§ 46.6.185 - D.M. 7 novembre 2006, n. 294.
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 58 del 2002, concernente le procedure di avanzamento a scelta per esami al grado di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:07/11/2006
Numero:294


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze D.M. 17 gennaio 2002, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» relativa all'anno 2005


§ 46.6.185 - D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 58 del 2002, concernente le procedure di avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante.

(G.U. 22 dicembre 2006, n. 297)

 

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», ed in particolare l'articolo 15, comma 1, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di apportare disposizioni integrative e correttive al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, e disciplinare le procedure di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», ed in particolare l'articolo 58, comma 3;

     Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche ed integrazioni, estesa con varianti al Corpo della Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali;

     Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 1;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 2;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 2 e 23;

     Visto il proprio decreto 17 gennaio 2002, n. 58, concernente il «Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

     Ritenuto di dover apportare disposizioni integrative e correttive al citato decreto ministeriale n. 58 del 2002, al fine di ottimizzare le procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, anche mediante il contenimento dei relativi tempi di effettuazione e dei conseguenti oneri finanziari;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 luglio 2006;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 3-10005/UCL in data 3 ottobre 2006);

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze D.M. 17 gennaio 2002, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni:

     1) cultura generale;

     2) preparazione tecnico-professionale;»;

     b) all'articolo 2, comma 1, le lettere c), d), e) ed f) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

     «c) sedi e diario della prova d'esame scritta;»;

     «d) programmi della prova d'esame scritta distinti per ciascun contingente;»;

     «e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per la prova d'esame scritta nonchè il tempo massimo concesso per l'effettuazione della stessa;»;

     «f) eventuali specifiche modalità di partecipazione per i marescialli capo che, nel prescritto giorno di effettuazione della prova d'esame scritta, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento;»;

     c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione è data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali è articolata la prova d'esame scritta di cui all'articolo 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, è altresì data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonchè del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'articolo 11, comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'articolo 12.»;

     d) l'articolo 5 è modificato come segue:

     1) al comma 1, le parole «delle prove d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «della prova d'esame scritta»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è composta, oltre che dal presidente, da sei membri, di cui:

     a) quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due ufficiali superiori;

     b) due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei quali uno appartenente al contingente di mare, che non siano già componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresì, in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione.»;

     3) il comma 3 è soppresso;

     4) al comma 5, le parole «le prove d'esame abbiano» sono sostituite dalle seguenti: «la prova d'esame scritta abbia»;

     5) al comma 6, le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori con il grado apicale»;

     e) il titolo del Capo III è sostituito dal seguente: «MODALITA' PROCEDURALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME SCRITTA»;

     f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6 (Prova d'esame scritta). - 1. I questionari della prova d'esame scritta, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascuna sezione dell'elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio di merito parziale espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi.

     2. Sono dichiarati idonei alla prova d'esame scritta e sono ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti gli ispettori che conseguono un punteggio di merito parziale non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle due sezioni nelle quali è articolata la prova d'esame scritta. Il mancato conseguimento dei punteggi minimi richiesti, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione.

     3. La media aritmetica, calcolata al centesimo di punto, dei punteggi di merito parziali conseguiti ai sensi del comma 2 costituisce il punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima dagli ispettori dichiarati idonei.

     4. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi dei punteggi di merito conseguiti.

     5. Per l'effettuazione della prova d'esame scritta si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.»;

     g) l'articolo 7 è soppresso;

     h) l'articolo 8 è modificato come segue:

     1) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: «Mancata presentazione alla prova d'esame scritta»;

     2) al comma 1, le parole «di ciascuna delle prove d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «della prova d'esame scritta»;

     3) al comma 2, le parole «ciascuna prova d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «la prova d'esame scritta»;

     i) l'articolo 9 è soppresso;

     j) l'articolo 10 è modificato come segue:

     1) al comma 1, le parole «inseriti negli elenchi previsti all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarati idonei alla prova d'esame scritta ai sensi dell'articolo 6, comma 2»;

     2) al comma 2, lettera b), le parole «incarichi operativi o non operativi ricoperti,» sono soppresse;

     k) l'articolo 12 è modificato come segue:

     1) al comma 1, le parole «di cui agli articoli 9 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 3»;

     2) al comma 2, lettera a), le parole «punteggio definitivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alle prove d'esame, di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «punteggio complessivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'articolo 6».

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» relativa all'anno 2005.