§ 67.3.42 - D.Lgs. 16 dicembre 2021, n. 237.
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:16/12/2021
Numero:237


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Ambito applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Funzioni delle autorità competenti
Art. 5.  Classificazione delle vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo
Art. 6.  Riconoscimento
Art. 7.  Sospensione dei certificati di qualifica dell'Unione
Art. 8.  Libretto di navigazione e giornale di bordo
Art. 9.  Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite
Art. 10.  Disposizioni tariffarie
Art. 11.  Disposizioni transitorie
Art. 12.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 67.3.42 - D.Lgs. 16 dicembre 2021, n. 237.

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio.

(G.U. 7 gennaio 2022, n. 4)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 10;

     Vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio;

     Vista la direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione del 2 agosto 2019 che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e all'idoneità medica;

     Vista la direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di Paesi terzi;

     Vista la direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna;

     Vista la direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna;

     Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

     Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Vista la legge 29 novembre 1990, n. 380, recante interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatta a Ginevra il 16 gennaio 1996;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

     Visto il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, concernente il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2021;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2021;

     Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità

     1. Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva medesima.

 

     Art. 2. Ambito applicazione

     1. Il presente decreto si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne:

     a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;

     b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;

     c) rimorchiatori e spintori destinati a:

     1) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b);

     2) rimorchiare o spingere galleggianti speciali;

     3) spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali;

     d) navi passeggeri;

     e) navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     f) galleggianti speciali.

     2. Il presente decreto non si applica alle persone:

     a) che navigano per sport o svago;

     b) che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente;

     c) che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza;

     d) che effettuano esclusivamente percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri, o percorsi su base stagionale.

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) «certificato di qualifica dell'Unione»: certificato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro attestante che l'interessato risponde alle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017;

     b) «conduttore di nave»: membro del personale di coperta qualificato per condurre imbarcazioni sulle vie navigabili interne degli Stati membri e per avere la responsabilità generale della navigazione a bordo, nonchè per l'equipaggio, i passeggeri e il carico;

     c) «Convenzione STCW»: la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, resa esecutiva con la legge 21 novembre 1985, n. 739;

     d) «esperto di gas naturale liquefatto»: persona qualificata per partecipare alle operazioni di rifornimento di imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile o per essere conduttori di tali imbarcazioni;

     e) «esperto di navigazione passeggeri»: persona che presta servizio a bordo della nave ed è qualificata per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;

     f) «giornale di bordo»: registro ufficiale dei viaggi effettuati da un'imbarcazione e dal suo equipaggio di cui all'articolo 3, numero 20), della direttiva (UE) 2017/2397;

     g) «imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;

     h) «immersione»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;

     i) «larghezza»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi e simili);

     l) «libretto di navigazione»: registro personale contenente i dati relativi alla carriera lavorativa di un membro di equipaggio, in particolare il tempo di navigazione e i viaggi effettuati, di cui all'articolo 3, numero 19), della direttiva (UE) 2017/2397;

     m) «libretto di navigazione attivo» o «giornale di bordo attivo»: libretto di navigazione o giornale di bordo in cui si possono registrare dati;

     n) «lunghezza»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;

     o) «membri del personale di coperta»: persone che partecipano alla conduzione generale di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione e svolgono vari compiti, quali i compiti relativi alla navigazione, al controllo della conduzione dell'imbarcazione, alla movimentazione del carico, allo stivaggio, al trasporto passeggeri, alla meccanica navale, alla manutenzione e alla riparazione, alla comunicazione, alla salute e alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente, che non sono addette esclusivamente alla conduzione dei motori, delle gru o delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

     p) «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;

     q) «nave passeggeri»: una nave costruita e attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri;

     r) «rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;

     s) «spintore»: qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;

     t) «tempo di navigazione»: periodo temporale, misurato in giorni, che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio su un'imbarcazione su vie navigabili interne nazionali, comprese le attività di carico e scarico che richiedono operazioni di navigazione attiva, e che è stato convalidato dall'autorità competente;

     u) «vie navigabili interne nazionali»: le vie navigabili interne di cui all'Allegato I del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

 

     Art. 4. Funzioni delle autorità competenti

     1. Ai fini del presente decreto, le autorità competenti sono gli uffici della motorizzazione civile di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 114 del 2018.

