§ 46.3.124 - D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359.
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:10/05/1996
Numero:359


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione e durata.
Art. 2.  Nuovi stipendi.
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 4.  Indennità pensionabile.
Art. 5.  Assegno funzionale.
Art. 6.  Trattamento di missione.
Art. 7.  Presenza qualificata.
Art. 8.  Indennità di presenza notturna e festiva.
Art. 9.  Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.
Art. 10.  Area di applicazione e durata.
Art. 11.  Nuovi stipendi.
Art. 12.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 13.  Indennità pensionabile.
Art. 14.  Assegno funzionale.
Art. 15.  Trattamento di missione.
Art. 16.  Presenza qualificata.
Art. 17.  Indennità di presenza notturna e festiva.
Art. 18.  Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.
Art. 19.  Copertura finanziaria.


§ 46.3.124 - D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359.

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio 1995 e recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

(G.U. 10 luglio 1996, n. 160, S.O.)

 

 

Titolo I

 

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO).

 

     Art. 1. Area di applicazione e durata.

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

     2. Il presente decreto - a seguito dell'accordo sindacale, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995.

 

          Art. 2. Nuovi stipendi.

     1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello IV ............................

L. 179.000

Livello V ............................

L. 187.000

Livello VI

L. 200.000

Livello VI-bis ......................

L. 210.000

Livello VII ...........................

L. 220.000

Livello VII-bis .....................

L. 229.500

Livello VIII ..........................

L. 239.000

Livello IX ............................

L. 262.000

 

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.

     3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello IV ............................

L. 62.000

Livello V ............................

L. 65.000

Livello VI

L. 70.000

Livello VI-bis ......................

L. 74.000

Livello VII ...........................

L. 78.000

Livello VII-bis .....................

L. 80.500

Livello VIII ..........................

L. 83.000

Livello IX ............................

L. 91.000

 

     4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello IV ............................

L. 134.000

Livello V ............................

L. 140.000

Livello VI

L. 150.000

Livello VI-bis ......................

L. 157.000

Livello VII ...........................

L. 165.000

Livello VII-bis .....................

L. 172.000

Livello VIII ..........................

L. 179.000

Livello IX ............................

L. 196.000

 

     5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

     6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

 

Livello IV ............................

L. 12.703.000

Livello V ............................

L. 13.921.000

Livello VI

L. 15.447.000

Livello VI-bis ......................

L. 16.663.000

Livello VII ...........................

L. 17.879.000

Livello VII-bis .....................

L. 19.225.000

Livello VIII ..........................

L. 20.571.000

Livello IX ............................

L. 23.639.000

 

     7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

 

          Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 2, comma 6.

     5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per l'anno 1996.

 

          Art. 4. Indennità pensionabile.

     1. L'indennità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è rideterminata a decorrere dal 1° luglio 1996 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

 

Qualifiche

Lire

-

-

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ...............................

912.000

Commissario capo e qualifiche equiparate .....................................

896.000

Commissario e qualifiche equiparate .............................................

879.000

Vice commissario e qualifiche equiparate ......................................

848.000

Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate .......................

864.000

Ispettore capo e qualifiche equiparate ............................................

848.000

Ispettore e qualifiche equiparate ......................................................

816.000

Vice ispettore e qualifiche equiparate ..............................................

784.000

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ..................................

816.000

Sovrintendente e qualifiche equiparate ...........................................

753.000

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ....................................

753.000

Assistente capo e qualifiche equiparate ..........................................

657.000

Assistente e qualifiche equiparate ...................................................

579.000

Agente scelto e qualifiche equiparate ..............................................

516.000

Agente e qualifiche equiparate ........................................................

461.000

     2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1° febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

 

Qualifiche

Lire

-

-

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ...............................

945.000

Commissario capo e qualifiche equiparate .....................................

935.000

Commissario e qualifiche equiparate ..............................................

920.000

Vice commissario e qualifiche equiparate .......................................

890.000

Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate ........................

910.000

Ispettore capo e qualifiche equiparate .............................................

867.000

Ispettore e qualifiche equiparate ......................................................

835.000

Vice ispettore e qualifiche equiparate ..............................................

802.000

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ...................................

835.000

Sovrintendente e qualifiche equiparate ............................................

770.000

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ....................................

770.000

Assistente capo e qualifiche equiparate ..........................................

672.000

Assistente e qualifiche equiparate ...................................................

593.000

Agente scelto e qualifiche equiparate ..............................................

528.000

Agente e qualifiche equiparate .........................................................

472.000

 

          Art. 5. Assegno funzionale.

     1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Qualifiche

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

Lire

Lire

-

-

-

Ruolo degli agenti, assistenti ed equiparati ..........

1.365.000

1.785.000

Ruolo dei sovrintendenti ed equiparati ..................

1.785.000

2.625.000

Ruolo degli ispettori ed equiparati .........................

1.820.000

2.675.000

 

     2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Qualifiche

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

Lire

Lire

-

-

-

Vice commissario e commissario .......................

2.205.000

2.835.000

Commissario capo ..............................................

2.940.000

4.725.000

Vice questore aggiunto ........................................

3.360.000

4.725.000

 

          Art. 6. Trattamento di missione.

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

 

          Art. 7. Presenza qualificata.

