     2.3) alla lettera b), le parole «protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;» sono soppresse;

     2.4) alla lettera d), la parola «tecnologici» è sostituita dalla seguente: «tecnici»;

     2.5) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

     «f-bis) gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero nei giudizi civili, penali e amministrativi svolte dai dipartimenti e dalle altre direzioni generali ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera a), fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera l-septies) e all'articolo 23, comma 2;»;

     2.6) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè elaborazione del Piano integrato di attività e organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

     2.7) alla lettera h), le parole da «individuazione del fabbisogno» a «gestione unificata» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera g), individuazione del fabbisogno di beni e servizi e gestione unificata dei relativi processi di acquisito»;

     2.8) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

     «h-bis) comunicazione istituzionale ed elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero; iniziative e progetti di comunicazione pubblica, anche a valere su fondi europei, tesi a promuovere le politiche, le buone prassi e la cultura ambientale ed energetica.»;

     h) all'articolo 7:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale innovazione tecnologica»;

     2) al comma 1:

     2.1) all'alinea, le parole «innovazione tecnologica e comunicazione (ITC)» sono sostituite dalle seguenti: «innovazione tecnologica (ITEC)»;

     2.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) promozione dell'innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, digitalizzazione e tracciabilità dei flussi informativi interni al Ministero, riorganizzazione dei processi, promozione degli open data, coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti informatiche, dei dati e dei servizi web;»;

     2.3) alla lettera g), le parole «supporto tecnico alla Direzione generale risorse umane e acquisti nella gestione delle procedure di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «gestione delle relative procedure di acquisto»;

     2.4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     «h) attività relative ai sistemi digitali di monitoraggio interno al Ministero.»;

     i) all'articolo 8:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)»;

     2) al comma 1:

     2.1) all'alinea, le parole «attività europea e internazionale (AEI)» sono sostituite dalle seguenti: «affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)»;

     2.2) alla lettera a), prima delle parole «partecipazione del Ministero» sono inserite le seguenti: «collaborazione con le competenti direzioni generali ai fini della»;

     2.3) alla lettera c), dopo le parole «di Oslo» sono inserite le seguenti: «e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici»;

     2.4) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

     «c-bis) coordinamento della partecipazione del Ministero ai processi trasversali G7 e G20, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto e con l'Ufficio del Consigliere diplomatico;»;

     2.5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) supporto tecnico per la predisposizione dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) ai sensi dell'articolo 3, comma 5;»;

     2.6) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) strategia per lo sviluppo sostenibile in sede nazionale, europea e internazionale, nonchè verifica dell'attuazione della medesima in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali;»;

     2.7) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

     «g-bis) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e Forum per lo sviluppo sostenibile;»;

     2.8) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle relative al Fondo italiano per il clima istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

     2.9) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:

     «h-bis) sviluppo di strumenti per la finanza sostenibile e la green economy;

     h-ter) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di bioeconomia;»;

     2.10) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

     «i-bis) coordinamento della partecipazione del Ministero ai programmi europei a gestione diretta della Commissione europea, con particolare riferimento alla funzione di punto di contatto nazionale del programma europeo per l'ambiente e l'azione per il clima, in collaborazione con i dipartimenti e le direzioni generali competenti per materia.»;

     l) all'articolo 9:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale tutela della biodiversità e del mare»;

     2) al comma 1:

     2.1) all'alinea, le parole «patrimonio naturalistico e mare (PNM)» sono sostituite dalle seguenti: «tutela della biodiversità e del mare (TBM)»;

     2.2) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

     «a-bis) procedimenti di riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;»;

     a-ter) progetti e iniziative in materia di educazione ambientale, in collaborazione con la CORUC e la AEIF, rispettivamente per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h-bis) e di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);»;

     2.3) la lettera e) è soppressa;

     2.4) alla lettera h):

     2.4.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»;

     2.4.2) dopo le parole «decisioni dell'UE» sono inserite le seguenti: «nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo nell'»;

     2.4.3) dopo le parole «con gli organismi» inserire le seguenti: «europei e»;

     2.5) dopo la lettera i), è inserita la seguente:

     «i-bis) supporto tecnico per la partecipazione al CIPOM ai sensi dell'articolo 3, comma 5;»;