     2. Le autorità competenti svolgono le seguenti funzioni:

     a) organizzano e controllano gli esami di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, effettuati tramite le commissioni d'esame istituite presso le medesime autorità e composte anche da esperti esterni all'amministrazione;

     b) convalidano i libretti di navigazione e il tempo di navigazione di cui all'articolo 8;

     c) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, rilasciano i certificati di qualifica alle persone che navigano esclusivamente nelle acque interne nazionali, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397;

     d) sospendono temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione;

     e) rilasciano, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, ai conduttori di nave titolari, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell'Unione conformemente al modello di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397;

     f) rilasciano i certificati di qualifica di cui all'articolo 11, comma 3;

     g) riconoscono i diplomi di cui all'articolo 11, comma 5.

     3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili notifica alla Commissione europea le autorità competenti di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Classificazione delle vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo

     1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, i tratti di via navigabile interna nazionale possono essere classificati come vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

     a) è applicabile la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;

     b) le boe e i segnali sono conformi al sistema marittimo;

     c) su tale via navigabile interna nazionale è necessaria la navigazione terrestre;

     d) per la navigazione su tale via navigabile interna nazionale sono necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche.

     2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili notifica alla Commissione europea la classificazione di ogni determinato tratto delle vie navigabili interne nazionali come via navigabile interna nazionale a carattere marittimo. La notifica alla Commissione è corredata di una giustificazione basata sui criteri di cui al comma 1.

 

     Art. 6. Riconoscimento

     1. I certificati di qualifica dell'Unione di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/2397 e i libretti di navigazione di cui all'articolo 22 della medesima direttiva, rilasciati dalle autorità competenti di Stati membri, sono validi su tutte le vie navigabili interne nazionali.

     2. I certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, sono validi, se rilasciati sulla scorta dei medesimi requisiti prescritti della direttiva (UE) 2017/2397, su tutte le vie navigabili interne nazionali.

     3. I certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente alle norme nazionali di un Paese terzo sono validi su tutte le vie navigabili interne nazionali, se la Commissione europea ha adottato atti di esecuzione che concedono il loro riconoscimento nell'Unione. Fino all'adozione di tali atti, i certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente alle norme nazionali di un Paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli della direttiva (UE) 2017/2397, compresi quelli stabiliti dall'articolo 38, paragrafi 1 e 3, della stessa direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne, fatte salve la procedura e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2017/2397.

     4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quando ritiene che un Paese terzo non adempia più alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397, ne informa immediatamente la Commissione europea, precisando i motivi.

 

     Art. 7. Sospensione dei certificati di qualifica dell'Unione

     1. Su segnalazione della Autorità di pubblica sicurezza, l'autorità competente può sospendere temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

     2. L'autorità competente registra senza ritardo le sospensioni nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.

 

     Art. 8. Libretto di navigazione e giornale di bordo

     1. Il conduttore di nave registra, su richiesta del titolare, il tempo di navigazione e la relativa qualifica nel libretto di navigazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 6.

     2. Su richiesta di un membro dell'equipaggio, l'autorità competente convalida nel libretto di navigazione, in seguito a verifica dell'autenticità e della validità delle prove documentali necessarie, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati fino a quindici mesi prima della richiesta. Se sono utilizzati strumenti elettronici, compresi libretti di navigazione elettronici e giornali di bordo elettronici associati a procedure per assicurare l'autenticità dei documenti, i dati corrispondenti possono essere convalidati senza ulteriori procedure, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.

 

     Art. 9. Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite

     1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

     a) individua, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo;

     b) effettua lo scambio di informazioni pertinenti con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni, comprese informazioni sulla sospensione dei certificati, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

 

     Art. 10. Disposizioni tariffarie

     1. Le spese relative alle attività delle commissioni di esame istituite dalle autorità competenti per l'accertamento delle competenze professionali, in particolare in relazione alla previsione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) nonchè gli oneri connessi al rilascio dei certificati di cui all'articolo 11, sono a carico dei richiedenti.

     2. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le tariffe a carico dei richiedenti i servizi di cui al comma 1, sulla base del costo effettivo del servizio reso, nonchè le modalità di versamento e di adeguamento delle medesime tariffe, da prevedersi con cadenza almeno biennale.