     1. L'indennità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è rideterminata, a decorrere dal 1° dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1° febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.

 

          Art. 8. Indennità di presenza notturna e festiva.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora.

     2. A decorrere dal 1° ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.

     3. A decorrere dal 1° luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2, è rideterminato nella misura lorda di L. 50.000.

 

          Art. 9. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice sovrintendente, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli agenti e assistenti.

     3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all'art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è elevato a L. 200.000 giornaliere.

 

Titolo II

 

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

 

          Art. 10. Area di applicazione e durata.

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

     2. Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.

     3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195/1995.

 

          Art. 11. Nuovi stipendi.

     1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello V ...............................................

L. 187.000

Livello VI .............................................

L. 200.000

Livello VI - bis ......................................

L. 210.000

Livello VII .............................................

L. 220.000

Livello VII - bis .....................................

L. 229.500

Livello VIII .............................................

L. 239.000

Livello IX ..............................................

L. 262.000

 

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.

     3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello V ...............................................

L. 65.000

Livello VI .............................................

L. 70.000

Livello VI - bis ......................................

L. 74.000

Livello VII .............................................

L. 78.000

Livello VII - bis .....................................

L. 80.500

Livello VIII .............................................

L. 83.000

Livello IX ..............................................

L. 91.000

 

     4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello V ...............................................

L. 140.000

Livello VI .............................................

L. 150.000

Livello VI - bis ......................................

L. 157.000

Livello VII .............................................

L. 165.000

Livello VII - bis .....................................

L. 172.000

Livello VIII .............................................

L. 179.000

Livello IX ..............................................

L. 196.000

 

     5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

     6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

 

Livello V ...............................................

L. 13.921.000

Livello VI .............................................

L. 15.447.000

Livello VI - bis ......................................

L. 16.663.000

Livello VII .............................................

L. 17.879.000

Livello VII - bis .....................................

L. 19.225.000

Livello VIII .............................................

L. 20.571.000

Livello IX ..............................................

L. 23.639.000

 

     7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

 

          Art. 12. Effetti dei nuovi stipendi.

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 11, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997, in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 11, comma 6.

     5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996.

 

          Art. 13. Indennità pensionabile.

     1. L'indennità pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è rideterminata, a decorrere dal 1° luglio 1996, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

 

Gradi

Lire

-

-

Tenente colonnello ...............................................................

912.000

Maggiore ..............................................................................

896.000

Capitano ..............................................................................

879.000

Tenente ...............................................................................

848.000

Sottotenente .........................................................................

848.000

Maresciallo aiutante S.U.PS. ...............................................

864.000

Maresciallo capo .................................................................

848.000

Maresciallo ordinario ...........................................................

816.000

Maresciallo ...........................................................................

784.000

Brigadiere capo ...................................................................

816.000

Brigadiere .............................................................................

753.000

Vice brigadiere ....................................................................

753.000

Appuntato scelto .................................................................

657.000

Appuntato ............................................................................

579.000

Carabiniere scelto e finanziere scelto .................................

516.000

Carabiniere e finanziere ......................................................

461.000

 

     2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1° febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

 

Gradi

Lire

-

-

Tenente colonnello ...............................................................

945.000

Maggiore ..............................................................................

935.000

Capitano ..............................................................................

920.000

Tenente ...............................................................................

890.000

Sottotenente .........................................................................

870.000

Maresciallo aiutante S.U.PS. ...............................................

910.000

Maresciallo capo .................................................................

867.000

Maresciallo ordinario ...........................................................

835.000

Maresciallo ...........................................................................

802.000

Brigadiere capo ...................................................................

835.000

Brigadiere .............................................................................

770.000

Vice brigadiere ....................................................................

770.000

Appuntato scelto .................................................................

672.000

Appuntato ............................................................................

593.000

Carabiniere scelto e finanziere scelto .................................

528.000

Carabiniere e finanziere ......................................................

472.000

 

          Art. 14. Assegno funzionale.

     1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, fermo restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Ruolo

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

Lire

Lire

-

-

-

Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanzieri ......

1.365.000

1.785.000

Ruolo sovrintendenti .............................................

1.785.000

2.625.000

Ruolo degli ispettori ...............................................

1.820.000

2.675.000

 

     2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Grado

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

Lire

Lire

-

-

-

Sottotenente ..........................................................

2.205.000

2.835.000

Tenente ................................................................

2.205.000

2.835.000

Capitano ..............................................................

2.205.000

2.835.000

Maggiore ..............................................................

2.940.000

4.725.000

Tenente colonnello ..............................................

3.360.000

4.725.000

 

          Art. 15. Trattamento di missione.

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 ed all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

 

          Art. 16. Presenza qualificata.

     1. L'indennità di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è rideterminata, a decorrere dal 1° dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1° febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.

 

          Art. 17. Indennità di presenza notturna e festiva.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora.

     2. A decorrere dal 1° ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.

     3. A decorrere dal 1° luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2, è rideterminato nella misura lorda di L. 50.000.

 

          Art. 18. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice brigadiere, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

     3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è elevato a L. 200.000 giornaliere.

 

          Art. 19. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 543 miliardi per il 1996, in lire 1.247 miliardi per il 1997 ed in lire 1.508 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.