§ 93.15.19 - D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 24.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.15 trasporto marittimo
Data:12/01/1998
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Sono validi per la navigazione sulle idrovie situate in territorio italiano i certificati di conduzione in corso di validità compresi nell'elenco allegato al presente [...]
Art. 2.      1. La patente di battelliere del Reno, rilasciata ai sensi della convenzione sulla navigazione del Reno, è comunque valida per tutte le idrovie italiane
Art. 3.      1. Ferme restando le norme che richiedono conoscenze supplementari per la conduzione di navi che trasportino sostanze pericolose, l'attestato rilasciato conformemente [...]


§ 93.15.19 - D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 24.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna.

(G.U. 17 febbraio 1998, n. 39).

 

 

     Art. 1.

     1. Sono validi per la navigazione sulle idrovie situate in territorio italiano i certificati di conduzione in corso di validità compresi nell'elenco allegato al presente regolamento.

     2. La validità dei certificati di cui al comma 1 è limitata alle categorie di navi per le quali sono stati rilasciati nello Stato membro; qualora la categoria non risulti dal certificato di conduzione, l'interessato dovrà produrre apposita attestazione dell'autorità consolare che certifichi la categoria di validità dei certificati.

 

          Art. 2.

     1. La patente di battelliere del Reno, rilasciata ai sensi della convenzione sulla navigazione del Reno, è comunque valida per tutte le idrovie italiane.

 

          Art. 3.

     1. Ferme restando le norme che richiedono conoscenze supplementari per la conduzione di navi che trasportino sostanze pericolose, l'attestato rilasciato conformemente alle condizioni della voce 10170 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di sostanze pericolose (ADNR) comprova tali conoscenze supplementari.

 

 

ALLEGATO

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Certificati ritenuti validi:

 

     1) Regno del Belgio:

     Brevet de conduire A (arretè royal n. ..... du ......);

     Vaarbrevet A (Koninklijk nr. ....du .....van .........).

 

     2) Repubblica Federale di Germania:

     "Schifferpatent" Binnenschifferpatentverordnung 7.12.81.

 

     3) Repubblica francese:

     Certificat general de capacitè de categorie "A" senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie dei gruppi A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1991);

     Certificats speciaux de capacitè senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1991).

 

     4) Regno dei Paesi Bassi:

     "Groot Vaarbewijs I" (Binnenschepenwet, Staatblad 1981, n. 678).