§ 94.1.608 - Legge 27 dicembre 1977, n. 1085.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:27/12/1977
Numero:1085


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con relativo regolamento ed allegati, a decorrere dalla sua entrata in vigore in [...]
Art. 3.      La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione [...]


§ 94.1.608 - Legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.

(G.U. 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo regolamento ed allegati, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con relativo regolamento ed allegati, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IV della convenzione stessa.

 

          Art. 3.

     La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1.