     3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 2 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 1.

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie

     1. I certificati di conduttori di navi rilasciati in conformità della direttiva 96/50/CE e i certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, rilasciati prima del 18 gennaio 2022, rimangono validi sulle vie navigabili dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data, per un massimo di dieci anni dopo tale data. Decorso detto termine, i suddetti certificati rilasciati in ambito nazionale rimangano validi esclusivamente per la navigazione sulle vie navigabili interne nazionali.

     2. Entro il 18 gennaio 2032 l'autorità competente che ha rilasciato i certificati di cui all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545 rilascia ai conduttori di nave titolari di tali certificati, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell'Unione conformemente al modello di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397, a condizione che forniscano le prove documentali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c) della direttiva (UE) 2017/2397.

     3. I membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave titolari di un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima del 18 gennaio 2022 o titolari di una qualifica riconosciuta in uno o più Stati membri possono comunque fare affidamento su tale certificato o qualifica per un massimo di dieci anni dopo tale data. Durante detto periodo tali membri d'equipaggio possono continuare a invocare la direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento della loro qualifica. Prima della scadenza di tale periodo essi possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione a un'autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione che i membri d'equipaggio abbiano fornito le prove soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c) della stessa direttiva.

     4. Qualora i membri d'equipaggio di cui al comma 3 richiedono un certificato di qualifica dell'Unione, le autorità competenti rilasciano un certificato di qualifica i cui requisiti di competenza sono analoghi o inferiori a quelli del certificato da sostituire. Un certificato i cui requisiti sono superiori a quelli del certificato da sostituire è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) per il certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave: 540 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 180 in navigazione interna;

     b) per il certificato di qualifica dell'Unione per barcaiolo abilitato: 900 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 540 in navigazione interna;

     c) per il certificato di qualifica dell'Unione per timoniere: 1080 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 720 in navigazione interna.

     5. L'esperienza di navigazione di cui al comma 4 è dimostrata mediante un libretto di navigazione, un giornale di bordo o altre prove. La durata minima del tempo di navigazione di cui comma 4, lettere a), b) e c), può essere ridotta al massimo di 360 giorni di tempo di navigazione se il richiedente possiede un diploma, riconosciuto dall'autorità competente, che confermi la formazione specifica del richiedente nel settore della navigazione interna comprendente attività pratiche di navigazione. La riduzione della durata minima non può essere superiore alla durata della formazione specifica.

     6. I libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati prima del 18 gennaio 2022 secondo norme diverse da quelle stabilite dalla direttiva (UE) 2017/2397 rimangono validi per un massimo di dieci anni dopo il 18 gennaio 2022. Decorso detto termine, i suddetti documenti rilasciati in ambito nazionale rimangano validi esclusivamente per la navigazione sulle vie navigabili interne nazionali.

     7. In deroga al comma 3, per i membri d'equipaggio su traghetti titolari di certificati nazionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/50/CE e rilasciati prima del 18 gennaio 2022, tali certificati rimangono validi sulle vie navigabili interne dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data per un massimo di venti anni dopo tale data. Prima della scadenza di tale periodo, tali membri di equipaggio possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 all'autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c) della direttiva (UE) 2017/2397.

     8. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397, fino al 17 gennaio 2038, le autorità competenti possono consentire ai conduttori di nave in servizio sulle navi marittime che operano su specifiche vie navigabili interne di avere con sè un certificato per comandanti rilasciato in base alle disposizioni della Convenzione STCW, a condizione che tale attività di navigazione interna sia svolta all'inizio o alla fine di un viaggio marittimo e lo Stato membro abbia riconosciuto i certificati di cui al presente comma per almeno cinque anni al 16 gennaio 2018 sulle vie navigabili interne in questione.

     9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

     a) [con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24 al fine del coordinamento con le disposizioni di cui al presente decreto] [1];

     b) con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545 al fine del coordinamento con le disposizioni di cui al presente decreto.

     10. I certificati rilasciati dalle autorità competenti a far data dal 18 gennaio 2022 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, hanno validità esclusivamente nel territorio nazionale.

 

     Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Lettera abrogata dall'art. 48 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.