     2.6) alla lettera m), le parole «Direzione generale valutazioni ambientali (VA)» sono sostituite dalla seguente: «PIF»;

     m) all'articolo 10:

     1) alla rubrica, dopo le parole «economia circolare» sono aggiunte le seguenti: «e bonifiche»;

     2) al comma 1:

     2.1) all'alinea, le parole «(EC)» sono sostituite dalle seguenti: «e bonifiche (ECB)»;

     2.2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la responsabilità estesa del produttore (EPR) e la cessazione della qualifica di rifiuto»;

     2.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

     «c-bis) aggiornamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR)»;

     c-ter) vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;»;

     2.4) la lettera d) è soppressa;

     2.5) alla lettera e):

     2.5.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»;

     2.5.2) dopo le parole «con gli organismi» sono inserite le seguenti: «europei e»;

     2.5.3) le parole «Direzione generale attività europea ed internazionale» sono sostituite dalla seguente: «AEIF»;

     2.6) le lettere f) e g) sono soppresse;

     2.7) alla lettera h), la parola «ITC» è sostituita dalla seguente: «ITEC»;

     2.8) la lettera i) è soppressa;

     2.9) alla lettera l), le parole «Direzione generale competitività ed efficienza energetica» sono sostituite dalla seguente: «DEE»;

     2.10) dopo la lettera l), sono inserite le seguenti:

     «l-bis) gestione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale, anche in coordinamento con le gestioni commissariali dei siti medesimi; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e controllo di interventi;

     l-ter) finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale dei siti orfani;

     l-quater) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto;

     l-quinquies) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti;

     l-sexies) titolarità ed esercizio delle azioni e degli interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, nonchè delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle altre direzioni generali;

     l-septies) gestione dei contenziosi in tema di danno ambientale, monitoraggio sull'affidamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali e adozione di programmi di sistemi di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale;

     l-opties) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza per le materie di competenza.»;

     n) all'articolo 11:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque»;

     2) al comma 1:

     2.1) all'alinea, le parole «e delle risorse idriche (USSRI)» sono sostituite dalle seguenti: «e delle acque (USSA)»;

     2.2) alla lettera a), le parole «ivi inclusa la realizzazione di» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse quelle di programmazione e finanziamento degli»;

     2.3) alla lettera b), la parola «eco-compatibile» è sostituita dalla seguente: «sostenibile»;

     2.4) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni siccitosi»;

     2.5) alla lettera d), dopo le parole «alla partecipazione del Ministro alle» sono inserite le seguenti: «conferenze istituzionali permanenti delle» e le parole «autorità di distretto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «autorità di bacino distrettuale»;

     2.6) alla lettera f), dopo le parole «infrastrutture critiche» sono inserite le seguenti: «per la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile» e la parola «ITC» è sostituita dalla seguente: «ITEC»;

     2.7) le lettere g), h), i), l), m) sono soppresse;

     2.8) alla lettera n):

     2.8.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»;

     2.8.2) dopo le parole «decisioni dell'UE;» sono inserite le seguenti: «supporto all'Ufficio legislativo nell'»;

     2.8.3) dopo le parole «con gli organismi» sono inserite le seguenti: «europei e»;

     2.9) alla lettera o), le parole «in materia ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di competenza»;

     2.10) alla lettera p), le parole «e profili di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «per le materie di competenza»;

     o) all'articolo 12, comma 1:

     1) alla lettera c), dopo le parole «VIA statale nonchè» è inserita la seguente: «autorizzazioni»;

     2) alla lettera d), la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF» e dopo le parole «decisioni dell'UE;» sono inserite le seguenti: «supporto all'Ufficio legislativo nell'»;

     3) la lettera g) è soppressa;

     p) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

     «Art. 12-bis (Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi). - 1. La Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

     a) politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (acquisti pubblici verdi);

     b) attuazione e implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM);

     c) promozione dell'eco-progettazione e dell'eco-innovazione;

     d) riconoscimento del marchio Ecolabel e delle certificazioni ambientali, nonchè processi di adesione al sistema europeo di eco-gestione e audit (EMAS);

     e) promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale;

     f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti, nonchè promozione dell'uso sostenibile dei medesimi;

     g) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; supporto all'Ufficio legislativo nell'attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza.»;

     q) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Art. 13 (Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi). - 1. La Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la MIE, la DEE e la PIF, per gli aspetti relativi:

     1) alla gestione e allo sviluppo delle fonti primarie di energia convenzionale, rinnovabile e nucleare;

     2) alla diversificazione delle fonti e delle tecnologie energetiche e geominerarie;

     3) alla tutela e alla promozione delle filiere tecnologiche nazionali o importate, con particolare riferimento alle filiere relative a materie prime critiche;

     b) tutela dell'integrità delle filiere energetiche, nonchè sviluppo minerario nazionale;

     c) autorizzazioni in materia di infrastrutture a mezzo di reti energetiche per la trasmissione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di competenza statale;

     d) autorizzazioni per impianti di produzione di energia da qualunque fonte primaria, anche rinnovabile, di competenza statale;

     e) concessioni di trasmissione, trasporto, dispacciamento e distribuzione dell'energia;

     f) sicurezza degli approvvigionamenti con riferimento alla diversificazione delle fonti primarie di origine nazionale, anche off-shore;

     g) scorte energetiche strategiche, piani di sicurezza energetica con altri Stati membri; piani di emergenza e di intervento in caso di crisi del sistema energetico, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 7;

     h) autorizzazioni relative agli stoccaggi di gas metano, alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio di CO2 nel sottosuolo, nonchè alla adduzione del gas naturale liquefatto (GNL);

     i) impianti strategici di lavorazione e depositi dei prodotti petroliferi, ivi inclusa la logistica primaria dei prodotti medesimi, e dei carburanti alternativi;

     l) relazioni, per le materie di competenza, con le associazioni e le imprese dei settori di competenza, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., Acquirente Unico S.p.A., Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A., nonchè con le istituzioni e gli enti nazionali ed europei di settore;

     m) rapporti con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare sull'intero territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture, anche mediante la stipula di intese e accordi;

     n) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie;

     o) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

     p) cura dei rapporti con le organizzazioni e gli organismi internazionali, nonchè con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attività, in coordinamento con la MIE, la DEE e la PIF, e rapporti multilaterali con organizzazioni internazionali e agenzie nel settore energetico e delle materie prime; promozione di tecnologie energetiche italiane all'estero;

     q) nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; decommissioning degli impianti e riuso dei medesimi per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione, per gli aspetti di competenza, ai processi di pianificazione dell'uso del mare;

     r) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e periferica, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare; programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle predette attività ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;

     s) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; rilascio dei titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; redazione e attuazione delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilità delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi;

     t) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione;

     u) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia;

     v) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori;

     z) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonchè per le attività di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.»;

     r) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

     «Art. 13 bis. (Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche). - 1. La Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE) svolge le funzioni di competenza del Ministero, anche in materia di sviluppo e promozione non finanziaria degli investimenti in decarbonizzazione e in sicurezza energetica, nei seguenti ambiti:

     a) definizione e attuazione del PNIEC, in coordinamento con la FTA, la DEE e la PIF, relativamente:

     1) alla gestione e allo sviluppo di vettori energetici, ivi incluso il gas naturale;

     2) al coordinamento dei vettori energetici di cui al numero 1) con le fonti primarie di energia;

     3) alla diversificazione dei vettori energetici di cui al numero 1) e alla integrazione dei medesimi nel sistema energetico;

     4) allo sviluppo delle infrastrutture nell'ottica della promozione di investimenti in decarbonizzazione, sicurezza ed economicità dei prezzi delle energie;

     b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia, ivi inclusa la approvazione dei piani decennali di sviluppo delle reti e l'integrazione dei sistemi energetici;

     c) fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, lettera f), sicurezza degli approvvigionamenti; diversificazione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia; attività inerenti la protezione delle infrastrutture critiche energetiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla ITEC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

     d) strumenti di mercato per la promozione delle fonti rinnovabili come vettori energetici; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti, dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della domanda al mercato;

     e) produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno e relativi sistemi incentivanti;

     f) produzione, trasporto e stoccaggio di gas verdi, incluso il biometano;

     g) mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas e mercato dei prodotti petroliferi;

     h) misure per l'approvvigionamento, anche a termine, delle risorse funzionali alla sicurezza e all'adeguatezza dei sistemi energetici, ivi inclusi i sistemi di accumulo dell'energia;

     i) in collaborazione con la DEE, integrazione negli usi finali delle energie secondarie nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, anche con riferimento ai settori hard-to-abate e alla mobilità pesante terrestre, marittima e dell'aviazione civile;

     l) monitoraggio dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas e dei prezzi dei prodotti petroliferi;

     m) politiche e strumenti di riduzione della CO2, ivi compresa la disciplina delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio della CO2;

     n) analisi, monitoraggio e studi nei settori di competenza; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG;

     o) relazioni, per le materie di competenza, con associazioni e imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè con le istituzioni e gli enti europei di settore;

     p) rapporti con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., Acquirente Unico S.p.A. e Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A.;

     q) promozione, nelle materie di competenza, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture;

     r) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attività in coordinamento con la FTA, la DEE e la PIF;

     s) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza.

     2. Presso la direzione generale operano il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato per l'emergenza petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.»;

     s) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14 (Direzione generale domanda ed efficienza energetica). - 1. La Direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) definizione e attuazione del PNIEC, in coordinamento con la FTA, la MIE e la PIF, relativamente alla gestione e allo sviluppo degli usi finali nei settori industriale, terziario, agricolo e civile e alla diversificazione delle tecnologie nei predetti settori;

     b) mobilità sostenibile; mobilità elettrica e carburanti alternativi, ivi compresi biocarburanti ed e-fuel; gas naturale liquefatto (GNL) nei trasporti marittimi e terrestri pesanti, rete di distribuzione dei carburanti in rapporto alle esigenze di mobilità sostenibile, infrastrutture di ricarica elettrica;

     c) efficienza energetica in tutti i settori di impiego e sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia; incentivazione, anche di livello europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica; etichettatura energetica;

     d) misure di incentivazione per l'efficienza energetica a finanziamento statale e gestione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

     e) mercato al dettaglio di energia elettrica e gas, nonchè monitoraggio e affordability dei relativi prezzi;

     f) misure di tutela dei consumatori energetici, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, e misure di contrasto alla povertà energetica;

     g) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti e in collaborazione con la ECB, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, in attuazione del relativo Programma nazionale;

     h) promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare e allo sviluppo tecnologico; osservatorio sulle tecnologie nucleari;

     i) analisi, monitoraggio e studi nei settori di competenza; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG;

     l) cura e sviluppo delle relazioni istituzionali, per le materie di competenza, con associazioni e imprese, con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè con le istituzioni e gli enti europei di settore;

     m) rapporti, per quanto di competenza, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., Acquirente Unico S.p.A., Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A., l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, nonchè con la Società gestione impianti nucleari - Sogin S.p.A.;

     n) promozione, nelle materie di competenza, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità dei livelli essenziali delle forniture;

     o) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attività in coordinamento con la FTA, la MIE e la PIF;

     p) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza.

     2. Presso la direzione generale operano il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti istituito ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»;

     t) all'articolo 15:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Direzione generale programmi e incentivi finanziari»;

     2) al comma 1:

     2.1) all'alinea, le parole «incentivi energia (IE)» sono sostituite dalle seguenti: «programmi e incentivi finanziari (PIF)»;

     2.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) definizione e gestione di programmi nazionali di finanziamento per la riduzione della "intensità di carbonio" nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), con particolare riferimento ai trasporti e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 1, lettera m);»;

     2.3) la lettera c) è soppressa;

     2.4) alla lettera e), le parole «emobility manager» sono soppresse;

     2.5) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

     «e-bis) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi a inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica;

     e-ter) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della direzione in coordinamento con la FTA, la MIE e la DEE;»;

     2.6) alla lettera f), la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»;

     2.7) alla lettera h), le parole «esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei» sono sostituite dalle seguenti: «gestione di»;

     2.8) alla lettera l):

     2.8.1) le parole «gestione dei rapporti ed elaborazione di indirizzi, direttive e» sono soppresse;

     2.8.2) dopo le parole «- ENEA» sono inserite le seguenti: «e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per le materie di competenza»;

     2.8.3) dopo le parole «GSE S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A.»;

     2.9) alla lettera n), le parole «alle direzioni generali del Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «a FTA, MIE e DEE»;

     2.10) alla lettera o), le parole da «attività di valutazione» a «in materia» sono soppresse;

     u) all'articolo 16:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Capitanerie di porto e Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri»;

     2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Presso il Ministero opera il Reparto ambientale marino, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e posto alle dipendenze funzionali del Ministro per le attività di tutela e difesa dell'ambiente marino e costiero, con compiti di raccordo con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera relativamente alle attività svolte dalle Capitanerie di porto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro.»;

     3) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «attribuite al Ministero,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle di sicurezza energetica,» e le parole «transizione ecologica»» sono sostituite dalle seguenti: «sicurezza energetica»;

     v) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a uno in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del presente regolamento.»;

     z) all'articolo 19, comma 2, le parole «risorse umane e acquisiti» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, risorse umane e contenzioso»;

     aa) all'articolo 22:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, dopo le parole «istituzionali, istruisce» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 1,»;

     1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Cura la partecipazione del Ministro, in coordinamento con le strutture del Ministero, ai comitati interministeriali e alle cabine di regia operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 5.»;

     2) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri»;

     3) al comma 4, dopo le parole «in ambito internazionale» sono inserite le seguenti: «ed europeo»;

     4) il comma 5 è abrogato;

     5) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     «6-bis. L'Ufficio di gabinetto può dotarsi di un direttore di gabinetto e di uno o più dirigenti di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di cui alla allegata tabella A.»;

     6) al comma 7, le parole da «in materia» a «annuali del Ministro,» sono soppresse e dopo le parole «sedi nazionali» sono inserite le seguenti: «, europee»;

     bb) all'articolo 23:

     1) al comma 1, le parole «esamina i decreti interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri»;

     2) al comma 2:

     2.1) le parole «coordina l'attività relativa» sono sostituite dalla seguente: «sovrintende»;

     2.2) le parole «giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale iva inclusa» sono sostituite dalle seguenti: «internazionale, unionale, costituzionale e ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nonchè cura»;

     2.3) le parole «, per l'esame dei provvedimenti di competenza,» sono soppresse;

     cc) all'articolo 24, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La segreteria tecnica cura la partecipazione del Ministro al CITE, in raccordo con il DiAG.»;

     dd) all'articolo 26:

     1) al comma 2, le parole «iscritto in appositi albi professionali» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che iscritto all'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69»;

     2) al comma 3, le parole da «, sovrintende» a «dell'intero Ministero» sono soppresse;

     ee) all'articolo 28:

     1) al comma 1, la parola «centodieci» è sostituita dalla seguente: «centoquaranta» e dopo le parole «dagli stanziamenti di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «, oltre a un contingente, nel numero massimo di otto unità, di consiglieri, esperti e consulenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, cui non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati»;

     2) al comma 2, la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici» e la parola «ventisei» è sostituita dalla seguente: «trentuno»;

     ff) all'articolo 29:

     1) al comma 1:

     1.1) dopo le parole «Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;» sono inserite le seguenti: «per il Capo della Segreteria del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; per il Capo della segreteria tecnica, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;»;

     1.2) dopo le parole «per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,» sono inserite le seguenti: «per il Capo della segreteria del Ministro, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della segreteria tecnica alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,»;

     1.3) le parole «per il Capo della Segreteria Tecnica,», ovunque ricorrano, sono soppresse;

     2) al comma 3, le parole «al Capo della segreteria del Ministro e» sono soppresse e le parole «al cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottanta»;

     3) al comma 4, le parole «Ai dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «Ai dirigenti di prima ovvero seconda fascia»;

     gg) all'articolo 30, i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

     hh) la tabella A è sostituita dalla seguente:

     «Tabella A (di cui all'articolo 17, comma 1)

 

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

Posti di funzione dirigenziale di livello generale 17*

Posti di funzione dirigenziale di livello non generale 67

 

     * di cui numero 2 incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a 1 in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del presente regolamento.».

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero definendone i relativi compiti. Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero sulla base del decreto di cui al primo periodo, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale.

     2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il primo periodo si applica anche agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     3. I contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facoltà di recesso esercitabile in qualunque momento.

     4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg.ne n. 3921